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Affidamento temporaneo
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Aspetti fiscali
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Avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2018 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2018
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Bonus bebè (assegno di natalità)
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Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
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Decadenza, interruzione e presentazione di una nuova domanda
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Destinatari della norma
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Gestione delle domande
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Indicatore ISEE
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Istruzioni per la compilazione della domanda telematica
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Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2019, successivo al primo
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Misura e decorrenza dell’assegno
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Modalità di compilazione e presentazione della domanda. Adozioni plurime e parti gemellari
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Pagamento dell’assegno
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Parto gemellare ed adozioni plurime
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Procedura di gestione delle domande
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Requisiti del soggetto richiedente
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Rilascio della procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per gli eventi – nascite, adozioni o affidamenti preadottivi – dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
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Termini di presentazione della domanda
Decreto legge 103 del 29 marzo 1991
Disposizioni urgenti in materia previdenziale.
Vigente al: 23-6-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di aliquote contributive, di sanzioni per ritardato od omesso versamento di contributi, di interventi per i cittadini rimpatriati dalla Libia, nonche' di disciplinare il trattamento di fine rapporto per i dipendenti da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere.
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989.
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:
a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;
b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.
Art. 2.
Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia
((1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa:
a) i periodi di assenza dal lavoro per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonche' i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
b) i periodi di servizio militare ed equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153)).
2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere gia' riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere gia' stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.
3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi e' computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.
4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, con riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.
5. E' abrogata la lettera b) dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo del Fondo di cui al comma 1, si provvede a determinare la maggiorazione dell'aliquota contributiva per la copertura dell'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 3.
Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali.
((1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione puo' essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorita' giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale puo' disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.
3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria)).
4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)).
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, si applicano ai datori di lavoro che operano o hanno operato gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, in luogo della sanzione prevista dall'articolo 18, comma nono, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
6. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purche' il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 25 giugno 1991 e la seconda entro il 25 luglio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 25 giugno 1991, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresi' ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.
7. La riduzione di cui al comma 6 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A tali fini, i contribuenti che abbiano gia' provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedano entro il 25 giugno 1991, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 6 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalita' che saranno fissate dagli enti stessi.
7-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidita', ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.
8. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione ((, anche se effettuata in base a domanda presentata nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338,)) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 15 giugno 1991 sono sospesi i processi penali relativi a fatti di cui al comma 8.
10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.
11. Non e' considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, i comuni e loro consorzi e le comunita' montane, il Servizio per i contributi agricoli unificati, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali.
11-bis. Non costituisce altresi' violazione del segreto di ufficio la fornitura, per i fini di cui al comma 11, di dati e di notizie alle predette Amministrazioni da parte delle aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici nonche' delle societa' ad esse collegate.
12. Con apposite convenzioni le amministrazioni di cui al comma 11 definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati occorrenti ai fini degli adempimenti previdenziali e fiscali, con sistemi automatizzati. Le stesse amministrazioni definiscono, altresi', con convenzioni le modalita' attraverso le quali gli organismi di cui al comma 11- bis renderanno disponibili con sistemi automatizzati i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le convenzioni dovranno prevedere il rimborso dei costi diretti sostenuti per lo scambio e per la fornitura dei dati.
12-bis. Le informazioni oggetto della fornitura dovranno comprendere anche il numero di codice fiscale degli utenti. A tal fine, ove non previsto, l'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e succes- sive modificazioni e integrazioni, e' esteso ai contratti in essere di cui al comma 11-bis.
12-ter. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza in essere presso ciascuna amministrazione, le stesse convenzioni definiscono i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali ad accedere ai dati.
12-quater. Le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche nel caso di scambio di dati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre l989, n. 389.
12-quinquies. Per agevolare l'inserimento del codice fiscale negli archivi delle pubbliche amministrazioni e degli organismi pubblici e privati tenuti all'obbligo di indicazione del codice fiscale, l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i codici fiscali ed i relativi dati anagrafici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
12-sexies. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' abrogato.
13. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti di cui al comma 11.
13-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i contributi previdenziali dovuti ad enti, istituti e casse che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi.
14. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
" 3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definira' la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non puo' essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma e' disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
14-bis. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unita', e' consentita sempreche' la cessazione dal servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquennio precedente l'assunzione predetta'.
Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia
1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attivita' svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilita' di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facolta' compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilita'.
2. La ricostituzione di cui al comma 1 da' titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attivita' lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.
3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sara' rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi gia' goduti della corrispondente pensione.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.
Art. 5.
Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto.
1. I trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti delle
imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere da tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari ovvero dovuti ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di societa' facente parte dello stesso gruppo, sono considerati fino al 31 maggio 1991 per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di anzianita' e del trattamento di fine rapporto, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano, ex tunc e fino al 31 maggio 1991, anche in caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data antecedente l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di imprese sottoposte - a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 - alla procedura di amministrazione straordinaria, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ovvero, in mancanza di tale autorizzazione, dalla data di cessazione dell'esercizio di altra impresa facente parte dello stesso gruppo, a condizione che le dette risoluzioni siano intervenute a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione dell'iniziale provvedimento che ha disposto l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa alla stessa o ad altra facente parte dello stesso gruppo. Per i casi di cui al presente articolo agli aventi diritto sono dovuti gli oneri accessori. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in complessive lire 8.130 milioni, si provvede, per gli anni 1990 e 1991, quanto a lire 6.629 milioni, per l'anno 1990 a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e quanto a lire 1.501 milioni per l'anno 1991 a carico delle disponibilita' del predetto capitolo per l'anno medesimo, mediante parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
Art. 6.
Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali
1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilita' della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva,
ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere
1. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 9.
Casse edili
1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere
interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.
Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica).
((1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione)).
2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 e' dovuto un contributo di solidarieta' ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
3. Al contributo di solidarieta' di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 8 settembre 1995, n. 421 (in G.U. 1a s.s. 13/9/1995, n. 38), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1, primo periodo.
Art. 9-ter.
(( (Indennita' di trasferta).))
(( 1. L'articolo 12, secondo capoverso, numero 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nella diaria o nell'indennita' di trasferta sono ricomprese anche le indennita' spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attivita' lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuita')).
Art. 10.
Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE
1. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attivita' lavorativa
all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, e' tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Art. 11.
Disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di patronato
1. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e' ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante ((, nonche' fra gli istituti di patronato riconosciuti nel 1989 i quali hanno dovuto nell'anno far ricorso a crediti delle organizzazioni promotrici)). Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si pro- cede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si applicano anche per le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da effettuarsi per gli anni 1990, 1991 e 1992.
((2-bis. Le somme affluite al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e destinate all'erogazione, a carico dell'esercizio 1987, del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per la particolare attivita' resa in favore dei lavoratori extracomunitari immigrati in Italia, sono definitivamente ripartite tra gli istituti stessi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
a) quanto al sessanta per cento, in proporzione al numero dei soggetti assistiti, tra la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la data di cessazione degli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, su iniziativa dei soggetti stessi o dei datori di lavoro. A tale fine il legale rappresentante di ciascun istituto e' tenuto a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il numero dei soggetti assistiti;
b) quanto al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS), Istituto di tutela ed assistenza ai lavoratori (ITAL); al diciassette per cento tra gli istituti di patronato: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attivita' commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per l'artigianato (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attivita' commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO); al restante sei per cento tra gli istituti di patronato: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiani italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI). Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti di patronato e di assistenza sociale ciascun raggruppamento fara' pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti appartenenti al raggruppamento medesimo e recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento alle spese sostenute per promuovere ed organizzare l'attivita' di cui al presente comma.
2-ter. La costituzione, l'attivita', la vigilanza e l'erogazione del contributo al finanziamento degli uffici di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste sono disciplinate, a far tempo dall'esercizio 1992, dalle disposizioni in vigore per tutto il territorio nazionale.
2-quater. L'ordine del Governo militare alleato del 27 dicembre 1947, n. 77, nel testo modificato dall'ordine del 14 aprile 1949, n. 80, ed ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui al comma 2- ter rimangono in vigore sino alla ripartizione definitiva relativa all'esercizio 1991)).
Art. 12.
Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamita' naturali intervenute negli anni 1988, 1989 e 1990
1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.
2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 puo' essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianita' presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166)).
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 4 miliardi per l'anno 1991, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
Art. 13.
Differimento di termini
1. Per il primo anno di applicazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, i termini indicati dall'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e dai mezzadri e loro concedenti, sono spostati al giorno 10 dei mesi di novembre dell'anno di competenza e di gennaio, marzo e maggio dell'anno successivo.
2. Il termine di presentazione della dichiarazione aziendale di cui all'art. 14, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' prorogato al 31 marzo 1991.
3. Il termine per il versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' prorogato al 31 ottobre 1991.
((3-bis. La facolta' di riscatto di cui all'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, va riferita anche agli assicurati che per il periodo ivi previsto hanno avuto una attribuzione di giornate lavorative inferiore a 156 annuali)).
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro del
lavoro e della previdenza sociale
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CIRINO POMICINO, Ministro
del bilancio e della
programmazione economica
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
MAMMI', Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI