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335 - Esempio tabella F e G
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335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
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335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
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Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
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Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
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Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
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Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
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Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
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Coefficiente di trasformazione
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Fasce di reddito cumulato con il coniuge
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Messaggio 30610 del 16 novembre 2006
Oggetto:
Totalizzazione dei periodi assicurativi: decreto legislativo 2 Febbraio 2006,n. 42.
L’art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, contenente disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, prevede che:
1.Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Tutto ciò premesso, pervengono dalle Sedi dell’Istituto numerose richieste di chiarimento sull’applicazione del decreto legislativo in oggetto in presenza di contribuzione estera.
Infatti sono sorte perplessità sul requisito dell’anzianità contributiva prevista per l’esercizio della facoltà di cumulo e, in particolare, se debba essere considerata anche la contribuzione versata in Paesi dell’Unione europea o legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.
Pertanto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è stato interessato al fine di chiarire se, ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, si debba considerare anche la contribuzione estera e, in caso di risposta affermativa, se anche per i periodi esteri vada rispettato il limite minimo di sei anni di cui al comma 1 del sopraccitato art. 1 oppure solo il minimale di contribuzione previsto, per l’accesso alla totalizzazione, dalla normativa comunitaria o dalle singole Convenzioni bilaterali.
Con nota del 29.09.2006 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha comunicato che ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, devono essere considerati anche i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.
I periodi contributivi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite di 6 anni previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo in oggetto, rispettando, invece, il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.
Il limite dei 6 anni, infatti, è previsto per la totalizzazione in regime nazionale, mentre per la totalizzazione in regime internazionale restano validi i limiti previsti dalla normativa comunitaria e bilaterale.
IL DIRETTORE
Fulvio Mosetti