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Messaggio 4271 del 16 novembre 2018
OGGETTO:
Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE
Allegato N.1
La libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi UE, già prevista dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si è nel tempo sempre più rafforzata ed evoluta, con l’introduzione del concetto di cittadinanza dell’UE (Trattato di Maastricht), la creazione dello “spazio Schengen” (dagli omonimi Trattati) e la Direttiva generale 2004/38/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, concepita proprio per incoraggiare i cittadini dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Ciò premesso, l’Istituto, con la circolare n. 192/1996 (cfr. il paragrafo 1), ha previsto che, nell’ipotesi di trasferimento all’estero (in paesi UE e in paesi extraeuropei) del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento della prevista indennità è subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’Istituto stesso.
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine ai numerosi quesiti, recentemente pervenuti dalle Strutture territoriali dell’Istituto, sulla perdurante validità, pur nel mutato quadro normativo europeo, delle indicazioni fornite con la predetta circolare in merito alla necessità dell’autorizzazione al trasferimento in paesi UE.
Alla luce della descritta evoluzione normativa, il provvedimento di autorizzazione di cui alla citata circolare va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto.
Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento – che non può essergli vietato - nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica, previsto dalla normativa vigente (cfr. la circolare n. 14 – n. 134368 A.G.O. - del 28/01/1981, paragrafo 14.2) per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.
Appare evidente che i predetti chiarimenti riguardano solo il caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’l’INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono ai profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero.
Ai fini pertanto del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali.
La Struttura competente provvederà a convocare il prima possibile – nei limiti delle proprie disponibilità organizzative – il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Espletata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo da redigere sull’apposito modello allegato al presente messaggio (allegato n. 1).
In tale sede, il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.
Per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 192 del 07/10/1996, in merito alla valutazione da parte dell’Istituto di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele