Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa fino al 31 dicembre 2005 Esercizio del diritto e compatibilità con la ricongiunzione
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 10361
Totalizzazione
Esercizio del diritto e compatibilità con la ricongiunzione
(circ.23/2004)
La totalizzazione dei periodi assicurativi (articolo 3, comma 1) è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.
Incompatibilità della ricongiunzione dei periodi assicurativi con la domanda di totalizzazione degli stessi (articolo 3, comma 2)
La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione.
Mancato pagamento integrale delle rate di ricongiunzione (articolo 3, comma 3)
Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore titolare di più periodi assicurativi che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente al 5 aprile 2003, data di pubblicazione del decreto n. 57, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.