Home Contribuzione Da riscatto Periodi di occupazione in lavori socialmente utili Norme Leggi LE 1954
Legge 1136 del 22 novembre 1954
Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.
Vigente al: 13-7-2014
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione malattia e' resa obbligatoria per i proprietari,
affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonche' per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, ((...)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 334))
Art. 3.
Ai coltivatori diretti di cui al precedente art. 1, ed ai loro
familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:
a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;
b) assistenza ospedaliera;
c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;
d) assistenza ostetrica.
Le modalita', i limiti e i termini delle prestazioni di cui al
presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 13, lettera d).
Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le
malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio e' coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.
Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del
presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalita' e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonche' dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138.
Art. 4.
Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'art. 1, riuniti in
Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo art. 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.
La relativa deliberazione e' soggetta all'approvazione della Cassa
mutua provinciale di malattia per i coltivatori.
Art. 5.
E' istituita in ogni Comune una Cassa mutua comunale dei
coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio nonche' all'assistenza ostetrica generica.
Dette Casse mutue comunali, ove particolari condizioni lo
richiedessero, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale a scindersi in Casse mutue frazionali o a fondersi in Casse mutue intercomunali. Ogni Cassa mutua risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 titolari di azienda. La costituzione di Casse mutue intercomunali puo' essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite siano costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a 100.
E' istituita in ogni Provincia una Cassa mutua provinciale per i
coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonche' all'assistenza ostetrica specialistica.
Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono
riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attivita' e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarieta' nell'ambito nazionale.
Le Casse mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse mutue
provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalita' giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sono applicabili alle Casse mutue comunicali, frazionali,
intercomunali, provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 6.
La Cassa mutua provinciale e' retta da un Consiglio direttivo
composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea.
Il Consiglio direttivo elegge nei suo seno il presidente, il
vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre al presidente ed al vicepresidente tre componenti eletti dal Consiglio.
Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico
scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia.
Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva e'
chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono
sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.
L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di solito una
volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue comunali.
All'assemblea della Cassa mutua provinciale spetta l'approvazione
del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa mutua provinciale, rispettando le norme fissate dalla Federazione nazionale.
Art. 7.
Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:
a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura
dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;
b) deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni
agli assicurati;
c) determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione
di prestazioni integrative;
d) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;
e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;
f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale
per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;
g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del
Consiglio da parte del presidente.
Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardante i bilanci e
quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere b), d) e f), del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale.
Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva
o contraria da parte della Federazione nazionale entro trenta giorni dalla spedizione.
Art. 8.
Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di
malattia dei coltivatori:
a) compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;
b) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;
c) procedere all'assunzione ed al licenziamento, nonche'
all'amministrazione, del personale ad eccezione del direttore - con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;
d) redigere le note di qualifica del direttore;
e) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate
dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge;
f) approvare i contratti di fornitura g) decidere in prima
istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni obbligatorie di competenza della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, sui ricorsi degli assicurati per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali;
h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione della
Cassa mutua comunale, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della meta' o in caso di necessita' funzionali. Contro detto provvedimento e' dato, nel termine di quindici giorni, ricorso alla Federazione nazionale. La gestione commissariale non puo' durare piu' di cinque mesi ed entro tale termine il commissario dovra' procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;
i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della
Giunta del presidente.
In caso di urgenza la Giunta puo' adattare i provvedimenti di
competenza del Consiglio direttive, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
Art. 9.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua
provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta
esecutiva.
In caso di urgenza il presidente puo' prendere i provvedimenti
della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
Art. 10.
Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale e'
costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzione di presidente, nominato dal prefetto; uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti; uno effettivo ed uno supplente eletti dall'assemblea provinciale.
Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni.
Art. 11.
L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali
si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.
All'assemblea nazionale spetta: eleggere ogni tre anni venti membri
del Consiglio centrale e tre membri effettivi, e due supplenti del Collegio sindacale centrale; approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonche' il bilancio consuntivo.
Art. 12.
Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue
dei coltivatori diretti e' composto:
a) del presidente, nominato con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro su designazione del Consiglio centrale;
b) dai venti consiglieri eletti dall'assemblea fra i quali
vengono eletti due vicepresidenti. Nel caso che il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti subentrera' a far parte del Consiglio il primo dei non eletti.
Fara' inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un
medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.
Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal
presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.
Art. 13.
Spetta al Consiglio centrale:
a) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare
il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;
b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la
misura annua, dei contributi cui all'art. 22, lettere b) e c);
c) approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla
lettera b) secondo criteri di solidarieta' nell'ambito nazionale;
d) approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie;
e) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza
facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa;
f) approvare il regolamento del personale della Federazione
nazionale e delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;
g) stabilire il collegamento della, Federazione con gli Istituti
di assicurazione di malattia;
h) decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o
sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;
i) procedere alla nomina del direttore centrale della
Federazione;
l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza
del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), d) ed f) sono soggette
all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 14.
Spetta alla Giunta centrale:
a) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del
Consiglio centrale;
b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed
ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia dei coltivatori;
c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse
mutue di malattia dei coltivatori;
d) nominare i direttori delle Casse mutue provinciali;
e) decidere sui ricorsi in seconda istanza degli assicurati in
materia di prestazioni;
f) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con
altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;
g) approvare i contratti di fornitura;
h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle
Casse mutue provinciali di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della meta', o in caso di necessita' funzionali. Contro detto provvedimento e' dato ricorso, nel termine di quindici giorni, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La gestione commissariale non puo' durare piu' di sei mesi ed entro
tale termine il commissario dovra' procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;
i) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle
Casse mutue provinciali e sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ai sensi dell'art. 7 della presente legge;
l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della
Giunta da parte del presidente.
In caso di urgenza la Giunta puo' adottare i provvedimenti di
competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
Art. 15.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione
nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.
In caso di urgenza il presidente puo' prendere i provvedimenti di
competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
Il presidente, sentita la Giunta centrale, puo' delegare, per
l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.
Art. 16.
Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale della
Cassa mutua di malattia dei coltivatori diretti e' costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dalla assemblea nazionale.
Il Collegio sindacale centrale rimane in carica per tre anni.
Art. 17.
Il direttore centrale sovraintende al funzionamento tecnico ed alla
disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.
Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni
del Consiglio centrale e della Giunta centrale.
Art. 18.
I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini
della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 22, lettera b), riuniti in assemblea comunale provvedono, ogni tre anni e nelle forme previste dall'art. 29, alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri.
Il titolare di azienda puo' essere rappresentato, di volta in
volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di eta', ovvero da altro titolare di azienda.
Ogni titolare di azienda non puo' rappresentare per delega piu' di
altri due titolari spetta all'assemblea comunale decidere sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall'art. 4, determinandone i limiti e le modalita' di attuazione.
Detta assemblea, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno,
entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attivita' svolta, ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio.
Art. 19.
Il Consiglio direttivo, di cui al primo comma dell'art. 18, elegge
nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.
Spetta al Consiglio direttivo:
a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa mutua
comunale secondo le modalita' ed i termini indicati dalla Cassa mutua provinciale;
b) determinare la misura della quota integrativa di contribuzione
prevista alla lettera d) del successivo art. 22;
c) fissare modalita' e limiti di erogazione delle assistenze
rientranti nella competenza della Cassa mutua comunale in base alle direttive generali della Federazione nazionale;
d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal
presidente o dal Comitato di gestione.
Le delibere di cui alle lettere a), b) e c), sono sottoposte alla
approvazione della Cassa mutua provinciale.
Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva
o contraria da parte della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla spedizione.
Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale e'
effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: uno effettivo nominato dalla Giunta della Cassa mutua provinciale, due effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea comunale. Il Collegio eleggera' nel suo seno il presidente.
I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale
rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.
Art. 20.
Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia dei
coltivatori e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo.
Spetta al Comitato di gestione:
a) regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed
eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale;
b) predisporre i conti preventivi e consuntivi;
c) adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano
necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti degli iscritti;
d) decidere, sui ricorsi presentati in prima istanza in materia
di prestazioni di competenza della Cassa mutua comunale;
e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal presidente
all'esame del Comitato stesso.
Le delibere di cui alle lettere a) e c) sono sottoposte per la
esecutorieta' alla approvazione della Cassa mutua provinciale secondo le norme stabilite dal precedente articolo per le delibere del Consiglio direttivo.
Art. 21.
Il presidente della Cassa mutua comunale ha la rappresentanza
legale della Cassa stessa e ne sovraintende al funzionamento. Per
coadiuvarlo il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un
segretario.
Ove il Consiglio lo ritenga opportuno il segretario puo' essere
scelto anche fuori dagli iscritti. In questo caso il segretario partecipa al Consiglio con solo voto consultivo.
L'organizzazione della Cassa mutua comunale 6 disposta sulla base
dei criteri fissati dalla Federazione nazionale.
Art. 22.
Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente
legge, si provvede:
a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500, per
ciascun coltivatore diretto familiare, assistibile ai sensi della presente legge;
b) con un contributo a carico delle aziende condotte da
coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria da determinarsi di anno in anno in conformita' del regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138, e successive modificazioni,
c) con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore
diretto e familiare soggetti alla assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera b);
d) con una eventuale quota integrativa, da stabilirsi dalla Cassa
mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o altri eventi straordinari.
Art. 23.
Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo
precedente e' versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge ed e' ripartito a cura della Federazione stessa fra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con proprio
decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.
All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della
presente legge per l'esercizio finanziario 1954-55, nell'importo previsto di 9 miliardi di lire, si fara' fronte con una corrispondente aliquota, del provento delle modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24.
Il contributo, di cui alla lettera b) del precedente art. 22, e'
disciplinato in conformita' delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione. Esso e' riscosso dal Servizio per i contributi agricoli unificati, Ente di diritto pubblico previsto dal decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75, ed e' versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i fini di cui al terzo comma dell'art. 5.
Tale contributo, per il primo anno di applicazione, e' stabilito
nella misura di lire 12 per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)).
Il contributo, di cui alla lettera c) dell'art. 22, e' fissato per
il primo anno di applicazione della presente legge in lire 750 pro capite.
Le misure dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) del
precedente art. 22 possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni.
Il contributo di cui alla lettera c) dell'art. 22 e' fissato,
accertato e riscosso con la procedura previste per il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo stesso ed e' versato alle Casse mutue provinciali per la devoluzione alle Casse mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati.
Il contributo di cui alla lettera d) dell'art. 22, determinato
dalle Casse mutue comunali, e' accertato e riscosso con la stessa procedura di cui al comma precedente.
I contributi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 22 potranno
essere versati anche a mezzo di conto corrente con norme da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In questo caso gli avvisi e i bollettini per i versamenti dovranno essere diramati dal Servizio contributi unificati in agricoltura.
E' concessa facolta' agli Enti comunali di assistenza di versare
alle mutue comunali parzialmente o totalmente il contributo pro capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno.
Art. 25.
Avverso l'applicazione dei contributi di cui alle lettere b), c) e
d) dell'art. 22, e' ammesso ricorso in conformita' alle norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949.
Le decisioni sui ricorsi, di cui al precedente comma, sono
adottate, sentite, in luogo delle Commissioni previste dal citato art. 8, in prima istanza, la Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, la Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori.
In caso di variazioni aziendali che comportino modifiche o
esclusioni dell'obbligo contributivo e in caso di duplicazione o errore materiale nella contribuzione, e' ammessa domanda di sgravio alla Giunta provinciale entro il termine di 180 giorni dalle intervenute variazioni o dalla notifica degli accertamenti. Superato tale termine, lo sgravio ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
Art. 26.
Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia dei
coltivatori, la Federazione potra' avvalersi dei servizi gia' costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Istituti previdenziali e assistenziali regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'Istituto
nazionale assicurazioni malattia o altri Enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La Federazione potra' altresi' contrarre con gli enti di cui al
precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.
Art. 27.
Dall'obbligo previsto dall'art. 1 della presente legge sono esclusi
i coltivatori diretti che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati e braccianti, sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e gia' godono, percio', dell'assistenza di malattia.
Art. 28.
La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei
Collegi sindacali previsti dalla presente legge e' effettuata dai presidenti o su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti
all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Per la validita' delle deliberazioni degli organi di
amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la meta' dei rispettivi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali
indennita' stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.
Art. 29.
Le elezioni di tutte le cariche direttive sia delle Mutue comunali
che di quelle provinciali e della Federazione nazionale avvengono con voto diretto a scrutinio segreto.
La scheda deve contenere i nomi di tutti i candidati presentati,
singolarmente o per gruppi, da non meno del 5 per cento degli elettori, fino ad un numero, in ogni caso sufficiente, di trenta presentatori.
Il voto sara' valido ove non sia espresso per un numero di
candidati superiore al numero di eligendi.
Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior
numero di voti.
La presentazione delle candidature deve essere fatta al presidente
uscente della mutua che ne rilascia ricevuta agli interessati.
Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di una
lista.
Possono essere eletti coloro che, rientrando nelle condizioni
previste dalla presente legge, risultano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.
La sostituzione, a causa di decadenza o dimissione di componenti
dei singoli organi elettivi, sara' effettuata mediante nuova elezione da compiersi in occasione della prima assemblea annuale.
Art. 30.
Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominera' il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti e una Commissione consultiva nazionale composta dal direttore centrale del Servizio contributi unificati, dal] direttore generale della Previdenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, (In due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza, e di assistenza.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge i
prefetti nomineranno per ciascuna Provincia il commissario della Cassa mutua provinciale ed una Commissione consultiva composta dal direttore dell'Ufficio provinciale contributi unificati, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza ed assistenza, dandone comunicazione al Commissario nazionale.
Art. 31.
Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente
legge le Commissioni comunali di cui all'art. 2 provvederanno alla compilazione delle liste dei coltivatori diretti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 18.
Le liste saranno affisse all'albo comunale per la durata di
quindici giorni a cura del sindaco del Comune.
I ricorsi contro l'inclusione o l'esclusione di nominativi dalle
suddette liste debbono essere presentati al commissario della Cassa mutua provinciale entro venti giorni dalla data dell'affissione.
Il commissario decidera' sentito il parere della Commissione
consultiva.
Art. 32.
Il commissario della Cassa mutua provinciale, sentita la
Commissione consultiva, stabilisce le date e i seggi per le elezioni dei primi Consigli direttivi delle mutue comunali.
Dette elezioni dovranno essere effettuate entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente legge.
Il commissario della Cassa mutua provinciale ha facolta' di inviare
un proprio delegato ad assistere alle operazioni elettorali delle Casse mutue comunali. In tal caso il delegato controfirmera' il verbale relativo.
Art. 33.
La presentazione dei nominativi dei candidati o liste, secondo
quanto disposto dall'art. 29, dovra' essere fatte al segretario del Comune entro le ore dodici del quinto giorno precedente la data fissata per le elezioni.
Il segretario comunale rilascera' ricevuta dell'avvenuta
presentazione.
Il segretario comunale convochera' almeno due giorni prima delle
elezioni un rappresentante per ogni lista presentata per procedere alla formazione dei seggi elettorali.
Ad operazioni elettorali ultimate i presidenti dei seggi riuniti in
ufficio elettorale, con l'assistenza del segretario comunale, redigeranno il verbale delle operazioni elettorali e proclameranno gli eletti.
I verbali saranno immediatamente inviati al commissario della Cassa
mutua provinciale a cura del segretario comunale.
A parita' di voti sara' eletto il piu' anziano.
Il primo degli eletti provvedera' alla convocazione dei consiglieri
eletti entro otto giorni per la nomina delle cariche previste dagli articoli 19 e 20 della presente legge.
Art. 34.
Il commissario della Federazione nazionale Casse mutue, sentita la
Commissione consultiva nazionale, in conformita' dei principi e dei criteri direttivi di cui ai precedenti articoli, emanera' tutte le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni.
Le assemblee per le elezioni dei primi Consigli delle Casse mutue
provinciali saranno convocate dal commissario provinciale entro quattro mesi dall'entrata, in vigore della presente legge.
L'assemblea per l'elezione del primo Consiglio centrale della,
Federazione nazionale Casse mutue provinciali sara' convocata dal commissario nazionale entro cinque mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 35.
Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 22 ha
decorrenza da tre mesi prima dell'entrata in vigore della, presente legge.
I contributi, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 22, hanno
inizio dal 10 gennaio 1955.
L'erogazione delle prestazioni, di cui all'art. 3, lettere b) e c),
avra' inizio a partire dal novantunesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Quelle di cui alle lettere a) e d) del predetto art. 3 a partire dal centoventunesimo giorno.
Art. 36.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente
legge e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' ordinare
ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, lettera h), possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e puo' essere nominato, per i singoli Enti, un commissario straordinario.
Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.
Art. 37.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI -
GAVA - MEDICI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Legge 657 del 09 agosto 1954
- Gazzetta Uff. 19/08/1954, n.189
EPIGRAFE
Legge 9 agosto 1954, n. 657 (in Gazz. Uff., 19 agosto, n. 189). - Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri (1).
(1) Legge abrogata dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.
(Omissis).
ARTICOLO N.1
Art. 1.
[(Omissis) (1). ] (2).
(1) Sostituisce l'art. 69, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 1155.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.
ARTICOLO N.2
Art. 2.
[(Omissis) (1). ] (2).
(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 2, l. 28 febbraio 1953, n. 86.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.
ARTICOLO N.3
Art. 3.
[(Omissis) (1). ] (2).
(1) Sostituisce l'art. 18, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, conv. in l. 6 luglio 1939, n. 1272.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.
ARTICOLO N.4
Art. 4.
[Il diritto all'indennità post-sanatoriale, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, è riconosciuto ai coloni, mezzadri e loro familiari anche nel caso che essi rientrino nel fondo o nel podere, purché non riprendano la loro normale e continuativa attività di lavoro.
(Omissis) (1). ] (2).
(1) Abroga il secondo comma dell'art. 7, l. 28 febbraio 1953, n. 86.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.