Mancato avviamento al lavoro per i lavoratori portuali

(circ.1/2013)

L’articolo 3, comma 2, della legge di riforma prevede, a regime, la prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale.

Fino al 31 dicembre 2012, le imprese del settore portuale hanno avuto accesso all’indennità sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.


L’indennità spetta:


La prestazione spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.


L’indennità è pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.


Per i periodi di indennità spetta la relativa contribuzione figurativa.


L’indennità è erogata dall’INPS, previa acquisizione di appositi elenchi predisposti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalla autorità marittime, recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro.

Con riferimento alle modalità di pagamento nulla viene innovato. Pertanto, l’indennità è erogata, utilizzando l’attuale procedura informatica con le modalità attualmente vigenti.

Mancato avviamento al lavoro per i lavoratori portuali

(circ.1/2013)

L’articolo 3, comma 2, della legge di riforma prevede, a regime, la prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale.

Fino al 31 dicembre 2012, le imprese del settore portuale hanno avuto accesso all’indennità sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.


L’indennità spetta:


La prestazione spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.


L’indennità è pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.


Per i periodi di indennità spetta la relativa contribuzione figurativa.


L’indennità è erogata dall’INPS, previa acquisizione di appositi elenchi predisposti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalla autorità marittime, recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro.

Con riferimento alle modalità di pagamento nulla viene innovato. Pertanto, l’indennità è erogata, utilizzando l’attuale procedura informatica con le modalità attualmente vigenti.