La costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art.13 legge 1338/62 consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.
Recentemente, l’attività di Audit svolta dall’Istituto ha rilevato criticità nella gestione delle pratiche in oggetto, evidenziando la necessità di un intervento chiarificatore e di riordino riguardo a delicati profili istruttori.
L’esame delle domande di costituzione di rendita vitalizia, infatti, è caratterizzato da una particolare complessità dovuta ai seguenti tre fattori:
Il mutamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento, le forme di salvaguardia, esodo e prepensionamento - incentivando gli assicurati alla ricerca e al conseguimento anticipato dei requisiti assicurativi - amplificano la rischiosità del processo diretto al riconoscimento della costituzione di rendita vitalizia.
Stante l’impossibilità di tipizzare e fissare in un numero chiuso le fattispecie, la documentazione e le attività di riscontro, con la presente circolare si riepilogano quindi i principi inderogabili in materia, si forniscono alcuni chiarimenti e, infine, si rammentano le regole e i comportamenti di cautela imprescindibili che, nei casi concreti, dovranno comunque essere integrati secondo il prudente apprezzamento del Responsabile del procedimento in ordine alla concludenza della prova e alla sua rispondenza ai requisiti di certezza e attendibilità.
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare e nell’allegato tecnico, restano ferme le istruzioni diramate nel tempo, in quanto compatibili.
Riguarda i periodi di attività lavorativa subordinata per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi contributivi.
Per omissione contributiva deve intendersi sia il totale che parziale inadempimento dell'obbligo assicurativo.
N.B. - La norma dell'art.13 legge 1338/62 non è applicabile nei casi in cui le disposizioni vigenti all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro prevedessero l'esclusione a qualsiasi titolo dell'obbligo assicurativo.
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La costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art.13 legge 1338/62 consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.
Recentemente, l’attività di Audit svolta dall’Istituto ha rilevato criticità nella gestione delle pratiche in oggetto, evidenziando la necessità di un intervento chiarificatore e di riordino riguardo a delicati profili istruttori.
L’esame delle domande di costituzione di rendita vitalizia, infatti, è caratterizzato da una particolare complessità dovuta ai seguenti tre fattori:
Il mutamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento, le forme di salvaguardia, esodo e prepensionamento - incentivando gli assicurati alla ricerca e al conseguimento anticipato dei requisiti assicurativi - amplificano la rischiosità del processo diretto al riconoscimento della costituzione di rendita vitalizia.
Stante l’impossibilità di tipizzare e fissare in un numero chiuso le fattispecie, la documentazione e le attività di riscontro, con la presente circolare si riepilogano quindi i principi inderogabili in materia, si forniscono alcuni chiarimenti e, infine, si rammentano le regole e i comportamenti di cautela imprescindibili che, nei casi concreti, dovranno comunque essere integrati secondo il prudente apprezzamento del Responsabile del procedimento in ordine alla concludenza della prova e alla sua rispondenza ai requisiti di certezza e attendibilità.
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare e nell’allegato tecnico, restano ferme le istruzioni diramate nel tempo, in quanto compatibili.
Riguarda i periodi di attività lavorativa subordinata per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi contributivi.
Per omissione contributiva deve intendersi sia il totale che parziale inadempimento dell'obbligo assicurativo.
N.B. - La norma dell'art.13 legge 1338/62 non è applicabile nei casi in cui le disposizioni vigenti all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro prevedessero l'esclusione a qualsiasi titolo dell'obbligo assicurativo.