Per l'anno 2012 sono previsti i seguenti benefici, differenziati a seconda della tipologia del lavoro usurante svolto.
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
L’art. 24, comma 17, della legge n. 214 del 2011 ha modificato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori di cui al presente punto addetti a svolgere le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla legge n. 247 del 2007.
Pertanto, i lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo la tabella che segue.
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
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PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI |
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
||
ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
|
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 |
60 |
96 |
61 |
97 |
Lavoratori notturni a turni
Il decreto legislativo n. 67 del 2011, all’art. 1 comma 1 lettera b) numero 1), prevede il beneficio dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato per coloro che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni all’anno.
I soggetti che svolgono attività lavorativa nell’orario notturno suindicato per un numero di giorni lavorativi all’anno pari o superiore a 78, a decorrere dal 1° gennaio 2012 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla legge n. 247 del 2007.
Il comma 17 dell’art. 24 ha introdotto all’art. 1 del decreto legislativo in esame il comma 6 bis, nel quale è prevista una disciplina differenziata, in ragione dei turni, per i lavoratori che prestano le suddette attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012. Per questi lavoratori il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui alla legge n. 247 del 2007 sono incrementati rispettivamente di:
Pertanto, i lavoratori notturni che maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo quanto indicato nelle tabelle che seguono.
REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78
(Si applicano le regole previste per la generalità dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, come si evince dall’art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 67 del 2011).
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
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PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI |
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
|
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 |
60 |
96 |
61 |
97 |
REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
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PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI |
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 |
62 |
98 |
63 |
99 |
REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
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PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI |
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 |
61 |
97 |
62 |
98 |
Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
Il decreto legislativo n. 67 del 2011 all’art. 1 comma 1 lettera b) numero 2) contempla, tra i soggetti destinatari del beneficio in esame, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti di cui alla Tabella B di cui alla legge n. 247 del 2007.
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
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PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI |
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
|
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 |
60 |
96 |
61 |
97 |
Precisazioni relative ai lavoratori notturni
Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71 sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:
In quest’ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.
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Per l'anno 2012 sono previsti i seguenti benefici, differenziati a seconda della tipologia del lavoro usurante svolto.
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
L’art. 24, comma 17, della legge n. 214 del 2011 ha modificato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori di cui al presente punto addetti a svolgere le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla legge n. 247 del 2007.
Pertanto, i lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo la tabella che segue.
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
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PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI |
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 |
60 |
96 |
61 |
97 |
Lavoratori notturni a turni
Il decreto legislativo n. 67 del 2011, all’art. 1 comma 1 lettera b) numero 1), prevede il beneficio dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato per coloro che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni all’anno.
I soggetti che svolgono attività lavorativa nell’orario notturno suindicato per un numero di giorni lavorativi all’anno pari o superiore a 78, a decorrere dal 1° gennaio 2012 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla legge n. 247 del 2007.
Il comma 17 dell’art. 24 ha introdotto all’art. 1 del decreto legislativo in esame il comma 6 bis, nel quale è prevista una disciplina differenziata, in ragione dei turni, per i lavoratori che prestano le suddette attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012. Per questi lavoratori il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui alla legge n. 247 del 2007 sono incrementati rispettivamente di:
Pertanto, i lavoratori notturni che maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo quanto indicato nelle tabelle che seguono.
REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78
(Si applicano le regole previste per la generalità dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, come si evince dall’art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 67 del 2011).
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
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PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI |
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 |
60 |
96 |
61 |
97 |
REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
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PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI |
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 |
62 |
98 |
63 |
99 |
REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
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PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI |
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 |
61 |
97 |
62 |
98 |
Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
Il decreto legislativo n. 67 del 2011 all’art. 1 comma 1 lettera b) numero 2) contempla, tra i soggetti destinatari del beneficio in esame, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti di cui alla Tabella B di cui alla legge n. 247 del 2007.
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI | ||||
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PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI |
LAVORATORI DIPENDENTI |
LAVORATORI AUTONOMI |
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ETA’ ANAGRAFICA |
QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA |
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Dal 01.01.2012 al 31.12.2012 |
60 |
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Precisazioni relative ai lavoratori notturni
Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71 sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:
In quest’ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.