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Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione
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Istruzioni operative per le Strutture territoriali
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Modalità di pagamento
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Modalità di presentazione della domanda di riscatto e di ricongiunzione
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Riscatto dei periodi utili per il diritto a pensione anteriori all'accesso ai Fondi di solidarietà
Legge 88 del 9 marzo 1989
Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Vigente al: 12-2-2014
CAPO I.
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS).
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del tesoro.
2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto.
3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.
4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
ART. 2.
(Organi dell'INPS).
1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale".
ART. 3.
(Presidente).
1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:
"2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e puo' delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;
3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto".
2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblca 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' delegare la rappresentanza legale dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita' centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi e assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento".
3. Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.
ART. 4.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 3. - 1. Il consiglio di amministrazione e composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica.
2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale.
3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro".
2. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue la sua attivita' sino alla scadenza del mandato.
ART. 5.
(Competenze del consiglio
di amministrazione).
1. Spetta al consiglio di amministrazione:
a) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;
b) nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;
c) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;
d) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina ed il trattamento economico del direttore generale, anche in deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e la nomina dei dirigenti generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;
e) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;
f) deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi e le direttive generali dell'attivita' dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione;
g) deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilita', anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70;
h) deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari, nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento;
i) deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto all'articolo 1;
l) deliberare sulla dotazione organica;
m) deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilita' anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.
ART. 6.
(Composizione del comitato esecutivo).
1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:
1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione".
ART. 7.
(Competenze del comitato esecutivo).
1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto. 2. Non e consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo.
3. Il comitato esecutivo puo' delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonche' a dirigenti dell'Istituto.
4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.
ART. 8.
(Procedure di controllo).
1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 53. - 1. L'Istituto e sottoposto alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero
del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' dell'Istituto.
2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro.
3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
4. Per i rilievi riguardanti i vizi di leggittimita' devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine e sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita'.
7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato".
ART. 9.
(Controllo sui bilanci).
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi nonche' sulle note di variazione al bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.
2. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro sessanta giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutivi.
ART. 10.
(Collegio dei sindaci).
1. Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimita' e regolarita' contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione.
2. Il collegio sindacale e composto da:
a) quattro rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente;
b) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con la qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di vice presidente.
3. Per ciascuno dei componenti del collegio e nominato un membro supplente.
4. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.
5. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei quali puo' essere scelto anche tra quelli supplenti.
6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, ne' ricevere incarichi di studio o di consulenza.
7. Il colleggio dei sindaci e costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
8. Il presidente del collegio e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto e designato, tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, il vice presidente del collegio.
9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci ed il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in, contrasto o incompatibile con il presente articolo.
ART. 11.
(Responsabilita' degli amministratori).
1. Il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione da parte dei componenti degli organi dell'Istituto, nell'esercizio delle loro funzioni, si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si e verificato il fatto causativo del danno.
ART. 12.
(Direttore generale).
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. Il direttore generale dell'INPS: sovraintende all'organizzazione, all'attivita' e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.
2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.
3. Il direttore generale e scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed e nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.
4. Il trattamento economico del direttore generale e determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale e' sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.
6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario".
2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilita', nonche' quelle sul limite massimo di eta' per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto.
ART. 13.
(Competenze dei dirigenti).
1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I dirigenti garantiscono l'imparzialita' e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalita', della tempestivita' e della economicita' della gestione; rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attivita' svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.
3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacita' professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianita' minima di tre anni nella qualifica.
4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennita' di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilita', nonche' dei disagi derivanti dalla mobilita' e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.
5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la meta' con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra meta' mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalita' del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.
6. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.
7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, e effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
ART. 14.
(Modalita' dei dirigenti).
1. L'indennita' di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in
misura ridotta qualora gli stessi
chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio.
2. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra citta', al personale di cui al comma 1 spetta il rimborso, per i primi due anni di permanenza nella nuova destinazione, delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari.
ART. 15.
(Funzionari direttivi).
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e esteso ad personam, e sulla base delle anzianita' di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni.
2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita' per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilita' e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attivita' ispettive di particolare complessita', nonche' a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennita' di cui al presente comma.
ART. 16.
(Difesa legale).
1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni puo' essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.
ART. 17.
(Emanazione dei regolamenti).
1. I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli concernenti i procedimenti di delegificazione, sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1, l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.
ART. 18.
(Progetti speciali).
1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.
2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttivita'.
3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.
((3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definira' la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non puo' essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma e' disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale)).
ART. 19.
(Conferimento di incarichi professionali).
1. Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di contabilita' ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di cui all'articolo 1, l'Istituto puo' deliberare il conferimento di incarichi di consulenza professionale ad esperti altamente specializzati. Il relativo compenso e stabilito dal comitato esecutivo.
2. E' fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1 personale gia' alle dipendenze dello stesso Istituto. (( In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unita', e' consentita sempreche' la cessazione del servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquiennio precedente l'assunzione predetta)).
3. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non puo' superare le venticinque unita'.
CAPO II
GESTIONE FINANZIARIA
ART. 20.
(Gestione finanziaria e patrimoniale).
1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e unica per tutte le attivita' istituzionali relative alla gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come e unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto.
2. L'Istituto e autorizzato a costituire o partecipare a societa' cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicita' ed efficienza. L'autorizzazione e concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La costituzione o la partecipazione alle societa' non rientrano nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto e tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.
4. Deve altresi' compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.(( Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37)). I bilanci preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di variazione.
5. Le modalita' di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 deldecreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.
7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, per gli stanziamenti che hanno formato oggetto di rilievo da parte di detti Ministri, prima delle motivate decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei limiti di un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48, 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono abrogati.
8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, e a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.
ART. 21.
(Fondi dei lavoratori dipendenti).
1. Nell'ambito del comparto riguardante la gestione dei lavoratori dipendenti, oltre al fondo di cui all'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e istituita la gestione di cui al successivo articolo 24. In tale ambito il consiglio di amministrazione puo' deliberare l'utilizzazione, senza corresponsione di interessi, degli eventuali avanzi di gestione.
ART. 22.
(Composizione del comitato amministratore
del fondo pensioni lavoratori dipendenti).
1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e presieduto dal vicepresidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nonche' dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto (con l'art. 42, comma 6) che "Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali."
ART. 23.
(Competenze del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti).
1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
e) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione, compresi quelli che riguardano anche contributi dovuti alla gestione di cui al successivo articolo 24; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
2. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.
(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la turbercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attivita' e la passivita' ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, e contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione."
ART. 25.
(Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonche' da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
ART. 26.
(Competenze del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 25 ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
2. Tutte le competenze gia' attribuite ai preesistenti comitati preposti alle gestioni di cui all'articolo 24 sono trasferite al comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
3. I ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione salariale sono attribuiti al comitato amministratore della gestione di cui all'articolo 24.
Le autorizzazioni alle proroghe di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse dalle commissioni di cui all'articolo 8 della medesima legge.
ART. 27
(Contributo per l'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi).
1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e destinato, per la quota dello 0,35 per cento o per il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui all'articolo 69, primo comma, lettere b) e d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, all'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
ART. 28
(Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni).
1. A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni".
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui.
ART. 29
(Composizione del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 28 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri e coloni e da un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
ART. 30
(Competenze del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione dellalegge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
ART. 31
(Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani).
1. A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani".
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.
ART. 32
(Composizione del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 31 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con la qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
ART. 33
(Competenze del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).
1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 32, ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione dellalegge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
ART. 34
(Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali
degli esercenti attivita' commerciali)
1. A decorrere dal I gennaio 1989, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali."
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.
ART. 35
(Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 34 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attivita' commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 1, comma 201) che "La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa."
ART. 36
(Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali).
1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 35, ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amminitrazione, che le trasmette con proprio motivato parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti in genere, l'attuazione dellalegge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).
1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dalle gestioni previdenziali".
2. Il finanziamento della gestione e assunto dallo Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica(( incrementato di un punto percentuale)); ((4))
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d ) ed e) del comma 3 e stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di reversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle relative spese di amministrazione e assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni.
7. il bilancio della gestione e unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che" Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c)."
ART. 38
(Composizione del comitato amministratore della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32 e 35, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
ART. 39
(Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione, nonche' sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;
c) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
ART. 40
(Fondo sociale).
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
2. Le attivita' e le passivita' del fondo sociale di cui al comma 1 derivanti dalla gestione dal I gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 37.
ART. 41
(Equilibrio finanziario delle gestioni).
1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.
CAPO III
ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO
ART. 42
(Comitati regionali dell'INPS).
1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"In ogni capoluogo di regione e istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:
1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali;
4) un rappresentante dell'ente regione;
5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del lavoro;
6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;
7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
8) i presidenti dei comitati provinciali della regione".
2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale".
3. Il quinto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.
ART. 43
(Competenze dei comitati regionali).
1. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:
a) coordinare l'attivita' dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;
b) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attivita' e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;
c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attivita' dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;
d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attivita' svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;
e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresi' i compiti attribuiti al comitato provinciale.
3. Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale per la Valle d'Aosta adotta le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46.
ART. 44
(Composizione dei comitati provinciali).
1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Presso ogni sede provinciale dell'Istituto e istituito un comitato composto da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il quale puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto".
ART. 45
(Organi collegiali periferici dell'INPS).
1.Dei comitati provinciali di cui all'articolo 44 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle amministrazioni di ciascuna delle provincie autonome.
2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e per quanto concerne la regione Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466.
3. I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono la loro attivita' fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi.
(Contenzioso in materia di prestazioni).
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:
a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorche' parziale, in sotteraneo;
d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
((d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego));
e) la pensione sociale;
f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternita';
g) i trattamenti familiari;
h) l'assegno per congedo matrimoniale;
i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.
2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b ) ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. come sostituito dall'articolo 44 della presente legge.
3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e del rappresentante degli esercenti attivita' commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.
4. I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.
5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale e di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.
7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali ed agli altri organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi sencondo le procedure e le competenze previgenti.
8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.
9. Il direttore della competente sede dell'Istituto puo' sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenziano profili di illeggittimita'. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.
10. Sono abrogati il numero 1 ed il numero 11 del primo comma dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
Contenzioso in materia di contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi).
1. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi delle prestazioni previdenziali degli artigiani e quello per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali decidono, in via definitiva i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.
2. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9. 3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 e di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.
4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.
5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.
6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.
ART. 48
(Sospensione della esecuzione delle decisioni adottate dai comitati).
1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui al primo comma, numeri 3 e 4, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sui ricorsi di loro competenza puo' essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto, ove si evidenzino profili di illegittimita'. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
(Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali).
1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e stabilita sulla base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;((7))
b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgano attivita' plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.(5)
------------ AGGIORNAMENTO (5) La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma 234) che " Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 215) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49." ------------ AGGIORNAMENTO (7) La L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che " A decorrere dal 1 gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni" sono inserite le seguenti: " ; delle lavanderie industriali"."
ART. 50
(Contenzioso in materia di classificazione
dei datori di lavoro).
1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale e dato il ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.
2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente puo' adire l'autorita' giudiziaria.
3. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.
ART. 51
(Norme generali sui ricorsi).
1. I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell'Istituto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo la normativa preesistente; quelli in seconda istanza pendenti, nelle materie di competenza dell'Istituto, davanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono decisi dallo stesso Ministero.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano confermate le disposizioni in vigore in materia di termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi.
3. I ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di cui all'articolo 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.
(Prestazioni indebite).
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. "
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio -7 febbraio 1993, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/1993, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo) "nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data."
ART. 53
(Prestazioni gia' di pertinenza all'ENAOLI).
1. A decorrere dal I gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e abrogato l'articolo 1-sexies del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte che fissa la competenza dell'INPS in materia di prestazioni gia' di pertinenza dell'ENAOLI.
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e trasferita ai comuni.
3. Il patrimonio e le entrate della gestione speciale di cui al settimo comma del citato articolo 1-sexies sono trasferiti al Ministero del tesoro per la ripartizione tra le Regioni.
ART. 54
(Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici).
1. E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interesato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.
ART. 55
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL).
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalita' deve confermarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto.
3. All'articolo 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, e' aggiunto il seguente punto: "6) il Direttore generale".
4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'INAIL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali.
5. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2000, N. 38)). Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da' luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
ART. 56
(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).
1. Il controllo parlamentare sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.
2. La Commissione vigila:
a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili ((anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale));
b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
c) sull'operativita' delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema ((previdenziale allargato)) con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.
3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attivita' gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.
4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.
5. La Commissione e costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Legge 342 del 10 ottobre 1989
Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio.
Vigente al: 2-7-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti
agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio
1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di
guerra). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni
di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11
del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative
integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui
al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal
secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e
dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si
intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri
assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.".
2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con le modalita' indicate al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui per adeguamento automatico, corrisposti ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1a categoria, sugli assegni accessori corrispondenti agli analoghi assegni accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.
3. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da
quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.
Art. 2.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 20, 26 e 37 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1989
Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI