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335 - Esempio tabella F e G
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335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
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335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
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Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
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Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
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Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
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Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
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Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
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Coefficiente di trasformazione
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Fasce di reddito cumulato con il coniuge
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Importo del trattamento minimo
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Perequazione automatica delle pensioni
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Prestazioni legate al reddito
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Retribuzione pensionabile e massimale contributivo
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Rilevanze
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Tabelle pensioni
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Tipologia redditi
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TM - Limite coniugale pensioni decorrenza post 1994
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TM - Limite coniugale per pensioni con decorrenza nel 1994
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TM - Limite personale
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TM - Limite personale per le pensioni delle GS
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TM - Limiti di reddito per integrazione AOI
- Dettagli
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Circolare 248 del 27 novembre 1990
Oggetto:
ABBANDONO DELLA FAMIGLIA. VALUTAZIONE REDDITI
Con circolare n. 12 del 12 gennaio 1990 avente ad oggetto
"Disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Riepilogo e
coordinameto dei criteri normativi" al punto 2.2, lett. b, e' stato
confermato che l'abbandono della famiglia da parte di uno dei
coniugi determina l'esclusione del reddito relativo dal computo dei
redditi familiari e la esclusione del coniuge medesimo dal numero
dei componenti il nucleo familiare.
Lo stato di abbandono della famiglia ai fini indicati va
comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica, da un
documento dell'Autorita' Giudiziaria (ad esempio, provvedimento
giudiziale di accertamento dello stato di abbandono) o di altra
Pubblica Autorita'.
Cio' premesso, si esprime l'avviso che il principio
anzidetto debba trovare applicazione anche ai fini dell'integrazione
al minimo dell'assegno di invalidita', del riconoscinemto del
diritto alla pensione sociale, nonche' dell'attribuzione della
maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e dell'aumento
della pensione sociale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29
dicembre 1988, n. 544.
Pertanto, in caso di comprovata situazione di abbandono, la
situazione del coniuge abbandonato dovra' essere equiparata a quella
del soggetto legalmente separato.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA