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Decreto Legislativo 40 del 6 marzo 2017
Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00053)
Vigente al: 7-7-2017
Capo I
Definizioni e finalita'
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;
Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e denominazioni
1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge.
2. Nel presente decreto sono denominati:
a) «Piano triennale»: strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per piani annuali, articolati per programmi di intervento;
b) «Piano annuale»: strumento che individua, sulla base del Piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale prioritari per l'Italia e per l'estero;
c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza il servizio civile universale;
d) «Programma di intervento»: documento proposto dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o piu' settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali;
e) «Progetto di servizio civile universale»: elaborato contenente modalita', tempi e risorse per la realizzazione delle attivita' di servizio civile universale;
f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attivita' previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;
g) «Ente di servizio civile universale»: soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale;
h) «Consulta nazionale per il servizio civile universale»: organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale;
i) «Operatore volontario del servizio civile universale»: volontario impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all'estero;
l) «Rappresentanza degli operatori volontari»: organo di rappresentanza degli operatori volontari, articolato a livello nazionale e a livello regionale;
m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 nonche' le risorse comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio civile universale.
Art. 2
Istituzione del servizio civile universale e finalita'
1. E' istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonche' alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.
Art. 3
Settori di intervento
1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalita' del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti:
a) assistenza;
b) protezione civile;
c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
d) patrimonio storico, artistico e culturale;
e) educazione e promozione culturale e dello sport;
f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversita';
g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunita' di italiani all'estero.
Capo II
Programmazione e attuazione del servizio civile universale
Art. 4
Programmazione
1. La programmazione del servizio civile universale e' realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o piu' settori di cui all'articolo 3.
2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonche' delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.
3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono:
a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunita';
b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari;
c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.
4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5
Programmi di intervento
1. I programmi di intervento possono riguardare uno o piu' settori di cui all'articolo 3, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali, e si articolano in progetti.
2. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera f); il numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione; il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attivita', in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti.
3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche' funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali.
4. Le attivita' di servizio civile universale, previste dal progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che abbia effettuato specifici corsi di formazione.
5. I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24.
6. I programmi di intervento che riguardano specifiche aree territoriali di una singola regione o di piu' regioni limitrofe sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le regioni interessate.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, anche i programmi che si realizzano in specifiche aree territoriali, come le citta' metropolitane, sono approvati sulla base delle priorita' e degli obiettivi definiti dai Piani di cui all'articolo 4, comma 4.
8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della procedura di valutazione, la trasparenza e la semplificazione, i programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telematica. Il decreto recante l'elenco dei programmi approvati e' pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del terzo settore possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori della programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Capo III
Soggetti del servizio civile universale
Art. 6
Funzioni dello Stato
1. La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonche' l'accreditamento degli enti, le attivita' di controllo ed ogni ulteriore adempimento relativo alle funzioni attribuite in materia di servizio civile universale allo Stato dall'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
Funzioni delle regioni e province autonome
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 4;
b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalita' previste all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
c) esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24;
d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalita' del servizio civile universale di cui al presente decreto.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o piu' accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni:
a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalita';
b) controllo sulla gestione delle attivita' svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma;
c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o citta' metropolitana;
d) ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonche' del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale.
3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attivita' previste al comma 2.
4. Resta ferma la possibilita' per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalita' proprie e non assimilabile al servizio civile universale.
Art. 8
Funzioni degli enti di servizio civile universale
1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attivita' di comunicazione, nonche' quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.
2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare una piu' ampia rappresentativita', gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p) della legge 6 giugno 2016, n. 106.
3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.
Art. 9
Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale
1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attivita' previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale.
2. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e a livello regionale, con l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle attivita' di detto organismo non da' luogo alla corresponsione di indennita', compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La rappresentanza nazionale e' composta da quattro membri che durano in carica due anni, di cui tre eletti dai delegati degli operatori volontari delle regioni e delle province autonome e uno eletto dai delegati degli operatori volontari in servizio all'estero. I delegati delle regioni, delle province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero sono eletti con modalita' on line da tutti gli operatori volontari in servizio, in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero per la realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. La rappresentanza regionale e' composta da 22 membri, di cui 19 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, 2 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e 1 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero, che durano in carica due anni e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dai rappresentanti degli operatori volontari in servizio all'estero.
4. In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, sono componenti della rappresentanza di cui al comma 2, a livello regionale, i delegati delle regioni, delle province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e, a livello nazionale, i rappresentanti nominati in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
Consulta nazionale per il servizio civile universale
1. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale.
2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale e' composta da non piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui sette scelti tra gli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento a ciascun settore individuato all'articolo 3; due scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti; uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno designato dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3.
3. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La partecipazione alle attivita' della Consulta nazionale per il servizio civile universale non da' luogo alla corresponsione di indennita', compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa.
Capo IV
Realizzazione del servizio civile universale
Art. 11
Albo degli enti di servizio civile universale
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di servizio civile universale.
2. All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
3. Al fine di assicurare la qualita', l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacita' organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 64 del 2001:
a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;
b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile dell'attivita' di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell'attivita' informatica; un responsabile delle attivita' di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.
4. L'albo di cui al comma 1 e' articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno, con riferimento alla capacita' organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera b).
5. Al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalita' telematica.
6. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi di servizio civile nazionale gia' avviati in base alla previgente disciplina. Gli enti iscritti all'albo nazionale o agli albi delle regioni e delle province autonome, al fine della presentazione dei programmi di intervento di cui all'articolo 5, devono essere in possesso della capacita' organizzativa di cui al comma 3, che puo' essere conseguita anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi.
Art. 12
Servizio civile in Italia
1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia, nella percentuale individuata nel Documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro, secondo le modalita' dei programmi di intervento annuali.
2. Nell'ambito dei programmi di intervento in Italia, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attivita' di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all'impiego di giovani con minori opportunita', nonche' per quelle di tutoraggio previste al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacita' operativa degli enti, un incremento della qualita' dell'intervento e adeguati livelli qualitativi delle attivita' formative, nonche' l'accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.
4. Limitatamente al periodo di servizio civile universale svolto in uno dei Paesi dell'Unione europea di cui al comma 1, agli operatori viene erogato il trattamento economico previsto in caso di servizio all'estero e agli enti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2.
Art. 13
Servizio civile all'estero
1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale all'estero, nella percentuale individuata nel documento di programmazione finanziaria, possono svolgere il servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a sei mesi, nell'ambito di programmi di intervento realizzati nei settori di cui all'articolo 3, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonche' alla cooperazione allo sviluppo.
2. Nell'ambito dei programmi di intervento all'estero, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attivita' di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area geografica, nonche' per le attivita' di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria.
3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacita' operativa degli enti, un incremento della qualita' dell'intervento, nonche' garantire agli operatori volontari adeguati livelli qualitativi delle attivita' formative in relazione ai Paesi di attuazione dell'intervento, la salute, la sicurezza e l'accrescimento delle conoscenze.
4. Gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.
Capo V
Disciplina del rapporto di servizio civile universale
Requisiti di partecipazione
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'.
2. L'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.
3. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia.
4. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale l'aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalita' organizzata.
Procedure di selezione
1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed e' effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicita', parita' di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicita' delle modalita' di attribuzione dei punteggi nonche' degli esiti delle valutazioni.
2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilita'. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.
Rapporto di servizio civile universale e durata
1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non e' assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, in conformita' all'articolo 17, nonche' le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.
3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
4. Il servizio civile universale, che puo' svolgersi in Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento.
5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attivita' previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.
6. Agli operatori volontari e' assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.
7. L'orario di svolgimento del servizio da parte dell'operatore volontario si articola in un impegno settimanale complessivo di venticinque ore, ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore.
8. I soggetti che hanno gia' svolto il servizio civile nazionale ai sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.
Trattamento economico e giuridico degli operatori volontari
1. Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale e' corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennita' in caso di servizio civile all'estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento di cui all'articolo 24. Con cadenza biennale si provvede all'incremento dell'assegno mensile sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In fase di prima applicazione, l'assegno mensile e' quello corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all'estero, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'assegno mensile di cui al comma 1 viene corrisposto nel rispetto dei criteri di effettivita' del servizio svolto, tracciabilita', pubblicita' delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure informatiche.
3. Le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile universale sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previo parere dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.
4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
5. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
6. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attivita' di servizio civile universale e' fornita dal Servizio sanitario nazionale. Per i periodi di svolgimento del servizio civile universale in Paesi al di fuori dell'Unione europea l'assistenza sanitaria e' garantita mediante polizze assicurative stipulate dagli enti che realizzano i programmi di intervento.
7. Agli operatori volontari del servizio civile universale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternita'. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa e' corrisposto l'assegno di cui al comma 1, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro
1. Le universita' degli studi ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attivita' di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalita' di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale.
4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.
5. Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.
6. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
Art. 19
Attestato di svolgimento del servizio civile universale
1. Agli operatori volontari e' rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, con l'indicazione delle relative attivita'.
Capo VI
Controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale
Art. 20
Controllo sulla gestione delle attivita' svolte dagli enti del servizio civile universale
1. La legittimita' e la regolarita' del funzionamento delle procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale posti in essere dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e' assicurata mediante il controllo sulla gestione. All'esito del controllo sono adottati eventuali interventi correttivi.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico «Piano annuale», pubblicato sul sito istituzionale.
Art. 21
Valutazione dei risultati dei programmi di intervento
1. La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunita' locali interessate e' svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. L'esito della valutazione di cui al comma 1 e' oggetto di uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.
Art. 22
Verifiche ispettive sulle attivita' svolte dagli enti del servizio civile universale
1. Il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari nonche' la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale sono oggetto di verifiche ispettive, effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Per le verifiche ispettive sugli interventi all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con esso, del supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.
2. Nello svolgimento delle verifiche ispettive di cui al comma 1, resta fermo il regime delle sanzioni amministrative previsto dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Art. 23
Relazione al Parlamento
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale.
Capo VII
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 24
Fondo nazionale per il servizio civile
1. Il servizio civile universale e' finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonche' le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilita' per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria puo' essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione e' predisposta con le stesse formalita' del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce:
a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di:
1. operatori volontari da avviare in Italia;
2. operatori volontari da avviare all'estero;
3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalita' previste dall'articolo 12, comma 1;
4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico;
d) la quantificazione e le modalita' di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome per le attivita' di cui all'articolo 7, comma 3, nonche' la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale per le attivita' di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2;
e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, nonche' gli eventuali oneri assicurativi e accessori.
4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, nonche' le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010.
Art. 25
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26
Norme transitorie e finali
1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalita' previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a «programmi di intervento».
4. Il rinvio all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, contenuto nell'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, si intende riferito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 1, del presente decreto.
5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Minniti, Ministro dell'interno
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando