Home Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità Norme Circolari Inps CI 2011
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Circolare 116 del 9 settembre 2011
OGGETTO:
Articolo 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato da articolo 1, comma 76, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Cumulo dei periodi assicurativi”. Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
SOMMARIO:
Per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l’erogazione in proquota della succitata prestazione.
PREMESSA
Il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (G.U.- serie generale - n. 148 del 27 giugno 1997 – allegato 1), in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, contiene disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, di riscatto e di prosecuzione volontaria.
In particolare, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l’articolo 1 del predetto decreto, rubricato “cumulo di periodi assicurativi”, innovando la legislazione vigente,ha previsto, al primo comma, che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità”.
Il citato articolo 1 è stato successivamente modificato dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) che ha soppresso, al primo comma, le parole “che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono avvalersi della facoltà prevista dalla disposizione in oggetto anche i lavoratori che, in una delle gestioni presso le quali hanno effettuato versamenti contributivi, hanno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo.
Nessuna modifica è stata, invece, apportata ai commi successivi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997.
Il secondo comma del predetto articolo 1 dispone che “il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile”.
Il successivo comma 3 dispone che “Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione”.
Al quarto comma è stabilito che “Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.
A tale proposito, si precisa che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato.
All’ultimo comma, che peraltro esula dalle competenze dell’Istituto, è precisato, infine, che “Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima”.
Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0003472/P, si illustrano i criteri applicativi delle richiamate disposizioni normative.
1.1 Destinatari (articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 184 del 1997)
L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, come modificato dall’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del 2007, individua coloro che possono avvalersi della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.
Si tratta dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo iscritti a due o più gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive edesclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995; nonché dei lavoratori di cui all’art.1, comma 23, della medesima legge, che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito all’ambito di applicazione del cumulo in argomento, con nota di cui sopra è cenno, ha precisato che “Ai fini del riconoscimento, da parte dell’Inps del cumulo dei periodi assicurativi, tra i soggetti destinatari vanno inseriti anche gli iscritti alle casse previdenziali di cui al d.lgs. n. 103 del 1996 e, con riferimento ai restanti regimi previdenziali dei liberi professionisti, solo quei soggetti la cui cassa di appartenenza abbia adottato il sistema contributivo definito dalla legge n. 335 del 1995”.
Tenuto conto di quanto sopra illustrato, devono intendersi quali destinatari della norma in esame i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive edesclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 nonché ai regimi dei liberi professionistici disciplinati dal d.lgs. n. 103 del 1996 ed alle casse disciplinate dal d.lgs. n. 509 del 1994 , qualora queste ultime abbiano optato, ai sensi del comma 12 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per l’adozione del sistema contributivo.
Nella considerazione che l’articolo 1 del decreto effettua un richiamo ai soli lavoratori di cui all’articolo 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995, cioè ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, non possono avvalersi della facoltà in esame i lavoratori cui si applicano i cosiddetti sistemi di calcolo retributivo o misto.
Tuttavia, in analogia con quanto esplicitato al secondo capoverso del punto 1.1 della presente circolare, sono parimenti inclusi nell’ambito di applicazione della disposizione in parola gli assicurati che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo ai sensi di tale norma.
Come detto in premessa, ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007, la facoltà di cumulo in argomento non poteva essere esercitata dai lavoratori che avessero maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo in una delle gestioni nelle quali erano iscritti.
L’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del2007, adecorrere dal 1° gennaio2008, hasoppresso tale limite consentendo anche a coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni in cui sono assicurati di avvalersi della facoltà in argomento.
Nell’ipotesi in cui i lavoratori che hanno raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni intendano beneficiare del cumulo, la decorrenza della pensione, conseguita utilizzando i contributi posseduti nelle diverse gestioni, non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2008.
E’ invece preclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto in questione a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo.
1.2 Prestazioni pensionistiche (articolo 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 184 del 1997)
L’istituto del cumulo dei periodi assicurativi è consentito ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, così come definita dall’art.1, comma 19, della L.335/95, alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti indiretta, mentre non è utilizzabile per il conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità in quanto prestazione non prevista dal d.lgs. n. 184 del 1997.
Le prestazioni pensionistiche conseguite avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui al primo comma costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati col sistema di calcolo contributivo.
Al riguardo, si precisa che, a seguito dell’armonizzazione operata dalla legge n. 335 del 1995, i requisiti amministrativi richiesti per i trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo dei periodi assicurativi sono i medesimi in tutte le forme assicurative ricomprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto n. 184 del 1997
2. Periodi di contribuzione cumulabili.
Il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il cumulo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto in esame, così come indicato dal Ministero del Lavoro, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente.
Pertanto, l’ente competente all’istruttoria dovrà valutare una sola volta i periodi eventualmente coincidenti.
2.1. Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l’importo minimo necessario per il diritto a pensione
La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo, però, i contributi versati nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996.
Infatti, l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 recita: “Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima”.
Il legislatore ha previsto che la concessione da parte delle Casse professionali di una pensione con il cumulo gratuito dei periodi contributivi versati presso forme assicurative gestite da Enti previdenziali pubblici, valutando ai fini della misura i contributi versati presso le Casse stesse, sia subordinata ad una loro deliberazione, nel rispetto del principio di autonomia riconosciuto dalla legge n. 335 del 1995.
Pertanto, i contributi versati presso le Casse professionali possono essere cumulati con quelli versati presso forme assicurative obbligatorie gestite da Enti previdenziali pubblici solo ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione.
Ne consegue che l’importo complessivo della pensione non può tenere conto dei contributi maturati presso le Casse professionali nemmeno ai fini del raggiungimento dell’importo minimo di pensione pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale necessario, ai sensi del suddetto articolo 1, comma 20, per l’accesso alla pensione contributiva prima del compimento del 65° anno di età.
3. Esercizio del diritto. Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n.184 del 1997)
Qualora il soggetto al momento della domanda di pensione di vecchiaia, del verificarsi dell’evento inabilitante ovvero del decesso sia iscritto presso una delle Casse di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, dovrà presentare la domanda all’ultimo Ente in cui è stato precedentemente iscritto. Sarà quest’ultimo Ente ad attivare la procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione, richiedendo anche notizie sull’anzianità contributiva che il lavoratore ha maturato presso le Casse professionali.
Se, al momento della domanda di prestazione con il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore dovesse risultare iscritto contemporaneamente a più gestioni gli è data la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.
Qualora l’Inps risulti l’Ente di ultima iscrizione o quello cui l’interessato ha scelto di presentare la domanda, sarà a carico dell’Istituto l’avvio del procedimento ed il compimento dell’istruttoria per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Al fine di consentire la predetta istruttoria, l’assicurato o il suo superstite dovranno indicare, nella domanda, le altre gestioni previdenziali e Casse in cui sono accreditati i contributi da cumulare.
La Struttura territoriale Inps richiederà agli Enti ed alle Casse interessati dal cumulo di comunicare le informazioni necessarie per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la prestazione pensionistica richiesta.
Al termine dell’accertamento dovrà essere data comunicazione agli altri Enti interessati affinché procedano, secondo quanto stabilito al comma 3 dell’articolo in esame, al pagamento delle quote di pensione di propria competenza.
4. Pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995)
Nel caso in cui l’assicurato eserciti la facoltà di cumulo per il conseguimento della pensione di vecchiaia,la Strutturaterritoriale Inps, ove risulti ente istruttore, dovrà verificare che il lavoratore, al momento della domanda, abbia perfezionato i requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Pertanto, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia:
al compimento di 60 anni di età, se donna, e 65, se uomo, e purché abbia maturato, cumulando i periodi di contribuzione non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni, comprese le Casse se presenti, almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con esclusione, cioè, di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Relativamente alle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria il comma 12-sexies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.122, hadisposto la sostituzione del 1° comma dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 2009, prevedendo a decorrere dal 2012 per le lavoratrici in argomento l’elevazione a 65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
oppure
a prescindere dal requisito anagrafico, con un’anzianità contributiva maturata complessivamente nelle varie gestioni, comprese le Casse, se presenti, pari o superiore a 40 anni. Si ricorda che, ai fini del computo della predetta anzianità, non concorrono i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995). Per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1°gennaio 2008, è utile anche l’anzianità derivante dal riscatto dei periodi di studio.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 l’accesso alla pensione di vecchiaia è concessa, in alternativa alle sopra citate ipotesi, anche al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per quelli autonomi. Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle “quote” introdotto dalla legge n. 247 del 2007 ed illustrato nella circolare n. 60 del 15 maggio 2008, al punto 2.
Anche per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva si utilizzano i criteri già illustrati per il computo dei 40 anni di contribuzione (vedi messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007).
Nei casi sopra descritti, qualora il lavoratore o la lavoratrice presenti domanda di pensione di vecchiaia prima del compimento dei 65 anni di età, l’ente istruttore dovrà verificare che, alla decorrenza del trattamento, l’importo della pensione di vecchiaia non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).
Al fine di accertare la sussistenza di tale condizione, la Strutturaterritoriale Inps competente dovrà richiedere agli altri Enti interessati, l’ammontare della quota di pensione maturata presso di essi secondo le regole vigenti nel rispettivo ordinamento al momento della presentazione della domanda (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 184 del 1997). La somma di tutti i prorata non dovrà risultare inferiore al limite sopra richiamato.
Nel caso in cui, tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa e, quest’ultima non abbia riconosciuto, con delibera, il predetto cumulo, l’assicurato avrà diritto alla pensione “cumulata” solo se il relativo importo, senza la quota a carico della Cassa, non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
Resta fermo che per l’accesso alla pensione, l’assicurato – alla data di decorrenza del trattamento pensionistico - deve aver cessato l’attività di lavoro dipendente eventualmente svolta (circolare n. 65 del 6 marzo 1995, punto 3; circolare n. 97 del 5 aprile 1995, punto 2).
Per la liquidazione della pensione di inabilità deve preliminarmente essere verificato il requisito sanitario da parte dell’Ente o dalla Cassa al quale il soggetto è iscritto al momento dell’evento inabilitante.
Una volta riconosciuto lo stato di inabilità, l’Ente istruttore deve verificare la sussistenza del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto al trattamento in esame.
Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in presenza di almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno 3 anni accreditati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda.
Il lavoratore riconosciuto inabile ha diritto alla maggiorazione convenzionale che dovrà essere attribuita con le modalità previste dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995; la maggiorazione è determinata in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell’interessato.
La maggiorazione convenzionale incrementerà le singole quote di pensione a carico degli Enti interessati in misura proporzionale alle anzianità contributive maturate dal lavoratore presso ciascuna di esse.
La maggiorazione in argomento va comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima di 2080 settimane (articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995), conseguentemente l’Ente istruttore deve tenere conto dei contributi complessivamente versati dal lavoratore presso tutte le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo.
I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione “accertatrice” alla determinazione dell’anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.
Nel sistema di calcolo contributivo, detta maggiorazione si determina aggiungendo al montante contributivo individuale effettivamente maturato dall’assicurato all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota contributiva riferita al periodo di maggiorazione, determinato quest’ultimo secondo le modalità e le regole della medesima gestione (circolare n. 180 del 1996 paragrafo 3).
Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.
La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni totalizzate.
Ove il lavoratore ottenga la pensione di inabilità prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico delle forme assicurative gestite dall’Istituto dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni.
4.3. Pensione indiretta ai superstiti (articolo 1, comma 2, d.lgs. n.184 del 1997).
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorchè il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
L’Ente istruttore deve, quindi, accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, compresi quelli posseduti nelle casse, se presenti, il de cuius abbia complessivamente maturato almeno:
- cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data del decesso
ovvero
- quindici anni di assicurazione e di contribuzione
Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico di ciascuna delle forme assicurative presso cui il de cuius aveva una posizione assicurativa dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni (circolare n. 180 del14 settembre 1996, par. 2.2).
Qualora il decesso del dante causa sia intervenuto anteriormente al 1° gennaio 2008, agli aventi diritto potrà essere riconosciuta la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi, solo se il de cuius, al momento della morte, non risultava aver perfezionato un autonomo diritto a pensione in alcuna delle gestioni presso cui era stato iscritto.
5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo.
L’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 184 del 1997 stabilisce che “gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.
Tale disposizione opera nei confronti di coloro che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2007.
Quanto sopra in relazione alle norme c.d. di “salvaguardia del diritto a pensione” contenute nella legge n. 243 del 2004 (articolo 1, comma 3).
Ciò posto, si richiama l’articolo 1, comma 5, della legge n. 247 del 2007 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008, le finestre di accesso alla pensione di vecchiaia (v. in proposito circolare n. 60 del 2008).
Conseguentemente, per le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2008, si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della legge n. 247.
In particolare dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.
Nei rimanenti casi (quindi anche nelle fattispecie in cui siano interessate le Casse) dovranno essere applicate le “finestre di accesso” alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi.
Inoltre, come illustrato al punto 1.1. della presente circolare, la facoltà di cumulare i periodi contributivi ai sensi della disposizione in esame è stata estesa anche ai lavoratori che hanno maturato il requisito autonomo a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo secondo quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 76, lettera b), della legge n. 247 del 2007.
Pertanto in tali fattispecie la pensione non può avere decorrenza anteriore al febbraio 2008 e conseguentemente nei confronti degli interessati si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della legge n. 247.
5.1 NOVITA’ INTRODOTTE IN MATERIA PREVIDENZIALE DALLE LEGGI N. 122 DEL 2010 E N. 111 del 2011.
A) Legge n. 122/2010
Com’è noto l’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, haprevisto nuove disposizioni in materia previdenziale, illustrate con circolari n. 126 del 2010 e n. 53 del 2011,
Di seguito, sommariamente, si riepilogano le disposizioni in materia di decorrenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Relativamente alle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2011, l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha tra l’altro introdotto, dal 1° gennaio 2011, un’ulteriore nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le disposizioni in esame potranno accedere alla pensione di vecchiaia:
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.
Nei rimanenti casi, quindi, anche nei casi in cui siano interessate le Casse, dovranno essere applicate le “finestre di accesso” alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi e parasubordinati.
B) Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Con apposita circolare saranno forniti gli approfondimenti per quanto riguarda le novità introdotte dalla legge n. 111/2011.
6. Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi. Integrazione al trattamento minimo.
Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi sono liquidati con un meccanismo analogo a quello previsto per i trattamenti da totalizzazione di cui al d.lgs. n. 42 del 2006.
Infatti, la pensione conseguita in applicazione della normativa in esame deve essere considerata come un’unica pensione.
Gli oneri di perequazione sono poi ripartiti proporzionalmente sulle singole quote in relazione al loro importo e posti a carico delle gestioni interessate.
Non si applicano ai trattamenti liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 16 dell’art. 1 della legge n. 335 del 1995, le disposizioni sull’integrazione al minimo.
Sulle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi è possibile erogare, in presenza, ovviamente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i trattamenti di famiglia.
Per quanto concerne la normativa da applicare, il Ministero ha chiarito, con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0002372/P, che si deve far riferimento ai medesimi criteri utilizzati per le pensioni in totalizzazione.
Pertanto, qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato deve essere riconosciuto l’assegno al nucleo familiare.
In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997 n. 184
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1997 n. 148)
Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.
IL Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del senato della repubblica;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi
Art. 1.
Cumulo di periodi assicurativi
Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, [che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale [1], é data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.
Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.
Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.
Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.
Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.
omissis
Capo IV
Norme finali
Art. 9.
Norme transitorie e finali
Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.
[1] Parole soppresse dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge24 dicembre 2007, n. 247.
Circolare 79 dell'8 giugno 2011
OGGETTO:
Modalità di pagamento dei contributi volontari.
SOMMARIO:
Premessa
Modalità di pagamento dei contributi
Chiusura dei conti correnti postali
Istruzioni contabili
1. Premessa
Come noto, l’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 demanda agli enti previdenziali presso i quali è previsto il regime di prosecuzione volontaria la scelta della modalità di versamento dei contributi volontari.
Le innovazioni intervenute nell’offerta dei servizi bancari, le possibilità create dall’informatizzazione nei sistemi di pagamento, i mutamenti avvenuti nei flussi contabili, hanno suggerito l’opportunità di superare la modalità di pagamento mediante bollettino di c/c postale, ritenuto non più funzionale alle attuali esigenze, e di optare per diversi sistemi di pagamento. Le modalità di pagamento di seguito illustrate, in particolare, consentono la verifica dell’effettività dei versamenti eseguiti in tempi molto brevi ed un conseguente, tempestivo accreditamento dei contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore, nonché la tempestiva verifica della correttezza del versamento, effettuata dalla procedura informatica già al momento stesso della generazione del documento di pagamento.
Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, i contributi volontari potranno essere versati esclusivamente con le modalità di seguito illustrate.
2. Modalità di pagamento dei contributi volontari.
I contributi volontari possono essere versati:
utilizzando ilbollettino MAV - Pagamento mediante avviso
A partire dalla data sopraindicata, il pagamento dei contributi volontari sarà possibile utilizzando il MAV, senza commissioni aggiuntive se pagato presso una qualunque banca.
L’INPS, in una prima fase introduttiva del pagamento tramite MAV, provvederà all’invio a tutti i prosecutori volontari di quattro MAV utili per il pagamento dei contributi volontari relativi all’anno 2011.
In caso di necessità è possibile ottenere l’immediata generazione di un altro MAV dal sito Internet sezione Servizi on line - per tipologia di utente – cittadino - Pagamento contributi versamenti volontari.
online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi on line - Per tipologia di utente – Cittadino - Pagamento contributi versamenti volontari, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento. Per accedere al servizio Pagamento contributi versamenti volontari, sia per la stampa del MAV che per il pagamento online, l’utente dovrà autenticarsi inserendo: - in caso di singola autorizzazione codice fiscale del titolare della pratica e il codice prosecutore (solo le ultime otto cifre);
-in caso di una o più autorizzazioni codice fiscale e il PIN rilasciato dall’INPS. Il riconoscimento dell’utente permette la visualizzazione della singola autorizzazione o della lista delle autorizzazioni facenti capo all’utente. Una volta selezionato il codice prosecutore per cui l’utente intende effettuare il pagamento, il sistema presenta il piano dei “pagamenti eseguibili” relativi al periodo di riferimento del trimestre in scadenza, al saldo degli arretrati, ai trimestri arretrati o alle integrazioni PartTime. La procedura propone anche la possibilità di pagare il trimestre, entro la data di scadenza, in importi frazionati, calcolati sempre proporzionalmente al numero dei contributi.
telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.
La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa SanPaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail che sarà comunicato all’operatore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo del prosecutore risultante nell’archivio INPS.
attraverso il rapporto interbancario diretto (RID) con il quale il prosecutore - o altro soggetto a suo favore - richiede l’addebito sul conto corrente, attivabile compilando l’apposito modulo fornito dall’Istituto al momento dell’autorizzazione al versamento, e lo presenta all’istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente. L’Istituto invierà apposita comunicazione che riporta l’indicazione della data di inizio dalla quale il RID sarà attivato e l’assicurato dovrà avere cura di verificare il prelievo periodico.
L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di un’attestazione utile a fini fiscali.
Qualunque sia la modalità prescelta, il sistema di pagamento prevede che, inserendo il codice fiscale del prosecutore volontario e il codice prosecutore, la procedura informatica proponga l’importo complessivo calcolato in base ai dati relativi all’autorizzazione rilasciata. E’ sempre possibile provvedere alla copertura contributiva per periodi inferiori al trimestre, modificando di conseguenza l’importo :
- dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene tramite Contact Center Multicanale;
- utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti on line o per generare un nuovo Mav stampabile.
3. Chiusura dei conti correnti postali
A partire dal 1settembre 2011 le sedi provvederanno ad inoltrare a Poste Italiane la richiesta di chiusura dei conti correnti postali - RISC.CTR.VOL.BOLL.LETT.OTT.INTEGR. - che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 10 settembre 2011. Il saldo e le competenze maturate dovranno essere riversate sul conto corrente postale - SEDI PROV. - RISCOSSIONI della sede medesima, mentre in caso di blocchi per pignoramenti presenti sul conto corrente postale in chiusura, questi dovranno essere spostati sul predetto conto corrente postale -" RISCOSSIONI". Al momento di presentazione della richiesta dovranno altresì essere riconsegnati i postagiro ancora in possesso della sede.
4. Istruzioni contabili
Le procedure contabili sono state implementate per recepire tutte le modalità di pagamento dei contributi volontari previste nella presente circolare e sono stati inviati i relativi messaggi con le istruzioni contabili.
In particolare, per quanto riguarda le istruzioni per la rilevazione contabile delle riscossioni tramite RID e tramite MAV, si rimanda a quanto comunicato con i messaggi n. 20687 del 5 agosto 2010 e n. 9090 del 19 aprile 2011.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 100 del 28 luglio 2011
OGGETTO:
Articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Soppressione dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST): assetto organizzativo per la gestione delle prestazioni pensionistiche già facenti capo all’IPOST; specifica disciplina di dette prestazioni.
SOMMARIO:
Premessa
Assetto organizzativo del Fondo di Quiescenza Poste: costituzione del Polo specialistico
Regime provvisorio
Destinatari delle disposizioni in materia di previdenza e assistenza ex IPOST
Procedure di espropriazione presso terzi aventi ad oggetto creditii pensionistici in cui l’ex IPOST è il terzo pignorato
1. Premessa
L’art. 7, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, hadisposto la soppressione, a far data dal 31 maggio 2010, dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST).
Il successivo terzo comma dell’art.7 hadisposto il trasferimento delle funzioni dell’IPOST all’INPS, prevedendo altresì che l’INPS succeda al soppresso Istituto in tutti i rapporti attivi e passivi.
Pertanto, a decorrere dal 31 maggio 2010, il Fondo di Quiescenza Poste, al quale sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti di Poste Italiane e Società collegate, già gestito dall’ente soppresso, viene amministrato dall’INPS.
L’IPOST, ex Ente pubblico non economico, ha gestito forme di previdenza, assistenza, credito e mutualità a favore del personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. e società collegate.
L’organizzazione e le funzioni dell’Istituto, già disciplinate dal D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542, sono state rideterminate dal D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dal D.M. 18 dicembre 1997, n. 523, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti all’ente dall’art. 6 del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
In particolare, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12 giugno 1995, n. 329, l’Istituto Postelegrafonici provvedeva ad erogare il trattamento di quiescenza e previdenza nonché le prestazioni di assistenza e mutualità in favore degli iscritti, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro.
Con circolare 11 febbraio 2011, n. 35, sono state fornite le istruzioni relative al versamento dei contributi dovuti per i lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste ed alle gestioni previdenziali ed assistenziali del soppresso Istituto, oltre alle istruzioni per la relativa rilevazione contabile.
Ciò posto, con la presente circolare si disciplinano gli assetti organizzativi per la gestione delle prestazioni pensionistiche ex IPOST.
In allegato si riepilogano, altresì, le specifiche disposizioni in materia di tali prestazioni e di conto assicurativo.
2. Assetto organizzativo del Fondo di Quiescenza Poste: costituzione del Polo specialistico
La gestione del “Fondo di Quiescenza Poste” viene accentrata presso una sola struttura INPS territoriale, allo scopo di garantirne un governo unico ed unitario.
A tal fine viene individuatala Filialedi coordinamento di Roma EUR, presso la quale è costituito uno specifico POLO SPECIALISTICO, competente per la gestione dei flussi informativi e per le attività di produzione inerenti la gestione del Fondo di Quiescenza Poste.
Presso l’Agenzia interna della citata Filiale è, pertanto, istituita una ulteriore Linea di prodotto servizio “Prodotti ad elevata specializzazione”, con relativa posizione organizzativa da attribuire secondo le disposizioni vigenti.
La Filiale di Coordinamento di Roma EUR subentra, quindi, alla struttura ex IPOST nello svolgimento delle attività connesse alla gestione del Fondo di Quiescenza Poste.
In questo senso il costituito Polo specialistico provvederà all’assunzione in carico, all’istruttoria e alla definizione delle istanze di servizio e di riesame, nonché all’esame e istruttoria dei ricorsi giudiziari pervenuti, provvedendo al termine di dette attività all’archiviazione del relativo fascicolo.
Nelle more dell’estensione dell’invio esclusivamente per via telematica delle istanze di servizio, le strutture INPS sul territorio provvederanno, per le istanze di servizio inerenti la gestione del Fondo di Quiescenza Poste, alla ricezione, acquisizione in Webdom, preistruttoria, controllo, eventuale integrazione di documentazione e dati (esempio: ricongiunzioni di posizioni INPS) e successivo trasferimento al Polo specialistico con le modalità già in uso.
Le strutture territoriali garantiranno, inoltre, una adeguata informazione all’utenza, con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo.
L’avvio dell’operatività del Polo Specialistico, prevista nel mese di ottobre p.v, sarà comunicata con apposito messaggio.
