Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre Norme Messaggi ME 2003 Messaggio 49 del 15 gennaio 2003
-
Beneficiari
-
Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
-
Congedo facoltativo
-
Congedo obbligatorio
-
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
-
Contribuzione figurativa
-
Indennità di disoccupazione agricola e congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore
-
Modalità di fruizione e domanda
-
Padre adottivo o affidatario
-
Regime fiscale
-
Trattamento economico e normativo
- Dettagli
- Visite: 35429
Messaggio 49 del 15 gennaio 2003
OGGETTO: Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali.
A) Integrazioni salariali ordinarie.
Con riferimento a quanto previsto al punto 1) della circ. n. 155 del 1.10.2002 si precisa che i criteri ivi rappresentati sono applicabili anche nei casi di autorizzazione concessa antecedentemente alla data di emanazione della circ. n. 155 del 1.10.02, e per il quale non è stata ancora presentata la relativa domanda da parte delle aziende. Al fine di chiarire ulteriormente la materia si evidenzia che:
A.1. Se la data di notifica del provvedimento è anteriore alla data finale del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di fine periodo di paga in corso alla data di scadenza del termine di durata della concessione. Ai sei mesi possono aggiungersi ulteriori 16 giorni, concessi per la presentazione della denuncia mensile da mod. DM/10. In questo caso la data di emissione dell’autorizzazione concessa verrà immessa dall’operatore INPS e dovrà essere un giorno non festivo, successivo alla data di elaborazione, calcolato tenendo conto dei giorni necessari per la spedizione.
A.2. Se la data di notifica del provvedimento è successiva alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato non opererà il termine di decadenza semestrale, bensì l’ordinaria prescrizione decennale, che inizia a decorre dalla data finale del periodo di paga in corso alla data di scadenza del termine di durata della concessione. Anche in questo caso la data di emissione della autorizzazione verrà immessa dall’operatore INPS con le stesse modalità illustrate al precedente punto A.1.
B) Integrazioni salariali straordinarie anticipate dai datori di lavoro.
Facendo seguito alla circ. n. 116 del 25.5.01 si precisa che i termini indicati nella stessa hanno natura ordinatoria e non perentoria. Pertanto alla richiesta di rimborso della CIG straordinaria non è applicabile alcun termine di decadenza, ma è operante l’ordinaria prescrizione decennale. Ciò posto, come evidenziato nella citata circolare, si conferma che la richiesta delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione straordinaria va presentata entro il termine ordinatorio (e non perentorio) di sei mesi, che cominciano a decorrere:
• dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso, ove la pubblicazione del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nella Gazzetta Ufficiale avvenga prima della predetta scadenza;
• dal termine finale del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso, se il periodo concesso è già esaurito alla data di pubblicazione del relativo provvedimento.
Si chiarisce infine che nell’ipotesi in cui l’Istituto venga autorizzato dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad effettuare il pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie, il diritto soggettivo del lavoratore interessato a percepire le prestazioni anzidette è soggetto alla prescrizione decennale, decorrente dalla data di emanazione del decreto stesso.
Nelle ipotesi di pagamento diretto sul mod. I.G.Str/Aut dovranno essere apposti gli estremi identificativi del decreto ministeriale di concessione
IL DIRETTORE CENTRALE
(Luigi Ziccheddu)