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335 - Esempio tabella F e G
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335 - Tabella F Redditi titolare con reversibilità
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335 - Tabella G Redditi titolare con AOI
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Assegno Sociale - Importo e limiti di reddito
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Assegno Sociale - Limiti di reddito e determinazione dell'importo
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Assegno Sociale. Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile senza aumenti
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Aumento delle provvidenze agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili
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Calcolo degli aumenti previsti dall'art. 67 L. 448/4998 e dall'art. 52 L. 488/1999
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Messaggio 30218 del 29 dicembre 2009
Oggetto:
Totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 – Ricongiunzione ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45. Chiarimenti.
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito alla compatibilità tra l’esercizio della totalizzazione prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45, conclusa prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
In particolare è stato chiesto se sia possibile totalizzare periodi di contribuzione già acquisiti nella gestione di destinazione per effetto della ricongiunzione il cui procedimento si sia concluso, con l’integrale pagamento dell’onere, prima del 3 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2006.
Al riguardo, si chiarisce quanto segue.
La problematica in riferimento è stata oggetto di una richiesta di parere al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Il predetto Dicastero, con nota del 27 ottobre 2009, ha chiarito che “qualora un periodo assicurativo sia stato, alla data del 3 marzo 2006, definitivamente acquisito, attraverso l’integrale pagamento dell’onere da ricongiunzione, nella gestione pensionistica di destinazione, il predetto periodo possa essere successivamente utilizzato ai fini della totalizzazione ex d.lgs. 42/2006”.
Pertanto l’incompatibilità tra la ricongiunzione e la totalizzazione prevista dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo in oggetto, deve essere riferita alle sole ipotesi di ricongiunzioni perfezionate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
Ne consegue che la ricongiunzione conclusa prima del 3 marzo 2006 non preclude l’esercizio della facoltà di totalizzazione.
Le competenti Strutture periferiche avranno cura di considerare esercitabile la facoltà di totalizzazione anche da parte di soggetti che abbiano ricongiunto definitivamente dei periodi assicurativi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2006.
IL DIRETTORE CENTRALE
G.Uselli