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Messaggio 38585 del 26 novembre 2004
Oggetto:
Art.2 legge 29/79 e successiva legge 322/58.
E’ stato chiesto da parte di alcune Sedi se i periodi ricongiunti ai sensi dell’art.2 della legge 29/1979 e successivamente trasferiti ai sensi della legge 322/1958 devono essere ripristinati nelle singole gestioni di appartenenza ovvero sono assimilati a quelli del Fondo accentrante.
In attesa che vengano definiti i criteri attuativi e al fine di non ritardare le prestazioni si chiarisce quanto segue.
I contributi ricongiunti ai sensi dell’art.2 della legge 29/79 ad altra forma di assicurazione sostitutiva dell’AGO, acquistano la natura di contributi propri del fondo accentrante perdendo la propria natura originaria (volontaria, agricola, da lavoro domestico o autonomo, figurativa ) . Ne consegue, che se tale contribuzione viene successivamente trasferita all’AGO in applicazione della legge n.322/58 non può riacquistare l’originaria natura.
Si ribadisce che tutta la contribuzione trasferita ai sensi della predetta legge 322/58 deve essere inserita nella procedura ARCA con il codice “120”
IL DIRETTORE CENTRALE
NORI
Messaggio 19145 del 16 giugno 2004
Oggetto: Procedura 3Erre - Aggiornamento programma per pratiche tipo “RV” e “ISL5”.
· Rendita vitalizia per periodi di lavoro Part time verticale o orizzontale
· Interruzione e sospensione del rapporto di lavoro Part time verticale o orizzontale
Si comunica che sono in linea gli aggiornamenti relativi al calcolo automatico per la definizione delle domande di riscatto “RV” e “ISL5” per periodi di attività prestata a tempo parziale, con contratto di lavoro di tipo orizzontale e verticale.
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 61/2000, il contratto di lavoro part-time può essere di due tipi:
· orizzontale (riduzione giornaliera dell’orario, cioè attività prestata in tutte le giornate lavorative con orario giornaliero ridotto)
· verticale (attività prestata a tempo pieno, limitatamente a periodi determinati, nel corso della settimana, del mese o dell’anno)
Da quanto sopra si evidenzia che il part-time ciclico non è più contemplato dalla disciplina specifica della materia: esso rientra nel concetto di part-time verticale ma si differenzia per la diversa distribuzione della prestazione lavorativa (giorni, settimane o mesi interamente lavorati, alternati a periodi di non attività).
Sono esclusi pertanto dalla predetta considerazione i periodi di part-time verticale (ciclico, secondo la definizione di cui alla legge n. 863/1984) che prevedono prestazioni lavorative a settimane o mesi alterni e che – ai fini pensionistici – non determinano differenze fra settimane utili al diritto e settimane utili alla misura.
Con l’occasione si precisa che, in attesa di chiarimenti in merito, la procedura tratterà solo le situazioni di part-time che non comportano contrazione dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, cioè i casi in cui la retribuzione media settimanale dei periodi oggetto di riscatto sia almeno pari al limite minimo (40% dell’importo mensile delle pensioni a carico del FPLD, in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato) previsto per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi dall’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la trattazione delle pratiche che presentino una situazione retributiva al di sotto del suddetto limite minimo, si fa riserva di successive istruzioni.
Si inviano in allegato le istruzioni operative.
Il Direttore l’Area
P. Pellizzari
Messaggio 22705 del 14 luglio 2004
Oggetto:
Rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62: prova documentale
Con circolari n. 32/2002, n. 36/2003 e n. 10/2004 sono state fornite le disposizioni in merito alla valutazione delle "prove documentali" che i richiedenti la costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 devono presentare al fine di avvalorare i rapporti di lavoro svolti in qualità di collaboratore con il titolare di un nucleo diretto-coltivatore.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti da parte delle Sedi e degli Enti di Patronato, nel confermare che la validità della prova è avvalorata esclusivamente se l’atto o il documento contenga una "data certa dell’epoca" in cui è stato redatto o sottoscritto, si è reso necessario offrire all’utenza interessata e agli uffici istruttori delle Sedi un quadro riepilogativo delle prove, indicate nelle circolari che seguono, integrato, altresì, da altre tipologie di documentazione che possono essere ritenute probanti in sede di definizione delle domande in argomento.
