Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Circolari Inps CI 1993 Circolare 136 del 14 giugno 1993
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Circolare n. 136 del 14 giugno 1993
Oggetto:
Regolamento Ministeriale 30.12.1992, n.577, recante norme sui trattamenti pensionistici per attività svolte all'estero e per i residenti all'estero.
Con Decreto 30 dicembre 1992, n.577, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1993 (all.1), il Mini-
stro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il
Ministro degli Affari Esteri ed il Ministro del Tesoro, ha e-
manato, ai sensi dell'art.7, comma 4, della legge 29 dicembre
1990, n.407 (1), le norme regolamentari di attuazione
dell'art.8, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n.153 (2),
come sostituito dal comma 1 dell'art.7 della legge n.407/90
succitata.
Con gli articoli 1 e 3 del decreto, relativi rispettiva-
mente al campo di applicazione soggettivo ed alla garanzia del
minimo sul territorio, vengono in pratica confermati i criteri
gia' indicati nella Parte I della circolare n.142 del 5 giugno
1991 (3). Con l'art.2, relativo all'anzianita' contributiva in
costanza di rapporto di lavoro, vengono individuati i contri-
buti ritenuti utili ai fini del perfezionamento del requisito
richiesto dalla legge stessa per il diritto all'integrazione al
trattamento minimo sulle pensioni in regime internazionale.
I criteri che di seguito verranno esposti dovranno essere
seguiti anche per l'applicazione dell'art.3 della legge 14 no-
vembre 1992, n.438, di conversione del decreto legge 19 set-
tembre 1992, n.384 (4).
1 - CAMPO DI APPLICAZIONE PERSONALE.
L'art.1 del decreto in oggetto, tenuto conto di quanto
previsto al comma 3 dell'art.7 della legge n.407/90, ha
precisato che il comma 1 della stessa norma si applica sia ai
lavoratori dipendenti, compresi i minatori, sia ai lavoratori
autonomi.
2 - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO.
Ai sensi dell'art.2 del decreto in oggetto la contribu-
zione da considerare utile ai fini del perfezionamento del re-
quisito richiesto dall'art.7 della legge n.407/90 e' la se-
guente:
- contribuzione versata a favore del lavoratore in relazione
sia ad attivita' lavorativa dipendente che autonoma, con
onere finanziario a suo carico e/o a carico del datore di
lavoro o con trasferimento da altri enti di previdenza;
- riscatti effettuati ai sensi dell'art.51, comma 2, della
legge 30 aprile 1969, n.153;
- contributi trasferiti da altri Stati in applicazione di ap-
posite norme internazionali comportanti annullamento della
posizione assicurativa estera;
- contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi in
costanza di rapporto di lavoro.
Sono, invece, da escludere per il raggiungimento del pre-
detto requisito i seguenti contributi:
- contributi da riscatto del corso legale di laurea di cui
all'art. 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n.30, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.114
(5);
- contributi volontari;
- contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi non
in costanza di rapporto di lavoro.
A scioglimento, pertanto, della riserva di cui alla Parte
I, punto 5, della citata circolare n.142, si precisa che, per
il raggiungimento del requisito dell'anno previsto dall'art.7
della legge n. 407/90, nonche' dei cinque anni previsto
dall'art.3 della legge n.438/92, potranno essere presi in con-
siderazione:
- i contributi da riscatto di lavoro all'estero ex art. 51,
comma 2, della legge 30 aprile 1969 n.153;
- i contributi accreditati nell'assicurazione generale italiana
per periodi di lavoro prestato in Romania ai sensi
dell'Accordo tra Italia e Romania del 23 gennaio 1968 (6);
- i contributi accreditati nell'assicurazione generale italiana
per periodi di lavoro prestato tra il mese di maggio del 1945
ed il mese di dicembre del 1954 nei territori ceduti
dall'Italia alla Jugoslavia, ex art.3 dello Scambio di Note 5
febbraio 1959 aggiuntivo all'Accordo italo-jugoslavo del 18
dicembre 1954 (7);
- i contributi accreditati nell'assicurazione generale italiana
per periodi di lavoro prestato nella Zona B dell'ex
Territorio Libero di Trieste tra il 1 maggio 1945 ed il 5
ottobre 1956, ai sensi della legge 30 marzo 1965, n.226 (8);
- i contributi trasferiti dall'assicurazione svizzera, ai sensi
dell'art.23 della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre
1962 e degli artt. 1 e 6 dell'Accordo Aggiuntivo alla
Convenzione del 4 luglio 1969 (9);
- i contributi trasferiti dall'assicurazione del Liechtenstein,
ai sensi dell'art.13 della Convenzione di sicurezza sociale
tra Italia e Liechtenstein dell'11 novembre 1976 (10);
- i contributi accreditati nell'assicurazione generale obbli-
gatoria italiana relativamente alle somme rimborsate dalle
assicurazioni svedese e norvegese, ai sensi, rispettivamente,
dell'art.8 della Convenzione italo-svedese del 25 maggio 1955
(11) e dell'art.7 della Convenzione italo-norvegese del 12
giungo 1959 (12);
- i contributi accreditati nell'assicurazione generale italiana
per periodi di lavoro svolti in Libia, ai sensi della legge 2
maggio 1983, n.181 (13), nonche' della legge 1 giungo 1991,
n.166 (14).
In applicazione delle disposizioni succitate dovranno es-
sere definite le pratiche di pensione tenute in sospeso in at-
tesa dell'emanazione del decreto in oggetto, ovvero dovranno
essere ricostituite d'ufficio le pensioni liquidate in regime
internazionale, non integrate al trattamento minimo per la
mancata utilizzazione della contribuzione sopra indicata.
Per quanto concerne la restante tipologia di contributi
indicata nel decreto si confermano le istruzioni gia' emanate
con la citata circolare n.142.
3 - GARANZIA DEL TRATTAMENTO MINIMO.
L'art.3 del decreto in oggetto ribadisce quanto gia' rap-
presentato circa la prevalente applicazione della normativa
internazionale vigente in materia di sicurezza sociale, che
prevede l'erogazione del "complemento" a carico del Paese di
residenza. In proposito si richiamano, pertanto, le istruzioni
impartite nella Parte I, punto 1.1 della circolare n.142 sum-
menzionata.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA
NOTE
(1) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 3100.
(2) V. "Atti Ufficiali" 1969, pag. 446.
(3) V. "Atti Ufficiali" 1991, pag. 1785.
(4) V. "Atti Ufficiali" 1992, pag.
(5) V. "Atti Ufficiali" 1974, pag. 1066.
(6) V. circ. n.1900 Prs. del 24.5.1974 in "Atti Ufficiali"
1974, pag.1175.
(7) V. circolare n.1501 Prs. del 31.8.1970 in "Atti Ufficiali"
1970, pag.1017.
(8) V. circolare n.1501 Prs. del 31.8.1970, gia' citata.
(9) V. circolare n. 324 Ce.N.P.I. del 4.10.1978 in "Atti
Ufficiali" 1978, pag. 1845.
(10) V. circolare n. 100 C.I. del 17.12.1980 in "Atti
Ufficiali" 1980, pag. 3469.
(11) V. circolare n. 1206 C.I. del 12.9.1983 in "Atti
Ufficiali" 1983, pag. 2750.
(12) V. circolare n. 1200 - 1300 Prs. del 3.12.1963 in "Atti
Ufficiali" 1963, pag. 1551.
(13) V. "Atti Ufficiali" 1981, pag. 1149.
(14) V. "Atti Ufficiali" 1991, pag. 1572.