La pensione ai superstiti

Pensione privilegiata indiretta di inabilità

(art. 6, comma 2, n. 1 legge 222/84)

I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti indicati dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni e integrazioni hanno diritto a pensione privilegiata indiretta per inabilità a condizione che la morte dell'assicurato risulti riconducibile - con nesso diretto di causalità - al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Cause di esclusione (art. 6, comma 2, n. 2)

Il diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilità non è riconoscibile qualora dalla morte dell'assicurato derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.

Rinvio alla disciplina della pensione indiretta.

Alla pensione privilegiata indiretta per inabilità si applicano le disposizioni che disciplinano la pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti fatta eccezione, ovviamente, per quanto attiene ai requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto. In particolare, la misura della pensione privilegiata ai superstiti deve essere calcolata, secondo le percentuali stabilite, sulla base della pensione privilegiata diretta.

La pensione ai superstiti

Pensione privilegiata indiretta di inabilità

(art. 6, comma 2, n. 1 legge 222/84)

I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti indicati dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni e integrazioni hanno diritto a pensione privilegiata indiretta per inabilità a condizione che la morte dell'assicurato risulti riconducibile - con nesso diretto di causalità - al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Cause di esclusione (art. 6, comma 2, n. 2)

Il diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilità non è riconoscibile qualora dalla morte dell'assicurato derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.

Rinvio alla disciplina della pensione indiretta.

Alla pensione privilegiata indiretta per inabilità si applicano le disposizioni che disciplinano la pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti fatta eccezione, ovviamente, per quanto attiene ai requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto. In particolare, la misura della pensione privilegiata ai superstiti deve essere calcolata, secondo le percentuali stabilite, sulla base della pensione privilegiata diretta.