Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

(circ.7/2018) (circ.34/2020)

Nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 è stata pubblicata la legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.

La citata legge n. 58/2019 ha introdotto nel decreto-legge n. 34/2019 l’articolo 41–bis, che ha aggiunto i commi 250-bis e commi 250-ter all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tale disposizione ha ampliato quanto già previsto dall’articolo 1, comma 250, della citata legge n. 232/2016, in materia di riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto (cfr. la circolare n. 7 del 19 gennaio 2018).

Il medesimo articolo 41-bis demanda al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 34 è stato pubblicato in data 11 febbraio 2020 il decreto attuativo del 16 dicembre 2019 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in oggetto.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 7 del 2018, relativa all’applicazione del citato articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016.


Nel  supplemento  ordinario n.  57  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  297  del  21  dicembre  2016 è  stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, all’articolo 1, comma 250, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari  ed  amministrativi demandando ad  un  successivo  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame (allegato  1). Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  166  del 18  luglio  2017  è  stato  pubblicato  il  decreto attuativo del 31 maggio 2017 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222 (allegato 2).
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui  alla  nota  n. 9906 del 20  dicembre  2017, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto

(circ.7/2018) (circ.34/2020)

Nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 è stata pubblicata la legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.

La citata legge n. 58/2019 ha introdotto nel decreto-legge n. 34/2019 l’articolo 41–bis, che ha aggiunto i commi 250-bis e commi 250-ter all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tale disposizione ha ampliato quanto già previsto dall’articolo 1, comma 250, della citata legge n. 232/2016, in materia di riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto (cfr. la circolare n. 7 del 19 gennaio 2018).

Il medesimo articolo 41-bis demanda al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 34 è stato pubblicato in data 11 febbraio 2020 il decreto attuativo del 16 dicembre 2019 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in oggetto.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 7 del 2018, relativa all’applicazione del citato articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016.


Nel  supplemento  ordinario n.  57  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  297  del  21  dicembre  2016 è  stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, all’articolo 1, comma 250, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari  ed  amministrativi demandando ad  un  successivo  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame (allegato  1). Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  166  del 18  luglio  2017  è  stato  pubblicato  il  decreto attuativo del 31 maggio 2017 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222 (allegato 2).
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui  alla  nota  n. 9906 del 20  dicembre  2017, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto