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La totalizzazione dei periodi assicurativi
La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.
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Totalizzazione
Unità temporale di conversione dei periodi di iscrizione nelle varie gestioni
(circ.23/2004)
I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:
Tabella di conversione dei periodi | ||
---|---|---|
sei giorni |
= | una settimana |
ventisei giorni |
= | un mese |
settantotto giorni |
= | un trimestre |
trecentododici giorni |
= | un anno |
Si precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione, come osservato dal Ministero del Lavoro con la menzionata nota del 9 gennaio 2004.
Totalizzazione
Chi può totalizzare
(circ.23/2004)
I soggetti iscritti a due o più forme (articolo 1, commi 1 e 2 del decreto n. 57) di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell’iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.
Come precisato dal Ministero del Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004, le disposizioni in argomento sono operanti nei confronti sia dei lavoratori iscritti alla gestione separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, sia degli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
A norma dell’articolo 71, primo comma ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1, comma 2 del decreto n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.
Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi (articolo 1, comma 4 d.m.). La totalizzazione era inapplicabile per i periodi assicurativi posseduti nel soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. L'articolo 2 del DPR 157 del 28 ottobre 2013 al comma 2 , ha disposto l’inserimento degli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali tra i soggetti che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi, per il conseguimento di prestazioni pensionistiche da liquidare in regime di totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, e successive modificazioni (circolare 86/2014).
A tal riguardo si ricorda che i titolari di posizione contributiva in più gestioni assicurative dei lavoratori autonomi e nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, possono cumulare tutte le diverse contribuzioni ai fini del diritto alla pensione, da liquidare nella gestione dei lavoratori autonomi nella quale l’interessato ha contribuito da ultimo. (Legge 22 luglio 1966, n. 613 articolo 20). Per quanto riguarda la misura della pensione, in tali casi trova applicazione l’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i titolari di posizione assicurativa Inps ed Enpals trovano applicazione i criteri di cui alla circolare n. 713 Prs. – n. 4871 C. e V. – n. 7870 O. – n. 54 I.B. del 16 aprile 1974 avente ad oggetto “Convenzione INPS – ENPALS per l’attuazione del D.P.R. del 31 dicembre 1971, n. 1420”. A tal riguardo si evidenzia che i contributi versati ed accreditati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non sono cumulabili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per quanto concerne i titolari di posizione assicurativa presso l’Inps e l’Inpgi trovano applicazione le disposizioni della circolare n. 705 Prs. Del 14 marzo 1972, connessi all’applicazione dell’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122. La disposizione in parola ha lo scopo di far conseguire il diritto alla pensione, mediante il cumulo dei periodi di assicurazione generale obbligatoria con quelli di iscrizione allo speciale trattamento di previdenza, a coloro che, con i soli contributi versati all’una o all’altra delle due forme assicurative, non possano maturare i requisiti per la prestazione autonoma a carico dell’uno o dell’altro trattamento.
Totalizzazione
Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2005
(circ.23/2004)
L’articolo 71, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che “Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcune delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.”
Il comma 2 della legge in parola dispone che “nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l’anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l’anzianità contributiva accreditata a favore dell’interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un’unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell’opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.”
Il successivo comma 3 dispone che “con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.”
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 80 del 5 aprile 2003, ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003, è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 7/60012/A.G. del 9 gennaio 2004, si forniscono i chiarimenti necessari per l’applicazione delle richiamate disposizioni normative.
Totalizzazione
Condizioni e modalità per l'esercizio della facoltà di totalizzare
(circ.23/2004)(articolo 1, comma 3 del decreto n. 57)
E’ consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.
Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l’altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l’interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un’anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.
La totalizzazione è ammessa purché riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.
La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, dall’ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione del lavoratore, se presentata successivamente alla data di pubblicazione del decreto (5 aprile 2003) preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.