CIRCOLARE n. 32/2002
· Certificato di matrimonio (in caso di errore determinante una diversa data di iscrizione)
· Certificato storico di stato di famiglia (in caso di carenza di uno o più anni intermedi senza che siano avvenute cancellazioni)
CIRCOLARE n. 36/2003
· Certificato storico di famiglia dell’epoca con annotazioni tipo "contadino", etc.
· Atti conservati presso i Comuni relativi ai dati dei censimenti 1961, 1971, etc.
· Patente agricola comprendente il periodo oggetto della rendita
· Libretto UMA
· Foglio matricolare dal quale risulti la professione di "contadino-agricoltore-etc"
· Licenza agricola nell’ambito del servizio militare
· Ricoveri ospedalieri dai quali risulti – sulla cartella clinica – la medesima qualifica
· Denunce di infortuni INAIL per cause di lavoro agricolo o dove risulti la qualifica di cui sopra
· Rogito notarile attestante la presenza del coadiuvante all’atto della stipula riportante lo status professionale dello stesso
· Sentenza che riconosca nel dispositivo il rapporto di lavoro , collaborazione, etc. del soggetto con il titolare dell’azienda diretto coltivatrice
CIRCOLARE n. 10/2004
· Dichiarazione del Sindaco attestante lo status di coltivatore diretto, contadino, etc. rilevato dalla consultazione degli archivi dell’Anagrafe comunale e facente riferimento ad atti depositati presso il Comune e quindi registrati e datati da indicare nella dichiarazione
ULTERIORI TIPOLOGIE DI PROVE DOCUMENTALI
· Cartella di pagamenti dalla quale risulti il codice come CD dell’interessato
· Certificazione di conduzione di bovini intestata al richiedente
· Attestato di partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciati da Enti pubblici o Federazioni di categoria
· Tesserino per l’utilizzo di presidi fitosanitari
IL DIRETTORE DEL PROGETTO
Cesare Caramelli
Messaggio 39781 del 7 dicembre 2004
Oggetto: Lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani. Legge 27 marzo 1992, n.257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271. Benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui era stata sottoposta la questione riguardante la possibilità di applicare la disciplina legislativa in oggetto ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, ha chiarito che le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 257/92, sono da intendersi nel senso della riferibilità dell’intera disciplina ai soli lavoratori dipendenti e che l’eventuale estensione ai lavoratori autonomi della disciplina recata dalla citata norma di legge non può essere definita in via interpretativa ma richiede una modifica della normativa vigente.
Sulla base del citato parere ministeriale resta esclusa la possibilità di riconoscere il beneficio previsto dalla normativa in oggetto per periodi di esposizione all’amianto riferiti allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Si precisa che ai fini del riconoscimento del beneficio di cui trattasi, in presenza di lavoro dipendente svolto con esposizione all’amianto, a nulla rileva la circostanza che alla data di entrata in vigore della legge l’interessato svolgesse attività di lavoro autonomo.
Al riguardo, in conformità alla normativa vigente in materia di liquidazione della pensione in presenza di contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si forniscono i seguenti chiarimenti per l’attribuzione del beneficio per esposizione all’amianto riferita allo svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Pertanto si conferma la prassi amministrativa seguita secondo la quale se la pensione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il beneficio per lavoro dipendente svolto con esposizione all’amianto, poiché il relativo onere è posto a carico della “gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è attribuito nel limite massimo di 2080 contributi setti
manali.
In detto limite deve essere compresa sia la contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti rivalutata per effetto del beneficio in oggetto sia quella accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Se la pensione viene liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, si considerano i soli contributi accreditati in detta assicurazione, con il riconoscimento dei benefici previsti per lavoro dipendente svolto con esposizione all’amianto, nel limite massimo di 2080 contributi settimanali attribuibili, senza tenere conto della contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che potrà dar luogo, in presenza di ogni condizione di legge, alla liquidazione di un supplemento di pensione.
In coerenza con i suesposti criteri operano le procedure automatizzate.
Il Direttore Centrale Prestazioni Il Direttore Centrale Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Nori Spadaccia
Messaggio 4837 del 20 febbraio 2004
Oggetto:
Regolamentazione internazionale: chiarimenti in materia di riconoscimento di periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
Da parte di alcune strutture periferiche sono state manifestate perplessità in merito all’applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151, che regolano l’accredito della contribuzione figurativa e il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, nei casi in cui:
il requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva sarebbe perfezionato solo con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in paesi legati all’Italia dalla regolamentazione comunitaria ovvero da accordi internazionali di sicurezza sociale;
la nascita sia avvenuta all’estero.
Per quanto riguarda il primo punto non si può non tenere conto dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n.503 del 30 giugno 1992, che, come noto, ha introdotto l’accredito figurativo per i periodi relativi a maternità avvenute al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che si facessero valere 5 anni di contribuzione effettiva e che la nascita fosse avvenuta dopo il 1° gennaio 1994.
Con il decreto n.151/2001 i suindicati periodi sono riconoscibili indipendentemente dalla loro collocazione temporale, ma sempre a condizione che alla data della domanda sia fatto valere lo stesso requisito di 5 anni di contributi già previsto dal comma 3 dell’articolo 14 del decreto n.503/92.
Conseguentemente si confermano le istruzioni di cui al punto 6 della circolare n 261 del 9 novembre 1993, secondo le quali il predetto requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva deve essere perfezionato sulla sola base della contribuzione italiana. (Dal 1/05/2010 anche considerando la contribuzione estera vedi circ.41/2011)
Tale criterio deriva da quanto enunciato dal Ministero del Lavoro in merito alla rilevanza ai fini non pensionistici dei periodi contributivi maturati in Stati convenzionati. (v. messaggio n.13245 del 18 luglio 1987).
Per quanto riguarda il secondo punto, relativo al caso di nascita avvenuta all’estero, non si ritiene che, in presenza dei prescritti requisiti contributivi, esistano motivi ostativi al riconoscimento dei perdetti periodi dal momento che la disposizione legislativa non contiene limitazioni territoriali.
Il criterio è inoltre supportato, per analogia, da quanto precisato, su conforme parere del Ministero del lavoro, in materia di anticipo di età per la pensione di vecchiaia alle lavoratrici madri previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n.335/95 (v. punto 5 della circolare n.123 del 12 giugno 1996).
Si coglie l’occasione per precisare che il legislatore ha inteso tutelare le situazioni in cui i periodi in esame siano scoperti da tutela previdenziale in quanto svolti al di fuori del rapporto di lavoro.
Ne consegue che le disposizioni in esame non possono trovare applicazione nel caso in cui i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità siano in costanza di rapporto di lavoro svolto in uno stato convenzionato.
Quanto sopra è inoltre in linea con il criterio di cui al punto 4 della citata circolare n.123/96, secondo il quale, nei casi di assenza dal lavoro prestato all’estero, non si può procedere al riconoscimento dei periodi figurativi per periodi di assenza dal lavoro per assistenza ai figli di cui all’articolo 1, comma 40, lettere a) e b) della legge n.335/95.
Qualora in fase di totalizzazione, per il diritto alla pensione, di periodi fatti valere in stati convenzionati dovesse risultare una sovrapposizione di periodi italiani riconosciuti ai sensi del decreto in esame e di periodi esteri obbligatori o assimilati, dovranno trovare applicazione le specifiche disposizioni previste in materia di sovrapposizione di periodi dalle singole normative internazionali applicabili al caso in trattazione.
IL DIRETTORE
NORI