-
335 - Esempio tabella F e G
-
335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
-
335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
-
Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
-
Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
-
Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
-
Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
-
Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
-
Coefficiente di trasformazione
-
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
-
Importo del trattamento minimo
-
Perequazione automatica delle pensioni
-
Prestazioni legate al reddito
-
Retribuzione pensionabile e massimale contributivo
-
Rilevanze
-
Tabelle pensioni
-
Tipologia redditi
-
TM - Limite coniugale pensioni decorrenza post 1994
-
TM - Limite coniugale per pensioni con decorrenza nel 1994
-
TM - Limite personale
-
TM - Limite personale per le pensioni delle GS
-
TM - Limiti di reddito per integrazione AOI
- Dettagli
- Visite: 19390
Messaggio 828 del 24 febbraio 2017
OGGETTO:
nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017 - proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017) si rappresenta che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.
Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Al citato congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare 40 del 14 marzo 2013; sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n.6499 del 18 aprile 2013.
Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.
A tal proposito si precisa quindi che non potranno essere presentate domande all’Istituto e, per tutto l’anno solare 2017, non dovranno essere esposte in Uniemens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla citata circolare INPS n.40/2013.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele