Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Circolari Inps CI 1995 Circolare 271 del 7 novembre 1995
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Circolare 271 del 7 novembre 1995
OGGETTO: Pensioni in regime internazionale: applicazione
dell'articolo 3, commi 14, 15, 16 e 17, della legge
8 agosto 1995, n.335.
.
SOMMARIO
.
1 - Aggiornamento delle prestazioni estere: a partire
dall'1.1.1996, ai fini della misura dell'integrazione al
minimo delle pensioni in regime internazionale, al 1
gennaio di ogni anno, si tiene conto delle variazioni di
importo delle prestazioni estere.
.
.
2 - Importo minimale delle pensioni in regime internaziona
le: a partire dall'1.9.1995, l'importo mensile in pagamento
delle pensioni in regime internazionale non puo' essere
inferiore ad 1/40 del trattamento minimo per il numero di
anni di anzianita' contributiva. Il suddetto importo, per le
anzianita' contributive inferiori all'anno non puo' essere
inferiore a lire 6.000 mensili.
.
3 - Interessi legali: per le domande di pensione in regime
internazionale presentate presso organismi esteri il termine
di 120 giorni per il computo degli interessi legali decorre
dalla data in cui la domanda, corredata della documentazione
prevista, viene ricevuta dall'Istituto.
.
1 - AGGIORNAMENTO DELLE PRESTAZIONI ESTERE.
.
L'articolo 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995,
n.335 (1), sostituisce integralmente il terzo comma dell'ar-
ticolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.153 (2).
.
Il nuovo comma, nel ribadire che, ai fini dell'inte-
grazione al trattamento minimo delle pensioni in regime
internazionale, si tiene conto dell'eventuale trattamento
pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori
di Paesi legati all'Italia da una regolamentazione interna-
zionale di sicurezza sociale, stabilisce che detto tratta-
mento estero debba essere aggiornato annualmente.
.
In particolare, a partire dal 1 gennaio 1996, l'inte-
grazione al minimo su pensioni in regime internazionale va
ricalcolata annualmente in funzione delle variazioni di
importo intervenute al 1 gennaio di ciascun anno sulle
pensioni a carico di Paesi esteri convenzionati.
.
Qualora, nel corso della gestione della pensione, in
applicazione della suddetta normativa, le operazioni di
adeguamento periodico (rinnovi annuali) delle pensioni
abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il
dovuto, il relativo recupero sara' effettuato in conformita'
all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n.155 (3).
.
Le integrazioni al trattamento minimo delle pensioni
con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1996, che a tale data
risultino eccedenti il dovuto per effetto della presa in
considerazione dell'importo estero in essere alla stessa
data, restano confermate nella misura del 31.12.95 fino a
quando il relativo importo non verra' assorbito dalle pere-
quazioni della pensione base.
.
Le modalita' per procedere alla acquisizione degli
importi esteri aggiornati ed il tasso di cambio da utiliz-
zare per la conversione in lire italiane di detti importi
saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e del tesoro.
.
1.1 - Campo di applicazione.
.
La norma e' applicabile a tutte le pensioni in regime
internazionale liquidate sia in regime comunitario che in
regime di convenzione bilaterale.
.
Sono escluse, tuttavia, le pensioni dei residenti in
Italia liquidate in regime di convenzione bilaterale con
alcuni Stati, le cui norme convenzionali espressamente
vietano la presa in considerazione degli aumenti perequativi
delle pensioni erogate dallo Stato diverso da quello di
residenza.
.
Tali norme sono quelle contenute negli accordi con:
- Argentina (art.17 della Convenzione del 3 novembre 1981 e
art.14 dell'Accordo Amministrativo del 15 dicembre 1983)
(4);
- San Marino (art.22 della Convenzione del 10 luglio 1974 e
art.18 dell'Accordo amministrativo del 19 maggio 1978)
(5);
- Tunisia (art.20 della Convenzione del 7 dicembre 1984 e
art.17 dell'Accordo amministrativo del 23 marzo 1987) (6).
.
Per quanto riguarda le pensioni liquidate in regime
comunitario a favore di residenti in Italia, come e' noto,
gli obiettivi della norma in esame vengono gia' realizzati
dall'articolo 50 del reg. C.E.E. n.1408/71 e dalla relativa
Decisione n.105/75 (7).
.
1.2 - Pensioni in pagamento al 31 dicembre 1995.
.
In attesa di poter procedere all'aggiornamento della
quota estera, le pensioni in pagamento al 31.12.95, inte-
ressate all'applicazione della norma in esame, verranno
cristallizzate, in via cautelativa, nell'importo in paga-
mento alla predetta data.
.
Una volta acquisito l'importo estero aggiornato e
determinata l'effettiva integrazione spettante all'1.1.96,
le pensioni interessate rimarranno cristallizzate, se del
caso, sino a totale riassorbimento dell'eccedenza per
effetto delle perequazioni sulla pensione adeguata.
.
1.3 - Pensioni liquidate dall'1.1.1996 con decorrenza
anteriore a tale data.
.
Il criterio di cui al precedente punto 1.2 trova
applicazione anche nei confronti delle pensioni da liquidare
dall'1.1.1996 in poi con decorrenza anteriore a tale data.
.
L'integrazione al trattamento minimo di dette pensioni
verra' valutata ed eventualmente riconosciuta secondo i
criteri previgenti fino al 31.12.1995.
.
1.4 - Pensioni con decorrenza dall'1.1.96 in poi.
.
Nei confronti delle pensioni liquidate con decorrenza
dall'1.1.96 in poi l'integrazione al trattamento minimo,
determinata tenendo conto dell'importo della prestazione
estera, deve essere ricalcolata annualmente in funzione
delle variazioni intervenute al primo gennaio di ciascun
anno sulla stessa prestazione estera.
.
Per quanto riguarda le future operazioni di adeguamento
periodico di dette pensioni occorre tenere presente che il
rinnovo annuale dei mandati di pagamento viene effettuato .
sempre nei mesi immediatamente precedenti l'anno per il
quale i mandati vengono rinnovati.
.
Ne deriva che, al momento del rinnovo, nella maggior
parte dei casi non saranno, comunque, disponibili gli
importi delle prestazioni estere aggiornati al primo gennaio
dello stesso anno di riferimento.
.
Conseguentemente la corresponsione degli incrementi
perequativi potrebbe determinare il pagamento di somme
eccedenti il dovuto.
Dette eccedenze, in tal caso, formeranno oggetto di
recupero ai sensi dell'art.11 della legge 23 aprile 1981,
n.155, secondo quanto previsto nella norma in esame.
.
Giova, in proposito, richiamare il contenuto delle
circolari n.101, Parte I, del 27 aprile 1990 (8) e n.107,
punto 2.2.2 del 6 maggio 1993 (9), in relazione alla
inapplicabilita' agli indebiti di cui sopra delle norme
riguardanti la sanatoria degli indebiti pensionistici.
.
1.5 - Importi esteri aggiornati.
.
In attesa dell'emanazione del previsto Decreto Mini-
steriale, gli importi esteri aggiornati verranno resi per
mezzo di apposite dichiarazioni di responsabilita', in
ordine alle quali si fa riserva di istruzioni.
.
2 - IMPORTO MINIMALE IN PAGAMENTO DELLE PENSIONI IN REGIME
INTERNAZIONALE. .
L'articolo 3, commi 15 e 16, della legge n.335/95
stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni
in regime internazionale non puo' essere inferiore, per ogni
anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento
minimo vigente alla stessa data di entrata in vigore della
legge ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa,
se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le
anzianita' contributive inferiori all'anno, non puo' essere
inferiore a lire 6.000 mensili.
.
L'importo mensile in pagamento e' da considerare al
netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e
6 della legge 15 aprile 1985, n.140 (10) e degli articoli 1
e 6 della legge 29 dicembre 1988, n.544 (11), nonche' delle
somme dovute per prestazioni familiari.
.
2.1 - Campo di applicazione.
.
.
La norma e' applicabile a tutte le pensioni il cui
diritto e' perfezionato con il cumulo di periodi assicura-
tivi fatti valere in Stati legati all'Italia da regolamen-
tazione internazionale di sicurezza sociale, con decorrenza
sia antecedente che pari o successiva al primo settembre
1995. .
L'eventuale importo "minimale" stabilito dalla norma in
esame verra' corrisposto a decorrere dall'1.9.95 e verra'
annualmente rivalutato in relazione agli aumenti per pere-
quazione automatica della generalita' delle pensioni.
.
Per quanto riguarda l'applicabilita' della norma alle
pensioni che, alla data dell'1.9.1995, risultino cristal-
lizzate in applicazione di norme previgenti si fa riserva di
istruzioni non appena sara' acquisito il parere del Mini-
stero del Lavoro.
.
2.2 - Nuove liquidazioni.
.
.
Per le pensioni in regime internazionale da liquidare
con decorrenza sia antecedente che pari o successiva
all'1.9.1995, si dovra' procedere al raffronto tra l'importo
spettante dal calcolo della pensione e l'importo "minimale"
stabilito dalla legge (12), al fine di valutare l'importo
piu' elevato da mettere in pagamento a decorrere
dall'1.9.95. .
Si precisa che per detto raffronto dovra' essere
considerato l'importo derivante dal calcolo della pensione
spettante all'1.9.1995 (o, per le pensioni con decorrenza
successiva, a quella originaria), comprensivo delle eventua-
li somme per integrazione al minimo, depurato dei migliora-
menti di cui agli artt. 1 e 6 della legge n.140/85 e degli
artt. 1 e 6 della legge n.544/88, nonche' delle somme per
prestazioni familiari.
.
Se l'importo "minimale" risulta superiore all'importo
derivante dal calcolo della pensione, come sopra considera-
to, si mette in pagamento l'importo "minimale" cui vanno
sommati gli eventuali miglioramenti di cui agli artt. 1 e 6
della legge n.140/85 e degli artt. 1 e 6 della legge
n.544/88, nonche' le eventuali somme per prestazioni fami
liari.
.
Se l'importo derivante dal calcolo della pensione,
lasciato in pagamento alla decorrenza originaria perche'
piu' favorevole dell'importo "minimale", nel corso della
gestione della pensione subisce variazioni (ad esempio
perche' viene ridotto a causa della concessione di una quota
estera), alla data di decorrenza del ricalcolo sara'
effettuato un nuovo raffronto con l'importo "minimale"
determinato alla decorrenza originaria e perequato, per
individuare l'importo piu' favorevole alla data di
ricalcolo.
.
Tenuto conto dell'attuale normativa in materia di
aumenti perequativi delle pensioni e' sufficiente, nel caso
succitato, effettuare il raffronto con l'importo "minimale"
determinato alla data di decorrenza del ricalcolo. .
L'importo minimale non e' una nuova pensione adeguata
e, pertanto, non sostituisce l'importo dell'adeguata effet-
tiva derivante da puro calcolo e di eventuali ulteriori
somme dovute ad altro titolo (ad esempio quote di integra-
zione al minimo). .
Le pensioni, pertanto, pur beneficiando dell'importo
minimale, conservano, a tutti gli effetti, la natura origi-
nariamente acquisita e, pertanto, restano assoggettate alle
disposizioni che le concernono.
.
Sono in corso di elaborazione le nuove versioni dei
programmi adeguate ai predetti criteri.
.
Le pensioni che, nel frattempo, vengono liquidate con
l'attuale procedura saranno poi, se del caso, in sede di
rinnovo, aumentate come descritto al successivo punto 2.3.1.
.
2.3 - Pensioni in gestione.
.
Per l'applicazione della norma alle pensioni in ge-
stione sara', innanzitutto, accertata la presenza in
archivio del dato concernente l'anzianita' contributiva
italiana.
.
2.3.1 - Casi in cui e' presente in archivio l'anzianita'
contributiva italiana.
.
La procedura automatizzata determinera', a livello
centrale, per ogni pensione interessata, l'importo "minima-
le" sulla base dell'anzianita' contributiva, comprensiva di
quella relativa ad eventuali supplementi.
.
Tale importo "minimale" sara' messo a confronto con
l'importo mensile in pagamento alla stessa data, depurato
unicamente dei miglioramenti di cui si e' detto sopra,
nonche' delle somme per prestazioni familiari.
.
.
Se l'importo "minimale" risulta superiore all'importo
in pagamento, a decorrere dall'1.9.1995, sara' messo in
pagamento, in fase di rinnovo, l'importo "minimale", maggio-
rato degli eventuali miglioramenti o delle eventuali presta-
zioni familiari di cui sopra.
.
2.3.2 - Casi in cui non e' presente in archivio l'anzianita'
contribuiva italiana.
.
Con procedura centralizzata di scorrimento dell'archi-
vio verranno individuate le pensioni potenzialmente interes-
sate.
.
Su questa base saranno emesse liste per ogni sede
competente.
.
Le sedi, una volta reperito il fascicolo, determine-
ranno l'anzianita' contributiva italiana di qualsiasi natura
(obbligatoria, volontaria, figurativa ecc.), comprensiva di
quella relativa ad eventuali supplementi.
.
Nel caso di contribuzione mista per lavoro dipendente e
autonomo, l'anzianita' sara' pari alla somma di tale con-
tribuzione solo nel caso di pensioni liquidate a carico
della competente gestione speciale, ovvero nel caso di
pensioni liquidate a carico del fondo pensioni dei lavora
tori dipendenti sulle quali sia stato gia' liquidato il
supplemento per contributi relativi ad attivita' autonoma e
sempreche' si tratti di contribuzione non sovrapposta
temporalmente.
.
Per i casi non individuati attraverso lo scorrimento
dell'archivio centrale, ma che, tuttavia, in base alla
effettiva anzianita', avrebbero diritto all'importo "minima-
le", si procedera' su richiesta degli interessati ovvero
d'ufficio, qualora la sede accerti, in qualsiasi modo e
momento, l'erogabilita' di detto importo "minimale".
.
.
3 - INTERESSI LEGALI.
.
L'articolo 3, comma 17, stabilisce che, ai fini
dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge
30.12.1991, n.412 (13), il termine previsto per l'adozione
del provvedimento sulle domande presentate presso organismi
di sicurezza sociale di Stati legati all'Italia da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale,
decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n.241 (14), dal ricevimento, da parte dell'ente
gestore della forma di previdenza obbligatoria, della
domanda completa dei dati e documenti richiesti.
.
Come e' noto, la norma non fa altro che ribadire il
criterio gia' adottato dall'Istituto in via amministrativa
(v. messaggio n.11888 del 22 giugno 1994 in allegato 1), in
base al quale il termine di 120 giorni, dalla cui scadenza
devono essere corrisposti gli interessi legali, decorre
dalla data in cui la domanda di pensione presentata all'or-
ganismo estero competente , corredata della relativa docu-
mentazione, perviene all'Istituto.
.
3.1 - Documentazione a corredo della domanda.
.
Secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione
della legge 7 agosto 1990, n.241, approvato con delibera
consiliare n.36 del 30 maggio 1991 (15), i termini temporali
entro i quali deve essere emanato il provvedimento si
intendono sospesi nei casi di procedimenti promossi con
istanza irregolare o priva in tutto o in parte della docu-
mentazione essenziale che l'interessato e' tenuto a
produrre, nonche' nei casi in cui per completare
l'istruttoria l'Istituto abbia necessita' di acquisire la
documentazione essenziale presso enti esterni, datori di
lavoro, Enti previdenziali stranieri, strutture sanitarie
esterne.
.
In relazione a quanto precede, ai fini dell'applica-
zione della norma in esame, la domanda deve essere sempre
corredata della documentazione essenziale, intendendo per
tale quella relativa a dati ed informazioni che non siano
gia' a disposizione dell'Istituto e che consentano la
definizione della domanda stessa, anche per le prestazioni
accessorie, sulla base dei presupposti di diritto esistenti
alla data della domanda (16).
.
.
IL DIRETTORE GENERALE
Trizzino
NOTE
(1)V.SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE N.190 DEL 16 AGOSTO 95
(2)V. "ATTI UFFICIALI" 1969, PAG.446
(3)V. "ATTI UFFICIALI" 1981, PAG.794
(4)V. "ATTI UFFICIALI" 1983, PAG.469 E "ATTI UFFICIALI" 1984, PAG.365
(5)V. "ATTI UFFICIALI" 1975, PAG. 2425 E "ATTI UFFICIALI" 1979, PAG.248
(6)V. "ATTI UFFICIALI" 1987, PAG. 2305 E PAG 2325.
(7)V. "ATTI UFFICIALI" 1993, SUPPLEMENTO AL MESE DI DICEMBRE
(8)V. "ATTI UFFICIALI" 1990, PAG. 1108.
(9)V. "ATTI UFFICIALI" 1993, PAG 2752.
(10)V. "ATTI UFFICIALI" 1985, PAG. 1091.
(11)V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 2577
(12) AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO "MINIMALE" SI RIPORTANO DUE CASI
ESEMPLIFICATIVI RIFERITI AL TRATTAMENTO MINIMO VIGENTE NEL 1995:
1) PER UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI 3 ANNI E 3 MESI, DETTO IMPORTO SARA'
PARI A :
(626.450 : 2080) x169 = 50.899 L. MENSILI;
2)PER UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI 3 MESI, DETTO IMPORTO SARA' PARI A:
(626.450 : 208O) x 13 = 3915 L. MENSILI, CHE SARANNO PORTATE A LIRE
(13)V. "ATTI UFFICIALI" 1991, PAG. 3424.
(14)V. "ATTI UFFICIALI" 1990, PAG. 1866.
(15)V. "ATTI UFFICIALI" 1991, PAG. 1715.
(16)CFR. CIRCOLARE N.36 DEL 4 FEBBRAIO 1994 IN "ATTI UFFICIALI" 1994, PAG.1545
Per eureka
951108
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Circolare n. 271
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami
professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
primari Medico legali
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del
Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati
regionali
Ai Presidenti dei Comitati
Provinciali
Pensioni in regime internazionale: applicazione
dell'articolo 3, commi 14, 15, 16 e 17, della legge
8 agosto 1995, n.335.
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Roma, 7 novembre 1995 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 271 Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami
professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
primari Medico legali
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del
Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati
regionali
Ai Presidenti dei Comitati
Provinciali
OGGETTO: Pensioni in regime internazionale: applicazione
dell'articolo 3, commi 14, 15, 16 e 17, della legge
8 agosto 1995, n.335.
SOMMARIO
1 - Aggiornamento delle prestazioni estere: a partire
dall'1.1.1996, ai fini della misura dell'integrazione al
minimo delle pensioni in regime internazionale, al 1
gennaio di ogni anno, si tiene conto delle variazioni di
importo delle prestazioni estere.
2 - Importo minimale delle pensioni in regime internaziona-
le: a partire dall'1.9.1995, l'importo mensile in pagamento
delle pensioni in regime internazionale non puo' essere
inferiore ad 1/40 del trattamento minimo per il numero di
anni di anzianita' contributiva. Il suddetto importo, per le
anzianita' contributive inferiori all'anno non puo' essere
inferiore a lire 6.000 mensili.
3 - Interessi legali: per le domande di pensione in regime
internazionale presentate presso organismi esteri il termine
di 120 giorni per il computo degli interessi legali decorre
dalla data in cui la domanda, corredata della documentazione
prevista, viene ricevuta dall'Istituto.
1 - AGGIORNAMENTO DELLE PRESTAZIONI ESTERE.
L'articolo 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995,
n.335 (1), sostituisce integralmente il terzo comma dell'ar-
ticolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.153 (2).
Il nuovo comma, nel ribadire che, ai fini dell'inte-
grazione al trattamento minimo delle pensioni in regime
internazionale, si tiene conto dell'eventuale trattamento
pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori
di Paesi legati all'Italia da una regolamentazione interna-
zionale di sicurezza sociale, stabilisce che detto tratta-
mento estero debba essere aggiornato annualmente.
In particolare, a partire dal 1 gennaio 1996, l'inte-
grazione al minimo su pensioni in regime internazionale va
ricalcolata annualmente in funzione delle variazioni di
importo intervenute al 1 gennaio di ciascun anno sulle
pensioni a carico di Paesi esteri convenzionati.
Qualora, nel corso della gestione della pensione, in
applicazione della suddetta normativa, le operazioni di
adeguamento periodico (rinnovi annuali) delle pensioni
abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il
dovuto, il relativo recupero sara' effettuato in conformita'
all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n.155 (3).
Le integrazioni al trattamento minimo delle pensioni
con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1996, che a tale data
risultino eccedenti il dovuto per effetto della presa in
considerazione dell'importo estero in essere alla stessa
data, restano confermate nella misura del 31.12.95 fino a
quando il relativo importo non verra' assorbito dalle pere-
quazioni della pensione base.
Le modalita' per procedere alla acquisizione degli
importi esteri aggiornati ed il tasso di cambio da utiliz-
zare per la conversione in lire italiane di detti importi
saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e del tesoro.
1.1 - Campo di applicazione.
La norma e' applicabile a tutte le pensioni in regime
internazionale liquidate sia in regime comunitario che in
regime di convenzione bilaterale.
Sono escluse, tuttavia, le pensioni dei residenti in
Italia liquidate in regime di convenzione bilaterale con
alcuni Stati, le cui norme convenzionali espressamente
vietano la presa in considerazione degli aumenti perequativi
delle pensioni erogate dallo Stato diverso da quello di
residenza.
Tali norme sono quelle contenute negli accordi con:
- Argentina (art.17 della Convenzione del 3 novembre 1981 e
art.14 dell'Accordo Amministrativo del 15 dicembre 1983)
(4);
- San Marino (art.22 della Convenzione del 10 luglio 1974 e
art.18 dell'Accordo amministrativo del 19 maggio 1978)
(5);
- Tunisia (art.20 della Convenzione del 7 dicembre 1984 e
art.17 dell'Accordo amministrativo del 23 marzo 1987) (6).
Per quanto riguarda le pensioni liquidate in regime
comunitario a favore di residenti in Italia, come e' noto,
gli obiettivi della norma in esame vengono gia' realizzati
dall'articolo 50 del reg. C.E.E. n.1408/71 e dalla relativa
Decisione n.105/75 (7).
1.2 - Pensioni in pagamento al 31 dicembre 1995.
In attesa di poter procedere all'aggiornamento della
quota estera, le pensioni in pagamento al 31.12.95, inte-
ressate all'applicazione della norma in esame, verranno
cristallizzate, in via cautelativa, nell'importo in paga-
mento alla predetta data.
Una volta acquisito l'importo estero aggiornato e
determinata l'effettiva integrazione spettante all'1.1.96,
le pensioni interessate rimarranno cristallizzate, se del
caso, sino a totale riassorbimento dell'eccedenza per
effetto delle perequazioni sulla pensione adeguata.
1.3 - Pensioni liquidate dall'1.1.1996 con decorrenza
anteriore a tale data.
Il criterio di cui al precedente punto 1.2 trova
applicazione anche nei confronti delle pensioni da liquidare
dall'1.1.1996 in poi con decorrenza anteriore a tale data.
L'integrazione al trattamento minimo di dette pensioni
verra' valutata ed eventualmente riconosciuta secondo i
criteri previgenti fino al 31.12.1995.
1.4 - Pensioni con decorrenza dall'1.1.96 in poi.
Nei confronti delle pensioni liquidate con decorrenza
dall'1.1.96 in poi l'integrazione al trattamento minimo,
determinata tenendo conto dell'importo della prestazione
estera, deve essere ricalcolata annualmente in funzione
delle variazioni intervenute al primo gennaio di ciascun
anno sulla stessa prestazione estera.
Per quanto riguarda le future operazioni di adeguamento
periodico di dette pensioni occorre tenere presente che il
rinnovo annuale dei mandati di pagamento viene effettuato
sempre nei mesi immediatamente precedenti l'anno per il
quale i mandati vengono rinnovati.
Ne deriva che, al momento del rinnovo, nella maggior
parte dei casi non saranno, comunque, disponibili gli
importi delle prestazioni estere aggiornati al primo gennaio
dello stesso anno di riferimento.
Conseguentemente la corresponsione degli incrementi
perequativi potrebbe determinare il pagamento di somme
eccedenti il dovuto.
Dette eccedenze, in tal caso, formeranno oggetto di
recupero ai sensi dell'art.11 della legge 23 aprile 1981,
n.155, secondo quanto previsto nella norma in esame.
Giova, in proposito, richiamare il contenuto delle
circolari n.101, Parte I, del 27 aprile 1990 (8) e n.107,
punto 2.2.2 del 6 maggio 1993 (9), in relazione alla
inapplicabilita' agli indebiti di cui sopra delle norme
riguardanti la sanatoria degli indebiti pensionistici.
1.5 - Importi esteri aggiornati.
In attesa dell'emanazione del previsto Decreto Mini-
steriale, gli importi esteri aggiornati verranno resi per
mezzo di apposite dichiarazioni di responsabilita', in
ordine alle quali si fa riserva di istruzioni.
2 - IMPORTO MINIMALE IN PAGAMENTO DELLE PENSIONI IN REGIME
INTERNAZIONALE.
L'articolo 3, commi 15 e 16, della legge n.335/95
stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni
in regime internazionale non puo' essere inferiore, per ogni
anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento
minimo vigente alla stessa data di entrata in vigore della
legge ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa,
se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le
anzianita' contributive inferiori all'anno, non puo' essere
inferiore a lire 6.000 mensili.
L'importo mensile in pagamento e' da considerare al
netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e
6 della legge 15 aprile 1985, n.140 (10) e degli articoli 1
e 6 della legge 29 dicembre 1988, n.544 (11), nonche' delle
somme dovute per prestazioni familiari.
2.1 - Campo di applicazione.
La norma e' applicabile a tutte le pensioni il cui
diritto e' perfezionato con il cumulo di periodi assicura-
tivi fatti valere in Stati legati all'Italia da regolamen-
tazione internazionale di sicurezza sociale, con decorrenza
sia antecedente che pari o successiva al primo settembre
1995. .
L'eventuale importo "minimale" stabilito dalla norma in
esame verra' corrisposto a decorrere dall'1.9.95 e verra'
annualmente rivalutato in relazione agli aumenti per pere-
quazione automatica della generalita' delle pensioni.
Per quanto riguarda l'applicabilita' della norma alle
pensioni che, alla data dell'1.9.1995, risultino cristal-
lizzate in applicazione di norme previgenti si fa riserva di
istruzioni non appena sara' acquisito il parere del Mini-
stero del Lavoro.
2.2 - Nuove liquidazioni.
Per le pensioni in regime internazionale da liquidare
con decorrenza sia antecedente che pari o successiva
all'1.9.1995, si dovra' procedere al raffronto tra l'importo
spettante dal calcolo della pensione e l'importo "minimale"
stabilito dalla legge (12), al fine di valutare l'importo
piu' elevato da mettere in pagamento a decorrere
dall'1.9.95. .
Si precisa che per detto raffronto dovra' essere
considerato l'importo derivante dal calcolo della pensione
spettante all'1.9.1995 (o, per le pensioni con decorrenza
successiva, a quella originaria), comprensivo delle eventua-
li somme per integrazione al minimo, depurato dei migliora-
menti di cui agli artt. 1 e 6 della legge n.140/85 e degli
artt. 1 e 6 della legge n.544/88, nonche' delle somme per
prestazioni familiari.
Se l'importo "minimale" risulta superiore all'importo
derivante dal calcolo della pensione, come sopra considera-
to, si mette in pagamento l'importo "minimale" cui vanno
sommati gli eventuali miglioramenti di cui agli artt. 1 e 6
della legge n.140/85 e degli artt. 1 e 6 della legge
n.544/88, nonche' le eventuali somme per prestazioni fami-
liari.
Se l'importo derivante dal calcolo della pensione,
lasciato in pagamento alla decorrenza originaria perche'
piu' favorevole dell'importo "minimale", nel corso della
gestione della pensione subisce variazioni (ad esempio
perche' viene ridotto a causa della concessione di una quota
estera), alla data di decorrenza del ricalcolo sara'
effettuato un nuovo raffronto con l'importo "minimale"
determinato alla decorrenza originaria e perequato, per
individuare l'importo piu' favorevole alla data di
ricalcolo.
Tenuto conto dell'attuale normativa in materia di
aumenti perequativi delle pensioni e' sufficiente, nel caso
succitato, effettuare il raffronto con l'importo "minimale"
determinato alla data di decorrenza del ricalcolo.
L'importo minimale non e' una nuova pensione adeguata
e, pertanto, non sostituisce l'importo dell'adeguata effet-
tiva derivante da puro calcolo e di eventuali ulteriori
somme dovute ad altro titolo (ad esempio quote di integra-
zione al minimo).
Le pensioni, pertanto, pur beneficiando dell'importo
minimale, conservano, a tutti gli effetti, la natura origi-
nariamente acquisita e, pertanto, restano assoggettate alle
disposizioni che le concernono.
Sono in corso di elaborazione le nuove versioni dei
programmi adeguate ai predetti criteri.
Le pensioni che, nel frattempo, vengono liquidate con
l'attuale procedura saranno poi, se del caso, in sede di
rinnovo, aumentate come descritto al successivo punto 2.3.1.
2.3 - Pensioni in gestione.
Per l'applicazione della norma alle pensioni in ge-
stione sara', innanzitutto, accertata la presenza in
archivio del dato concernente l'anzianita' contributiva
italiana.
2.3.1 - Casi in cui e' presente in archivio l'anzianita'
contributiva italiana.
La procedura automatizzata determinera', a livello
centrale, per ogni pensione interessata, l'importo "minima-
le" sulla base dell'anzianita' contributiva, comprensiva di
quella relativa ad eventuali supplementi.
Tale importo "minimale" sara' messo a confronto con
l'importo mensile in pagamento alla stessa data, depurato
unicamente dei miglioramenti di cui si e' detto sopra,
nonche' delle somme per prestazioni familiari.
Se l'importo "minimale" risulta superiore all'importo
in pagamento, a decorrere dall'1.9.1995, sara' messo in
pagamento, in fase di rinnovo, l'importo "minimale", maggio-
rato degli eventuali miglioramenti o delle eventuali presta-
zioni familiari di cui sopra.
2.3.2 - Casi in cui non e' presente in archivio l'anzianita'
contribuiva italiana.
Con procedura centralizzata di scorrimento dell'archi-
vio verranno individuate le pensioni potenzialmente interes-
sate.
Su questa base saranno emesse liste per ogni sede
competente.
Le sedi, una volta reperito il fascicolo, determine-
ranno l'anzianita' contributiva italiana di qualsiasi natura
(obbligatoria, volontaria, figurativa ecc.), comprensiva di
quella relativa ad eventuali supplementi.
Nel caso di contribuzione mista per lavoro dipendente e
autonomo, l'anzianita' sara' pari alla somma di tale con-
tribuzione solo nel caso di pensioni liquidate a carico
della competente gestione speciale, ovvero nel caso di
pensioni liquidate a carico del fondo pensioni dei lavora-
tori dipendenti sulle quali sia stato gia' liquidato il
supplemento per contributi relativi ad attivita' autonoma e
sempreche' si tratti di contribuzione non sovrapposta
temporalmente.
Per i casi non individuati attraverso lo scorrimento
dell'archivio centrale, ma che, tuttavia, in base alla
effettiva anzianita', avrebbero diritto all'importo "minima-
le", si procedera' su richiesta degli interessati ovvero
d'ufficio, qualora la sede accerti, in qualsiasi modo e
momento, l'erogabilita' di detto importo "minimale".
3 - INTERESSI LEGALI.
L'articolo 3, comma 17, stabilisce che, ai fini
dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge
30.12.1991, n.412 (13), il termine previsto per l'adozione
del provvedimento sulle domande presentate presso organismi
di sicurezza sociale di Stati legati all'Italia da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale,
decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n.241 (14), dal ricevimento, da parte dell'ente
gestore della forma di previdenza obbligatoria, della
domanda completa dei dati e documenti richiesti.
Come e' noto, la norma non fa altro che ribadire il
criterio gia' adottato dall'Istituto in via amministrativa
(v. messaggio n.11888 del 22 giugno 1994 in allegato 1), in
base al quale il termine di 120 giorni, dalla cui scadenza
devono essere corrisposti gli interessi legali, decorre
dalla data in cui la domanda di pensione presentata all'or-
ganismo estero competente , corredata della relativa docu-
mentazione, perviene all'Istituto.
3.1 - Documentazione a corredo della domanda.
Secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione
della legge 7 agosto 1990, n.241, approvato con delibera
consiliare n.36 del 30 maggio 1991 (15), i termini temporali
entro i quali deve essere emanato il provvedimento si
intendono sospesi nei casi di procedimenti promossi con
istanza irregolare o priva in tutto o in parte della docu-
mentazione essenziale che l'interessato e' tenuto a
produrre, nonche' nei casi in cui per completare
l'istruttoria l'Istituto abbia necessita' di acquisire la
documentazione essenziale presso enti esterni, datori di
lavoro, Enti previdenziali stranieri, strutture sanitarie
esterne.
In relazione a quanto precede, ai fini dell'applica-
zione della norma in esame, la domanda deve essere sempre
corredata della documentazione essenziale, intendendo per
tale quella relativa a dati ed informazioni che non siano
gia' a disposizione dell'Istituto e che consentano la
definizione della domanda stessa, anche per le prestazioni
accessorie, sulla base dei presupposti di diritto esistenti
alla data della domanda (16).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
NOTE
(1) V. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.190
del 16 agosto 1995.
(2) V. "Atti Ufficiali" 1969, pag.446.
(3) V. "Atti Ufficiali" 1981, pag.794.
(4) V. "Atti Ufficiali" 1983, pag.469 e "Atti Ufficiali"
1984, pag.365.
(5) V. "Atti Ufficiali" 1975, pag.2425 e "Atti Ufficiali"
1979, pag.248.
(6) V. "Atti Ufficiali" 1987, pag.2305 e pag.2325.
(7) V. "Atti Ufficiali" 1993, supplemento al mese di
dicembre.
(8) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag.1108.
(9) V. "Atti Ufficiali" 1993, pag.2752.
(10) V. "Atti Ufficiali" 1985, pag.1091.
(11) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag.2577.
(12) Ai fini della determinazione dell'importo "minimale" si
riportano due casi esemplificativi riferiti al
trattamento minimo vigente nel 1995:
1) per una anzianita' contributiva di 3 anni e 3 mesi,
detto importo sara' pari a:
(626.450 : 2.080) x 169 = 50.899 lire mensili;
2) per una anzianita' contributiva di 3 mesi, detto
importo sara' pari a:
(626.450 : 2.080) x 13 = 3.915 lire mensili, che
saranno portate a lire 6.000 mensili.
(13) V. "Atti Ufficiali" 1991, pag.3424.
(14) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag.1866.
(15) V. "Atti Ufficiali" 1991, pag.1715.
(16) Cfr. circolare n.36 del 4 febbraio 1994 in "Atti
Ufficiali" 1994, pag.1545.