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Cause ostative alla prosecuzione volontaria
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Compatibilità con il lavoro occasionale (voucher)
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Contribuzione volontaria e mobilità o ASpI
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Decorrenza dell'autorizzazione ai VV
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Destinatari della norma
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Domanda di pensione respinta ed autorizzazione ai VV
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Inserimento nella nuova disciplina dei prosecutori già autorizzati
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La contribuzione volontaria
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Lavoratori intermittenti
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Lavoratori stagionali, saltuari o discontinui
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Lavori socialmente utili e contribuzione volontaria
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Modalità di versamento e di pagamento
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Periodi neutri
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Presentazione della domanda
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Requisiti contributivi necessari per l'autorizzazione
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Rideterminazione dell'importo dei VV in caso di rioccupazione
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Scelta della gestione dove autorizzare
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Utilizzo ai fini pensionistici
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Variazione della gestione assicurativa
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Versamento effettuato fuori dai termini
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Versamento relativo al semestre anteriore alla domanda
- Dettagli
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Circolare 164 del 22 luglio 1997
Oggetto: Assegno per congedo matrimoniale.
Cumulabilita' con altri trattamenti assicurativi e
previdenziali.
A seguito di quesiti posti da alcune Sedi in ordine alla
cumulabilita' o meno dell'assegno per congedo matrimoniale con
l'indennita' giornaliera di inabilita' per infortunio sul la-
voro, si comunica che l'INAIL ha precisato che, in presenza
delle condizioni di legge, l'indennita' giornaliera di ina-
bilita' deve necessariamente essere corrisposta senza "limiti
di applicazione a fronte della contestuale presenza di altre
forme previdenziali o assistenziali poste a garanzia del lavo-
ratore ed a carico di soggetti terzi".
Considerato tale orientamento, si ritiene di dover inte-
grare le disposizioni di cui alla circolare n. 248 del
23.10.92 (A.U. 1992, pag. 3.456) con la previsione delle pos-
sibilita' di cumulo delle due menzionate prestazioni previden-
ziali.
Peraltro, pur sussistendo, come si e' detto, il diritto ad
entrambe le prestazioni, l'importo complessivo, secondo l'in-
terpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte in materia
di cumulo di trattamenti previdenziali, riportata nella circo-
lare n. 248 citata, non puo' essere superiore a quello che sa-
rebbe spettato per lo stesso periodo a titolo di retribuzione.
Pertanto, l'assegno per congedo matrimoniale potra' essere
corrisposto nella misura pari alla differenza tra l'importo
spettante e l'importo corrisposto dall'INAIL a titolo di inden-
nita' giornaliera di inabilita' temporanea.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO