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Circolare 65 del 5 giugno 2008
OGGETTO:
Aggiornamento dei coefficienti, di cui all’art. 13 della legge n.1338/1962, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto relativi ai lavoratori autonomi.
Chiarimenti in materia di costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti
SOMMARIO:
Il decreto 22 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha aggiornato, con riferimento ai lavoratori autonomi, i coefficienti da utilizzare ai fini del calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione relativi all’applicazione dell’articolo 13 della legge n.1338/1962.
Chiarimenti riguardanti le prove documentali per la costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni artigiani e commercianti
Aggiornamento dei coefficienti
L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 790 ha disposto l’adeguamento delle tabelle, contenenti le tariffe in argomento, emanate ai fini del calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione di cui all’articolo 13 della legge n.1338/1962.
Relativamente ai lavoratori dipendenti il predetto adeguamento è avvenuto con il decreto 31 agosto 2007, che ha formato oggetto della circolare n. 26 del 28 febbraio 2008.
Con la medesima circolare, al punto 5, è stato chiarito che, per i lavoratori autonomi, continuavano a trovare applicazione i coefficienti del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, in attesa dell’emanazione dell’apposito decreto di adeguamento delle tabelle.
Tale decreto (v. all. 1) è stato emanato il 22 aprile 2008, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto stesso.
Pertanto, per le domande di ricongiunzione, di riscatto laurea e di costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, per le quali l’onere viene determinato secondo i criteri della riserva matematica di cui all’articolo 13, della legge n. 1338/1962, presentate a partire dal 6 maggio 2008, trovano applicazione i nuovi coefficienti di calcolo stabiliti dal decreto citato (v. all. 2-10).
Con le circolari n. 31 dell’1 gennaio 2002 e n. 32 dell’1 febbraio 2002 sono state impartite le disposizioni inerenti l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 nei confronti dei lavoratori autonomi, in particolare dei familiari coadiuvanti e coadiutori delle imprese artigiane e commerciali e dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare.
In fase di definizione delle domande di riscatto alcune Sedi, con riferimento anche a quanto precisato al punto 3 della circolare n. 36 del 17 febbraio 2003 relativa al settore agricolo, hanno manifestato delle perplessità circa i documenti di data certa necessari per la costituzione della rendita vitalizia a favore di coadiuvanti/coadiutori.
Al riguardo si chiarisce che l’esistenza del rapporto di collaborazione può essere dimostrata:
- dall’atto costitutivo dell’impresa familiare e dalla conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione;
- dalle attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l’iscrizione del familiare ai fini dell’assicurazione IVS;
- da attestazioni dell’Ispettorato del Lavoro;
- dalle risultanze degli archivi dell’Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo ancorché in assenza dell’accredito contributivo.
Tale linea adottata dall’Istituto risulta conforme all’orientamento della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro che, con sentenza n. 4779 del 28 marzo 2003, ha precisato che le attestazioni rilasciate dal Sindaco con riferimento alle richieste di riscatto dei contributi non versati e prescritti non costituiscono “prova di data certa”.
Infatti, ha osservato la Corte, né la legge 8.06.1990 n.142 sulle autonomie locali, né il DPR 3.11.2000 n.396 sull’ordinamento dello Stato Civile, né altra legge speciale attribuiscono al sindaco il potere di certificazione sull’esistenza di rapporti di lavoro nell’ambito del territorio comunale.
In difetto della necessaria autorizzazione normativa, ha affermato la stessa Corte, non può attribuirsi la pubblica fede propria degli atti pubblici a detta attestazione, che deve apprezzarsi alla stregua di una dichiarazione di un terzo.
Inoltre la stessa non può essere considerata come “prova scritta di data certa”, in quanto l’attestazione del Sindaco si sostanzia nella rappresentazione di fatti e circostanze accertati a distanza di tempo e mediante assunzione di sommarie informazioni.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si precisa che la dichiarazione del Sindaco attestante la qualifica in base alle risultanze dagli archivi dell’Anagrafe Comunale non costituisce “prova di data certa” al fine di ottenere la costituzione di una rendita vitalizia.
Alla stessa stregua non costituiscono “prova di data certa” gli accertamenti esperiti dalle Autorità Comunali “ora per allora”.
Con riferimento al settore agricolo si fa riserva di fornire analoghi chiarimenti con successiva circolare.
Il Direttore generale
Crecco