-
335 - Esempio tabella F e G
-
335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
-
335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
-
Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
-
Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
-
Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
-
Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
-
Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
-
Coefficiente di trasformazione
-
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
-
Importo del trattamento minimo
-
Perequazione automatica delle pensioni
-
Prestazioni legate al reddito
-
Retribuzione pensionabile e massimale contributivo
-
Rilevanze
-
Tabelle pensioni
-
Tipologia redditi
-
TM - Limite coniugale pensioni decorrenza post 1994
-
TM - Limite coniugale per pensioni con decorrenza nel 1994
-
TM - Limite personale
-
TM - Limite personale per le pensioni delle GS
-
TM - Limiti di reddito per integrazione AOI
Messaggio 29901 dell'11 dicembre 2007
Oggetto:
Decorrenza prestazioni pensionistiche.
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, nei casi in cui il diritto alla prestazione venga perfezionato a seguito di versamenti di contributi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva.
In particolare è stato chiesto se, in tali casi, la prestazione debba decorrere dal primo giorno del mese successivo al versamento ovvero se operino i criteri di carattere generale in materia di decorrenza delle prestazioni pensionistiche.
In merito si fa presente quanto segue.
Il criterio generale da seguire, in tali fattispecie, è quello secondo il quale il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono.
Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore.
Peraltro, il pagamento di somme accessorie a titolo di penale comporta una regolarizzazione in “toto” della posizione contributiva dell’assicurato.
Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori
Messaggio 17790 del 5 luglio 2007
Oggetto: Regime di cumulo pensione – reddito da lavoro. Indennità di malattia.
OGGETTO: Regime di cumulo pensione – reddito da lavoro. Indennità di malattia.
Sono pervenute da alcune strutture periferiche richieste di chiarimenti in merito al regime di cumulo dei trattamenti pensionistici in presenza di indennità di malattia. Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti. L’indennità di malattia ha la funzione di compensare la perdita della retribuzione causata
dall’evento morboso che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro. Pertanto, considerato che
l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione, in caso di percezione della stessa e di trattamenti
pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità nella misura
prevista in presenza di reddito da lavoro dipendente. Si precisa che in caso di percezione dell’indennità
suddetta e di assegno ordinario di invalidità questo è soggetto alle: - riduzioni di cui all’articolo 1, comma 42,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (v. tabella G allegata alla medesima legge); - trattenute per incumulabilità con
reddito da lavoro. Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet
dell’Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DELLE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Nori Golino
Messaggio 27090 del 9 novembre 2007
OGGETTO:
Gestione separata ex art. 2, c. 26, della Legge n. 335/95. Aumento di 0,22 punti percentuali dell’aliquota di contribuzione per i soggetti privi di altra copertura previdenziale (art. 7, D.M. 12 luglio 2007, G.U. 23/10/2007, n. 247).
A decorrere dal 7 novembre 2007 l’aliquota di finanziamento del fondo per le prestazioni temporanee, nella Gestione separata, aumenta di 0,22 punti percentuali in attuazione del decreto in oggetto, previsto dal comma 791, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).
Il citato comma, al fine di disciplinare l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ha stabilito l’emanazione di un apposito decreto per determinare l’aliquota contributiva necessaria.
Il decreto, datato 12 luglio 2007, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
In particolare, l’articolo 7 del decreto dispone che le prestazioni economiche previste a favore delle lavoratrici siano finanziate attraverso un’aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, da sommarsi alla vigente aliquota dello 0,50 per cento, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge 449/1997 e dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.
Per effetto della maggiorazione, dovuta da tutti gli iscritti alla Gestione già destinatari dell’aliquota dello 0,50 per cento, l’aliquota complessiva passa dal 23,50 per cento al 23,72 per cento.
Decorrenza dell’aumento
L’aliquota del 23,72 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal giorno 7 del corrente mese di novembre.
Tuttavia, in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con DM 7/10/1993, la sistemazione delle partite connesse con la variazione dell’aliquota di cui trattasi può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio.
Pertanto il versamento del contributo relativo allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti dal 7 novembre, a dicembre 2007, nonché a gennaio 2008, potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.
Versamento dei contributi
In occasione del versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio 2008, le aziende committenti che non avessero già versato i contributi calcolati con l’aliquota aggiornata al 23,72 per cento, dovranno compilare tre righi dell’apposita sezione del modello F24, indicando:
- nel primo rigo: come periodo di riferimento 11/2007 ed il contributo pari allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti nel mese di novembre a partire dal giorno 7;
- nel secondo rigo: come periodo di riferimento 12/2007 ed il contributo pari allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti a dicembre;
- nel terzo rigo: come periodo di riferimento 01/2008 ed il contributo pari al 23,72 per cento sui compensi corrisposti nel mese di gennaio 2008 (fatti salvi eventuali aumenti con decorrenza gennaio 2008 .
Denunce mensili
Nella denuncia e-mens devono essere indicate le aliquote di competenza.
Pertanto qualora il compenso sia stato corrisposto entro il 6 novembre 2007 l’aliquota da dichiarare per i soggetti di cui trattasi è il 23,50 per cento (2350); qualora invece il compenso sia corrisposto tra il 7 ed il 30 novembre 2007 ovvero nel mese di dicembre, l’aliquota da dichiarare è il 23,72 per cento (2372).
Tale indicazione si rende necessaria indipendentemente dall’aliquota utilizzata per il versamento del contributo (23,50 o 23,72).
Si fa presente che ove nello stesso mese di novembre siano stati corrisposti compensi prima del giorno 7 e dopo tale data, dovranno essere compilate due distinte denunce, rispettivamente con <Aliquota> 2350 e <Aliquota> 2372.
Luigi Ziccheddu
Direttore Centrale
Messaggio 29224 del 4 dicembre 2007
OGGETTO: legge 23 agosto 2004, n. 243. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Chiarimenti.
Con la circolare n. 149 dell’11 novembre 2004 sono state date istruzioni alle Sedi dell’Istituto in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del provvedimento in oggetto relative alla salvaguardia per il diritto a pensione a favore di coloro che conseguono entro il 31 dicembre 2007 il diritto al conseguimento della pensione di anzianità e della pensione nel sistema contributivo con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore.
Con successiva circolare n. 105 del 19 settembre 2005 sono state, tra l’altro, fornite indicazioni circa i nuovi requisiti per l’accesso a pensione previsti dalla citata legge n. 243 del 2004 e, in particolare, al punto 3.1.1 sono stati trattati i nuovi requisiti previsti dall’articolo 1 comma 7, lettera b), punto 2, in materia di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni argomenti trattati nelle predette circolari.
A) Finestre di accesso alla pensione di anzianità
Come noto il citato articolo 1, comma 3, richiedeva ai fini dell’applicazione della salvaguardia in esame che il lavoratore avesse raggiunto i requisiti di età e di anzianità contributiva secondo la normativa previgente a quella prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e il successivo comma 5 stabiliva altresì che raggiunti i predetti requisiti il diritto ad ottenere la pensione fosse indipendente da qualunque successiva modifica normativa.
Al punto 1 Parte Prima era stato, quindi, chiarito che per rientrare tra i destinatari della salvaguardia del diritto fosse sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e contributivo previsto dalla normativa attualmente in vigore senza alcun riguardo al momento della cosiddetta apertura della finestra che può collocarsi anche in un momento successivo al 31 dicembre 2007.
Pertanto, tutti coloro che maturano i requisiti nel corso del 2007, sulla base della disciplina oggi in vigore, le cui finestre di accesso si collocano nel 2008, potranno andare in pensione di anzianità in qualunque momento a partire dall’apertura della finestra di accesso che avviene con le seguenti cadenze:
DIPENDENTI
AUTONOMI
REQUISITI
FINESTRA
REQUISITI
FINESTRA
39 anni di anzianità contributiva entro il primo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007
1° gennaio 2008
58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007
1° gennaio 2008
39 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007
1° gennaio 2008
58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il terzo trimestre 2007
1° aprile 2008
57 anni di età e 35 anni di contribuzione o 39 anni di anzianità contributiva entro il terzo trimestre 2007
1° gennaio 2008
58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre 2007
1° luglio 2008
57 anni di età e 35 anni di contribuzione o 39 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre 2007
1° aprile 2008
B) Applicazione della “salvaguardia” di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004 . Lavoratori che optano per il sistema di calcolo contributivo. Lavoratrici che usufruiscono del beneficio di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995
La salvaguardia di cui al suddetto articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004 riguarda anche coloro che maturano entro il 31 dicembre 2007 i requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore fino alla predetta data del 31 dicembre 2007.
A tali soggetti, pertanto, come illustrato nella circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, Parte Prima, punti 1 e 2 e, ribadito nella circolare n. 105 del 19 settembre 2005, punto 6, continuano ad applicarsi, anche dopo il 1° gennaio 2008, le disposizioni in materia di pensionamenti previgenti alla legge di riforma.
Da parte di alcune Sedi è stato chiesto di chiarire se sia applicabile la “salvaguardia” in questione a quei lavoratori, soggetti al sistema di calcolo misto, che optino per il sistema contributivo successivamente alla data del 31 dicembre 2007.
A tal riguardo si precisa che la verifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 dovrà essere effettuata indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.
Si specifica, inoltre, che nei confronti delle lavoratrici soggette alla disciplina del sistema di calcolo contributivo che optino, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della citata legge n. 335 del 1995 per accedere alla pensione di vecchiaia anticipando il requisito anagrafico di età rispetto a quello previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, l’applicazione della salvaguardia stabilita dal più volte citato articolo 1, comma 3, del provvedimento in oggetto, dovrà essere verificata in relazione al requisito anagrafico anticipato per effetto dell’opzione in esame e indipendentemente dal momento del suo esercizio.
ESEMPIO
Lavoratrice nata il 10 ottobre 1951 madre di tre figli.
Per effetto dell’esercizio dell’opzione di anticipo dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di cui all’articolo 1, comma 40, la lavoratrice matura il diritto a pensione all’età di 56 anni e, quindi, il 10 ottobre 2007. In presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dall’articolo 1, comma 20, la lavoratrice in esame potrà ottenere la pensione di vecchiaia contributiva in qualunque momento anche successivo al 31 dicembre 2007.
C) Computo anzianità contributiva richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lett. b), punto 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243
Al punto 3.1.1 della citata circolare n. 105 del 2005 è stato chiarito che dal 1° gennaio 2008 i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo possono accedere al pensionamento:
- a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
- con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con i requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, lett. b punto 2 della legge n. 243 del 2004).
Relativamente a tale ultima possibilità di accesso al pensionamento, introdotta dalla legge di riforma del 2004, è sorto un problema circa il tipo di contribuzione che concorre al computo dei 35 anni di anzianità contributiva.
Il Ministero del Lavoro, interpellato sulla predetta problematica, ha espresso il parere in base al quale, ai fini del computo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6. lett. b), n. 2) della legge n. 243 del 2004, “debba essere applicato quanto previsto all’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni contributive con 40 o più anni di anzianità contributiva.
Pertanto - ha chiarito in nota il predetto Dicastero - nel computo della contribuzione complessiva non vanno conteggiate le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età va moltiplicata per 1,5.
In mancanza di una esplicita previsione normativa, l’adozione del suddetto criterio, infatti, consente di armonizzare all’interno del sistema contributivo, le modalità di computo dell’anzianità contributiva nei casi di accesso alla pensione diversi da quelli previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge 335 del 1995”.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
Messaggio 30108 del 13 dicembre 2007
Oggetto:
Riscatti ex art. 7 Decreto legislativo n. 564/1996 - Precisazioni
In relazione a quesiti pervenuti in materia di riscatti ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 564/1996 si forniscono le seguenti precisazioni.
Come noto, il riscatto previsto dal citato art. 7 può essere chiesto ed autorizzato soltanto nei casi di interruzione di attività lavorativa prestata in forma stagionale, saltuaria o discontinua, oltre che in presenza dell’iscrizione al collocamento.
Al riguardo, se da un lato risulta agevole l'individuazione della nozione di "’attività stagionale" in ragione delle caratteristiche intrinseche della prestazione legata alla ciclicità delle stagioni più complessa appare invece quella relativa all'attività "saltuaria o discontinua".
In proposito, tenuto conto che la finalità della disposizione in esame è quella di salvaguardare le situazioni di interruzione di lavoro determinate dalla natura stessa dell’attività prestata, si deve ritenere che l’attività saltuaria o discontinua non possa che essere quella prestata con contratto a termine atteso che – nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato - l’interruzione dell’attività non è legata alle caratteristiche della prestazione svolta ma alla volontà delle parti.
Ne consegue che solo nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro con contratto stagionale o a termine cui segua la ripresa dell’attività lavorativa ( sia in forma stagionale, saltuaria o discontinua che a tempo indeterminato) l’intervallo temporale tra le due prestazioni - non coperto da contribuzione e per il quale vi sia iscrizione al collocamento - può essere riscattato.
Viceversa, si deve ritenere che la sospensione determinata dall’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui segua la ripresa di attività (in qualunque forma) non possa essere ammessa a riscatto.
Si invitano le Sedi a definire le domande pendenti secondo le indicazioni fornite.
IL DIRETTORE CENTRALE
M. NORI