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335 - Esempio tabella F e G
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335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
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335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
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Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
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Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
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Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
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Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
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Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
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Coefficiente di trasformazione
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Fasce di reddito cumulato con il coniuge
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Importo del trattamento minimo
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Perequazione automatica delle pensioni
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Prestazioni legate al reddito
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Retribuzione pensionabile e massimale contributivo
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Rilevanze
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Tabelle pensioni
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Tipologia redditi
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TM - Limite coniugale pensioni decorrenza post 1994
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TM - Limite coniugale per pensioni con decorrenza nel 1994
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TM - Limite personale
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TM - Limite personale per le pensioni delle GS
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TM - Limiti di reddito per integrazione AOI
- Dettagli
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Messaggio 15172 del 3 luglio 1997
Parere del Consiglio di Stato n. 65 del 14.11.1996 , Art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma
Con parere n. 65 del 14.11.1996 il Consiglio di Stato si è pronunciato favorevolmente per la concessione dei giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 al padre lavoratore dipendente nell’ipotesi in cui la madre del portatore di handicap grave svolga attività di lavoro autonomo.
Il contenuto del suddetto parere è stato recepito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 165 del 5.12.1996.
A modifica, pertanto, di quanto precisato al 3^ capoverso del punto 3) della circolare n. 211 del 31.10.1996 (non riconoscibilità del diritto ai giorni di permesso al padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma, salvo il caso di grave infermità) si dispone che, fermi restando tutti i requisiti previsti con circolare n. 80 del 24.3.1995 e circolare n. 211 del 31.10.1996, anche al padre lavoratore dipendente che si trovi nella situazione di cui al primo capoverso, possa essere riconosciuto, su richiesta, il diritto alla indennità prevista per la fruizione dei permessi in questione.
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente - come da parere del Consiglio di Stato - ai permessi "a giorni", previsti dal comma 3 dell’art. 33 in argomento.