Home Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Assegno unico e universale per i figli a carico Norme Leggi LE 1969
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Requisiti
Legge 153 del 30 aprile 1969
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
Vigente al: 4-10-2013
Assunzione dell'onere delle pensioni sociali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo
carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge
21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 della
presente legge.
Finanziamento del fondo sociale
Art. 2.
L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire
454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n.
903, dall'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dall'art. 22
lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'art. 3 della
legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a
complessive lire 904 miliardi.
Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di
complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle
disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello
stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - e'
autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4
miliardi.(2)
Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo
sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e
vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani
e degli esercenti attivita' commerciali come dall'allegata tabella A.
((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che la
somma di lire 2.859,4 miliardi indicata al secondo comma dell'art. 2
della legge 30 aprile 1969, numero 153 e' elevata a lire 3.078,4
miliardi.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 24, commi 1 e 2) che
"L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche
dell'istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art.
2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato con l'art. 24 del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1972, n. 485, viene ulteriormente aumentato per
gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi. Per l'anno
1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo
carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell'art.
1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo dello Stato in
favore delle gestioni di cui al primo comma e' determinato
nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire".
Art. 3.
All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969
si provvede:
quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal
decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al
regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia
minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante,
nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da
operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato
ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di
credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali
del tesoro o di speciali certificati di credito.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al
periodo 1970-1975 si provvede:
per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le
previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori
entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonche' le
disponibilita' conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art.
6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso
straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro
e' autorizzato ad effettuare in una o piu' soluzioni, mediante mutui
da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o
attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali
certificati di credito)).
Art. 4.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da
ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti
nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno
stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per
il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da
approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione
della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a
favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non
superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge
27 dicembre 1953, n. 941.
Per la emissione dei certificati di credito si osservano le
condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del
decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni,
nella legge 13 maggio 1967, n. 267.
Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1969, per un ricavo
netto di lire 354,4 miliardi, alle spese ed agli interessi, si
provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Ai fini della progressiva assunzione a completo carico dello Stato
dell'onere relativo alla pensione sociale, in aggiunta alle somme di
cui al precedente art. 2, e' autorizzata l'erogazione in favore del
Fondo sociale dei seguenti contributi integrativi:
lire 23 miliardi nell'anno 1970;
lire 137 miliardi nell'anno 1971;
lire 169 miliardi nell'anno 1972;
lire 263 miliardi nell'anno 1973;
lire 393 miliardi nell'anno 1974;
lire 535 miliardi nell'anno 1975.
All'onere complessivo di lire 1.520 miliardi di cui al precedente
comma si provvede con le previste risorse di bilancio, comprensive
della disponibilita' di lire 138 miliardi derivante dalla riduzione
di 23 miliardi a partire dall'anno 1970 e fino al 1975
dell'annualita' dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23
febbraio 1958, n. 84.
Art. 6.
La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico del
Fondo per l'adeguamento delle pensioni e' ridotta, per gli anni dal
1969 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni
in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento
del Fondo predetto:
anno 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,39%
anno 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,39%
anno 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,39%
anno 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30%
anno 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,70%
anno 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90%
anno 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,09%
La contribuzione a favore del Fondo sociale, posta a carico delle
Gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per
gli artigiani, e' ridotta, per gli anni dal 1971 al 1975, alle
seguenti aliquote percentuali del gettito annuo dei contributi per
l'adeguamento delle pensioni, dovuti dalle categorie interessate alle
predette gestioni:
anno 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,6%
anno 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,4%
anno 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,3%
anno 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,2%
anno 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1%
La contribuzione a favore del Fondo sociale posta a carico della
Gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali e' ridotta,
per gli anni dal 1971 al 1975, alle seguenti aliquote percentuali del
gettito annuo dei contributi per l'adeguamento delle pensioni, dovuti
dalla categoria interessata alla predetta Gestione:
anno 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,5%
anno 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
anno 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,5%
anno 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
anno 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5%
Miglioramento dei trattamenti di pensione
Art. 7.
A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti
minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, previsti dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a:
lire 23.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni;
lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65
anni di eta'.
A decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei trattamenti
minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti
attivita' commerciali, previsti dall'articolo 3, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono
elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili.
Art. 8.
Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state
trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
all'istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza
dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956,
ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il
diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31
dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1969,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico
del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento
dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti
minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai
titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a
condizione che l'assicurato possa far valere nella competente
gestione pensionistica una anzianita' contributiva in costanza di
rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni.
((Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene
conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico
di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o
convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1
gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in
funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti
pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno;
qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano
comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo
recupero sara' effettuato in conformita' all'articolo 11 della legge
23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al
1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto
per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano
confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il
relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della
pensione base. Le modalita' di accertamento delle variazioni degli
importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per
la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro)).
I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti
requisiti per il diritto a pensione in virtu' del cumulo dei periodi
assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto,
anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai
competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione
sulla pensione che e' integrata ai trattamenti minimi.
Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di
pensione ed e' riassorbita in relazione agli importi di pro-rata
eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.(21a)
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AGGIORNAMENTO (21a)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988 n. 503
(in G.U. 1a s.s. 11.05.1988 n. 19) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile
1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale"), nella parte in cui, nell'ultima
proposizione, dispone "non spetta ai titolari di altro trattamento di
pensione ed"."
Art. 9.
Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza
anteriore a tale data, nonche' le pensioni a carico delle gestioni
speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli
artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono aumentate
in misura pari al dieci per cento del loro ammontare. (10) ((15))
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 4-18 gennaio 1977, n. 37
(in G.U. 1a s.s. 26/01/1977, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sulla
revisione degli ordinamenti pensionistici della previdenza sociale),
nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le
pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono
state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1
maggio 1968".
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 29 aprile-19 giugno 1981,
n. 101 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1981, n. 172) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 9 della legge 30 aprile
1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), nella parte in cui, prevedendo per le
pensioni supplementari lo aumento in misura pari al 10 per cento del
loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1
gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il
sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre
1968".
Art. 10.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le pensioni di anzianita', di vecchiaia e di invalidita'
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle
disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968 sono determinate
con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori
assicurati.
Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni
obbligatorie previste al comma precedente, liquidate alle lavoratrici
assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1
maggio 1968, sono riliquidate determinandone l'importo con gli stessi
criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme
restando le disposizioni di cui al precedente articolo 9.
Art. 11.
Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968,
la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione
alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' stabilita nel
74 per cento.
Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la
predetta misura e' stabilita nell'80 per cento.
Le misure intermedie della percentuale prevista, nei casi sopra
indicati, sono determinate nelle tabelle B e C annesse alla presente
legge.
Le percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche alle
pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, a
favore dei titolari che compiano l'eta' prevista per il pensionamento
di vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e
al 31 dicembre 1975.
Il titolare di pensione di anzianita' liquidata a norma
dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia
compiuto l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia
anteriormente al 1 maggio 1968 e faccia valere contribuzione
effettiva in costanza di lavoro o figurativa successivamente alla
data di decorrenza della pensione, puo' ottenere la riliquidazione
della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488.
Alla pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica
l'aumento previsto dall'articolo 9 della presente legge.
((Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del
presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai
superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di
anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio
1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'eta' prevista per
il pensionamento di vecchiaia)).
Art. 12.
Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692,
recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli
assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e
l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30
giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
(((Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini
contributivi)
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi
quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato
nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di
qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al
comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori,
nonche' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta
cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita' sostitutiva
del preavviso;
c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e
previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze
erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e
quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi
derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di
terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle
quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura
sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di
incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di
competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate
o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse,
fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative
previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi
familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I
contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento
al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per
cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e
devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i
lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria
nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle
forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni
predetti. Resta fermo, altresi', il contributo di solidarieta' a
carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14
dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile e'
tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia
e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e
assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore
di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro
titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella
misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo
delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si
applicano le norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra
disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile,
quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determi-
nate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni
imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di
retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto
aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso
assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento per il
calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di
assistenza sociale interessate.))
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 1° marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L.
26 aprile 1985, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che
"L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato
nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di
previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e delle agenzie marittime".
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173 convertito con modificazioni dalla
L. 26 luglio 1988, n. 291 ha disposto (con l'art. 4, comma 2-bis) che
"La disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo
sostitutivo di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono
escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori".
Art. 13.
I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme
vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, i quali dalla data di
decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente
a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la
prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
la facolta' di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che
avverra' al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della
pensione in godimento secondo le norme di cui al precedente articolo
11, primo e terzo comma.
Dalla data di presentazione della domanda per l'opzione viene
sospesa l'erogazione della pensione in godimento.
I ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 saranno
recuperati in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della
facolta' di opzione in deroga ai limiti indicati nel primo comma del
successivo articolo 69.(2) ((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-decies) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n.
153, sono richiamate in vigore per la durata di 240 giorni a partire
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-quinquies, comma 1)
che "E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio
della facolta' di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30
aprile 1969, n. 153".
Art. 14.
Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968,
il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione
della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e' costituito dalle ultime 260 settimane di
contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.
Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si
suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma
precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si
calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi
anzidetti. La retribuzione annua pensionabile e' data dalla media
aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno
fornito le retribuzioni piu' elevate.
Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975
ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi piu'
favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono
considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la
data di decorrenza della pensione. ((29))
Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali
utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia
inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data
posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della
retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla
decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in
gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la
retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La
retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle
retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le
retribuzioni piu' elevate.
Il totale delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai
commi precedenti non e' preso in considerazione per la parte
eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al
limite massimo - aumentato del 5 per cento - della penultima classe
della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la
determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a
156, la retribuzione medesima e' data dalla media aritmetica delle
retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione
esistenti.
In tale ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di
52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla
contribuzione esistente andando a ritroso dalla data di decorrenza
della pensione, non e' preso in considerazione per la parte eccedente
il prodotto indicato al precedente quinto comma. Per il gruppo
formato dalle residue settimane - inferiori a 52 - il totale delle
retribuzioni non e' preso in considerazione per la parte eccedente il
prodotto della retribuzione settimanale corrispondente al limite
massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della
tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, per il
numero delle settimane comprese nel gruppo stesso.
Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia
le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1963, n. 488.
Le gratificazioni annuali e periodiche, nonche' i conguagli di
retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto
aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali
emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del
calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di
corresponsione.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati.
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11-23 novembre 1999, n. 432
(in G.U. 1a s.s. 01/12/1999, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile
1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della
legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione
volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia
gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la
pensione di anzianita' non possa essere liquidata in misura inferiore
a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima".
Art. 15.
Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola. Con effetto dal 1 gennaio 1969 e' abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Art. 16.
Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di
giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni
da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione,
per i periodi di contribuzione figurativa antecedenti il 1 agosto
1968 e' quella stabilita dall'articolo 28, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Art. 17.
Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono
aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei
trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della Gestione
speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili.
Ai fini del calcolo delle pensioni della Gestione speciale trova
applicazione il disposto degli articoli 11, 14 e 19 della presente
legge. L'onere conseguente all'applicazione dell'articolo 19 viene
assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per
compimento del 60° anno di eta' del lavoratore, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla
pensione anticipata.
Nei confronti del pensionato della Gestione speciale il quale si
rioccupi prima del compimento del 60° anno di eta', alle dipendenze
di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla
sospensione dell'erogazione delle quote di pensione anticipata e
integrativa.
Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno
di eta' da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale
in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene
sospesa la erogazione della quota di pensione integrativa e viene
ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti
nell'articolo 20 della presente legge.
Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del
60° anno di eta', si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 20 sull'intero importo del trattamento pensionistico in
atto.
In relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i
commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.
Art. 18.
Per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente,
anche se con discontinuita', per almeno 15 anni a lavori di
sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui a
punti a) e b) del primo comma dell'articolo 22 della presente legge
possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianita' di cui
al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni.
Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di
lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea
documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in
sotterraneo, coperti da contribuzione nella assicurazione generale
obbligatoria, effettuati anteriormente al 1 luglio 1958; i periodi
successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le speciali
marche di cui all'articolo 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
La pensione di cui al primo comma del presente articolo e' posta a
carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e
torbiere, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 5
gennaio 1960, n. 5.
Al compimento del 55° anno di eta', l'interessato puo' ottenere, a
domanda, la pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n.
5, e successive modificazioni calcolata sulla base dell'anzianita'
contributiva fatta valere nell'assicurazione generale obbligatoria
maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di
decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60° anno di eta'.
Nel caso che la pensione cosi' calcolata risulti di importo inferiore
a quello gia' in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato
i trattamento pensionistico in atto.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
il lavoratore compie il 60° anno di eta', la pensione di cui al primo
comma del presente articolo viene riliquidata con l'applicazione
delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.
Qualora l'anzianita' contributiva, effettiva e convenzionale, sulla
cui base e' stata liquidata la pensione di cui al precedente primo
comma risulti inferiore all'anzianita' contributiva fatta valere dal
lavoratore al compimento del 60° anno di eta', la pensione e'
liquidata sulla base di quest'ultima anzianita'; resta fermo il
disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Perequazione automatica delle pensioni
Art. 19.
Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali
dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i
trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per
familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono
aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale
dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di
statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni
aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha
effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del
presente articolo.
((Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale
dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il
valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal
diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto
l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al
quale e' stato effettuato il precedente aumento)). ((7))
L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice
di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal
caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo
indipendentemente dall'entita' dell'aumento dell'indice del costo
della vita.
Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1 gennaio di ciascun
anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei
precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con
decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi
decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto
l'aumento.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo
comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che
la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1976.
Disciplina del cumulo della pensione
con la retribuzione
Art. 20.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro
importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto
di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della
retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle
pensioni di vecchiaia e di invalidita' liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle
liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali nonche' di quelle liquidate a norma dell'articolo 13
della legge 21 luglio 1965, n. 903. Non e' altresi' cumulabile la
quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili
risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente
articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle
maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli
stessi fini; dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote
dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed
assistenziali.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche
alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle quali e' esercitato
il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi
obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.
Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti e' esercitato il diritto di sostituzione da parte di
amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni
contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente
alle quote di pertinenza dei pensionati.
I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di
lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri
di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al
presente articolo.(2)
Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si
applica alla tredicesima rata di pensione, ne alle pensioni
corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa alle
dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale".
Per le pensioni di invalidita' liquidate con decorrenza anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve
le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo
precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al
presente articolo.
Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 e la data di entrata in
vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previsti
dagli articoli 7 e 9 della presente legge sono cumulabili con la
retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di
terzi.((19a))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-quater) che la
presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
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AGGIORNAMENTO (19a)
La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 12 comma 2)
che "Le disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo
interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi."
Art. 21.
All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, e' aggiunto il seguente comma:
"Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme
contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei,
l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di
lavoro e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta
giornaliera di cui al comma precedente per sei".((19a))
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AGGIORNAMENTO (19a)
La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 12 comma 2)
che "Le disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo
interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi."
Art. 22.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali hannodiritto alla pensione a condizione che:
a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio della assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
c) non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione.
Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.
Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando
la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la
qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per
vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, sub articolo 2 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo
stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la
contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione
temporale e cioe' anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun
anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di
contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza
dell'assicurato, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla
concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.
Allorche' i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi
relativi ad attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia e i superstiti in settori diversi
dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative
all'attivita' stessa si aggiungono agli anni di contribuzione
agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.
La pensione spettante ai sensi del presente articolo e' calcolata
in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
La pensione di anzianita' e' equiparata a tutti gli effetti alla
pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta'
stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
La pensione liquidata in base al presente articolo non e'
cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di
rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di
pensione non e' cumulabile con la tredicesima mensilita' di
retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in
occasione delle festivita' natalizie.
I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano
nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attivita'
lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi,
di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi
domestici e familiari ((...)). (2)
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente
articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle
maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli
stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote
dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed
assistenziali.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo
comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle
pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge a norma dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e
16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, sono abrogati.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-quinquies) che
la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
Modificazioni alle norme sui trattamenti
di riversibilità
Art. 23.
Al titolare di pensione di riversibilita' che sia anche
beneficiario di altra, pensione a titolo proprio a carico
dell'assicurazione obbligatoria e' garantito il trattamento minimo
sulla pensione diretta.
La pensione di riversibilita' in tale caso e' calcolata in
conformita' di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo. (6) (9)
((18))
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 9-17 luglio 1974, n. 230
(in G.U. 1a s.s. 24/07/1974, n. 194) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma,
lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e
dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della
pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di
pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni
speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello
Stato".
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21-29 dicembre 1976, n.
263 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1977, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto dell'art. 2, comma secondo,
lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e
dell'art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della
pensione diretta per l'invalidita', a carico dell'INPS, ai titolari
di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 3-6 dicembre 1985, n. 314
(in G.U. 1a s.s. 11/12/1985, n. 291) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 23 della presente legge, nelle parti non
dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230 del
1974 e n. 263 del 1976.
Art. 24.
L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato
dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' sostituito
dal seguente:
"Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2
della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione
personale per sua colpa;
2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia
contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia
durato meno di 2 anni.
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma
quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per
causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa
di guerra o di servizio".
Ai superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1 gennaio
1940 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla
pensione di invalidita' o di vecchiaia, spetta la pensione di
riversibilita' con decorrenza dal 1 gennaio 1969, a condizione che
nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste
dalle vigenti disposizioni di legge.
La domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente deve
essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il
termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti del pensionato
o dell'assicurato, deceduto anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903, che non siano titolari di
pensioni e che alla data della morte del dante causa risultavano
permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico, spetta la pensione
di riversibilita' in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori
superstiti del pensionato o dell'assicurato medesimo. (5) ((20))
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-quater) che "Sono
soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della
legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di
assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda".
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AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 8-28 luglio 1987, n. 286
(in G.u. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39
(Disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia) nel
testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n.
153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale".
Art. 25.
I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' a
carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto
alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a
carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970
o successiva.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)).
Sono abrogati dal 1 gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21
della legge 22 luglio 1966, n. 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7
della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni
sprovvisti di reddito
Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che
abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un
reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non
riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di
L. 25.850 ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di
dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con
quello del coniuge nel caso di separazione legale. (7)
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni
familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche
previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni
familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da
altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione
dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18
e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora
l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
(7)
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi
previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050
annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura
corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi
percepiti. (7)
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e'
comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione
automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo quarto e quinto comma del
presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti
derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
(5)
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente,
la pensione sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500
mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di
porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e'
costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le
stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete
l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della
documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui
circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza
dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita
e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici
finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo
conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile,
ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di
cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio
1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora
quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di
entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad
altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a
versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita,
il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e'
comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della
pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede
giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il
contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.(2)(11a)
(13) (16) (22a)(25)(28b)((30))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A
decorrere dal 1 luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui
all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' elevato a lire
234.000 annue".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1
luglio 1972, il limite dei redditi previsti dal primo e terzo comma
dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella misura di L.
156.000 annue, e' elevato a lire 234.000 annue".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4) che "I redditi di cui
al secondo comma sono ulteriormente elevati nella stessa misura e con
la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali disposti da
futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della
legge sopracitata".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le
modifiche apportate all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
hanno decorrenza dal 1° gennaio 1974.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che
"I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue
previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1 gennaio
1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000.
Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari
all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale".
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AGGIORNAMENTO (11a)
La L. 21 dicembre 1978, n. 843 ha disposto (con l'art. 28, comma 1)
che "Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, numero 153, e successive modificazioni ed integrazioni,
previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del
diritto alla pensione sociale, e' annualmente rivalutato applicando
su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui
all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14-ter, comma 1)
che "In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per
l'anno 1980 e con effetto dal 1 gennaio 1980, l'importo mensile della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L.
102.350. L'importo predetto e' comprensivo dell'aumento derivante con
effetto dal 1 gennaio 1980 dall'applicazione della disciplina della
perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 15 aprile 1985, n. 140 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Con effetto dal 1 gennaio 1985, la pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito
nei commi successivi con riferimento ai redditi individuali e
familiari delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno".
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AGGIORNAMENTO (22a)
La L. 29 dicembre 1988, n. 544 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Con effetto dal 1 luglio 1988, la pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito
dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone
ultrasessantacinquenni in stato di bisogno".
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AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 febbraio-9 marzo 1992,
n. 88 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1992, n. 12) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile
1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella
parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello
del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non
prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli
ultrasessantacinquenni divenuti invalidi".
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AGGIORNAMENTO (28b)
La L. 23 dicembre 1998 n. 448 ha disposto (con l'art. 67 comma 1)
che "A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi mensili della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000
mensili."
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AGGIORNAMENTO (30)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 52, comma 1)
che "A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000
mensili".
Deleghe al Governo
Art. 27.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati
decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli
organi di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:
a) alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che
la nomina del presidente dell'istituto debba avvenire sulla base di
una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione; che del
consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il
presidente dell'istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti
designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di
cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei
datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i presidenti
dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari della amministrazione dello
Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e
previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica; che del comitato esecutivo siano chiamati a far parte,
oltre il presidente dell'istituto ed i due vice presidenti, 6
rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi,
2 dei datori di lavoro; che il collegio sindacale, composto di cinque
funzionari della amministrazione dello Stato, esercitera' il
controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e
seguenti del codice civile; e che infine la nomina del direttore
generale abbia luogo su proposta del consiglio di amministrazione;
b) al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento
dei comitati provinciali con una composizione che rifletta
proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle
categorie, quella del consiglio di amministrazione e affidandone la
presidenza ad un membro eletto in seno al comitato stesso. Del
comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS,
il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione ed un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro. Al comitato saranno demandati,
oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, la decisione, in prima istanza, dei ricorsi
riguardanti le prestazioni a carico delle gestioni per le
assicurazioni generali obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;
c) alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al
decentramento previsto al punto b);
d) alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del
tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto dell'autonomia
dell'istituto, secondo procedure ed entro limiti di tempo
conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione
amministrativa. Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci
sara' data facolta' ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi
motivati e di rinviare i bilanci a nuovo esame da parte del consiglio
di amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno sottoposte
all'approvazione dei Ministeri predetti le delibere concernenti i
ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico del personale,
con esclusione di quelle recanti mere modalita' di attuazione. Entro
termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate,
ovvero restituite con motivati rilievi.
In questa ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque
esecutivi qualora siano confermati con nuova deliberazione degli
organi amministratori dell'istituto, sempreche' i rilievi mossi non
attengano alla legittimita' dell'atto. Eventuali situazioni di
deficit nel bilancio dell'ente, che riscuote contributi ed eroga
prestazioni regolati per legge, non costituiscono motivo di
irregolarita' dei provvedimenti adottati. Sara' inoltre previsto che
gli emolumenti dovuti al presidente, ai vice presidenti e ai
componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci
e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello
per il tesoro.
Art. 28.
Per particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti
in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita'
per conto delle societa' e degli enti stessi, al fine di un
riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti
lavoratori, ferma restando l'applicazione delle norme di cui
all'articolo 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e
successive modificazioni, ed all'articolo 35 della legge 21 luglio
1965, n. 903, entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri
competenti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, e'
delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:
a) alla eliminazione delle difformita' e delle incertezze di
applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette
categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di
assistenza sociale;
b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico
delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la commisurazione
dei contributi nelle varie forme di previdenza ed assistenza, salvo
quanto previsto ai fini delle pensioni, tenendo conto anche dei
settori di attivita' merceologiche promiscue;
c) ad istituzionalizzare, nella attuazione dell'articolo 35 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, un meccanismo di variazione delle
retribuzioni imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla
anzianita' di servizio dei singoli soci.
Art. 29.
A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge la gestione della assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' fusa con il Fondo
per l'adeguamento delle pensioni che assume la denominazione di
"Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" al quale sono attribuite
le attivita', le passivita' e le riserve risultanti alla data stessa.
Queste ultime saranno destinate ad incrementare le riserve del
predetto Fondo pensioni.
A decorrere dalla stessa data i contributi base della assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
affluiranno al Fondo pensioni.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
data data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi
valore di legge, per la costituzione e il funzionamento di un
comitato speciale per la gestione del Fondo medesimo, che sara'
presieduto dal vice presidente dell'istituto rappresentante dei
lavoratori e composto di sei membri scelti dal consiglio di
amministrazione nel proprio seno, di cui quattro tra i rappresentanti
dei lavoratori dipendenti e due tra i rappresentanti dei datori di
lavoro, nonche' di un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro componenti del
consiglio. Al comitato dovranno essere attribuiti i seguenti
compiti:
a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della
gestione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa,
decidere in secondo grado - qualora non si provveda ad affidare tale
facolta' decisionale a costituendi organi regionali - sui ricorsi in
materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
avverso le decisioni dei comitati provinciali;
b) vigilare sull'andamento della gestione, formulando proposte
per assicurare l'equilibrio, nonche' vigilare sull'affluenza dei
contributi e sull'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti;
c) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di contributi e prestazioni dell'assicurazione
generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, la cui trasmissione sara'
effettuata dal consiglio di amministrazione con proprio parere
motivato;
d) dare pareri al comitato esecutivo sull'impiego dei fondi della
gestione, nonche' su ogni altra questione di particolare interesse
per la gestione del Fondo, il parere sull'impiego dei fondi della
gestione e' obbligatorio.
Le norme di cui al precedente comma prevederanno, altresi',
l'istituzione di un collegio di sindaci, presieduto dal presidente
del collegio sindacale dell'istituto e composto da due funzionari
membri effettivi e uno supplente per ciascuno dei Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
Le funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformita' delle
norme previste dal precedente art. 27 per il collegio sindacale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il Governo della Repubblica, e', altresi', delegato ad emanare,
entro la stessa data, norme aventi valore di legge per attribuire ai
comitati di vigilanza delle gestioni speciali per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali
il potere di decidere, in seconda istanza, i ricorsi in materia di
prestazioni avverso le decisioni dei comitati provinciali.
Entro la stessa data il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare norme aventi valore di legge per adeguare tutti i comitati
dei fondi speciali sostitutivi - integrativi - Casse e gestioni
speciali dell'assicurazione generale obbligatoria agli stessi criteri
di rappresentanza previsti per il Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 ha disposto (con l'art. 12, comma
1)che "A decorrere dal 1 maggio 1970, la gestione dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti e' fusa, a norma dell'art. 29 della legge
30 aprile 1969, n. 153, con il Fondo per l'adeguamento delle
pensioni, che assume la denominazione di Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti".
Art. 30.
Le deleghe affidate al Governo dagli articoli 27 e 29 della
presente legge saranno esercitate sentito il parere di una
Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati
nominati dai presidenti delle rispettive Camere.
Art. 31.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31
dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori
agricoli norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n.
23, relativo al sussidio di disoccupazione dei lavoratori agricoli in
modo da armonizzarne e coordinarne la disciplina a quella in vigore
per i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi ed a
raccogliere le norme in testo unico, coordinando ed integrando,
qualora occorra, le norme relative all'assicurazione obbligatoria per
la disoccupazione involontaria con quelle della Cassa integrazione
guadagni degli operai dell'industria, ivi compresi i regimi
riferentisi a particolari categorie di lavoratori, al fine di
facilitare un armonico sviluppo di tutta la legislazione riguardante
la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in caso di disoccupazione
totale o parziale ed un collegamento organico e funzionale fra le
gestioni interessate.
Con lo stesso provvedimento delegato si dovra' altresi' prevedere
che quando nel biennio utile il lavoratore agricolo sia stato
iscritto negli elenchi nominativi, anche per un solo anno, per un
numero di giornate non superiore ad 89, il requisito dell'anno di
contribuzione nel biennio per avere diritto all'indennita' di
disoccupazione si intende raggiunto ove l'interessato possa far
valere complessivamente nel biennio suddetto almeno 102 contributi
giornalieri. Verra' inoltre considerata l'eventualita' del
prolungamento della durata della indennita' in armonia con il
trattamento previsto per i lavoratori dipendenti dei settori
produttivi non agricoli.
Art. 32.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31
dicembre 1970 norme intese a per i mezzadri e coloni la facolta' di
reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in
base ai seguenti criteri:
a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle
prestazioni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura
e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere
nazionale piu' rappresentative, con riferimento a classi di reddito
convenzionali;
b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei
lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione
speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini del
conseguimento del diritto a pensione nella assicurazione generale
obbligatoria anzidetta;
d) liquidazione della pensione con il sistema del pro rata in
relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle
due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni
medesime.
Art. 33.
Entro il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le
organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi piu' rappresentative
a carattere nazionale, e' delegato ad emanare norme intese a:
a) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione
a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a
quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei
requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme
generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune;
b) consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione
superiori a quella unica attualmente prevista per consentire il
raggiungimento di piu' elevate ed adeguate pensioni contributive.
Art. 34.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31
dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni
femminili a carattere nazionale - norme intese a riconoscere, ai fini
del diritto alla pensione di anzianita' e della determinazione di
essa, i contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal
lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950,
n. 860, ivi comprese le lavoratrici dell'agricoltura.
Art. 35.
Entro il 31 dicembre 1971, il Governo della Repubblica, sentita la
Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da sei rappresentanti dei
lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e
uno dei lavoratori autonomi e da tre rappresentanti dei datori di
lavoro, e' delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti
separati, secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico,
norme intese a:
a) rivedere la vigente disciplina sull'invalidita' pensionabile
al fine di:
1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza
alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina
medesima;
2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura
dell'attivita' dei soggetti;
3) abolire la differente valutazione attualmente esistente tra
impiegati ed operai;
4) attuare una piu' equa valutazione nei casi in cui l'evento
invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;
5) attuare una diversa disciplina del contenzioso
amministrativo idonea a snellirne il procedimento;
6) attuare il criterio secondo il quale la documentazione
sanitaria acquisita dagli istituti nazionali per l'assicurazione
obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro e'
utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidita'
pensionabile;
b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:
1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti non puo' coesistere con altro forme di assicurazione
obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, ne'
con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti;
2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi
volontari in ambedue le forme di assicurazione:
sistemi diversi da quello delle tessere con marche;
i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli
adempimenti connessi con il sistema prescelto;
il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti
minimo e massimo di ciascuna di esse, nonche' i criteri per la
determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli
assicurati ammessi a contribuire volontariamente;
3) stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia
ai fini dell'anzianita' contributiva sia ai fini della determinazione
della retribuzione pensionabile, prevedendo la parificazione della
contribuzione volontaria a quella obbligatoria e ragguagliandone
l'importo alla media delle ultime 156 settimane di contribuzione
effettiva.
Dovra' essere altresi' prevista la possibilita' di versare una
contribuzione ridotta rispetto a quella risultante in base al
criterio predetto, con conseguente riduzione proporzionale del
periodo assicurativo valutabile ai fini dell'anzianita'
contributiva;
c) attuare il principio della pensione unica determinandone la
misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da
contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante
l'applicazione del criterio del pro rata;
d) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei
confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e
familiari, nonche' delle persone addette a servizi di riassetto e
pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei
soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione
assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi
in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni
lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti
allo stesso soggetto;
e) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per
la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello
spettacolo iscritti all'ENPALS, al fine di renderle piu' rispondenti
alla natura del rapporto di lavoro, alla durata ed al numero delle
prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e
compensi vigenti nel settore; in particolare - ferma restando la
partecipazione dell'ENPALS al Fondo sociale nei termini indicati dai
commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della legge 21 luglio
1965, n. 903 - saranno previste norme:
1) per la determinazione ed il versamento dei contributi
necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di
rapporti plurimi di lavoro;
3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni
necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di
anzianita' privilegiata, di invalidita' generica e specifica e per i
superstiti;
4) per il coordinamento dell'attivita' dell'ENPALS con quella
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
f) istituire un casellario centrale per la raccolta e la
conservazione delle schede relative ai pensionati:
1) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
2) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta
assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o
l'esonero;
3) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore
dei liberi professionisti;
4) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a
carattere obbligatorio;
stabilendo che:
gli organi gestori dei regimi anzidetti sono tenuti ad inviare
al casellario centrale nazionale i dati necessari per l'impianto del
casellario medesimo entro il termine sopra indicato;
gli stessi organi sono tenuti, inoltre, a trasmettere al
casellario centrale nazionale entro 60 giorni dalla liquidazione
della pensione o rendita le schede relative ai pensionati nel modello
e con i dati che verranno stabiliti con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale;
il casellario centrale nazionale e' tenuto a fornire le notizie
risultanti dalle schede in proprio possesso agli organi gestori dei
regimi pensionistici ed a rilasciare attestazioni circa l'iscrizione
a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;
le spese per la costituzione e per il funzionamento del
casellario centrale nazionale, saranno ripartite tra le gestioni
interessate, nella misura che sara' stabilita annualmente con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il
tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di
amministrazione dell'INPS.
L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, e' abrogato.
Art. 36.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31
dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di
legge per la estensione delle norme relative alle quote di
maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico di
cui agli articoli 44 e 46 della presente legge alle pensioni
liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi,
sostitutivi, e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero
dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Art. 37.
Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica e' autorizzato
ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento
degli organi e dei servizi, con facolta' di apportare le integrazioni
e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse
con quelle della presente legge. Le norme suddette saranno emanate
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e
sentita la commissione di cui all'articolo 35.
Disposizioni d'attuazione transitorie e finali
Art. 38.
La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai
regimi di pensione indicati nell'articolo 9 della presente legge puo'
essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del
Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e
per il bilancio e la programmazione economica, sentite le
confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di
conseguire, secondo i principi di cui all'articolo 9 della legge 18
marzo 1968, n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467)).
Art. 39.
Nei casi di fallimento o di crisi dell'azienda, determinata da
eccezionali calamita' naturali, da dichiararsi di volta in volta con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, allorche'
si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e'
consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in
favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme
corrispondenti ai contributi base e di adeguamento dalle riserve
delle rispettive gestioni.
I prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sara'
determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, all'inizio di ciascun anno finanziario. Le
eventuali eccedenze di ciascun anno potranno essere utilizzate ad
integrazione delle somme determinate per gli anni successivi.
Restano ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute
all'istituto, nonche' quelle relative alle penalita' previste per le
suddette omissioni.
Art. 40.
((All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
sono aggiunti i seguenti commi:
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende
verificato anche quando i contributi non siano effettivamente
versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente
sono considerati utili anche ai fini della determinazione della
misura delle pensioni)).
Art. 41.
Il termine di prescrizione di cui all'articolo 55 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6
aprile 1936, n. 1155, e' elevato a dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle
prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 42.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 43.
Con effetto dal 1 gennaio 1969, sono apportate le seguenti
modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:
1) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia,
per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a
lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le
pensioni di guerra sia dirette che indirette".
2) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un
solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non
sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette
che indirette".
3) L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la
corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e
dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti
esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per
il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due
genitori".
Con effetto dal 1 gennaio 1969, il terzo comma dell'articolo 21
della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' sostituito dal seguente:
"L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta
anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della
pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo
10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non
abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire
21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi
derivanti esclusivamente da trattamento di pensione".(6a)((19))
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del
decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e
successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi
costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le
pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 7 della
presente legge.
I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili
ai fini dei limiti di reddito di cui all'articolo 12, terzo comma,
della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
---------------
AGGIORNAMENTO (6a)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975, n. 128
(in G.U. 1a s.s. 04/06/1975, n. 145) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della legge 30 aprile
1969, n. 153 nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge
a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un
limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi
derivanti da pensione.
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 8-14 gennaio 1986, n. 8
(in G.U. 1a s.s. 22/01/1986, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 43, secondo comma, legge 30 aprile 1969, n.
153, nella parte in cui, per ipotesi di redditi del genitore a carico
non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite
ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso
da quello previsto per i redditi derivanti esclusivamente da
pensione".
Art. 44.
All'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i
seguenti commi:
"In caso di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota
di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste
la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate
nei precedenti commi.
Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli
assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate,
della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per
altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari".
Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani
titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre
1968, n. 1115.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.
Art. 45.
Per la liquidazione delle quote di maggiorazione aventi decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della
determinazione della vivenza a carico si applicano le norme ed i
criteri vigenti in materia di assegni familiari.
Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, sentiti il comitato speciale per
gli assegni familiari ed il comitato speciale di cui all'articolo 29
della presente legge, verra' stabilito l'importo forfettario degli
assegni familiari non erogati per effetto delle disposizioni
dell'articolo 44 da corrispondersi al "Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti" da parte della Cassa unica per gli assegni familiari.
Art. 46.
A decorrere dal 1 gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, di cui allo articolo 21 della legge 21 luglio
1965, n. 903, spettano per dodici mesi all'anno nella misura degli
assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria e possono
essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.
Per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1969 le
quote di maggiorazione predette non possono superare la misura degli
assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.
I titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969,
i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia
di importo piu' elevato, mantengono il maggiore trattamento fine a
totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al
comma precedente in occasione di miglioramenti della misura delle
pensioni o delle quote di maggiorazione a cominciare dai
miglioramenti derivanti dalla presente legge.
Art. 47.
L'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e' sostituito
dal seguente:
"Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973
agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali,
diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato
dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'articolo
3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di eta' se uomini o
52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180
contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui,
rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' dovuto, a
domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se
posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo
le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968, aumentato
dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
L'assegno non puo' essere inferiore al trattamento minimo in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di eta'
inferiore a 65 anni.
L'assegno, salvo il diritto di opzione, e' sostitutivo del
trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non e' cumulabile
ne' con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro,
ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con la indennita' di
disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i
lavoratori compiono l'eta' del pensionamento.
Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli
altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
L'opzione di cui al precedente terzo comma e' irrevocabile e deve
essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad
ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo
ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.
I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia
in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive
modificazioni.
Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonche' quelle dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di
erogazione delle prestazioni".
Art. 48.
Il limite di eta' previsto dall'articolo I, terzo comma, lettera b)
della legge 4 agosto 1955, n. 692, ai fini della erogazione della
assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi
equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo
stesso articolo 1, primo comma, e' elevato al 21° anno qualora gli
stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al
compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del
corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'.
L'onere derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria
prevista dal presente articolo e' rimborsato annualmente alle
gestioni ed enti mutualistici che erogano la assistenza anzidetta da
parte delle gestioni pensionistiche interessate.
Art. 49.
I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli
articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7,
8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonche' i periodi di
servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n.
364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del
diritto e della determinazione della misura della pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata
del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei
servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione
nell'assicurazione anzidetta.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei
confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare
come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il
periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir
riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo
dell'assicurazione generale obbligatoria.
Dall'entrata in vigore della presente legge le norme dell'articolo
6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi
all'assicurazione predetta.
Sono altresi' considerati utili ai fini del diritto alla pensione e
della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai
sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e
integrazioni.
Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' cosi' modificato:
"Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi
accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive
modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa
domanda dell'interessato".
Art. 50.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1974, N. 30, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 16 APRILE 1974, N. 114))
Art. 51.
Agli impiegati gia' esclusi dall'obbligo delle assicurazioni
sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27
ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e'
data facolta' di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha
operato tale esclusione, compresi tra la data di istituzione
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e il 1 settembre 1950, con le norme e le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione
del 50 per cento dell'onere dalla legge stessa previsto a carico del
richiedente.
La facolta' di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal
citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' estesa a
tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato
all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non
coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione
italiana. ((5))
Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, gia'
prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il
riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della
Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore
del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della
medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui
avra' effetto la presente legge.
Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione
nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile
1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei
versamenti contributivi e dall'articolo 9, n. 2, lettera b), sub 2
della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte
dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi
di riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il
periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente
legge.
Per l'esercizio della facolta' prevista dal terzo comma del
presente articolo, l'interessato e' tenuto ad esibire all'istituto
nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonche' la certificazione
del luogo di residenza all'epoca di svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-octies) che "Nei
casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile
1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalita' di
cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' ridotto
del cinquanta per cento".
Art. 52.
All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e' aggiunto
il seguente comma:
"Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio
prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme
obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo
di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono
chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la
costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei
contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le
gestioni previdenziali in applicazione della presente legge".
Art. 53.
Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e
fino all'entrata in vigore della presente legge, e' data facolta', al
titolare, di esercitare nuovamente la facolta' di opzione prevista
dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488.
Il secondo comma dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' abrogato con effetto dal
1 maggio 1968. Le pensioni dovranno essere liquidate d'ufficio.
Art. 54.
La facolta' di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, puo'
essere esercitata fino al 31 dicembre 1971.
Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal
citato articolo 14, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il
termine per l'esercizio della facolta' predetta puo' essere
ulteriormente prorogato.
Art. 55.
Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto
dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488 nel testo precedente all'entrata in vigore delle
modificazioni di cui all'articolo 20 della presente legge, deve
intendersi esclusa la tredicesima rata di pensione.
Art. 56.
Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui
al primo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
hanno facolta', qualunque sia la loro eta', di presentare domanda di
prosecuzione volontaria nei primi due anni decorrenti dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 57.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384 CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 NOVEMBRE 1992, N. 438)) ((30))
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AGGIORNAMENTO (30)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo-13
aprile 1994, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 20/4/1994, n. 17), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2 del D.L. 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
novembre 1992, n. 438 (che ha abrogato il presente articolo).
Art. 58.
Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in sede
giudiziaria entro il termine di dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle
decisioni adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge, purche' posteriori al 30 giugno 1959.
Art. 59.
All'Istituto nazionale della previdenza sociale e' concessa la
facolta' di stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in contanti,
al domicilio del pensionato, oppure mediante assegni di conto
corrente postale di serie speciale presso l'ufficio indicato dal
pensionato.
Art. 60.
All'articolo 9 sub 2, punto 1) della legge 4 aprile 1952, n. 218,
l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente:
"1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i
braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri
di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purche'
risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi
anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di
pensionamento".
Art. 61.
Con effetto dal 1 gennaio 1969 le tabelle C) e D) allegate alla
legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dalle tabelle D) ed E)
allegate alla presente legge.
Art. 62.
I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, si intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata. La prova dell'avvenuto versamento puo' essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione e' soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidita' e la vecchiaia.
Art. 63.
Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e
mezzadri previsti dall'articolo 11, primo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque anni e costituiscono
gli elenchi principali aventi validita' quinquennale. Essi sono
compilati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio
del quinquennio.
Per ciascun anno del quinquennio sono compilati, entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione di
quelli principali, nonche' gli elenchi suppletivi relativi ad anni
decorsi.
Gli elenchi principali relativi all'anno 1968 costituiscono gli
elenchi valevoli per il primo quinquennio a decorrere dall'anno di
riferimento degli elenchi stessi.
Il servizio contributi agricoli unificati provvede alla
compilazione degli elenchi principali entro e non oltre il 30 giugno
successivo a ciascun quinquennio. Gli elenchi relativi all'anno 1968
sono compilati entro il 30 giugno 1969.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto, sesto
e settimo dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Gli elenchi di cui ai precedenti commi sono pubblicati di regola
dal 16 al 31 luglio.
Art. 64.
Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n.
238, per la presentazione della domanda di pensione da parte dei
superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' prorogato al 31 dicembre 1975.
I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e
anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in
possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il
diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione
indiretta sempreche' nei loro confronti:
a) al momento della morte dell'assicurato sussistessero le
condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato
dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la
morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo
il 31 dicembre 1951 e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del
decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
b) al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le
cause di esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti previste
dall'articolo 1, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, e dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
c) alla data di decorrenza della pensione indiretta non si sia
verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere
a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945,
n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione ai
superstiti.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma
precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 25,
primo comma, lettera b), della legge 21 luglio 1965, n. 903, possono
presentare domanda di pensione entro il 31 dicembre 1975.
Le pensioni previste dal presente articolo sono calcolate secondo
le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968 e decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
E' abrogato l'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-quater) che "Sono
soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della
legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di
assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda".
Art. 65.
Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque
denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza
sociale sono tenuti a compilare annualmente piani di impiego dei
fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme
eccedenti la normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non puo'
superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non puo' essere
inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere
impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari
esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun
ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza
sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il
Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni
dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni
vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del
tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione
economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le
persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure
previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi
nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5
giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
((Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non
superiore al dieci per cento dei fondi disponibili e' destinata, in
aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto
e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in
locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli
uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei
fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a
tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma)).
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.
Art. 66.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1975, N. 426))
Art. 67.
I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge, non
si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei
ciechi civili.
Art. 68.
Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano una attivita' lavorativa.
Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 69.
Le pensioni, gli assegni e le indennita' spettanti in forza del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' gli assegni di cui
all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere
ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro
ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme
di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni
contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi
e sanzioni amministrative. (5)
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione
generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo. (5)
Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate
da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. (14) ((22))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-decies, comma 4) che
"Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare
erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente
spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69,
primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153."
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 aprile 1981, n. 155 ha disposto (con l'art. 11) che
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' effettuare
recuperi in deroga ai limiti di cui all'articolo 69 della legge 30
aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in
piu', nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime
internazionale".
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 22-30 novembre 1988, n.
1041 (in G.U. 1a s.s. 07/12/1988, n. 49) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69 della presente legge
nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2
n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilita' per crediti
alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS.
Art. 70.
Per i vecchi lavoratori residenti nella Regione siciliana che
fruiscono dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale
siciliana 21 ottobre 1957, n. 58, ai fini della concessione dei
benefici previsti dall'articolo 26 della presente legge si considera
valida, ad ogni effetto, l'istruttoria compiuta dall'Amministrazione
regionale. Pertanto la corresponsione della pensione di cui sopra,
per coloro che hanno superato i 65 anni di eta', decorre
automaticamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente norma si applica a tutti i cittadini delle Regioni a
statuto speciale che fruiscono gia' di analoghi trattamenti.
Art. 71.
E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle
della presente legge.
Art. 72.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1969
SARAGAT
RUMOR - BRODOLINI - PRETI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
TABELLA A
INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 A FAVORE
DELLE GESTIONI PENSIONISTICHE.
(in miliardi di lire)
=====================================================================
| | Coltiva- | | Commer-
ANNI | Fondo sociale | tori | Artigiani | cianti
| | diretti | |
-------------------|---------------|-----------|-----------|--------
1969...............| 755 | 139 | 6 | 4
1970...............| 764 | 158 | 6 | 6
1971...............| 740 | 166 | 19 | 14
1972...............| 735 | 175 | 20 | 16
1973...............| 731 | 185 | 22 | 17
1974...............| 725 | 196 | 23 | 19
1975...............| 720 | 206 | 24 | 20
|---------------|-----------|-----------|--------
| 5.170 | 1.225 | 120 | 96
| | | |
(2)
TABELLA B
PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE
NEL PERIODO 1 gennaio 1969-31 DICEMBRE 1975
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE
DAL 1 gennaio 1976
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO
((Parte di provvedimento in formato grafico))
((2))
TABELLA E
MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO
((Parte di provvedimento in formato grafico))
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Per
la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 del
presente decreto, l'apporto dello Stato al fondo sociale, indicato
nella tabella A allegata alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e'
elevato di lire 219 miliardi, ripartito in ragione di lire 33
miliardi per l'anno 1972 e di lire 62 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1973 al 1975".
Ha inoltre diposto (con l'art. 23-sexiesdecies, comma 1) che "Con
effetto dal 1 gennaio 1969, le tabelle D) ed E) allegate alla legge
30 aprile 1969, n. 153, sono sostituite dalle tabelle D) ed E)
allegate alla legge di conversione del presente decreto".