Il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3, della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.
Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016, il congedo in argomento può essere fruito dalla parte di un unione civile che assiste l’altra parte dell’unione.
Al riguardo si evidenzia che l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in parola.
Unioni civili ed affinità
Si fa presente, altresì, che tra un parte dell’unione civile e i parenti dell’altra non si costituisce un rapporto di affinità dal momento che l’art. 78 del codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n.76 del 2016.
Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.
Ordine di priorità per usufruire del congedo
Ne deriva che è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
Ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in argomento, si rimanda a quanto evidenziato nel paragrafo precedente in merito alla qualificazione di parte dell’unione civile.
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Il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3, della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.
Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016, il congedo in argomento può essere fruito dalla parte di un unione civile che assiste l’altra parte dell’unione.
Al riguardo si evidenzia che l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in parola.
Unioni civili ed affinità
Si fa presente, altresì, che tra un parte dell’unione civile e i parenti dell’altra non si costituisce un rapporto di affinità dal momento che l’art. 78 del codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n.76 del 2016.
Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.
Ordine di priorità per usufruire del congedo
Ne deriva che è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
Ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in argomento, si rimanda a quanto evidenziato nel paragrafo precedente in merito alla qualificazione di parte dell’unione civile.