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335 - Esempio tabella F e G
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335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
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335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
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Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
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Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
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Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
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Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
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Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
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Coefficiente di trasformazione
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Fasce di reddito cumulato con il coniuge
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Importo del trattamento minimo
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Perequazione automatica delle pensioni
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Prestazioni legate al reddito
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Retribuzione pensionabile e massimale contributivo
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Rilevanze
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Tabelle pensioni
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Tipologia redditi
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TM - Limite coniugale pensioni decorrenza post 1994
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TM - Limite coniugale per pensioni con decorrenza nel 1994
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TM - Limite personale
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TM - Limite personale per le pensioni delle GS
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TM - Limiti di reddito per integrazione AOI
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Messaggio 281 del 17 luglio 2003
Oggetto:
Contribuzione figurativa e da riscatto accreditata per periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, in assenza di rapporto di lavoro. Chiarimenti.
Alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità di ricostituzione di prestazioni pensionistiche, già erogate con decorrenza anteriore al 1° maggio 2001, a cui vadano computati i periodi di contribuzione figurativa o da riscatto riconosciuti ai sensi degli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (circolare n. 102 del 31 maggio 2002, punto 4).
In merito, si precisa che tali trattamenti previdenziali devono essere ricalcolati alla data di decorrenza originaria tenendo conto della contribuzione in oggetto e l’aumento determinato alla predetta data, senza ulteriori incrementi, deve essere aggiunto alla pensione a decorrere dal 1° maggio 2001.
In caso di titolarità di due o più pensioni, gli effetti economici dell’eventuale trasferimento del trattamento minimo, da attuarsi in conformità alle istruzioni impartite con circolare n. 125 del 30 giugno 2000, decorrono dal 1° maggio 2001.
Peraltro, ove tale trasferimento risulti pregiudizievole, determinando una diminuzione della prestazione in godimento, le Sedi sono invitate a renderne edotti gli interessati, ai quali sarà data facoltà di optare per il mantenimento della situazione preesistente, con rinuncia all’accredito della contribuzione in oggetto.
IL DIRETTORE CENTRALE
De Stefanis