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335 - Esempio tabella F e G
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335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
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335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
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Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
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Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
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Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
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Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
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Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
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Coefficiente di trasformazione
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Fasce di reddito cumulato con il coniuge
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Importo del trattamento minimo
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Perequazione automatica delle pensioni
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Prestazioni legate al reddito
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Retribuzione pensionabile e massimale contributivo
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Rilevanze
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Tabelle pensioni
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Tipologia redditi
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TM - Limite coniugale pensioni decorrenza post 1994
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TM - Limite coniugale per pensioni con decorrenza nel 1994
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TM - Limite personale
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TM - Limite personale per le pensioni delle GS
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TM - Limiti di reddito per integrazione AOI
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Circolare 158 del 5 giugno 1995
All. n. 8
OGGETTO : Versamenti volontari - Importo dei contributi dal
1.1.1995
SOMMARIO : 1) Lavoratori dipendenti non agricoli - 2)
Agricoli dipendenti - 3) Coltivatori diretti,
mezzadri e coloni iscritti nella Gestione Specia-
le - 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO -
5) Artigiani e commercianti - Criteri di massima.
PARTE I
IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI
1) Lavoratori dipendenti non agricoli
L'art. 2 comma 5 della legge 26.9.81, n. 537 (1),
stabilisce che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno le
retribuzioni medie settimanali, di cui alla tabella F)
allegata alla legge stessa, devono essere aumentate nella
stessa misura percentuale prevista per le pensioni.
Secondo quanto risulta dagli accertamenti esple-
tati dall'ISTAT, come da comunicazione del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, la variazione percentuale
dell'indice del costo della vita e' risultata pari al 4,7%.
Si e', pertanto, provveduto a predisporre una nuova tabella
(v. all. n. 1) di retribuzioni medie valide dal 1.1.1995.
L'art. 7, comma 7, della legge 11.11.1983, n. 638
(2) prevede che l'importo minimo della retribuzione setti-
manale sulla quale sono commisurati i contributi volontari
non puo' essere inferiore a quella della retribuzione media
della classe di retribuzione di cui alla citata tabella F),
pari o immediatamente inferiore,alla retribuzione settima-
nale, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo stesso.
Per effetto del disposto dal comma 7, art. 7 della
legge n. 638/1983, la classe minima di contribuzione e',
come per l'anno 1994, la 18 classe, mentre l'importo medio
imponibile dell'ultima classe, confermata nella 46, risulta
essere pari al limite massimo di retribuzione pensionabile
settimanale, come previsto dal comma 5, art. 2 del D.L. n.
402/1981.
Sulla base delle variazioni sopra riportate, si e'
provveduto a predisporre nuove tabelle di contribuzione
volontaria per le singole categorie di prosecutori volontari
(v. all. n. 2, 3 e 4) valide dal 1.1.1995.
Per quanto riguarda i prosecutori volontari,
autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici
e familiari, la retribuzione minima di riferimento porta,
per l'anno 1995 ad un importo di contribuzione minima
settimanale di L. 29.367, di cui L. 334 a titolo di quota
base.
2) OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI
Per l'anno 1995 gli importi dei contributi volon-
tari settimanali per l'assicurazione IVS degli operai
agricoli sono quelli riportati nella tabella di cui all'al-
legato n. 5.
Il calcolo dei nuovi contributi volontari e' stato
effettuato tenendo conto sia di quanto disposto dall'art.1,
comma 2, del D.L. 9.10.89, n. 338 (3), convertito nella
legge 7.12.89, n. 389 (4), sia dell'adeguamento annuale
delle retribuzioni settimanali di cui alla tabella F) della
legge 26.9.1981, n. 537 previsto dall'art.2 della legge
stessa.
Per l'anno 1995 la classe minima di contribzuione
e', come per l'anno 1994, la 18 . Cio', per effetto di
quanto disposto dal comma 7 dell'art. 7 della legge
11.11.83, n. 638.
Si rammenta, inoltre, che ai sensi del comma 8
dell'art.7 della citata legge n. 638/83, gli importi dei
contributi volontari minimi dovuti per l'anno 1995 dai
prosecutori volontari in parola sono quelli che si ottengono
applicando all'importo minimo della retribuzione media
settimanale (classe 18 ) le aliquote in vigore per la
predetta categoria di lavoratori.
Pertanto, l'importo del contributo volontario
minimo dovuto per l'anno 1995 dagli operai agricoli e' di L.
43.137.
3) COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI ISCRITTI NELLA
GESTIONE SPECIALE.
Nell'allegato n. 6 e' riportata la tabella dei
contributi volontari dei CD/CM in vigore per l'anno 1995.
Il calcolo dei nuovi contributi e' stato effet-
tuato tenendo conto dell'adeguamento annuale delle classi di
reddito settimanali di cui alla tabella E della legge
2.8.1990, n. 233 (5), previsto dall'art. 10, comma 4, della
stessa legge.
L'aliquota percentuale complessiva applicata al
reddito medio imponibile di ciascuna classe e' pari al 17%
di cui il 15% quale contributo IVS ed il 2% quale contributo
aggiuntivo, previsto dall'art.12 della citata legge n.
233/1990 (all.8).
Per quanto concerne il contributo addizionale -
dovuto ai sensi dell'art. 17 della legge 3.6.1975, n. 160
(6) - lo stesso a seguito dell'applicazione del meccanismo
di adeguamento periodico stabilito dall'art. 22 della legge
n. 160/1975, risulta pari a L. 2.460 a settimana.
Si fa presente, infine che, ai sensi di quanto
disposto nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art.10 della
legge n. 233/90, l'importo del contributo volontario minimo
dei CD/CM non puo' essere in alcun caso inferiore a quello
stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Pertanto, la
misura del contributo volontario dovuta dai prosecutori
volontari in argomento, assegnati alle prime due classi di
contribuzione, risulta aumentata, per l'anno 1995, a L.
66.198.
4) COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O.
Per quanto concerne la categoria di lavoratori in
epigrafe, si fa riserva di comunicare gli importi dei
contributi volontari relativi all'anno 1995, non essendo
ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi.
I predetti assicurati continueranno, quindi, a
versare provvisoriamente, per l'anno 1995, l'importo dei
contributi vigenti alla data del 31 dicembre 1994, riportati
nell'allegato n. 1 della circolare n. 289 del 4.11.94 (7).
5) ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Dal 1 luglio 1990, il contributo volontario
mensile e' commisurato, in ragione delle stesse aliquote
percentuali stabilite per il versamento dei contributi
obbligatori da parte dei lavoratori attivi, ai redditi medi
indicati in 8 classi di contribuzione.
Per l'anno 1995, le classi di reddito, il reddito
medio imponibile e gli importi dei contributi mensili, sono
riepilogati nella tabella di cui all'allegato n. 7.
L'aliquota del 12% si riferisce ai collaboratori
di eta' inferiore ai 21 anni. Questi ultimi, con decorrenza
dal mese successivo al compimento di tale eta', dovranno
versare i contributi volontari sulla base dell'aliquota del
15%.
Si precisa che, ai fini del calcolo della pensione
in forma contributiva, si dovra' considerare come versato,
per ogni mese coperto di contribuzione volontaria, un
contributo base di L. 390, qualunque sia la classe di
reddito attribuita al soggetto interessato.
P A R T E II
Criteri di massima
1) Validita' degli importi percepiti a titolo di "indennita'
di mobilita'", ai fini dell'autorizzazione ai versamenti
volontari.
In merito ai quesiti posti dalle Sedi in materia
di "mobilita'" si precisa quanto segue.
In base alle norme emanate con la legge n. 223 del
23 luglio 1991 (art. 7, comma 8), (8) l'indennita' di
mobilita' e' regolata dalla normativa che disciplina l'as-
sicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989. (9)
Ne consegue che i contributi accreditati in favore
dei lavoratori posti in mobilita', non sono utili ai fini
del conseguimento dei requisiti necessari per aver titolo
all'autorizzazione ai versamenti volontari ed i periodi di
godimento di tale indennita' devono essere considerati
neutri - cosi' come avviene per l'indennita' Ds - ai fini
della determinazione della classe di contribuzione da
assegnare al prosecutori volontario.
2) Versamenti volontari in costanza di iscrizione alle
Gestioni Speciali (Comm., Art. e CD/CM).
Com'e' noto l'art. 3 della legge n. 47/83, pone come
causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione ai versamenti
volontari, anche l'iscrizione ad una delle Gestioni Speciali
per i lavoratori Autonomi, in epigrafe indicate.
Al riguardo, si ritiene utile precisare che, ove
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicu-
razione generale obbligatoria, sia stata rilasciata prece-
dentemente l'entrata in vigore della legge n. 47/83, (10)
soprarichiamata, l'autorizzazione alla prosecuzione volon-
taria ed i relativi contributi versati, devono essere
convalidati anche nel caso in cui il prosecutore volontario,
a seguito di condono o regolarizzazione, si iscriva ad una
delle Gestioni Speciali suddette.
Nel caso, invece, che la citata autorizzazione sia
stata rilasciata sotto l'imperio della legge n. 47/83 e,
solo successivamente il prosecutore volontario si iscriva ad
una delle Gestioni piu' volte citate, i contributi volontari
versati successivamente alla data della suddetta iscrizione,
devono essere annullati e rimborsati, fermo restando la
validita' dei contributi versati per i periodi precedenti
l'iscrizione stessa.
3) Invio del mod. VV10/A
Sono sorte perplessita' da parte di alcune Sedi
circa i tempi di invio del Mod vv10/A, a mezzo del quale,
com'e' noto, viene notificato all'assicurato, il provvedi-
mento di annullamento dei contributi volontari indebitamente
versati.
Al riguardo, si precisa che, una volta ricevuto
dal Centro Elettronico l'elenco degli "indebiti" le Sedi
devono provvedere, con la massima tempestivita' a notificare
agli interessati, a mezzo del citato modello, le quote di
contribuzione volontaria annullate.
4) Collocazione temporale dei contributi figurativi
accreditati durante i periodi di godimento di indennita'
ordinaria di disoccupazione - lavoratori con requisito
ridotto.
Com'e' noto, la legge n. 160 del 20 maggio 1988 -
art. 7 p. 3 (10), ha previsto l'introduzione di un requisito
lavorativo ridotto - in mancanza del requisito ordinario di
contribuzione - e di particolari criteri, ricorrendo tale
ipotesi, per la liquidazione dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione.
E' stato, inoltre, precisato, con successivo
Messaggio n. 01946 del 25 ottobre 1988, che l'accreditamento
dei contributi figurativi in favore dei lavoratori non
agricoli, che percepiscano la suddetta indennita' con i
requisiti ridotti, segue la disciplina generale prevista per
la copertura figurativa dei periodi di disoccupazione
indennizzata.
Si fa, inoltre presente che la indennita' di
disoccupazione con i requisiti ridotti, nonche' i corri-
spondenti contributivi figurativi, per la particolare
disciplina che li regola, sono privi di una precisa collo-
cazione nell'ambito dell'anno solare di competenza.
Ne consegue che, ai fini della neutralizzazione
dei periodi coperti di contribuzione figurativi per la
determinazione della classe di contribuzione volontaria da
assegnare bisognera' prima procedere alla individuazione
delle settimane alle quali riferire i contributi figurativi,
sulla base delle istruzioni di cui alla circ. n. 148 del
26.6.90 (11).
Dovranno, pertanto, essere considerate periodo
neutro, le settimane per le quali sono stati accreditati
contributi figurativi.
5) Utilizzazione, ai fini della determinazione della classe
di contribuzione volontaria, dei contributi obbligatori
versati a seguito di contratto di lavoro part-time.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il
diritto alla prosecuzione volontaria dovranno essere prese
in considerazione tutte le settimane durante le quali si e'
svolta attivita' lavorativa a "part-time" e come tali
accreditate in favore dell'assicurato.
Per quanto riguarda, invece, la determinazione
della classe di contribuzione saranno calcolate soltanto le
settimane "utili", cosi' come avviene per la determinazione
della misura della pensione di cui alla Circ. n. 53631 AGO
n. 818 RCV/26 del 12 dicembre 1986.
6) Coefficiente di determinazione pensionabile per i prose-
cutori volontari autorizzati con la qualifica di "Addetti ai
servizi domestici e familiari".
Nessuna variazione all'aliquota contributiva
dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dagli addetti
ai servizi domestici e familiari e' intervenuta per il 1995.
Si conferma, pertanto, che il coefficiente di determi-
nazione della retribuzione pensionabile per l'anno soprain-
dicato e' 0,120975.
*******************
Per quanto concerne i conti di imputazione conta-
bile dei contributi volontari, dovuti dai prosecutori
volontari, con esclusione dei lavoratori autonomi (CD/CM) di
cui alla presente circolare si confermano quelli di cui alla
tabella n. 8 allegata alla circolare n. 127 del 27.4.1994.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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(1) v. Atti Ufficiali 1981, pag.2133
(2) v. Atti Ufficiali 1983, pag.2961
(3) v. Atti Ufficiali 1989, pag.2047
(4) v. Atti Ufficiali 1989, pag.2461
(5) v. Atti Ufficiali 1990, pag.1829
(6) v. Atti Ufficiali 1975, pag.1135
(7) v. Atti Ufficiali 1994
(8) v. Atti Ufficiali 1991, pag.2001
(9) v. Atti Ufficiali 1988, pag.422
(10) v. Atti Ufficiali 1988, pag.1678
(11) v. Atti Ufficiali 1990, pag.1689
(12) v. Atti Ufficiali 1986, pag.2727