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335 - Esempio tabella F e G
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335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
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335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
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Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
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Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
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Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
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Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
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Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
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Coefficiente di trasformazione
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Fasce di reddito cumulato con il coniuge
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Importo del trattamento minimo
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Perequazione automatica delle pensioni
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Prestazioni legate al reddito
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Retribuzione pensionabile e massimale contributivo
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Rilevanze
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Tabelle pensioni
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Tipologia redditi
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TM - Limite coniugale pensioni decorrenza post 1994
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TM - Limite coniugale per pensioni con decorrenza nel 1994
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TM - Limite personale
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TM - Limite personale per le pensioni delle GS
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TM - Limiti di reddito per integrazione AOI
- Dettagli
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Circolare 36 del 2 Marzo 2009
OGGETTO:
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2009.
SOMMARIO:
A) Retribuzioni (anno 2009) di riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori:
1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art. 4 (malattia, maternità e tbc)
2. Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tbc).
3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc).
4. Lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi exracomunitari (malattia, maternità, tbc).
5. Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità).
6. Lavoratrici commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali (maternità)
B) Importi (anno 2009) da prendre a riferimento per le seguenti prestazioni:
1. Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia).
2. Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale).
3. Assegni d maternità dello Stato.
4. Congedo parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. n.151/2001 (limite reddituale).
5. Art. 42, comma 5, D. Lgs. n.151/2001- indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Importi massimi per l’anno 2009.
A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2009, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).
Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002) in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 D.Lgs. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in Legge n. 389/1989). In particolare, ai sensi dell’ art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in Legge n. 389/1989, la retribuzione da assumere a base a fini contributivi “non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2009 – e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2009, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2009, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2009 (1) – sono da liquidare sulla base dei nuovi criteri.
La retribuzione da assumere a riferimento non può, comunque, essere inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari, per il 2009, ad euro 43,49.
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).
L’art. 1, comma 5, della Legge n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base “ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati” è quella indicata all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella Legge n. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita “dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. E’ venuta meno quindi la possibilità, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 146/97, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali.
Con riguardo alla determinazione della retribuzione di riferimento ed alla individuazione dei dati salariali utili per la liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità, si rinvia a quanto già chiarito nel Messaggio n. 29676 del 7.12.07. Si ricorda, ad ogni modo, che la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge indicato, per il 2009, nella circ. n. 14 del 2.2.2009 (Allegato 1, Tabella A, Anno 2009, operaio agricoltura), pari a euro 38,69.
3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi).
Come già comunicato con circ. n. 90/2008, con decreto direttoriale del 30 maggio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (pubblicato sulla G.U. n.135/2008) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2008 ai fini previdenziali (v. tabella allegata).
Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/68 (v.circolare n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 000955 del 19.12.2001). Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2008 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2007 dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l’anno 2009 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno, come consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l’anno 2008.
4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e tubercolosi).
Con Decreto 28 gennaio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (G.U. n. 25/2009) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2009 a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2009, sono riportate nella circolare n. 23 del 19.02.2009.
5) LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità).
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2009, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. circ. n. 20 del 17.02.2009):
· Euro 6,36 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 7,17
· Euro 7,17 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 7,17 e fino a Euro
8,75
· Euro 8,75 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,75
· Euro 4,62 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità).
L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: Euro 37,49, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2008 (tab. A allegata alla circolare n. 11/2008), con riferimento alle nascite avvenute nel 2009 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2008).
Artigiane: Euro 38,72, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2009 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (tab. A allegata alla circolare n. 14/2009), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2009.
Commercianti: Euro 33,93, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2009 per la qualifica di impiegato del commercio (tab. A allegata alla circolare n. 14/2009), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2009.
B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI.
1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).
- Generalità
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all’art. 1, comma 79, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione Separata. In particolare, per l’anno 2009, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 25% (v. circolare n. 13/2009). Peraltro, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’art. 59 della Legge 449/1997 e successive modificazioni ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita nella misura dello 0,50%) è pari, a far data dal 7.11.07, allo 0,72% (Messaggio n. 27090 del 9.11.07). Pertanto, l’aliquota contributiva complessiva dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie risulta pari al 25,72%.
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2009, applicando l’aliquota del 25,72 % sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/90 che è pari, per il suddetto anno, a euro 14.240,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 305,21.
Per gli eventi insorti nel 2009, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a Euro 62.068,3 (= 70% del massimale 2008, pari a Euro 88.669,00).
- Indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate (art. 1, comma 788, Legge 296/2006)
La misura della prestazione è pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, l’indennità andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2009, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 91.507,00, l’indennità sarà calcolata su euro 250,70 (euro 91.507,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
· euro 10,03 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
· euro 15,04 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
· euro 20,06 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
- Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l’indennità in questione va calcolata –con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2009, l’indennità, calcolata su Euro 250,70, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
Euro 20,06, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
Euro 30,08, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
Euro 40,11 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
2) ASSEGNI DI MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNI.
Come reso noto con circolare n. 19 del 16.02.09, la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2009, è pari al 3,2%. Pertanto, gli importi dell’assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali, di cui all’art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001, valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento sono i seguenti:
- assegno di maternità (in misura piena) = Euro 309,11 mensili per complessivi Euro 1.545,55;
- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 32.222,66
3) ASSEGNI DI MATERNITA’ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2009, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2009, è pari a Euro 1.902,90 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da applicarsi per il 2009 è, come detto al paragrafo precedente, pari al 3,2% (2).
4) LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 151/2001.
In base al decreto ministeriale del 20.11.2008 (G.U. n. 290 del 12.12.2008), che stabilisce nella misura del 3,3% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2009, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2009 è pari a Euro 5.956,60.
Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 (v.circolari n. 109/2000, n. 8/2003 e n. 16/2008), nel senso che il genitore che nel 2009 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2009 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 14.891,5 ( = 5.956,60 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2009, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
5) ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001- INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI PORTATORI DI HANDICAP. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2009.
Come è noto (v. circolare n. 14 del 15.1.2007), l’importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art.42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l’anno 2009, sulla base della variazione dell’indice Istat del 3,2%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.
TABELLA 1
Valori massimi dell’indennità economica
(importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 33%)
A
B
C
D
Anno
Importo complessivo annuo
Importo massimo annuo indennità
Importo massimo giornaliero indennità
2009
43.276,13
32.538,00
88,90
TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33%)
A
B
C
D
Anno
retribuzione figurativa massima annua
retribuzione figurativa massima settimanale
retribuzione figurativa massima giornaliera
2009
32.538,00
625,73
88,90
Note :
1 V. circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982
2 Si rammenta che per il 2008 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a Euro 1.843,90
Il Direttore generale
Crecco
Allegato 1
Provincia
Retribuzione
in euro
Contributo Giornaliero
in euro
Contributo Base
in euro
AGRIGENTO
56,80
15,22
0,06
ALESSANDRIA
61,87
16,57
0,07
ANCONA
58,39
15,64
0,06
AOSTA
58,52
15,68
0,06
AREZZO
58,42
15,65
0,06
ASCOLI PICENO
55,89
14,97
0,06
ASTI
59,53
15,95
0,07
AVELLINO
56,95
15,26
0,06
BARI
56,73
15,20
0,06
BELLUNO
59,79
16,02
0,07
BENEVENTO
55,85
14,96
0,06
BERGAMO
63,62
17,04
0,07
BIELLA
60,29
16,15
0,07
BOLOGNA
59,79
16,02
0,07
BOLZANO
59,75
16,01
0,07
BRESCIA
59,93
16,06
0,07
BRINDISI
52,90
14,17
0,06
CAGLIARI
56,78
15,21
0,06
CALTANISSETTA
57,01
15,27
0,06
CAMPOBASSO
52,13
13,97
0,06
CASERTA
53,02
14,20
0,06
CATANIA
57,02
15,28
0,06
CATANZARO
54,09
14,49
0,06
CHIETI
56,47
15,13
0,06
COMO
61,49
16,47
0,07
COSENZA
55,34
14,83
0,06
CREMONA
60,80
16,29
0,07
CROTONE
49,59
13,29
0,05
CUNEO
58,55
15,69
0,06
ENNA
57,85
15,50
0,06
FERRARA
59,66
15,98
0,07
FIRENZE
58,81
15,76
0,06
FOGGIA
61,74
16,54
0,07
FORLI'/RIMINI
60,27
16,15
0,07
FROSINONE
49,71
13,32
0,05
GENOVA
57,12
15,30
0,06
GORIZIA
56,60
15,16
0,06
GROSSETO
58,71
15,73
0,06
IMPERIA
56,07
15,02
0,06
ISERNIA
53,60
14,36
0,06
LA SPEZIA
56,94
15,25
0,06
L'AQUILA
55,31
14,82
0,06
LATINA
57,22
15,33
0,06
LECCE
56,45
15,12
0,06
LECCO
61,49
16,47
0,07
LIVORNO
58,04
15,55
0,06
LODI
59,49
15,94
0,07
LUCCA
58,94
15,79
0,06
MACERATA
57,48
15,40
0,06
MANTOVA
62,85
18,84
0,07
MASSA CARRARA
54,20
14,52
0,06
MATERA
57,19
15,32
0,06
MESSINA
55,50
14,87
0,06
MILANO
58,88
15,77
0,06
MODENA
64,00
17,15
0,07
NAPOLI
55,72
14,93
0,06
NOVARA
60,24
16,14
0,07
NUORO
64,23
17,21
0,07
ORISTANO
60,21
16,13
0,07
PADOVA
61,05
16,36
0,07
PALERMO
57,43
15,39
0,06
PARMA
62,44
16,73
0,07
PAVIA
61,33
16,43
0,07
PERUGIA
58,03
15,55
0,06
PESARO URBINO
56,83
15,22
0,06
PESCARA
55,87
14,97
0,06
PIACENZA
61,45
16,46
0,07
PISA
58,83
15,76
0,06
PISTOIA
62,83
16,83
0,07
PORDENONE
57,77
15,48
0,06
POTENZA
51,22
13,72
0,06
PRATO
58,45
15,66
0,06
RAGUSA
58,84
15,76
0,06
RAVENNA
59,24
15,87
0,07
REGGIO CALABRIA
53,38
14,30
0,06
REGGIO EMILIA
63,36
16,97
0,07
RIETI
57,80
15,48
0,06
ROMA
74,11
19,85
0,08
ROVIGO
57,98
15,53
0,06
SALERNO
57,50
15,40
0,06
SASSARI
56,82
15,22
0,06
SAVONA
56,64
15,17
0,06
SIENA
60,25
16,14
0,07
SIRACUSA
59,11
15,84
0,07
SONDR SONDRIO
57,61
15,43
0,06
TARANTO
56,10
15,03
0,06
TERAMO
54,51
14,60
0,06
TERNI
55,89
14,97
0,06
TORINO
61,57
16,49
0,07
TRAPANI
57,05
15,28
0,06
TRENTO
65,54
17,56
0,07
TREVISO
62,03
16,62
0,07
TRIESTE
57,41
15,38
0,06
UDINE
56,60
15,16
0,06
VARESE
62,22
16,67
0,07
VENEZIA
60,36
16,17
0,07
VERB.C.OSSOLA
61,96
16,60
0,07
VERCELLI
61,36
16.44
0,07
VERONA
60,01
16,08
0,07
VIBO VALENTIA
53,82
14,42
0,06
VICENZA
60,59
16,23
0,07
VITERBO
56,78
15,21
0,06