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335 - Esempio tabella F e G
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335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
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335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
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Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
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Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
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Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
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Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
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Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
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Coefficiente di trasformazione
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Fasce di reddito cumulato con il coniuge
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Importo del trattamento minimo
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Perequazione automatica delle pensioni
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Prestazioni legate al reddito
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Retribuzione pensionabile e massimale contributivo
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Rilevanze
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Tabelle pensioni
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Tipologia redditi
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TM - Limite coniugale pensioni decorrenza post 1994
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TM - Limite coniugale per pensioni con decorrenza nel 1994
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TM - Limite personale
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TM - Limite personale per le pensioni delle GS
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TM - Limiti di reddito per integrazione AOI
Circolare 175 del 24 agosto 1983
Oggetto:
Pensione sociale ai rifugiati politici
Da parte di alcune Sedi e' stato posto, in passato, il quesito circa
il diritto alla pensione sociale da parte dei rifugiati politici
ultrasessantacinquenni.
Nei casi in parola, di volta in volta e' stata data risposta
affermativa, e cio' in base alle considerazioni piu' appresso riportate.
Ora, stante un certo incremento di dette richieste, si forniscono con
la presente circolare criteri di carattere generale cui le Sedi si
atterranno in presenza di domande di pensione sociale presentate dai
rifugiati in parola, criteri che si fondono sulle seguenti, accennate
considerazioni:
- rifugiato e' colui che, per essere vittima attuale o potenziale di
persecuzioni da parte delle autorita' del proprio Paese di origine, in
violazione dei diritti umani, si trovi fuori del Paese stesso e non voglia
o non possa rientrarvi;
- in Italia l'assistenza ai rifugiati politici e' assicurata dalla
Convenzione di Ginevra relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dallo Stato italiano con legge 24
luglio 1954, n. 722;
- la qualifica di rifugiato viene attribuita ai cittadini stranieri,
che ne facciano richiesta, dalla Commissione Paritetica di eleggibilita';
- ai sensi degli artt. 23 e 24 della Convenzione stessa, i rifugiati
politici, tali riconosciuti dalla menzionata Commissione paritetica, sono
parificati ai cittadini italiani agli effetti dell'assistenza pubblica e
sicurezza sociale, alle stesse condizioni previste per il riconoscimento
del relativo diritto nei confronti dei cittadini italiani.
Quanto sopra premesso, si comunica che l'Istituto non ritiene di
potersi esimere dal riconoscere il diritto alla pensione sociale ai
rifugiati politici ultrasessantacinquenni, sempreche' gli stessi siano in
possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (1) e successive modificazioni ed integrazioni, tra i
quali quelli reddituali.
Tra i redditi di cui trattasi, sono da comprendere, ovviamente, anche
le prestazioni di carattere assistenziale "erogate con carattere di
continuita' dallo Stato o da altri Enti pubblici o da Stati esteri" (art.
3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (2).
Pertanto, nei singoli casi di specie in cui i rifugiati politici
fruiscano, in virtu' dello status loro riconosciuto, di prestazioni
assistenziali la cui natura rientri nella sopra riportata definizione
usata dal legislatore, tali prestazioni sono da considerare tra i redditi
preclusivi del diritto alla pensione sociale o, se di misura inferiore ai
limiti di legge, del diritto alla pensione sociale in misura intera.
In relazione ai criteri sopra illustrati vanno riesaminati anche
eventuali casi in cui la pensione sociale ai rifugiati politici sia stata
negata, ovviamente con provvedimento non ancora definitivo.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446
(2) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 549.
Circolare 216 del 18 novembre 1983
Oggetto:
Pensione privilegiata da invalidità: criteri interpretativi dell'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Com'e' noto l'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (1)
riconosce al lavoratore iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria
e ai suoi superstiti il diritto alla pensione privilegiata di invalidita'
o indiretta per causa di servizio in deroga ai normali requisiti
assicurativi e contributivi richiesti per l'ordinario pensionamento di
invalidita'.
In particolare la norma dispone che il diritto alla prestazione
insorge a condizione "che l'invalidita' o la morte risultino in rapporto
causale diretto con finalita' di servizio" e che dall'evento non derivi
all'assicurato o ai superstiti il diritto a una rendita secondo le norme
che regolano l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
Per quel che concerne il menzionato nesso di causalita' fra servizio
ed evento lesivo o mortale, l'Istituto ha costantemente ritenuto che si
trattasse di un collegamento con lo svolgimento dell'attivita' lavorativa
in termini di diretta consequenzialita' e che quindi rientrassero
nell'ipotesi normativa solo gli eventi ricollegabili al servizio da quel
"rischio specifico" o da quel "rischio generico aggravato" che, secondo la
consolidata giurisprudenza, caratterizzano necessariamente la "occasione
di lavoro"; la quale - come e' noto - rappresenta una delle condizioni
richieste ai fini della indennizzabilita' di certi eventi lesivi o della
morte in base alle disposizioni che riguardano la tutela
antinfortunistica.
La preferenza interpretativa per un siffatto rigoroso nesso
eziologico, accompagnata dalla menzionata esclusione, dalla tutela
dell'art. 12, degli eventi per i quali sussiste il diritto a una rendita a
carico dell'I.N.A.I.L. o di Enti assimilati, hanno in pratica finito per
limitare la concessione della pensione ai soli casi in qualche modo
caratterizzati da aspetti infortunistici ma non indennizzabili, come ad
esempio quelli in cui l'infortunio non rientra nell'ambito delle
"attivita' protette", oppure non si e' verificato per "causa violenta".
Tipica esclusione dal beneficio dell'art. 12 e' stata - nella logica
di detto orientamento - quella riguardante l'infortunio (c.d.in itinere)
che, al di fuori della "occasione di lavoro" e in connessione quindi con
un rischio generico comune a tutti gli assicurati, colpisce il lavoratore
quando si reca al lavoro o ne torna.
Proprio in relazione a casi di infortuni in itinere non tutelati
dall'ordinamento infortunistico, l'interpretazione data dall'Istituto
all'art. 12 e' stata recentemente e piu' volte smentita dalla Suprema
Corte di Cassazione la quale, ai fini del diritto a pensione privilegiata,
ha ritenuto riconducibili nell'ambito delle "finalita' di servizio" tutte
le situazioni che, pur senza un rapporto causale diretto con la
prestazione lavorativa, sono tuttavia anche semplicemente finalizzate
all'espletamento del servizio, come per l'appunto si verifica nel viaggio
che si effettua per raggiungere il luogo di lavoro o per tornarne.
Ha infatti affermato e ribadito la Suprema Corte - cosi' confermando
il nuovo indirizzo in materia - che per il riconoscimento del diritto a
pensione ex art. 12 il nesso di casualita' diretto fra finalita' di
servizio ed evento non si identifica con la "occasione di lavoro" e
neppure che l'attivita' ricollegabile al servizio sia caratterizzata dal
"rischio specifico" o dal c.d. "rischio generico aggravato", bensi' si
realizza allorche' l'evento lesivo o mortale sia riconducibile nella sfera
del c.d. "rischio generico" connaturato alla prestazione lavorativa.
A tale estensiva interpretazione dell'art. 12 la Corte di Cassazione
e' pervenuta sulla base del riconoscimento della funzione sostitutiva e
sussidiaria della pensione privilegiata di invalidita' rispetto alla
correlata rendita prevista dal T.U. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: l'art. 12 soccorre infatti -
ha sostenuto la Corte - quando l'evento non rientra tra le ipotesi
contemplate nella predetta assicurazione antinfortunistica o quando per la
sua indennizzabilita' manca il requisito della occasione di lavoro.
In sostanza, per quel che concerne il criterio da seguire, deve
ritenersi configurata l'ipotesi prevista dall'art. 12 ogni qualvolta
l'invalidita' o la morte si siano verificate per cause di lavoro non
costituenti infortunio sul lavoro o malattia professionale. Inoltre,
sempre ai fini dell'applicabilita' della norma, per "rapporto causale
diretto fra invalidita' (o morte) e finalita' di servizio" deve intendersi
qualsiasi attivita' o comportamento del lavoratore finalizzato
all'espletamento del servizio.
L'adozione del principio anzidetto comporta naturalmente - giova
sottolinearlo - la concedibilita' della pensione di cui trattasi anche nel
caso di infortunio "in itinere", non coperto dall'assicurazione
antinfortunistica per difetto di rischio specifico o di rischio generico
aggravato.
In proposito va tuttavia considerato come proprio in tale situazione
-astrattamente riconducibile nell'ambito del rischio generico comune - non
e' impossibile che modalita' e circostanze dell'infortunio evidenzino o
facciano fondatamente ritenere che in realta' l'evento e' esclusivamente
imputabile al comportamento dell'assicurato (2), come appunto talvolta
accade negli incidenti stradali in cui rimangono coinvolti gli stessi
lavoratori a bordo di propri automezzi.
Per tale eventualita' la concessione della pensione e' da escludersi
in quanto, secondo il combinato disposto degli artt. 1886 e 1900 del
codice civile, l'Istituto non e' obbligato per i "sinistri cagionati da
dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario".
In relazione a quanto sopra devono ritenersi modificate e integrate
le istruzioni in precedenza impartite sull'argomento.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1965, pag. 786
(2) Le Sedi dovranno acquisire agli atti le sentenze e la
documentazione dalle quali risulti l'esistenza del dolo o colpa
grave esclusiva.
Circolare 241 del 27 dicembre 1983
Oggetto:
Art.8 della legge 11 novembre 1983, n.638. Pensioni di invalidità.
L'art.8 del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito in legge 11
novembre 1983, n.638, introduce ulteriori commi all'art.10 del R.D.L. 14
aprile 1939, n.636 (1) nel testo risultante dalle modifiche apportatevi
dall'art.24 della legge 3 giugno 1975, n.160 (2).
A norma di detto articolo 8 la pensione di invalidita' non e'
attribuita e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in
cui l'assicurato e il pensionato, di eta' inferiore a quella prevista per
il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro
dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, e (3) di redditi da lavoro autonomo o professionale o di
impresa per un importo lordo annuo, al netto dei contributi previdenziali,
superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte
l'mporto mensile in vigore all'1 gennaio di ciascun anno.
Detto limite reddituale, per l'anno 1983 e' pari a lire 10.765.950;
per l'anno 1984 a lire 12.487.800.
Per l'applicazione della nuova disposizione di legge, il cui testo
coordinato viene trasmesso in allegato alla presente, sono state gia'
interessate le Sedi, con circolare n.53597 A.G.O. - n.18535 O. del 26
novembre 1983, perche' richiamino l'attenzione dei datori di lavoro, sia
di quelli che intrattengono rapporti con l'Istituto, sia degli altri
iscritti a Casse o gestioni che non fanno capo all'I.N.P.S., sull'obbligo
di comunicare entro il 27 dicembre 1983 i dati previsti dal 3 comma
dell'art.8.
Con la presente si forniscono prime istruzioni sia per la definizione
delle domande di pensione di invalidita' aventi decorrenza dal 1 ottobre
1983 in poi, sia per le pensioni con decorrenza anteriore.
A) PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1 OTTOBRE
L'art.8 della legge n.638 ha introdotto tra i requisiti necessari per
il conseguimento della pensione di invalidità, solo per i richiedenti di
età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia (55 per
le donne e 60 per gli uomini nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 60
per le donne e 65 per gli uomini nella gestione degli autonomi) un nuovo
elemento consistente nella mancata percezione di un reddito annuale
superiore al limite avanti precisato(4).
Ai fini della determinazione del reddito da prendere in
considerazione va precisato che sono da escludere i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, comprendendovi in essi anche l'indennità
per mancato preavviso eventualmente corrisposta.
Vanno invece inclusi tutti quegli emolumenti che vengono percepiti
dai lavoratori in dipendenza ed in costanza di rapporto di lavoro.
Per coloro quindi che sono stati posti in Cassa Integrazione Guadagni
dovra' essere presa in considerazione la parte di emolumenti percepiti a
tale titolo, tenuto conto dell'assimilazione degli stessi alla
retribuzione, operata in virtu' dell'art.7 del D.L. 22 dicembre 1981
n.791, convertito in legge 26 febbraio 1982 n.54 (5).
Analogo comportamento dovra' essere tenuto nei confronti di coloro
che hanno fruito di trattamenti per malattia, gravidanza e puerperio, per
le categorie per le quali detti trattamenti fanno carico ad apposite
gestioni.
Per i lavoratori all'estero,residenti in Italia, (ad esempio i
frontalieri), il reddito da valutare comprende anche quello percepito
all'estero che dovra' risultare dalla prevista dichiarazione di cui
all'art.24 della legge 13 aprile 1977, n.114 (6).
L'importo lordo annuo, cosi ottenuto, va depurato dei contributi
previdenziali nei quali vanno ricompresi quelli assistenziali posti
obbligatoriamente a carico del percettore di reddito.
Per tutti i lavoratori, compresi gli autonomi, i professionisti e i
percettori di reddito di impresa, il reddito dovra' risultare dalla
dichiarazione di responsabilita' redatta su modello RED 2 di nuova
istituzione, di cui alla circolare n.60091 A.G.O. in corso di emanazione.
Va precisato che il reddito da lavoro lordo annuo e' quello percepito
nell'anno nel corso del quale si colloca la decorrenza della pensione.
Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 ottobre ed il 31
dicembre 1983, il reddito rilevante ai fini del riconoscimento del diritto
e' quello riferito all'intero anno 1983.
Qualora, successivamente alla decorrenza della prestazione, il limite
di reddito venga superato, la pensione verra' sospesa dal 1 gennaio
dell'anno nel corso del quale si e' verificato il superamento del limite
stesso.
I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio di ciascun
anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero
avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
La corresponsione della pensione di invalidita' eventualmente sospesa
e' ripristinata per gli anni (dal 1 gennaio) per i quali le condizioni di
reddito che hanno determinato la sospensione non si sono verificate ed e'
ripristinata comunque dal primo giorno del mese successivo al compimento
dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi
ordinamenti (55 per le donne, 60 per gli uomini per il Fondo Lavoratori
Dipendenti; 60 per le donne e 65 per gli uomini per le gestioni speciali
dei lavoratori autonomi).
Nel caso che dalle dichiarazioni di responsabilita', dall'esame dei
mod. 01M/Sost. o da altri elementi, risulti superato il limite reddituale,
viene meno uno dei requisiti per il diritto alla prestazione e le domande
di pensione per soggetti che percepiscano redditi da lavoro superiori a
quelli sopra indicati, dovranno essere tenute in sospeso senza effettuare
accertamenti sanitari.
Comunque tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. 27
aprile 1968, n. 488 (7), la domanda gia' tenuta in sospeso dovra' essere
esaminata, al fine dell'eventuale attribuzione della pensione con
decorrenza 1 gennaio dell'anno durante il quale il reddito da lavoro
scenda al di sotto dei limiti di legge qualora nel corso dei gravami
amministrativi venga unita la prevista dichiarazione di responsabilita'
circa il reddito che l'istante presume di conseguire nell'anno e
sempreche' sussistano tutti gli altri requisiti (8).
E' evidente, tuttavia, che per i lavoratori dipendenti cio' si potra'
verificare per lo piu' in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso le Sedi provinciali, dovendo sottoporre a visita medica
i richiedenti la prestazione valuteranno con particolare attenzione se,
nonostante la mancata percezione del reddito superiore a quello previsto
dall'art. 8, l'istante abbia conservato la capacita' di guadagno fino alla
cessazione del rapporto in atto, per aver lavorato senza usura,
declassamento o non per benevolenza del datore di lavoro.
La dichiarazione di responsabilita' circa i redditi che si presume di
poter conseguire nell'anno e' sufficiente per l'eventuale attribuzione
della pensione di invalidita', a meno che essa non sia in contrasto
evidente con altri elementi in possesso della Sede (mod. O1M/Sost.,
iscrizione in elenchi, mancata risoluzione del rapporto di lavoro, ecc.).
B) PENSIONI AVENTI DECORRENZA ANTERIORE AL 1 OTTOBRE 1983
Per i datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano alle loro
dipendenze titolari di pensioni di invalidita', e' stata prevista una
dichiarazione contenente le generalita' dei propri dipendenti pensionati
ed i dati relativi alla retribuzione corrisposta, indicati nella circolare
n. 53597 A.G.O. del 26 novembre 1983, avanti citata.
Analoga comunicazione dovra' essere inviata, entro 30 giorni dalla
data di assunzione, per i dipendenti pensionati di invalidita',
eventualmente assunti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.
L'obbligo imposto dal legislatore riguarda indistintamente tutti i
datori di lavoro e quindi anche quelli operanti nel settore
dell'agricoltura per i dipendenti assunti sia a tempo indeterminato, sia
con contratto a termine.
La retribuzione da indicare, in quest'ultimo caso, e' quella
effettivamente corrisposta.
Dette dichiarazioni saranno pertanto disponibili unitamente alle
dichiarazioni di modello RED 1 consegnate ai titolari di pensione di
invalidita'.
Atteso che l'eventuale superamento del limite di reddito previsto per
l'anno 1983 ha reso indebita l'erogazione della pensione gia' a far tempo
dal 1 ottobre 1983, le Sedi dovranno procedere con la massima
sollecitudine all'esame delle dichiarazioni suddette (sia provenienti dai
datori di lavoro che dai pensionati) ed evitare cosi' il protrarsi di
pagamenti non dovuti.
In relazione a quanto sopra ed al fine di conseguire una piu'
razionale organizzazione del lavoro sara' valutata l'opportunita' di
costituire un apposito gruppo per l'espletamento degli adempimenti
relativi all'attuazione dell'art. 8.
Per quanto riguarda il duplice flusso di informazioni che le Sedi
riceveranno per i pensionati di invalidita' occupati alle dipendenze di
terzi si ritiene preliminarmente di precisare che le dichiarazioni rese
dai pensionati stessi e le notizie fornite dai datori di lavoro dovranno
essere abbinate e raffrontate appena possibile.
Peraltro la sospensione della pensione non dovra' rimanere
subordinata alla possibilita' di effettuare tale abbinamento. Le Sedi,
infatti, in presenza di una dichiarazione che attesti il superamento del
limite di reddito - provenga la stessa dal datore di lavoro o dal
pensionato - dovranno sospendere immediatamente la pensione di
invalidita', anche se non risulta pervenuta l'altra dichiarazione.
Per la valutazione delle dichiarazioni retributive e reddituali e per
l'assunzione dei conseguenti provvedimenti le Sedi si atterranno ai
seguenti criteri.
Esame delle dichiarazioni dei datori di lavoro.
Stralciate provvisoriamente le dichiarazioni riguardanti pensionati
che abbiano compiuto l'eta' per la pensione di vecchiaia e quelle per
qualsiasi altro motivo non riguardanti soggetti interessati
all'applicazione dell'art.8, dovra'essere controllato, sulla base dei dati
forniti, se la retribuzione globale per l'anno 1983 superi l'importo di
lire 10.765.950. A tale proposito si richiama l'attenzione delle Sedi
sulla circostanza che la maggioranza delle comunicazioni conterra' i dati
retributivi fino al 30 novembre 1983; in tal caso, ai fini della
determinazione del reddito annuale, al dato esposto vanno sommate le
mensilita' di dicembre e la 13 mensilita' utilizzando quella di novembre
che i datori di lavoro avranno indicato.
In caso di superamento dell'anzidetto limite non dovranno essere
inviati o se gia' inviati dovranno essere richiesti agli uffici pagatori
gli ordinativi di pagamento emessi per la perequazione automatica per
l'anno 1984.
Qualora all'atto della sospensione della pensione sia disponibile
anche il modello RED 1 si abbineranno le due dichiarazioni tenendo
presente che la pensione dovra' essere sospesa anche se i redditi indicati
nel suddetto modulo siano di importo inferiore a L. 10.765.950. In tal
caso le Sedi nel notificare, come di seguito specificato, la sospensione
della pensione, dovranno menzionare la riscontrata discordanza tra i
redditi dichiarati dal pensionato e i dati retributivi denunciati dal
datore di lavoro, richiamando le sanzioni previste per chi rilascia
attestazioni false.
La sospensione della pensione verra' comunicata all'interessato con
la lettera di cui al fac-simile allegato n. 3, da spedire in duplice
copia, una delle quali dovra' essere esibita al datore di lavoro perche'
non venga piu' operata l'eventuale trattenuta sulla retribuzione prevista
dall'art. 20 della legge 3o aprile 1969, n. 153 (9).
Delle pensioni sospese andra' costituita un'apposita evidenza con le
opportune annotazioni per il recupero in sede di ripristino della pensione
di quanto indebitamente corrisposto dal 1 ottobre 1983.
Per i pensionati che non hanno superato il reddito annuale piu' volte
citato la segnalazione sara' utilizzata sia per il raffronto con i dati
reddituali dichiarati dai pensionati interessati anche all'applicazione
dell'art. 6, sia ai fini gia' indicati dal Consiglio di Amministrazione
con la nota deliberazione del 22 aprile 1983 di cui alla circ. n.53592
A.G.O. del 23 giugno 1983 (10) e i pensionati stessi potranno senz'altro
essere chiamati a visita medica di revisione.
Fermo restando che la retribuzione da denunciare deve essere
comprensiva di indennita a qualsiasi titolo erogate, straordinario,
mensilita' oltre la dodicesima, ecc., nel caso in cui qualche datore di
lavoro si limiti a fare riferimento a mercedi tabellari anche soltanto a
richiamare tabelle riferite a stipendi base, le Sedi - indipendentemente
dalla necessita' di accertare la reale retribuzione al fine di stabilire
l'eventuale superamento dei limiti di reddito - dovranno procedere alla
revisione delle pensioni e cio' soprattutto nei casi in cui vi sia stata
continuita' nel rapporto di lavoro.
Nel caso che le notizie fornite riguardino pensionati in carico a
Sedi diverse da quella che ha ricevuto la comunicazione (come avviene per
i datori di lavoro autorizzati all'accentramento contributivo) le Sedi
riceventi comunicheranno senza indugio i dati ricevuti alle Sedi che hanno
in carico le pensioni, utilizzando la "procedura testi" e facendo espresso
riferimento all'art. 8 della legge n. 638 ed alla necessita' di procedere
alla sospensione della pensione.
ESAME DELLE DICHIARAZIONI DI MODELLO RED 1
Contemporaneamente all'esame delle dichiarazioni provenienti dai
datori di lavoro le Sedi dovranno iniziare il controllo dei modelli RED 1
interessati all'applicazione dell'art.8.
A tale scopo i modelli contraddistinti dal codice "B" e "AB" andranno
esaminati con priorita' al fine dell'accertamento della permanenza o meno
del diritto a percepire la pensione di invalidita'.
I redditi da prendere in considerazione sono, com'e' noto, quelli da
lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa. Tali redditi sono
stati appositamente codificati sul modello RED 1. Le Sedi pertanto,qualora
il reddito totale dichiarato per l'anno 1983 sia di importo superiore a L.
10.765.950, dovranno verificare se tale importo risulta superato anche
escludendo i redditi eventualmente esposti in corrispondenza del codice
04, che non sono da valutare ai fini dell'applicazione dell'art. 8.
Accertato il superamento dell'anzidetto limite occorrera' verificare
se la pensione sia stata nel frattempo sospesa sulla base della
dichiarazione del datore di lavoro. In caso positivo il modello RED 1
andra' allegato alla apposita evidenza gia' costituita.
Ove invece la pensione non risulti sospesa occorrera' provvedere,
come gia' illustrato al precedente punto, al ritiro degli ordinativi di
pagamento, all'invio al pensionato della comunicazione di cui al
fac-simile all. n. 3 e all'inserimento delle pensioni sospese
nell'apposita evidenza per la successiva acquisizione dei dati reddituali
(11).
Ove, peraltro, il pensionato abbia dichiarato redditi da lavoro
dipendente ma non risulti pervenuta alcuna dichiarazione da parte del
datore di lavoro, la circostanza andra' annotata per i successivi
controlli che saranno effettuati al fine di individuare i datori di lavoro
che non abbiano ottemperato all'obbligo di comunicazione posto a loro
carico dalla legge.
Anche i modelli RED 1 da cui risultino redditi inferiori al limite
previsto per la sospensione della pensione di invalidita', dovranno essere
conservati per la successiva acquisizione dei dati reddituali.
Nel caso di rilevante incompletezza dei dati forniti con il modello
RED 1 (in particolare in caso di omessa indicazione dei redditi dell'anno
1983), il pensionato dovra' essere invitato con lettera raccomandata a far
conoscere entro il termine perentorio di 15 giorni i dati mancanti,
altrimenti la Sede sospendera' i pagamenti a far tempo dal bimestre
successivo a quello in corso.
Si rammenta che i criteri per la trattazione delle domande di
pensione di invalidita' da liquidare con decorrenza anteriore al 1 ottobre
1983, attualmente in corso di istruttoria presso le Sedi, vengono forniti
con circ. n. 60091 A.G.O. in corso di emanazione.
Per quanto concerne la rilevazione statistica relativa alla
conoscenza del fenomeno in esame, verranno fornite istruzioni con apposito
messaggio.
I provvedimenti di sospensione delle pensioni saranno comunicati agli
interessati e saranno soggetti ai normali mezzi di impugnativa.
Resta fermo, anche per le pensioni sospese, quanto previsto dalla
circolare n. 53376 Prs. del 5 agosto 1969 (12), circa la possibilita' di
sottoporre a visita di revisione i pensionati ai fini dell'eventuale
revoca della pensione.
C) Ripristino della pensione sospesa.
Come avanti e' stato accennato, la legge dispone che la
corresponsione della pensione di invalidita' sospesa, a causa del
superamento del reddito annualmente previsto, venga ripristinata per i
periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che hanno
determinato la sospensione e comunque al raggiungimento dell'eta' prevista
per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
Il penultimo comma dell'art. 8, a sua volta, dispone che i ratei di
pensione indebitamente percepiti, dal 1 gennaio di ciascun anno, sono
anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
Dal coordinamento delle due norme deriva che il ripristino, fatta
eccezione per il caso di raggiungimento dell'eta' prevista per il
pensionamento di vecchiaia, potra' avvenire a domanda per periodi interi
di un anno, sulla base di dichiarazione presunta che dovra', pero', essere
tenuta in particolare evidenza per controlli successivi.
Valgono in ogni caso le cautele gia' evidenziate nella parte finale
del capo A).
E' opportuno richiamare l'attenzione delle Sedi sulla necessita' che
alla nuova disposizione di legge sia data attuazione con la massima
tempestivita', considerati i rilevanti riflessi delle innovazioni
introdotte sulle gestioni assicurative dell'Istituto.
Va altresi' precisato - per quanto evidente - che con la presente
circolare si e' inteso dare le prime istruzioni utili per le immediata
applicazione del disposto normativo.
Questa Direzione Generale, data l'ampiezza della materia e la
problematica connessa, fa riserva di ulteriori istruzioni dopo che gli
Organi di Amministrazione avranno assunto le proprie determinazioni su
particolari aspetti loro sottoposti secondo quanto previsto dall'art.4,
punto 22) del D.P.R. 3o aprile 1970, n. 639 (13).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali", 1939, pag. 251.
(2) V. "Atti ufficiali", 1975, pag. 1145.
(3) Con la congiunzione "e" il Legislatore non ha inteso riferirsi
solo ai lavoratori con reddito misto di lavoro dipendente ed
autonomo, ma ai lavoratori con qualsivoglia reddito da lavoro.
(4) Puo' sostenersi che la mancata percezione di un reddito superiore
a quello previsto dall'art. 8 della L. n.638/83 sia un vero e
proprio requisito per l'accoglimento della domanda, oppure che
essa sia solo una condizione per la effettiva corresponsione
della prestazione. La questione sara' sottoposta agli organi
collegiali e pertanto le Sedi terranno in sospeso le domande di
coloro che superano il limite reddituale fissato.
(5) V. "Atti ufficiali", 1981, pag. 2819 (D.L. 22 dicembre 1981, n.
791).
(6) V. "Atti ufficiali", 1977, pag. 573.
(7) V. "Atti ufficiali", 1968, pag. 466.
(8) La domanda dovra' essere riesaminata, secondo quanto decideranno
gli Organi Collegiali, cosi' come precisato alla nota 4 rimanendo
impregiudicata l'eventuale retrodatazione della decorrenza.
(9) V. "Atti ufficiali", 1969, pag. 446.
(10) V. "Atti ufficiali", 1983, pag. 1694.
(11) Come detto in precedenza nel testo, vanno operate opportune
annotazioni circa il recupero, da effettuarsi all'atto del
ripristino della pensione, di quanto indebitamente corrisposto a
causa del superamento del reddito.
(12) V. "Atti ufficiali", 1969, pag. 963.
(13) V. "Atti ufficiali", 1970, pag. 1064.
ALLEGATO 1
Art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.
- OMISSIS -
ALLEGATO 2
Art. 8 della Legge 11 novembre 1983, n. 638.
- OMISSIS -
ALLEGATO 3-
Sospensione della pensione di invalidita'
- OMISSIS -
Circolare 221 del 26 novembre 1983
Oggetto:
REVISIONE E SOSPENSIONE PENSIONI DI INVALIDITA'.
L'ART.8, 3 COMMA, DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983, N.463, CONVERTITO
IN LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N.638, PREVEDE L'OBBLIGO, PER I DATORI DI
LAVORO DI COMUNICARE ALL'ISTITUTO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE - E CIOE' ENTRO IL 27
DICEMBRE 1983 - I NOMINATIVI DEI DIPENDENTI TITOLARI DI PENSIONE DI
INVALIDITA', INDICANDO PER CIASCUNO DI ESSI, L'IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE
CORRISPOSTA.
A SUA VOLTA IL QUARTO COMMA PONE L'OBBLIGO PER I LAVORATORI
DIPENDENTI DI DICHIARARE AI PROPRI DATORI DI LAVORO LA LORO QUALITA' DI
PENSIONATI DI INVALIDITA'.
IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE O DI COMUNICAZIONE INFEDELE IL
DATORE DI LAVORO E' TENUTO AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI
LIRE UN MILIONE PER OGNI DIPENDENTE CUI SI RIFERISCE L'INADEMPIENZA, IL
LAVORATORE INVECE, IN CASO DI OMISSIONE, E' TENUTO A VERSARE ALL'ISTITUTO
UNA SOMMA PARI AL DOPPIO DEI RATEI INDEBITAMENTE PERCEPITI.
CIO' POSTO, SI FA SEGUITO ALLA CIRCOLARE N.53592 A.G.O. N.11160
O. - N.173794 SN. - N.1167 S.A. - N.848 E.A.D. DEL 23 GIUGNO 1983, CON LA
QUALE SONO STATE IMPARTITE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE PROGRAMMATA DELLE
PENSIONI DI INVALIDITA', PER FAR PRESENTE CHE IL SUDDETTO OBBLIGO, POSTO A
CARICO DEI DATORI DI LAVORO, RENDE SUPERATE LE ISTRUZIONI IMPARTITE PER LA
REVISIONE DELLE PENSIONI IN GODIMENTO DI SOGGETTI DI ETA' COMPRESA TRA I
50 E I 60 ANNI, NELLA PARTE IN CUI E' STATO PREVISTO CHE LE SEDI, IN
ATTESA DELLA PREDISPOSIZIONE DI APPOSITI PROGRAMMI, PRENDANO OPPORTUNI
CONTATTI CON I DATORI DI LAVORO AL FINE DI CONOSCERE I NOMINATIVI DEI
DIPENDENTI TITOLARI DI PENSIONE DI INVALIDITA'.
SI FA, ALTRESI', PRESENTE CHE AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AL
DISPOSTO DI LEGGE, LE SEDI, DOVRANNO COMUNICARE CON APPOSITA CIRCOLARE AI
DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON L'ISTITUTO, LA NECESSITA' DI ADEGUARSI
NEI TERMINI ALL'OBBLIGO PREVISTO NEI LORO CONFRONTI, RAPPRESENTANDO,
INOLTRE, L'OPPORTUNITA' DI SOLLECITARE IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI
SCRITTE CUI SONO TENUTI I DIPENDENTI PENSIONATI PER INVALIDITA'.
ANALOGHE ED APPOSITE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE ANCHE
ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE NON HANNO RAPPORTI CON L'ISTITUTO
REPERENDO I DESTINATARI CON I MEZZI CHE LOCALMENTE SARANNO RITENUTI PIU'
IDONEI.
NELLA COMUNICAZIONE CHE I DATORI DI LAVORO INVIERANNO ALLE SEDI
DELL'ISTITUTO E' NECESSARIO CHE VENGA INDICATO ANCHE IL NUMERO E LA
CATEGORIA DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' DI CIASCUN DIPENDENTE, L'IMPORTO
DELLA RETRIBUZIONE MENSILE, AL NETTO DEI SOLI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
POSTI A CARICO DEL DIPENDENTE MEDESIMO, COMPRENSIVA OVVIAMENTE DELLE
EVENTUALI TRATTENUTE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DOPO IL
PENSIONAMENTO, QUELLA CORRISPOSTA NELL'INTERO ANNO 1983, NONCHE' IL
PERIODO CUI SI RIFERISCE LA RETRIBUZIONE ANNUALE.
SI FA RISERVA DI FORNIRE ULTERIORI ISTRUZIONI SULLA INTERA
PROBLEMATICA DI CUI AL PREDETTO ART.8 APPENA POSSIBILE.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
Circolare 101 del 3 giugno 1983
OGGETTO: Prestazioni economiche di maternita'. Determinazione della
retribuzione media globale giornaliera. Riduzione dell'orario
giornaliero di lavoro per sciopero.
Com'e' noto, l'art. 16, 4 comma, lettera b), della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (1), dispone che "nei casi in cui, o per esigenze
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale
della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti
inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria", ai
fini del calcolo della misura dell'indennita' di maternita' da
corrispondere alle lavoratrici con qualifica di operaia, per retribuzione
media globale giornaliera si intende "l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di
lavoro previste dal contratto" (v. compendio allegato alla circolare n.
134382 A.G.O./17 del 26 gennaio 1982 punto 9.3 - ultimi due cpv. in "Atti
ufficiali" 1982, pag. 240 -).
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che le ipotesi di
sciopero parziale - e cioe' di astensione dal lavoro per una o alcune ore
durante la giornata o le giornate lavorative incluse nel periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente quello
nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione dal lavoro - non siano da
ricomprendere nella locuzione "particolari ragioni di carattere personale
della lavoratrice".
Pertanto, il predetto Organo ha disposto, con delibera n. 73 del 29
aprile 1983, che nell'ipotesi di riduzione dell'orario giornaliero di
lavoro per sciopero non trova applicazione la previsione normativa di cui
al menzionato art. 16, 4 comma, lettera b), della legge n. 1204/1971.
Nei casi di specie, quindi, la retribuzione media globale giornaliera
si determina, ai fini del calcolo della misura dell'indennita' giornaliera
di maternita', dividendo la retribuzione complessiva effettivamente
percepita dalla lavoratrice nel periodo di paga preso a riferimento per il
numero di giorni lavorati o, comunque, retribuiti (v. criteri di cui al
menzionato compendio - punti 9.3, 1 cpv., e 9.4 -).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1972, pag.73.
ALLEGATO 1
Deliberazione n. 73 del Consiglio di Amministrazione (seduta del 29 aprile
1983)- Prestazioni economiche di maternita'. Determinazione della misura
dell'indennita' giornaliera. Art. 16, 4 comma, lett. B) della legge 30
dicembre 1971: Rivalutazione dell'orario di lavoro ridotto. Ipotesi di
sciopero.
- OMISSIS -