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335 - Esempio tabella F e G
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335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
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335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
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Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
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Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
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Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
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Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
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Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
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Coefficiente di trasformazione
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Fasce di reddito cumulato con il coniuge
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Importo del trattamento minimo
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Perequazione automatica delle pensioni
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Prestazioni legate al reddito
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Retribuzione pensionabile e massimale contributivo
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Rilevanze
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Tabelle pensioni
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Tipologia redditi
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TM - Limite coniugale pensioni decorrenza post 1994
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TM - Limite coniugale per pensioni con decorrenza nel 1994
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TM - Limite personale
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TM - Limite personale per le pensioni delle GS
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TM - Limiti di reddito per integrazione AOI
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Messaggio 18185 del 9 giugno 2004
Oggetto:
Estensione della Indennità di cui all'art. 39, comma 1 della legge 28.12.2001 n.448 anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
L'articolo 3, comma 131, della legge 24.12.2003, n. 350 ha esteso, a far tempo dall'1.1.2004, i benefici di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 28.12.2001 n. 448 per i lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
Con riferimento alla indennità prevista per le patologie in oggetto, si invitano le Sedi ad attenersi - allo stato- alle disposizioni emanate per i richiedenti affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, con circolare n. 154 dell'1.10.2002.
Si fa presente che l'accertamento delle patologie di cui trattasi dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche (ASL), contenenti la espressa dicitura della malattia con indicazione anche della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea, seguita dal richiedente.
L'Indennità di cui trattasi avrà decorrenza 1.1.2004, laddove a tale data siano presenti tutti i requisiti richiesti dalla legge (448/2001) di età, di contribuzione e di patologia.
Ove uno dei requisiti richiesti abbia riferimento a data successiva, la decorrenza dell'indennità dovrà essere riportata al primo giorno del mese successivo al verificarsi di detto evento.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni di carattere operativo e sulla eventuale revisionabilità delle patologie di cui alle precitate leggi n. 448/2001 e n. 350/2003.
IL DIRETTORE CENTRALE
NORI