Il finanziamento della prestazione è assicurato dalla provvista mensile anticipata versata dal datore di lavoro, determinata in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della prestazione e della contribuzione figurativa correlata (messaggio 17768/2013 punto 1.1).
Analogamente a quanto già previsto per gli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà di settore, il giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Pertanto, le prestazioni vengono aggregate in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni in favore dei propri dipendenti.
L’importo viene reso disponibile:
La Sede INPS competente, a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della provvista.
L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni, e deve riportare la seguente causale "CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ASSEGNI – ART. 4, COMMI 1- 7ter, della legge n. 92/2012”.
La predetta Sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.
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Il finanziamento della prestazione è assicurato dalla provvista mensile anticipata versata dal datore di lavoro, determinata in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della prestazione e della contribuzione figurativa correlata (messaggio 17768/2013 punto 1.1).
Analogamente a quanto già previsto per gli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà di settore, il giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Pertanto, le prestazioni vengono aggregate in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni in favore dei propri dipendenti.
L’importo viene reso disponibile:
La Sede INPS competente, a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della provvista.
L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni, e deve riportare la seguente causale "CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ASSEGNI – ART. 4, COMMI 1- 7ter, della legge n. 92/2012”.
La predetta Sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.