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Affidamento temporaneo
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Aspetti fiscali
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Avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2018 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2018
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Bonus bebè (assegno di natalità)
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Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
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Decadenza, interruzione e presentazione di una nuova domanda
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Destinatari della norma
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Gestione delle domande
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Indicatore ISEE
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Istruzioni per la compilazione della domanda telematica
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Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2019, successivo al primo
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Misura e decorrenza dell’assegno
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Modalità di compilazione e presentazione della domanda. Adozioni plurime e parti gemellari
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Pagamento dell’assegno
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Parto gemellare ed adozioni plurime
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Procedura di gestione delle domande
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Requisiti del soggetto richiedente
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Rilascio della procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per gli eventi – nascite, adozioni o affidamenti preadottivi – dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
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Termini di presentazione della domanda
Legge 138 dell'11 gennaio 1943
Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori». (043U0138)
Vigente al: 1-8-2014
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
E' istituito l'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori». Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua azione nel Regno attraverso propri uffici provinciali.
Art. 2.
L'Ente e' l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti enunciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del lavoro per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei loro famigliari in caso di malattia.
L'Ente e' disciplinato dalla presente legge e dal regolamento che sara' approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno e per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-1V, n. 100.
Art. 3.
L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di vigilanza sanitaria.
I provvedimenti di carattere generale dell'Ente, riguardanti la organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare anche l'approvazione del Ministero dell'interno.
Art. 4.
Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
Possono anche essere iscritti, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 19 giugno 1981, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1981 n. 172), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui limita alle categorie di lavoratori ivi indicate l'iscrizione obbligatoria all'ente".
Art. 5.
L'Ente provvede all'assistenza per i casi di malattie, ad esclusione di quelle il cui rischio e' coperto per legge da altre forme di assicurazione.
L'Ente si propone di coordinare la propria attivita' assistenziale, anche ai fini della prevenzione contro le malattie, con le altre attivita' assistenziali, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternita', l'invalidita', gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale.
L'assistenza dell'Ente comprende:
1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;
2) l'assistenza specialistica ambulatoria;
3) l'assistenza farmaceutica;
4) l'assistenza ospedaliera;
5) l'assistenza ostetrica;
6) l'assistenza pediatrica;
7) le assistenze integrative;
8) la concessione di una indennita' di malattia.
L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.(5)((6))((7))
Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.
Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.
Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.
L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis".
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AGGIORNAMENTO (7)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 6 - 9 maggio 2013, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 15/5/2013, n. 20), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, nel testo originario, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133 nella parte in cui interpreta l'art. 6, comma 2 della L. 138/1943.
Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111".
Art. 7.
Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5. 6 e 7 del precedente articolo competono di diritto anche ai famigliari viventi a carico dell'iscritto, nei limiti e con le modalita' che verranno determinati in conformita' di quanto dispone il quarto comma dell'articolo precedente.
Art. 8.
Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria domiciliare dovra' tendere, per quanto possibile, verso l'adozione del medico di famiglia.
Potranno essere consentite deroghe nella attuazione del sistema delle prestazioni sanitarie in base a particolari esigenze delle categorie interessate, tenendo il dovuto conto delle situazioni di fatto e dell'esperienza acquisita dai vari Enti mutualistici.
L'attrezzatura sanitaria, attraverso la quale l'Ente attua i suoi compiti, dovra' svilupparsi secondo un piano di organizzazione territoriale in modo da aderire alle reali esigenze della assistenza.
Art. 9.
Agli scopi di cui sopra sara' provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero nel decreto di' cui al secondo comma dell'art. 4.
L'Ente segnalera' alle Confederazioni i necessari elementi di costo delle prestazioni, sia di carattere generale che di carattere particolare, per le singole categorie, tenendo conto di tutti i fattori inerenti al campo di applicazione delle prestazioni medesime.
Art. 10.
Il datore di lavoro e' responsabile del versamento del contributo anche per la parte che e' a carica del lavoratore.
Qualunque patto in contrario e' nullo.
La parte di contrihnto a carico del lavoratore e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.
