-
335 - Esempio tabella F e G
-
335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
-
335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
-
Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
-
Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
-
Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
-
Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
-
Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
-
Coefficiente di trasformazione
-
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
-
Importo del trattamento minimo
-
Perequazione automatica delle pensioni
-
Prestazioni legate al reddito
-
Retribuzione pensionabile e massimale contributivo
-
Rilevanze
-
Tabelle pensioni
-
Tipologia redditi
-
TM - Limite coniugale pensioni decorrenza post 1994
-
TM - Limite coniugale per pensioni con decorrenza nel 1994
-
TM - Limite personale
-
TM - Limite personale per le pensioni delle GS
-
TM - Limiti di reddito per integrazione AOI
- Dettagli
- Visite: 34717
Circolare 210 del 7 dicembre 1999
Oggetto:
Assegno per il nucleo familiare. Corresponsione della prestazione nei casi di affidamento congiunto.
SOMMARIO:
Il diritto all'ANF in caso di affidamento congiunto dei figli è riconosciuto ad entrambi i coniugi affidatari, che stabiliranno di comune accordo chi debba richiedere l'autorizzazione.
Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in merito all'accertamento del diritto all'ANF nei casi in cui, a seguito di separazione legale o divorzio, i coniugi risultino congiuntamente affidatari dei figli.
Le disposizioni vigenti (v. circ. n. 48 del 19.2.92, p. I) stabiliscono che, in caso di separazione legale o divorzio, il genitore affidatario sia l'unico soggetto legittimato a chiedere la prestazione in argomento, perchè è solo intorno al genitore affidatario che si viene a formare il nuovo nucleo familiare, unico destinatario dell'assegno di cui alla L. 153/88.
Nei casi di affidamento congiunto dei figli concesso ad entrambi i genitori, separati legalmente o divorziati, non è possibile procedere all'accertamento del nucleo facente capo ad un solo coniuge affidatario, potendo ritenersi per entrambi i coniugi affidatari sussistenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'assegno e non ostando a tal fine la residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori. Ciò anche in considerazione del fatto che la L. 153/88 sopra citata ha eliminato il criterio della convivenza come elemento discriminante per l'accertamento del diritto alla prestazione di cui trattasi.
Tale situazione suggerisce quindi una soluzione affidata alla volontà dei genitori, i quali stabiliranno di comune accordo chi dei due debba chiedere l'autorizzazione ai fini della corresponsione dell'assegno. Solo in caso di contrasto tra gli affidatari si potrà ricorrere al requisito della convivenza per valutare intorno a quale dei coniugi affidatari si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare ed accertare, di conseguenza, il diritto al trattamento di famiglia.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO