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Messaggio 160 del 24 febbraio 2003
OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di accertamento dello stato di disoccupazione.
In attuazione della delega contenuta nella legge 17 maggio 1999, n. 144, è stato emanato il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che prevede nuove disposizioni per l’accertamento e per la perdita dello stato di disoccupazione e che ha abolito l’iscrizione dei lavoratori nelle liste dei disoccupati. Restando valide le liste di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le istruzioni che verranno fornite appresso non riguardano l’indennità di mobilità ed i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991, e all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Poiché l’iscrizione nelle liste dei disoccupati, in base alle leggi tuttora in vigore, è per alcune prestazioni di disoccupazione o una condizione per il pagamento (ad es. indennità ordinaria con requisiti normali) o un vero e proprio requisito (ad es. trattamento ordinario per i lavoratori rimpatriati), si rende necessario individuare sulla base della normativa vigente un meccanismo che consenta all’Istituto di determinare il diritto e la decorrenza delle varie prestazioni di disoccupazione.
Premesso che i lavoratori per mantenere lo “stato di disoccupato” devono essere privi di lavoro (non deve svolgere alcun tipo di attività lavorativa né autonoma, né subordinata, né parasubordinata) e devono fornire ai Centri per l’impiego “immediata disponibilità” sia allo svolgimento di attività lavorativa sia a seguire il percorso per la ricerca di una nuova occupazione proposta dagli stessi Centri per l’impiego, si ritiene che la dichiarazione di disponibilità possa essere considerata utile per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione.
Le modalità per la determinazione e per la perdita dello stato di disoccupazione saranno definite, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del decreto legislativo n. 297/2002, dai servizi competenti.
I lavoratori, pertanto, alle domande di disoccupazione devono allegare una dichiarazione di responsabilità (all. 1) con la quale attestino di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all’obbligo di presentarsi presso i Centri per l’impiego per l’immediata disponibilità.
Per le domande già presentate prive della certificazione di iscrizione nelle liste dei disoccupati, le Sedi, prima della definizione delle stesse, dovranno invitare i lavoratori a compilare la dichiarazione di responsabilità.
Poiché l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 297/2002, stabilisce che “gli interessati all’accertamento della condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) (stato di disoccupazione), sono tenuti a presentarsi presso il Servizio competente per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1”, si precisa che le dichiarazioni in parola, rese entro il predetto termine, devono essere considerate come rese in data immediatamente successiva a quella di risoluzione del rapporto di lavoro.
Definite le domande e posta in pagamento la prestazione di disoccupazione richiesta, le Sedi, nell’ambito del coordinamento regionale, prenderanno contatto con i Centri per l’impiego perché, sulla base di percentuali concordate e predefinite, venga verificata la correttezza formale e sostanziale della dichiarazione di responsabilità resa dai singoli lavoratori.
Si riportano di seguito le istruzioni per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione in favore dei lavoratori che rilasciano l’allegata dichiarazione di responsabilità.
1 INDENNITA’ ORDINARIA DISOCCUPAZIONE
La decorrenza dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali dovrà essere determinata ai sensi degli articoli 73, commi 2 e 3, e 77, comma 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e la regolarità di iscrizione dei lavoratori all’Ufficio di Collocamento, richiesta dall’articolo 34 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sarà sostituita dalla dichiarazione in parola.
LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO
Anche per i lavoratori sospesi per mancanza di lavoro, l’indennità di disoccupazione sarà determinata come sopra.
2 TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI
Poiché tale trattamento è dovuto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 luglio 1975, n. 402, a condizione, tra l’altro, che il lavoratore interessato “si sia iscritto all’Ufficio di Collocamento entro il termine di 30 giorni . . .”, il trattamento stesso sarà corrisposto soltanto ai lavoratori che si siano resi disponibili entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
3 TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
Il trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, che, ai sensi dell’articolo 11, spettava “dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati”, dovrà essere corrisposto dalla data in i lavoratori abbiano reso la dichiarazione di disponibilità ai Centri per l’impiego; nel caso in cui la disponibilità sia resa entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.
4 SOCI DI COOPERATIVE DI LAVORO
L’articolo 24, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha disposto che “ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma due (indennità ordinaria e trattamenti speciali di disoccupazione) la perdita dello stato di socio, su iniziativa della cooperativa ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo”.
L’articolo 1-quater della legge 5 giugno 1998, n. 176, che ha sostituito l’articolo 24, citato, ha disposto che “l’iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa”.
Pertanto i soci di cooperativa potranno beneficiare delle prestazioni di disoccupazione, previste dal comma 2 dell’articolo 24 della legge n. 196/1997, a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro, sia nel caso in cui abbiano perduto la qualifica di socio sia nel caso in cui, pur mantenendo la qualifica di socio, abbiano reso la dichiarazione di disponibilità.
5 TRATTAMENTO SPECIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA
L’articolo 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, ha disposto che “il trattamento speciale di disoccupazione decorre dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento ed ha termine dopo 360 giorni”.
Tale trattamento potrà essere corrisposto dalla data in cui il lavoratore abbia reso la dichiarazione di disponibilità e sempre per un massimo di 360 giorni.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
All.1
ALL’INPS
AGENZIA DI . . . . . . . . . . . . .
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
da allegare alla domanda di prestazioni di disoccupazione presentata il -----------------------------------
Il/La sottoscritto/a ------------------------------------------------------------------------------------------------
nato/a ----------------------------------------------------------------------- il -------------------------------------
residente a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
domiciliato/a * ----------------------------------------------------------------------------------------------------
*(specificare il domicilio solo se diverso dalla residenza)
in (via, piazza, frazione, etc) -----------------------------------------------------------------------------------
CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE PER COLORO CHE RENDONO ATTESTAZIONI FALSE
DICHIARA DI
· Essere disoccupato/a a decorrere dal --------------------------------------------------------------
· Di aver presentato in data ----------------------------- al Centro per l’Impiego del Comune di -------------------------------- la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Data ----------------------- Firma del dichiarante
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