Home Contribuzione Volontaria Fondo speciale Istituto Postelegrafonici - IPOST Norme Circolari Inps CI 1992 Circolare 134 del 19 maggio 1992
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Aliquota contributiva
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Autorizzazione al versamento di periodi scaduti
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Autorizzazioni rilasciate in applicazione degli art-5, 7 e 8 del D.Lgs. n.564/1996
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Contribuzione indebita
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Duplicato dei bollettini di versamento
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Fondo speciale Istituto Postelegrafonici - IPOST
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Importo del contributo
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Minimale di retribuzione
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Modalità di versamento
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Requisiti contributivi richiesti ante D.Lgs. 184/1997
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Retribuzione superiore al tetto pensionabile
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Rideterminazione del contributo volontario
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Rilascio dell’autorizzazione e versamento dei contributi
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Circolare 134 del 19 maggio 1992
Oggetto:
Sentenza Corte Costituzionale n. 27 del 22.1/3.2.1992 - Riconoscibilità dei diplomi di educazione fisica rilasciati dagli Istituti Superiori di Educazione fisica (ISEF) a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2 novies, primo comma, della legge n. 214/1974. La Corte Costituzionale con sentenza n. 27 del 22 gennaio/3 febbraio 1992 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto legge 3 marzo 1974, n. 30, introdotto dalla legge di con- versione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a cio' demandati. Viene indicato dalla stessa Corte nelle osservazioni preliminari alla Sentenza, che ci si riferisce ai diplomi di educazione fisica rilasciati ai sensi della legge 7.2.1958, n. 88 da un Istituto Superiore di educazione fisica. In relazione a cio', deve intendersi modificata la circolare n. 468 C. e V./181 del 7.9.1978 nella parte in cui al punto 2) indica i corsi che hanno dato luogo al diploma di educazione fisica tra quelli da escludere dal riconosci- mento in questione. Le istruzioni impartite con la presente circolare dovranno essere applicate per la definizione sia delle domande e dei ricorsi ancora in trattazione che dei giudizi pendenti. Potranno altresi' essere riesaminati, a richiesta degli interessati, i provvedimenti ancora non definitivi; il provvedimento deve intendersi non definitivo ove non sia decorso il termine decennale previsto per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria, qualora non siano intervenuti atti negoziali ad effetti interamente esauriti (transazione, rinuncia) oppure sia stato oggetto di azione giudiziaria che non sia conclusa con sentenza passata in giudicato.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA