L’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
A tal fine, il comma 4 del predetto articolo prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
L'istituzione di tali fondi è obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei predetti fondi (fondi di solidarietà).
In alternativa e con riferimento ai settori nei quali siano operanti alla data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 consolidati sistemi di bilateralità, il comma 14 consente che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità di tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, previste dalla Legge n. 92/2012 (fondi bilaterali puri).
Infine, il comma 42 prevede che i fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle nome previste dalla legge stessa, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Tali accordi vanno recepiti in decreti non regolamentari del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che abrogano i decreti ministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi fondi.
In via residuale, laddove non vengano stipulati accordi di cui ai citati comma 4 e comma 14, l’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione di un fondo di solidarietà residuale - da istituirsi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - volto a tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, con più di quindici dipendenti.
Il comma 19-ter dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 ha previsto la sospensione dall’obbligo di contribuire al fondo residuale, con decreto del Ministro del Lavoro, qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui al comma 4, fino al completamento delle medesime procedure entro il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà tale data, l'obbligo è comunque ripristinato anche per le mensilità sospese.
In attuazione della previsione dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012, con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è stato istituito presso l’Inps il suddetto Fondo residuale.
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L’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
A tal fine, il comma 4 del predetto articolo prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
L'istituzione di tali fondi è obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei predetti fondi (fondi di solidarietà).
In alternativa e con riferimento ai settori nei quali siano operanti alla data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 consolidati sistemi di bilateralità, il comma 14 consente che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità di tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, previste dalla Legge n. 92/2012 (fondi bilaterali puri).
Infine, il comma 42 prevede che i fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle nome previste dalla legge stessa, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Tali accordi vanno recepiti in decreti non regolamentari del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che abrogano i decreti ministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi fondi.
In via residuale, laddove non vengano stipulati accordi di cui ai citati comma 4 e comma 14, l’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione di un fondo di solidarietà residuale - da istituirsi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - volto a tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, con più di quindici dipendenti.
Il comma 19-ter dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 ha previsto la sospensione dall’obbligo di contribuire al fondo residuale, con decreto del Ministro del Lavoro, qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui al comma 4, fino al completamento delle medesime procedure entro il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà tale data, l'obbligo è comunque ripristinato anche per le mensilità sospese.
In attuazione della previsione dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012, con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è stato istituito presso l’Inps il suddetto Fondo residuale.