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335 - Esempio tabella F e G
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335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
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335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
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Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
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Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
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Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
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Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
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Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
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Coefficiente di trasformazione
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Fasce di reddito cumulato con il coniuge
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Importo del trattamento minimo
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Perequazione automatica delle pensioni
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Prestazioni legate al reddito
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Retribuzione pensionabile e massimale contributivo
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Rilevanze
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Tabelle pensioni
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Tipologia redditi
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TM - Limite coniugale pensioni decorrenza post 1994
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TM - Limite coniugale per pensioni con decorrenza nel 1994
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TM - Limite personale
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Messaggio 12791 del 02 maggio 2006
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare nel caso di affido condiviso.Legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Testo
La legge 8 febbraio 2006, n. 54, pubblicata sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 2006, all’art. 1, nel mutare l’art. 155 del codice civile, introduce modifiche circa i provvedimenti riguardo ai figli nel caso di separazione dei genitori.
La norma, il cui dettato prevede quale fine primario il rispetto dell’ interesse morale e materiale della prole, stabilisce, tra l’altro, l’affidamento dei figli, in via prioritaria, ad entrambi i genitori.
Ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, nel rimandare a quanto indicato sull’argomento nella circolare 7 dicembre 1999, n. 210, si ribadisce che, nel caso in cui i figli restino affidati ad entrambi i genitori, essi hanno titolo entrambi a chiedere la prestazione. L’individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell’assegno sarà determinata da un accordo tra le parti.
In mancanza di tale accordo l’autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dall’art. 9 della legge 903/1977.
Qualora invece il giudice disponga l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori rimane applicabile la vigente normativa secondo cui è il genitore affidatario il solo titolare del diritto all’assegno per il nucleo familiare.
IL DIRETTORE CENTRALE
Golino