3. Regime provvisorio di gestione delle istanze di servizio e di riesame
Fino alla data di avvio dell’operatività del Polo specialistico, le istanze di servizio e quelle di riesame inoltrate alle Strutture territoriali INPS dovranno essere inviate dalle Sedi riceventi alla “Struttura Integrazione delle funzioni del soppresso IPOST nell’INPS”, secondo le modalità già indicate nel messaggio n. 8620 del 12/04/2011.
In fase di primo avvio, il Polo specialistico curerà le attività ex IPOST connesse alla gestione del conto assicurativo, alla prima liquidazione delle prestazioni pensionistiche, alla trattazione e istruttoria delle istanze di riesame e dei ricorsi giudiziari, rimanendo invece escluse le ricostituzioni documentali e contributive.
Le attività relative alle ricostituzioni documentali e contributive, in attesa della completa integrazione dei sistemi informatici, prevista in ogni caso entro il 30 giugno 2012, saranno svolte dalla Direzione provinciale di Pesaro - Linea di prodotto servizio Assicurato Pensionato.
A tale Sede dovranno, pertanto, essere inoltrate, dalle Strutture riceventi, le istanze di ricostituzioni presentate sul territorio.
4. Destinatari delle prestazioni pensionistiche ex IPOST
Destinatari delle prestazioni in discorso sono i dipendenti delle Poste S.p.A. e delle seguenti Società collegate:
- Postecom
- Egi Immobiliare
- Poste Vita
- Poste Assicura
- Poste Energia
- Poste Tributi
- Poste Tutela
- PosteShop
- BancoPosta Fondi SGR
- Postemobile
- Postel SpA
- Docugest
- Docutel
- Postelprint
Per il suddetto personale e per quello già cessato e titolare di prestazione pensionistica, nulla è innovato per effetto del suddetto trasferimento di funzioni del soppresso IPOST e, pertanto, i trattamenti pensionistici a favore degli interessati continuano ad essere liquidati secondo le norme contenute nel D.P.R. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti che intendono presentare domanda di prestazioni devono quindi utilizzare la modulistica propria dell’INPS.
Il Fondo di Quiescenza Poste si occupa, inoltre, della gestione del personale che rientra nelle seguenti categorie:
Personale transitato presso altre pubbliche Amministrazioni;
Per i “Transitati ad altra amministrazione”, cioè quei dipendenti che cessano l’attività lavorativa presso Poste senza aver maturato il diritto a pensione e che assumono servizio presso altre Amministrazioni dello Stato (Ministeri), Enti Pubblici o Enti Locali (Comuni, Province, Regioni), si applicano gli articoli 113 e 115 del D.P.R. 1092/1973.
L’attività del Fondo consiste nel dichiarare, a seguito di richiesta dell’Amministrazione presso cui l’iscritto è transitato, i servizi resi, calcolare, liquidare e trasferire a favore dell’Inpdap C.P.T.S. (Cassa Pensioni trattamenti Statali) se dipendenti dello Stato, ovvero dell’Inpdap C.P.D.E.L. (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali) se dipendenti di Enti Locali, quanto dovuto a titolo di Indennità Una Tantum (IUT).
Personale cessato ante 01.08.1994
La legge n. 71 del1994 hastabilito che dal 1° agosto 1994 tutto il personale di Poste Italiane è iscritto presso il Fondo di Quiescenza dell’Istituto Postelegrafonici.
Tale norma ha imposto l’obbligo, per l’ex IPOST, didefinire le pensioni provvisorie in pagamento a favore dei dipendenti delle Poste Italiane, cessati prima del 1° agosto 1994. I provvedimenti così definiti sono da trasmettere all’INPDAP per l’erogazione degli emolumenti pensionistici.
Sono a carico dell’INPDAP la determinazione degli importi e la liquidazione delle pensioni di reversibilità.
5. Procedure di espropriazione presso terzi aventi ad oggetto crediti pensionistici in cui l’ex IPOST è il terzo pignorato
Fino al completamento delle operazioni necessarie al trasferimento di tutte le attività all’INPS,la Strutturaex IPOST continua ad effettuare le lavorazioni connesse alle procedure di espropriazione presso terzi aventi ad oggetto crediti pensionistici dove l’ex IPOST è il terzo pignorato.
Le norme di riferimento sono l’art. 543 c.p.c., l’art. 26, comma I, c.p.c. e l’art. 4 del D.P.R. 180/1950. In particolare la norma di cui all’art. 543 c.p.c. indica quale giudice dell’esecuzione competente quello del “luogo di residenza del terzo” e pertanto per tali procedure l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente è il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma, ossia il Giudice del luogo ove è ubicata la struttura preposta ad erogare il trattamento pensionistico. Si riportano, sinteticamente, le diverse fasi in cui si snoda il procedimento di cui trattasi.
Nelle procedure in cui l’ex IPOST è citato in quanto detentore di somme di cui viene chiesto il pignoramento, a seguito della notifica dell’atto di pignoramento da effettuarsi a INPS – Struttura ex IPOST,la Strutturaprovvede ad accantonare le somme, nei limiti stabiliti dalla legge, con la prima lavorazione utile.
Successivamente il funzionario delegato dal Responsabile della Struttura presenzia in udienza al fine di rendere la dichiarazione di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.. Tale dichiarazione deve essere in ogni caso rilasciata in udienza e non mediante invio per lettera raccomandata. Ciò in ossequio alla norma di cui all’art. 543, comma 4, del codice di procedura civile, la quale dispone che il terzo deve comparire davanti al Giudice, allorché il pignoramento riguardi i crediti di cui ai commi terzo e quarto del successivo art. 545 c.p.c., tra i quali sono ricompresi i crediti di lavoro. Nei casi che ci riguardano, venendo in rilievo crediti pensionistici assimilati ai crediti di lavoro, la dichiarazione richiesta non può essere comunicata a mezzo raccomandata.
A seguito della notifica dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice,la Strutturaprovvede allo svincolo delle somme accantonate e, conseguentemente, al versamento degli importi assegnati in favore del creditore procedente, mediante predisposizione dei relativi mandati di pagamento che vengono proseguiti per la revisione in contabilità.
In relazione alle richieste di dichiarazioni stragiudiziali che pervengono alla Struttura ex IPOST al fine di incardinare eventuali procedure di espropriazione presso terzi, i funzionari della Struttura continuano a fornire i dati pensionistici degli iscritti, compilando l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, sul quale vengono riportati i dati degli interessati.
Anche nelle ipotesi in cui si fanno valere crediti erariali, in nessun caso la procedura di espropriazione presso terzi può essere articolata secondo quanto disposto dall’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, ovvero seguendo la procedura “stragiudiziale” che consiste nel notificare un atto di pignoramento con contestuale ordine di versamento all’Agente della Riscossione. Difatti, dall’applicazione di quest’ultima diposizione normativa sono espressamente esclusi i crediti pensionistici. Ne consegue che laddove per errore venga intrapresa una tale procedura, la stessa deve considerarsi inammissibile. Cosicchéla Strutturaex IPOST non provvede al versamento diretto ed immediato delle somme di cui trattasi ma invita il creditore procedente ad avviare, eventualmente, la procedura ordinaria di notifica dell’atto di pignoramento, comprensiva della citazione di cui all’art. 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
ALLEGATO
Disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche
e conto assicurativo EX IPOST
Si fornisce di seguito una sintesi della disciplina in materia di prestazioni pensionistiche e di conto assicurativo, cui segue l’elenco della normativa di riferimento.
1. Le Pensioni
Le prestazioni pensionistiche già di competenza del soppresso IPOST sono le seguenti:
Pensione di vecchiaia;
Pensione di anzianità;
Pensione di inabilità;
Pensione di inidoneità;
Pensione privilegiata;
Pensione ai superstiti.
La pensione di vecchiaia
Sistema retributivo e misto
La pensione di vecchiaia spetta al raggiungimento dell’età anagrafica di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne in quanto, a seguito di parere dell’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le lavoratrici di Poste italiane e Società collegate sono state escluse dall’elevazione del limite minimo di età previsto dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il requisito minimo contributivo e di servizio è pari a 20 anni. E’ confermato il precedente requisito di 15 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti che alla data del 31.12.1992 hanno maturato un’anzianità contributiva o di servizio tale che, anche se aumentata dei periodi intercorrenti tra questa data ed il compimento dell’età pensionabile, non consentirebbe di raggiungere il nuovo requisito contributivo (art. 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 503 del 1992).
Sistema contributivo (dal 1° gennaio 2008)
aver compiuto 65 anni e maturato almeno 5 anni di contributi;
per le donne, aver compiuto 60 anni e almeno 5 anni di contributi, purché l’importo del trattamento da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
aver maturato 40 anni di contributi a prescindere dall’età purché, in caso di soggetti di età inferiore ai 65 anni, l’importo del trattamento da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un’età pari a quella prevista per la pensione d’anzianità (sistema quote) purché, in caso di soggetti di età inferiore ai 65 anni, l’importo del trattamento da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
La pensione di anzianità
La pensione di anzianità è corrisposta al lavoratore se in possesso di una determinata anzianità contributiva, non inferiore a 35 anni, unitamente al raggiungimento del requisito anagrafico fissato dalla L. 247/2007.
L’accesso al pensionamento è consentito a prescindere dall’età (art. 1, comma 2, lettera a) numero 1, della legge n. 247 del 2007), qualora si possieda un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.
In deroga a quanto stabilito dalla norma sopra citata, a decorrere dal 1 gennaio 2008 continuano a valere le precedenti regole per la pensione di anzianità (35 anni di contributi e 57 anni di età) nei seguenti casi:
lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 243 del2004, acondizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997;
soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, come previsto dall’art 1 comma 2 lettera c) della legge n. 247 del 2007;
lavoratori in mobilità nei casi indicati nell’art. 1, comma 18 e 18 bis della legge n. 243 del 2004.
La Pensione di inabilità
La pensione di inabilità è disciplinata dalla normativa di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995. Essa viene corrisposta ai lavoratori i quali, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Per il diritto a tale prestazione, oltre al riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente per infermità non dipendente da causa di servizio, occorre aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre negli ultimi cinque che precedono la domanda.
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla data di cessazione dal servizio e il compimento dell’età pensionabile nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno d’età nel sistema misto e contributivo.
Tale prestazione è reversibile.
Il Fondo di Quiescenza, a conclusione dell’iter procedimentale attivato da Poste italiane ed a seguito della cessazione per inabilità, ricevuto il verbale della commissione medica di verifica, emette il relativo provvedimento di pensione.
Questo tipo di prestazione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia in Italia che all’estero.
In relazione alle pensioni di inabilità, si descrive di seguito l'iter in essere al momento del passaggio in INPS.
Il dipendente presenta, direttamente al suo datore di lavoro la richiesta di essere sottoposto a visita medica.
Il datore di lavoro invia la suddetta richiesta alla Commissione Medica di Verifica competente per territorio.
La Commissione Medicadi Verifica, espletata la visita medica, trasmette al datore di lavoro il verbale contenente l'accertamento della inabilità o inidoneità.
Il datore di lavoro emette il provvedimento di cessazione dal servizio per inabilità e trasmette tutta la documentazione, compreso il verbale, al Fondo di Quiescenza.
L'Ufficio preposto alla liquidazione dei trattamenti emette il provvedimento di attribuzione della pensione di inabilità, ovvero il provvedimento di diniego nel caso di mancato riconoscimento dello stato di inabilità.
Tale iter rimane confermato fino ad eventuali nuove disposizioni che verranno impartite a seguito della risposta che i Ministeri vigilanti forniranno al quesito posto dall’Istituto sull’argomento.
La Pensione di inidoneità
La pensione di inidoneità è una prestazione di natura economica che, in base all’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73 e successive modificazioni ed integrazioni, viene erogata, a seguito di visita medica pressola Struttura Sanitariacompetente (Commissione Medica di Verifica), a favore del lavoratore a cui non sia stata riconosciuta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma esclusivamente l’inabilità assoluta e permanente a tutte le mansioni del livello professionale di appartenenza o a proficuo lavoro.
Il diritto alla prestazione è riconosciuto una volta maturata un’anzianità minima contributiva di 15 anni.
Non è previsto per i soggetti iscritti al Fondo di Quiescenza l’erogazione dell’assegno di invalidità (L.222/84).
La Pensione privilegiata
La Pensioneprivilegiata, disciplinata dagli art. 64 e 65 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dal D.P.R. n. 461 del 2001, è una prestazione di natura economica corrisposta in favore dei lavoratori collocati a riposo (per qualsiasi motivo), che abbiano contratto un’infermità per causa di servizio.
L’accertamento dei requisiti sanitari è effettuato dalla commissione medica competente per territorio, che rilascia la diagnosi di infermità. Il comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 10 del citato D.P.R. 461 del 2001, accerta la dipendenza dell’infermità dall’attività lavorativa. Se i suddetti accertamenti danno esisto favorevole, può essere emesso il provvedimento di pensione.
La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente lascia passare cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità o delle lesioni contratte.
Il trattamento pensionistico di privilegio decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio. Tuttavia, se la domanda è prodotta dopo due anni dal collocamento a riposo, fermo restando il diritto alla pensione, il pagamento ha luogo a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Tale prestazione è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio o di età.
La Pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti è una prestazione che viene corrisposta ai superstiti del dipendente del gruppo Poste Italiane deceduto in attività di servizio (Pensione indiretta) o del pensionato (Pensione di reversibilità).
Ai fini della liquidazione di pensione indiretta, il dipendente, alla data del decesso, deve aver maturato un’anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, oppure pari a 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.
Nei confronti dei superstiti di un iscritto, destinatario di un sistema di calcolo esclusivamente contributivo, per i quali non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta spetta la liquidazione dell’indennità una tantum.
Ai fini della liquidazione di pensione di reversibilità, il pensionato, al momento del decesso, deve essere già titolare di pensione diretta.
Possono presentare domanda, in qualsiasi momento successivo alla morte del dipendente o del pensionato i seguenti soggetti:
il coniuge superstite che al momento del decesso risulti essere coniugato;
il coniuge separato consensualmente;
il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze;
il coniuge divorziato, anche se il deceduto aveva contratto nuovo matrimonio ed il nuovo coniuge è ancora in vita, in questo caso il divorziato ha diritto al trattamento di pensione previa sentenza specifica da parte del tribunale che stabilisca le percentuali spettanti;
i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati dal precedente matrimonio dell’altro coniuge) che al momento del decesso siano minori di diciotto anni o studenti di scuola media superiore (tra 18 e 21 anni) ed a carico del genitore o studenti universitari per tutta la durata legale del corso di laurea (comunque non oltre i 26 anni) ed a carico del genitore, o inabili e a carico del genitore;
i genitori con età superiore a 65 anni che non siano titolari di pensione ed a carico del defunto, a condizione che non esistano né coniuge né figli aventi diritto;
i nipoti in linea retta a carico dell’iscritto o del pensionato, anche se non formalmente affidati, così come stabilito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 180 del 1999 e sino al compimento dei 18 anni;
i fratelli celibi e le sorelle nubili a carico del defunto, inabili e non titolari di pensione, a condizione che non esistano né coniuge, né figli, né nipoti, né genitori aventi diritto.
L’importo della pensione spettante ai superstiti, rispetto a quella del titolare deceduto, viene liquidata secondo le seguenti aliquote percentuali:
60% al coniuge;
80% al coniuge e un figlio;
100% al coniuge e due o più figli;
70% a un figlio;
80% a due figli;
100% a tre o più figli;
15% a ciascun genitore;
15% a ciascun fratello/sorella.
A tali pensioni si applicano i limiti alla cumulabilità tra i trattamenti ai superstiti e redditi propri dei beneficiari, previsti dalla legge n. 335 del 1995.
2. La Pensione ad onere ripartito
Il Fondo di Quiescenza Poste eroga anche prestazioni pensionistiche ripartite con l’INPDAP.
Si tratta di pensioni i cui titolari hanno prestato servizio in parte nel ruolo ULA (uffici locali con versamenti contributivi all’ex IPOST) e in parte nel ruolo UP (uffici principali) e in altre Amministrazioni Statali (con versamenti contributivi al Tesoro), con data cessazione fino al 1°aprile 1993.
In questo caso il trattamento pensionistico è liquidato in proporzione ai periodi a carico di ciascun Fondo.
Per gli stessi casi, ma con data cessazione successiva al 1°aprile 1993, il trattamento pensionistico è erogato per intero dall’ultimo Ente presso il quale il lavoratore è stato iscritto con azione di rivalsa sull’altro.
3. La Totalizzazione
Nel Fondo di Quiescenza trova applicazione il meccanismo della totalizzazione dei periodi assicurativi posseduti nelle diverse gestione pensionistiche, non coincidenti, purché il richiedente abbia maturato un’anzianità minima di tre anni nelle diverse gestioni previdenziali (art. 1, comma 76, lettera a) della legge 247 del 2007).
4. Indennità una tantum
In assenza del requisito minimo contributivo per l’accesso al pensionamento e con almeno un anno di effettiva contribuzione, il Fondo di Quiescenza provvedeva alla liquidazione della indennità una tantum; è appena il caso di precisare che detta indennità veniva utilizzata per la costituzione della posizione assicurativa presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322. Dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge 122 e di abrogazione della legge n. 322/1958, la contribuzione insufficiente a consentire l’accesso ad un trattamento pensionistico autonomo può formare oggetto di totalizzazione o di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29 del 1979.
5. La “valutazione” dei periodi di servizio
I periodi di servizio valutabili ai fini dell’anzianità utile a pensione si distinguono in due tipologie:
servizi valutabili d’ufficio (ex se);
servizi valutabili a domanda.
I periodi di servizio valutabili d’ufficio sono i seguenti:
- servizio militare obbligatorio di leva e il servizio civile sostitutivo (artt. 1 e 8 D.P.R .1092/73);
- tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale in posizione di ruolo con iscrizione alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (C.T.P.S.) e alle dipendenze di enti locali con iscrizione alla Cassa Pensioni dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) o a casse e/o fondi speciali esistenti presso gli stessi enti (artt. 112 e 113 D.P.R. 1092/73).
2. I periodi di servizio valutabili a domanda dell’interessato sono i seguenti:
a) Il computo. Si tratta di una operazione che consente di valutare i periodi di servizio non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato, Enti Pubblici diversi dallo Stato, di assemblee legislative, di Enti Parastatali o Enti e Istituti di Diritto Pubblico, con obbligo di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.
La richiesta di computo può riguardare tutti i periodi di servizio svolto con copertura contributiva presso il FPLD o solo parte di essi.
Trova applicazione l’art. 11 del D.P.R. 1092/73 per i servizi non di ruolo resi allo Stato (anche per gli ex ULA a far data dal 08/11/1989, ai sensi dell’art 41 della legge n. 355/89) e l’art. 12 del suddetto D.P.R. per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze di Enti locali territoriali (comune, province, regioni), Enti parastatali o di Enti istituti di diritto pubblico.
L’accredito dei periodi assicurativi avviene mediante trasferimento della contribuzione obbligatoria dal FPLD al Fondo, senza alcun onere per il richiedente
b) Il riscatto: consente di valutare, a titolo oneroso, nell’ambito della gestione previdenziale periodi e/o servizi altrimenti non utili. Sono riscattabili i periodi e/o servizi previsti da specifiche disposizioni di legge.
Con particolare riferimento all’art. 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4 si precisa che è prevista la possibilità di riscatto di periodi fuori ruolo coperti da assicurazione obbligatoria da parte del personale PT ex ULA che, fino all’entrata in vigore dell’art 41 della legge 355/89, non poteva computare ai sensi del D.P.R 1092/73.
Tale forma di riscatto non comporta l’annullamento della posizione assicurativa INPS, che rimane efficace a tutti gli effetti e che pertanto dà diritto ad eventuale trattamento pensionistico supplementare da parte dell’Inps, come da ultimo specificato con circolare n. 36 del 03/02/1995.
In questi casi, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 4/1960, il Fondo di Quiescenza all’atto del collocamento a riposo eroga all’iscritto un trattamento pensionistico in base all’intera anzianità di servizio (inclusi i periodi riscattati ai sensi della legge 4/1960) e al momento del raggiungimento del requisito pensionistico INPS di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) detrae dal trattamento l’importo corrispondente alla pensione o alla parte di essa erogata dall’INPS relativamente al periodo fuori ruolo riscattato.
Entro 30 giorni dal raggiungimento del requisito al trattamento INPS l’interessato ha la facoltà di rinunciare alla pensione supplementare INPS e optare per un unico trattamento.
c) La ricongiunzione (art.2 L.29/79 e art. 1, co 1, L.45/90): consente la valutazione a tutti gli effetti di periodi coperti da contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse che possono essere quindi unificati e valorizzati nell’ambito del Fondo di Quiescenza.
Si possono ricongiungere ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto maturati nell’Assicurazione generale obbligatoria (FPLD, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART/COM e CD/CM) e/o in gestioni pensionistiche sostitutive, esonerative ed esclusive dell’ordinamento generale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 possono essere inoltre ricongiunti i periodi contributivi maturati nell’ambito dei regimi previdenziali dei liberi professionisti.
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dall’iscritto entro l’ultimo giorno di servizio.
La facoltà di ricongiunzione di vari periodi in un’unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta. Può essere esercitata una seconda volta solo se l’interessato possa far valere successivamente all’esercizio della prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque di effettiva attività lavorativa (art. 4, c. 1, legge 29/1979 e art. 3, c. 1, legge 45/1990) ovvero all’atto del pensionamento (art. 4, c. 2, legge 29/1979 e art. 3, c. 2, legge 45/1990).
d) La ricongiunzione (art 1 Legge 29/79): consente la valorizzazione di periodi coperti da contributi presso il Fondo di Quiescenza nell’ambito di gestioni previdenziali diverse.
La ricongiunzione esercitata ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/1979 non comporta oneri per gli interessati se la relativa istanza è stata presentata in data anteriore al 1° luglio 2010. È invece esercitabile a titolo oneroso con effetto sulle domande decorrenti dalla predetta data, in conseguenza delle modifiche apportate dall’art. 1 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 12, c. 12 septies).
e) La prosecuzione volontaria (art. 5 e ss., DLgs. n. 184/1997): nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro l’iscritto ha facoltà di proseguire, in forma volontaria, il rapporto assicurativo già instaurato con il Fondo di Quiescenza, al fine di conservare i diritti derivanti dalla contribuzione pregressa o di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La facoltà di effettuare versamenti volontari è esercitabile esclusivamente per periodi che non siano coperti da contribuzione di qualsiasi natura, per i limiti posti dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184/1997.
f) La totalizzazione dei periodi assicurativi esteri (Regolamento C.E 1606/98): entrato in vigore il 25/10/1998, il Regolamento ha esteso ai dipendenti pubblici l’applicazione della normativa comunitaria di sicurezza sociale, consentendo la totalizzazione dei periodi contributivi accreditati in Italia con quelli esteri certificati da Istituti di sicurezza sociale dei Paesi aderenti all’Unione europea (inclusala Svizzera dal 01/06/2002), ai fini del perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica nazionale.
g) I contributi figurativi: sono periodi assicurativi riconosciuti a particolari condizioni, in assenza di effettivi versamenti contributivi.
Il riconoscimento di copertura figurativa è prevista per i periodi di servizio militare, di congedo per maternità ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001 e per tutti gli altri eventi tutelati per espressa disposizione di legge.
Detti periodi sono utili ai fini pensionistici e vengono valutati ai fini del diritto e del calcolo della pensione.
I criteri e le modalità di esercizio delle facoltà sopra evidenziate saranno oggetto di successiva circolare.
6. Normativa di riferimento
Nell’espletamento dell’attività previdenziale sopra descritta, occorre far riferimento principalmente alle seguenti norme:
D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);
L. 24/5/1970, n. 336 (norme e favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti Pubblici ex combattenti ed assimilati);
L. 29/4/1976, n. 177 (collegamento alla dinamica salariale e maggiorazione del 18%);
L. 28/3/1991, n. 120 (benefici ai non vedenti);
D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 (norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici);
L. 29/1/1994, n. 71 (passaggio del trattamento di quiescenza di tutti i dipendenti di Poste all’IPOST con applicazione delle relative norme pubblicistiche);
L. 23/12/1994, n. 724 (conglobamento della I.I.S. nel calcolo della pensione e versamento contributivo sulla maggiorazione già figurativa della L. 177/76);
L. 8/8/1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico);
L. 27/12/1997, n. 449;
L. 23/8/2004, n. 243;
L. 24/12/2007, n. 247;
L. 30/07/2010, n. 122;
L. 7/2/1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali);
L. 5/3/1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti).
D.lgs 30/4/1997, n. 184;
D.lgs 26/3/ 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
Circolare 99 del 22 luglio 2011
OGGETTO:
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Obbligo assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Interpretazione autentica dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.
SOMMARIO:
Premessa.
Obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.
Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.
Contribuzione relativa all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).
Premessa
Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio2011 haintrodotto, all’art. 18, comma 11 ss., disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
La norma ha altresì definitivamente chiarito la portata della disposizione di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata Inps.
1. Permanenza dell’obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.
L’art. 18, comma 11 del decreto in parola impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, all’adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell’ottica dell’obbligatorietà dell’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività.
Pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti.
Il successivo comma 12 inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall’ambito di operatività dell’art. 2, co. 26 della l. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione contenuta nel comma 12 fa salvi i versamenti già effettuati alla citata gestione, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale.
Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall’interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.
2. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.
Il comma 12 dell’articolo 18 del decreto legge 98 introduce una norma di interpretazione autentica della legge n. 335/95, art. 2, comma26, inordine al novero dei soggetti destinatari dell’obbligo contributivo presso la gestione separata.
Tale disposizione conferma l’orientamento costantemente seguito dall’Istituto sin dall’istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell’ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.
Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.
A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:
- mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito
- esercizio di attività di tirocinio o praticantato
- esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della qualela Cassadi appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.
Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
Infatti il principio contenuto nell’art. 2, co. 26 della l. 335/95, che aveva previsto, tra l’altro, l’obbligo contributivo alla gestione separata da parte dei “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, deve essere letto in coordinato disposto con il precedente art. 2, co. 25, che prevede testualmente “la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”.
In tale senso il D.M. 281/96, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, all’art. 6 haesplicitato che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.
Si rammenta che l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata (cfr. circolare n. 124/96).
3. Contribuzione relativa all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).
La disposizione contenuta nel comma 13 dell’art. 18, nulla aggiungendo rispetto alla normativa e prassi vigente, conferma la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, pur trattandosi di un ente compreso tra quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, i relativi iscritti, ricorrendone i requisiti, sono altresì soggetti all’obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 35 dell'11 febbraio 2011
OGGETTO:
Soppressione dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST).
Aspetti contributivi legati al trasferimento all’Istituto delle funzioni già esercitate da IPOST. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Istruzioni relative al versamento dei contributi dovuti per i lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza ed alle gestioni previdenziali ed assistenziali dell’Istituto Postelegrafonici. Istruzioni per la rilevazione contabile.
PREMESSA
L’art. 7, co. 2, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione, a far tempo dal 31 maggio 2010, dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST).
Il successivo terzo comma ha disposto il trasferimento delle funzioni dell’IPOST all’INPS, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con la presente circolare vengono illustrate le istruzioni relative alla compilazione delle denunce mensili ed al versamento dei contributi dovuti per i lavoratori già iscritti al Fondo di quiescenza ed alle gestioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie dell’Istituto Postelegrafonici.
L’IPOST, ente pubblico non economico, ha gestito forme di previdenza, assistenza, credito e mutualità a favore del personale dipendente di Poste Italiane S.p.a. e società collegate.
L’organizzazione e le funzioni dell’Istituto, già disciplinate dal D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542, sono state rideterminate dal D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dal D.M. 18 dicembre 1997, n. 523, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti all’ente dall’art. 6 del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71.
In particolare, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12 giugno 1995, n. 329, l’Istituto Postelegrafonici provvedeva ad erogare il trattamento di quiescenza e previdenza nonché le prestazioni di assistenza e mutualità in favore degli iscritti sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro.
1. Contribuzioni dovute per il finanziamento dei trattamenti di quiescenza e previdenza in favore degli iscritti ex IPOST
Le prestazioni di quiescenza e previdenza erogate, rispettivamente, dalla gestione quiescenza nonché dalla gestione assistenza e dalla gestione fondo credito, sono finanziate da contribuzione obbligatoria posta a carico di Poste Italiane s.p.a. e degli altri datori di lavoro già tenuti al versamento della predetta contribuzione nei confronti di IPOST, nonché degli iscritti stessi, tramite prelievo sulla retribuzione mensile.
Nei successivi paragrafi vengono indicate, per ciascun fondo, le basi imponibili ai fini contributivi nonché le relative aliquote.
2. Fondo quiescenza
L’INPS, in virtù dell’assegnazione delle funzioni già attribuite all’IPOST, provvede – ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge n. 71/1994 (all. 1) – alla erogazione del trattamento di quiescenza in favore degli iscritti ”applicando le norme previste per il personale statale” dal D.P.R. n. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento all’IPOST tale obbligo era stato ribadito dall’art. 53, comma 6, della legge n. 449/97 (all. 2).
2.1 Determinazione della base imponibile contributiva
Ai fini della determinazione della base imponibile su cui opera il prelievo contributivo, trova applicazione la normativa di cui al D.P.R. n. 1092/1973, come modificata dall’art. 15, comma 1, della legge n. 724/1994, secondo cui “con decorrenza dal 1 gennaio 1995, ai soli fini dell’assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177”.
Successivamente l’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995 (all. 3) ha stabilito che, a far tempo dall’1.1.1996, ha stabilito che, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’AGO, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il successivo comma 10 ha specificato che “nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l’incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 ”.
Dal combinato disposto delle predette norme deriva pertanto che le competenze accessorie sono assoggettabili a contribuzione ex art. 12 della legge n. 153/1969 solo per la eventuale parte eccedente la maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all’art. 15, co. 1, legge n. 724/94 (all. 4).
2.2 Aliquota contributiva
L’articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto che "a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996, il contributo a carico dell’Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all’Istituto postelegrafonici e’ elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell’Ente poste italiane iscritti all’Istituto postelegrafonici e’ fissata nella misura dell’8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335."
Successivamente, l’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che "con effetto dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento". Al riguardo, si veda la circolare n. 23 del 24.1.2007.
Pertanto dal 1° gennaio 2007 l’aliquota di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a 32,65%, di cui 23,80% a carico del datore di lavoro e 8,85% a carico del lavoratore.
3. Gestione assistenza. Base imponibile ed aliquota contributiva
L’erogazione di benefici assistenziali a favore dei figli degli iscritti all’IPOST (borse di studio, centri vacanze, sussidi scolastici, ecc.) è alimentata dal contributo di cui all’art. 3, della legge n. 1408/1942 e all’art. 3, co. 3, della legge n. 208/1952 (all. 5).
Tale norma pone a totale carico dei lavoratori iscritti alla gestione il versamento di un contributo pari allo 0,40%, calcolato sull’80% delle voci retributive fisse (stipendio tabellare, aggiunta di famiglia, indennità pensionabile ed indennità di funzione, calcolati al netto delle relative ritenute previdenziali), come chiarito dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con circolari 23 gennaio 1974 n. 4 e 19 febbraio 1974, n. 11.
4. Gestione fondo credito. Base imponibile e aliquota contributiva
Detta gestione eroga piccoli prestiti e prestiti pluriennali in favore degli iscritti. Per il finanziamento della gestione è dovuto, a carico dei soli lavoratori iscritti, ai sensi dell’art. 1, commi 242 e 246, della legge n. 662/1996 (all. 6), un contributo obbligatorio pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell’art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il contributo dello 0,35% in argomento è, pertanto, calcolato sulla stessa base imponibile del contributo dovuto al fondo quiescenza, illustrato al precedente p. 2.1.
5. Istruzioni operative.
5.1 Codifica aziende.
Alle posizioni contributive riferite a Poste Italiane S.p.A. e agli altri datori di lavoro già tenuti al versamento dei contributi all’ex-Ipost, sarà automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2011” il codice di autorizzazione “1V”, che assume il nuovo significato di “posizione relativa a personale iscritto ex-IPOST”.
5.2 Modalità di versamento.
Gli oneri relativi alle contribuzioni sopra descritte confluiranno nel saldo dell’UniEmens, insieme con le contribuzioni cd. minori che le aziende di cui al punto 5.1 erano già solite dichiarare. Il versamento andrà pertanto effettuato complessivamente, utilizzando il modello F24 con causale “DM10”, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.
5.3 Modalità di esposizione nel flusso UniEmens individuale.
Si riepilogano di seguito le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, che meglio saranno specificate all’interno del documento tecnico reperibile sul sito Internet dell’Istituto.
Nel flusso UniEmens individuale i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro in parola, saranno individuati all’interno dell’elemento <DatiRetributivi> con il nuovo codice <TipoLavoratore> “PS” avente il significato di “lavoratori iscritti ex-IPOST”.
Si precisa che i dipendenti con qualifica di dirigente iscritti all’ex’IPOST dovranno essere indicati nel flusso UniEmens valorizzando in corrispondenza dell’elemento <TipoContribuzione> il codice “61”, al posto del tipo contribuzione “72”, finora utilizzato.
· Nell’elemento <Imponibile> andrà indicata la somma degli elementi imponibili fissi e accessori corrisposti nel mese, con esclusione della maggiorazione del 18%.
Nell’elemento <Contributo> andrà indicato l’importo della contribuzione dovuta (IVS, contribuzioni minori) calcolata sull’imponibile di cui sopra.
· Per il versamento del contributo dovuto alla gestione Fondo Credito dovrà essere valorizzato l’elemento <AltreADebito> indicando in corrispondenza dell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M174”; in corrispondenza dell’elemento <AltroImponibile> andrà indicato l’imponibile, come meglio specificato al precedente punto 4, sul quale è calcolato il contributo e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo stesso.
· Per il versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Assistenza dovrà essere valorizzato l’elemento <AltreADebito> indicando in corrispondenza dell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M175”; in corrispondenza dell’elemento <AltroImponibile> andrà indicato l’imponibile, come meglio specificato al precedente punto 3, sul quale è calcolato il contributo e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo stesso.
· Infine, nell’elemento <FondoIntegrativo> andrà valorizzato l’elemento <ImponibileFondoIntegr> indicando l’eventuale differenza tra la maggiorazione del 18% e le competenze accessorie e nell’elemento <ContributoFondoIntegr> l’importo della sola contribuzione IVS calcolato sul suddetto imponibile.
Il datore di lavoro dovrà altresì valorizzare, all’interno dell’elemento <FondiSpeciali>, i seguenti nuovi elementi:
Elemento <ExIPOST> che contiene i seguenti elementi:
<DatiMese>
Le retribuzioni presenti nei dati mese vengono esposte facendo riferimento a quanto effettivamente corrisposto.
<PreavvisoIPOST>
Contiene le retribuzioni particolari calcolate sull’indennità sostitutiva del mancato preavviso.
<ContribSindAnnoIPOST>
Elemento obbligatorio se <TipoLavoratore> PS e presente CA 1V.
Contribuzione integrativa sindacalisti ex L.177/76.
Ø All’interno dell’elemento <DatiMese> andranno valorizzati poi seguenti elementi:
Elemento <Retribuzioni> che contiene i seguenti elementi:
<Retribuzione177>
Elemento obbligatorio che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).
Retribuzione ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<GiorniRetribuitiIPOST>
Elemento obbligatorio che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).
Giorni (secondo i criteri dell’anno commerciale) per il diritto a pensione e, in mancanza dell’elemento <GiorniUtili>, per il calcolo della pensione – al netto delle assenze integrabili con accredito figurativo.
<GiorniUtili>
Devono essere presenti in caso di rapporto di lavoro di part-time. Indicano il valore dei giorni utili per il calcolo di pensione.
<Tredicesima>
Importo della tredicesima mensilità – è presente solo nel mese di corresponsione. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<CompetenzeAccessorie>
Importo delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<IndennitaIntegrSpec>
Elemento obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).
Importo dell’indennità integrativa speciale. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<RetribuzioneUltimoGiorno> che contiene i seguenti elementi :
<Retribuzione177> Elemento obbligatorio.
Retribuzione mensile ex art 15 L.177/76 con esclusione della maggiorazione del 18%. spettante all’ultimo giorno. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<IndennitaIntegrSpec>
Elemento obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).
Importo dell’indennità integrativa speciale dell’ultimo giorno. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<Benefici336>
Importo dei benefici di cui alla legge 336/1970. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
Elemento <Figurativi>
che contiene i seguenti elementi:
<Retribuzione177>
Elemento obbligatorio.
Retribuzione ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<GiorniRetribuitiIPOST>
Elemento obbligatorio.
Giorni (secondo i criteri dell’anno commerciale) accreditabili in modo figurativo per il diritto a pensione e, in mancanza dell’elemento <GiorniUtili>, per il calcolo della pensione.
<GiorniUtili>
Devono essere presenti in caso di rapporto di lavoro di part-time. Indicano il valore dei giorni utili per il calcolo di pensione.
<Tredicesima>
Importo della tredicesima mensilità – è presente solo nel mese di corresponsione. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<CompetenzeAccessorie>
Importo delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<IndennitaIntegrSpec>
Elemento obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).
Importo dell’indennità integrativa speciale. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
Ø All’interno dell’elemento <PreavvisoIPOST> andranno valorizzati poi seguenti elementi:
<Retribuzione177>
Può essere presente anche NON contestualmente alla data di cessazione. In tal caso sarà considerato aggiuntivo di quanto a suo tempo dichiarato all’atto della cessazione.
Retribuzione ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<GiorniRetribuitiIPOST>
Elemento obbligatorio quando il preavviso viene espresso contestualmente alla data di cessazione. Diversamente, non deve essere presente.
Giorni (secondo i criteri dell’anno commerciale) per il diritto a pensione e, in mancanza dell’elemento <GiorniUtili>, per il calcolo della pensione.
<GiorniUtili>
Elemento obbligatorio quando il preavviso viene espresso contestualmente alla data di cessazione e limitatamente ai lavoratori a tempo parziale. Diversamente, non deve essere presente.
Indicano il valore dei giorni utili per il calcolo di pensione.
<Tredicesima>
Importo della tredicesima mensilità: è presente solo se corrisposta. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<CompetenzeAccessorie>
Importo delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<IndennitaIntegrSpec>
Può essere presente anche NON contestualmente alla data di cessazione. In tal caso sarà considerato aggiuntivo di quanto a suo tempo dichiarato all’atto della cessazione.
Importo dell’indennità integrativa speciale. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
Ø All’interno dell’elemento <ContribSindAnnoIPOST> andranno valorizzati poi seguenti elementi:
<Anno>
Attributo obbligatorio.
Anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva espresso nel formato “AAAA”.
<Retribuzione177>
Elemento obbligatorio.
Retribuzione ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<Tredicesima>
Importo della tredicesima mensilità – è presente solo se il periodo comprende il mese di corresponsione. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
6. Istruzioni contabili.
In sede di bilancio di previsione per l’esercizio 2011, è stata istituita un’apposita gestione per tenere conto della specificità della normativa che regolamentava l’ex Ipost:
FT – Gestione speciale di previdenza per il personale delle “Poste Italiane S.p.A.”- Art. 7, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122
La gestione è articolata in tante contabilità separate per quante sono le tipologie di attività da rappresentare. In particolare, per ciò che riguarda la rilevazione della contribuzione dovuta per i lavoratori già iscritti al Fondo di quiescenza, alla Gestione assistenza e al Fondo credito, le contabilità separate sono le seguenti:
FTR – Gestione assicurativa a ripartizione, che rileva i fatti connessi con l’erogazione del trattamento pensionistico al personale postelegrafonico;
FTU – Gestione assistenza, che rileva i fatti connessi con l’erogazione di benefici di natura assistenziale a favore dei figli dei dipendenti postelegrafonici e dei pensionati ex Ipost;
FTV – Fondo credito, che rileva i fatti connessi con l’erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali a favore del personale postelegrafonico.
Ai fini della rilevazione contabile delle somme esposte dai datori di lavoro nel modello UniEmens per la contribuzione obbligatoria, secondo le modalità indicate nei precedenti punti, sono istituiti i seguenti conti:
Contributo IVS per il finanziamento del trattamento di quiescenza
FTR21110 – per i contributi di competenza degli anni precedenti;
FTR21170 – per i contributi di competenza dell’anno in corso
Contributo per il finanziamento dei benefici assistenziali
FTU21110 – per i contributi di competenza degli anni precedenti;
FTU21170 – per i contributi di competenza dell’anno in corso
Contributo per il finanziamento dei piccoli prestiti e prestati pluriennali
FTV21110 – per i contributi di competenza degli anni precedenti;
FTV21170 – per i contributi di competenza dell’anno in corso
I suddetti conti vengono riportati nell’allegato n. 7.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato n. 7
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
FTR21110
Denominazione completa
Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
FTR21170
Denominazione completa
Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata
CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.C.
Tipo variazione
I
Codice conto
FTU21110
Denominazione completa
Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
FTU21170
Denominazione completa
Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata
CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.C.
Tipo variazione
I
Codice conto
FTV21110
Denominazione completa
Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata
CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
FTV21170
Denominazione completa
Contributi dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata
CTR EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.C.