L'azione per riscuotere i contributi dovuti dal datore di lavoro all'Ente si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se na doveva eseguire il pagamento.
Art. 11.
I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo saranno determinati dal regolamento.
Il datore di lavoro e' obbligato a dare all'Ente le notizie necessarie per l'iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi.
Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo di cui nel precedente comma o non sia in regola con i versamenti dei contributi maturati.
Art. 12.
Sono organi dell'Ente:
1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329));
5) il Comitato provinciale.
L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente e' stabilito dal regolamento di cui all'art. 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.
Art. 13.
((Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sedie di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.))
Art. 14.
Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'istituto;
b) convoca e presiede il ((Consiglio di amministrazione)), il Comitato esecutivo ed i Comitati di sezione;
c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.
Il presidente puo', in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.
Il presidente, sentito il ((Consiglio di amministrazione)), puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituito al direttore generale e, per quanto concerne l'attivita' dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni degli uffici periferici, ai direttori degli uffici stessi o ai funzionari che, in caso di assenza sono designati a farne le veci.
Art. 15.
Il ((Consiglio di amministrazione)) composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro:
1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre dei lavoratori dell'agricoltura, due dei lavoratori del commercio, uno dei lavoratori del credito uno dei lavoratori dell'assicurazione e uno dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
2) due rappresentanti degli industriali, due degli agricoltori, uno dei commercianti, uno delle imprese del credito e uno delle imprese dell'assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
3) due rappresentanti del personale dell'istituto, designati dal personale stesso;
4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;
6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, che puo' anche farsi rappresentare da un proprio delegato;
7) il presidente dell'istituto nazionale della previdenza sociale;
8) il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
((9) due rappresentanti dei medici designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici)).
Il ((Consiglio di amministrazione)) nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.
Art. 16.
Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facolta' di invitare ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati di sezione che non facciano gia' parte, rispettivamente, del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo.
Art. 17.
Spetta al ((Consiglio di amministrazione)):
1) deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione e sul conto consuntivo dell'Ente;
2) deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente. In tale sede il ((Consiglio di amministrazione)) puo' delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;
3) deliberare sul regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente e sugli altri regolamenti amministrativi.
Il regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente sara' approvato dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze;
4) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, nonche' l'eventuale trasformazione dei beni predetti;
5) deliberare in ordine agli elementi di costo delle prestazioni di cui al secondo comma dell'art. 9;
6) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;
7) esprimere parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione;
8) determinare le norme eventualmente occorrenti per gestioni speciali;
9) adempiere a tutte le attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi e regolamenti.
Art. 18.
Il Comitato esecutivo e' composto dei seguenti membri:
1)Il presidente;
2) i due vice-presidenti;
3)((otto consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti dei medici));
4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.
Art. 19.
I componenti del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro annui dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo.
Per la validita' delle sedute del ((Consiglio di amministrazione)) e dei Comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almeno) la meta' piu' uno dei rispettivi componenti.
Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Art. 20.
Il Comitato esecutivo:
1) fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;
2) esamina le proposte da sottoporre al ((Consiglio di amministrazione));
3) adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del ((Consiglio di amministrazione)), necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente - salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione - tranne quelli di cui all'art. 17, numeri 1, 2 e 3;
4) fissa le direttive ed approva le norme da seguirsi per la risoluzione delle controversie;
5) procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;
6) nomina il direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'art. 17;
7) nomina i presidenti dei Comitati provinciali;
8) decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;
9) adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.
Art. 21.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329))
Art. 22.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329))
Art. 23.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329))
Art. 24.
Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un Magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e' nominato un supplente.
Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del ((Consiglio di amministrazione)).
I sindaci intervengono alle riunioni del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo, ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
Art. 25.
Il Collegio sindacale deve:
a) rivedere e controllare le scritture contabili;
b) fare ispezioni e riscontri di cassa;
c) rivedere i bilanci preventivi e consuntivi, riferendone al ((Consiglio di amministrazione)).
Art. 26.
Il direttore generale dell'Istituto e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sentito il ((Consiglio di amministrazione)) dell'Istituto.
Egli e' a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal ((Consiglio di amministrazione)), dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione.
Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo, sull'andamento della gestione dell'Istituto.
Nel regolamento per il personale previsto dall'art. 17, n. 3, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.
Art. 27.
I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono composti:
1) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attivita' produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il ((Consiglio di amministrazione));
2) dal capo dei circolo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente;
3) dal medico provinciale.
((4) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici.))
((5) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'istituto con funzioni di segretario.))
((I Comitati sono presieduti da uno dei loro componenti designato dai Comitati stessi ed approvato dal Comitato esecutivo dell'istituto.))
I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nei corso del quadriennio.
La carica di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.
Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificati motivi per piu' di tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il Comitato e' convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
Art. 28.
Il Comitato provinciale:
1) vigila sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Ente relativamente alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle prestazioni;
2) si pronuncia, a richiesta dell'Ente, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e sulle attivita' da svolgere per la prevenzione e la profilassi contro le malattie nei confronti dei lavoratori;
3) suggerisce norme adatte a rendere i servizi dell'Ente aderenti alle contingenze locali;
4) attua ogni altro compito che sia ad esso demandato dal Consiglio direttivo dell'Ente.
Art. 29.
Il Comitato provinciale, allo scopo di studiare particolari problemi di categoria, costituira' speciali sezioni composte dai rappresentanti delle Associazioni sindacali gia' facenti parte del Comitato stesso e che inquadrano la categoria interessata.
Art. 30.
Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo spettano all'Ente:
b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.
Art. 31.
I capitali disponibili dell'Ente possono essere impiegati:
1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed in titoli legalmente equiparati;
3) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito da designarsi dal Comitato esecutivo;
4) in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.
Art. 32.
Costituiscono entrate dell'Ente:
a) i contributi ad esso spettanti;
b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
c) le somme incassate per lasciti, donazioni ed in genere per atti di liberalita';
d) le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Ente, comprese le multe e gli interessi cauzionali.
Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e ad straordinarie secondo le modalita' che saranno determinate dal regolamento.
Art. 33.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329))
Art. 34.
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dev'essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati un mese prima dei termini indicati nell'art. 17, al Collegio sindacale, il quale riferira' su di essi, e, con apposite relazioni, al ((Consiglio di amministrazione)).
Art. 35.
Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista, della previdenza sociale.
Art. 36.
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'art. 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente e' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie.
La stessa pena e' stabilita a carico del datore di lavoro che faccia dichiarazioni erronee o inesatte, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire 10 mila.
Art. 37.
Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge e dal regolamento, il contravventore, nei termini e agli effetti dell'art. 162 del Codice penale, e' ammesso a pagare alla sede competente dell'Ente una somma corrispondente alla quinta parte del massimo dell'ammenda comminata o alla terza parte del massimo predetto, qualora egli sia recidivo rispetto a reati previsti dalla presente legge o dal regolamento.
Qualora la contravvenzione sia sfata elevata per omesso o insufficiente versamento di contributi, il contravventore e' ammesso a pagare, oltre la somma prevista nel primo comma, i contributi omessi e l'indennita' di mora.
Art. 38.
La Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria, la Federazione nazionale fascista delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli, la Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei servizi tributari, le Casse di malattia delle nuove provincie e gli Enti che ne fanno parte o aderiscono, nonche' quelle Casse ed Enti che adempiono funzioni di assistenza malattia deferite da questa legge all'Ente costituendo, saranno fusi nell'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori».
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, sara' determinata la data dalla quale avra' effetto la fusione di ciascuno degli Enti predetti.
Con la data dalla quale avra' effetto la fusione degli Enti in esso previsti e' abrogato il R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 39.
Il Ministro per le corporazioni puo' ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Ente e di singoli suoi servizi.
Con Regio decreto, emanato su proposta del Capo del Governo e del Ministro per le corporazioni, puo' essere sciolto il ((Consiglio di amministrazione)) e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.
Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1943-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - VIDUSSONI - RICCI - GRANDI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI