Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre Norme Circolari Inps CI 2021
-
Beneficiari
-
Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
-
Congedo facoltativo
-
Congedo obbligatorio
-
Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
-
Contribuzione figurativa
-
Indennità di disoccupazione agricola e congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore
-
Modalità di fruizione e domanda
-
Padre adottivo o affidatario
-
Regime fiscale
-
Trattamento economico e normativo
Circolare 54 del 6 aprile 2021
Oggetto
Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, avente ad oggetto “Articoli 2, commi 5 e 5-quater, e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Efficacia dei periodi riscattati mediante versamento dell'onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cosiddetto criterio di calcolo a percentuale dell'onere di riscatto)”. Chiarimenti e istruzioni operative
Sommario
Testo completo della circolare
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
2.1 Riscatto del corso universitario di studio
3. Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995)
3.1 Istruzioni operative
4. Esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 42/2006 e successive modificazioni
5. Valutazione dei periodi di riscatto con onere determinato con il criterio del calcolo a percentuale per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo
6.Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Rinvio
Con circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 sono state dettate disposizioni in tema di decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del riscatto di periodi che si collochino nel sistema contributivo della pensione, ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, e dell’articolo 4 del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184. Sono, inoltre, state precisate le modalità da seguire per determinare l’onere di riscatto nei casi in cui, per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi, dovrebbe adottarsi il criterio di cui al comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs. n. 184/1997 (criterio della riserva matematica), ma, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, trova applicazione il criterio di calcolo a percentuale.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi utili alla corretta attuazione delle predette disposizioni.
Con la circolare n. 6/2020 è stato chiarito che l’onere di riscatto sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale, di cui all’articolo 2, commi 5 e 5 quater, del D.lgs n. 184/1997, allorquando la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (domande di riscatto presentate successivamente o contestualmente all’esercizio, nel corso della vita lavorativa ovvero al momento del pensionamento, della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e ss.mm.ii., e ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 355/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001; domande di riscatto presentate contestualmente alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” oin computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996).
La citata disposizione si riferisce, pertanto, a tutte le tipologie di riscatto (ad esempio, riscatto lavoro all’estero, riscatto periodi corrispondenti all’astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, riscatto corso di studi universitario ecc.) il cui onere, in mancanza dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica in considerazione del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale del periodo da riscattare.
Esemplificando, qualora si intenda riscattare un periodo di lavoro subordinato svolto all’estero anteriormente al 1° gennaio 1996, poiché detto periodo rileva ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione, l’onere del riscatto andrebbe determinato col criterio ordinario della riserva matematica di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 4 del D.lgs n. 184/1997 (in base, quindi, al beneficio pensionistico e ai coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338); per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo - precedente o contestuale alla domanda di riscatto - e della conseguente applicazione del sistema di calcolo della pensione interamente contributivo, l’onere di riscatto sarà invece determinato con il criterio a percentuale di cui al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 (applicando, quindi, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla stessa data nel regime ove il riscatto opera).
Per i riscatti effettuati con le modalità del calcolo a percentuale di cui al comma 5, 5-bis e 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge n. 335/1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto, al pari di tutti gli altri riscatti di periodi che si collochino nel sistema contributivo. Nulla, quindi, è innovato sotto questo profilo.
2.1 Riscatto del corso universitario di studio
Come precisato con la circolare n. 106/2019, la modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto di quanto disposto dal comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, introdotto dall’articolo 20, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente nel periodo da valorizzare ai fini del calcolo della pensione, in parte con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:
B.1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
B.2) livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ai sensi del comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs. n. 184/1997.
Per effetto dell’esercizio di una delle facoltà che consentono di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, anche per il periodo di cui alla lettera A, l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità di cui alle precedenti lettere B.1) o B.2), secondo la scelta dell’interessato.
3. Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995)
La circolare n. 6/2020 non modifica le istruzioni dettate in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, ma fornisce soltanto chiarimenti in merito agli effetti che ne derivano sulla materia dei riscatti; restano pertanto fermi i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione e i criteri di determinazione del montante individuale dei contributi (cfr. le circolari n. 181 dell’11 ottobre 2001 e n. 108 del 7 giugno 2002, l’informativa INPDAP n. 65 del 30 novembre 2001).
A ogni buon conto, si rammenta che l’opzione per il sistema contributivo può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:
a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31/12/1995;
b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.
L’accertamento dei predetti requisiti contributivi va effettuato tenendo conto dei criteri di valutazione previsti per il diritto a pensione dalle gestioni pensionistiche nelle quali si fa valere la contribuzione necessaria per l’opzione, al momento del suo esercizio.
Al fine di definire la domanda di riscatto, è necessario individuare il sistema di calcolo applicabile e accertare la sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c), secondo i criteri di seguito indicati.
Nei casi in cui l’interessato eserciti la facoltà di opzione al sistema contributivo nel corso della vita lavorativa, occorre distinguere le seguenti fattispecie:
- se la facoltà di opzione è stata esercitata prima della presentazione della domanda di riscatto: i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica della permanenza dei requisiti contributivi di cui alle lettere da a) a c) perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta; così, esemplificando, qualora l’assicurato raggiunga con il riscatto un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione già esercitata rimane comunque ferma. Il sistema di calcolo applicabile per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedetemene al 1° gennaio 1996. Il pagamento di almeno una rata del riscatto rende irrevocabile l’esercizio della facoltà di opzione, avendo quest’ultima prodotto effetti[1];
- se la facoltà di opzione è esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Pertanto, a titolo esemplificativo, se per effetto dei periodi da riscattare l’assicurato maturi una anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al contributivo non può essere validamente esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie (criterio della riserva matematica per periodi che si collochino nel sistema retributivo)[2]; fuori da quest’ultima ipotesi, il sistema di calcolo applicabile per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedentemente al 1° gennaio 1996. La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione. Il pagamento di almeno una rata del riscatto, oppure della quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della predetta facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti[3];
- se la facoltà di opzione è esercitata successivamente alla presentazione della domanda di riscatto: la domanda di riscatto è definita secondo le regole ordinarie, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa (criterio della riserva matematica per periodi che si collochino nel sistema retributivo). I periodi già acquisiti alla data di esercizio della facoltà di opzione - compresi quelli con riferimento ai quali, alla medesima data, è stato versato il relativo onere di riscatto - rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Il sistema di calcolo ordinario applicato per determinare l’onere del riscatto - diversificato a seconda del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale dei periodi da riscattare - se versato in tutto o in parte, non può essere rideterminato a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione (cfr. il paragrafo 3, terzultimo capoverso, della circolare n. 106 del 2019); infatti, detto esercizio non può essere interpretato come rinuncia alla domanda di riscatto in corso, in quanto la prestazione di riscatto presenta una causa autonoma e non riconducibile alle finalità dell’opzione[4];
Nei casi in cui l’interessato esercita la facoltà di opzione al sistema contributivo al momento del pensionamento e contestualmente presenti domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Il sistema di calcolo applicabile per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedentemente al 1° gennaio 1996. Le modalità di pagamento dell’onere del riscatto sono diversificate (unica soluzione o rateizzazione) a seconda della gestione previdenziale nella quale sono accreditati i periodi da riscattare.
Si ricorda che ai soggetti che esercitano la facoltà di opzione dopo il 31 dicembre 2011 senza aver maturato, alla predetta data, i requisiti per l’esercizio della predetta facoltà e/o quelli per il diritto a pensione in base alle disposizioni vigenti alla medesima data, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cfr. il paragrafo 6.1 del messaggio n. 219/2013).
Inoltre, per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione (articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995).
A tale riguardo si precisa che, nei casi in cui sia esercitata l’opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, al fine di avvalersi dei criteri di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto, non può operare l’esclusione dal massimale contributivo prevista dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Difatti, la deroga di cui al citato articolo 21 si riferisce solo ai soggetti che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 e non può essere estesa a coloro che abbiano intenzionalmente optato per il sistema contributivo. In questi casi, continuerà pertanto ad applicarsi il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione al sistema contributivo.
La domanda di opzione al sistema contributivo è presentata, in via telematica dal portale dell’Istituto www.inps.it, con inserimento di PIN e codice fiscale (a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e Carta di identità elettronica 3.0, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica”, e attivando il successivo sottomenu “certificazioni” > “diritto a pensione” > “opzione contributivo”.
Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario a ciò dedicato, per il quale si rimanda alla circolare 22 marzo 2021, n. 46.
Con il pagamento dell’onere di riscatto, che rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo, la certificazionepresente sul Fascicolo elettronico del pensionato (FELPE) sarà aggiornata con la funzione “Irrevocabilità opzione L.335” del menu “Gestione”.
4. Esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 42/2006 e successive modificazioni
Secondo le indicazioni contenute ai paragrafi 4.2 e 4.3 della circolare n. 6/2020, il criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto – su richiesta “agevolato” se riguardante il corso universitario di studio – si applica, con riferimento a tutti i periodi da riscattare, nel caso di presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” e in computo ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, da liquidare esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
Le suddette indicazioni si estendono alle domande di riscatto presentate contestualmentealla domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del D.lgs 2 febbraio 2006, n. 42, e ss.mm.ii., da liquidare interamente con il sistema di calcolo contributivo.
Nei casi di presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione, ai sensi del D.lgs n. 42/2006 e ss.mm.ii., i periodi da riscattare rilevano ai fini:
- del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione;
- della verifica del perfezionamento di un diritto autonomo a pensione nella gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto;
- della determinazione del sistema di calcolo del pro rata di pensione a carico della gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto.
Con la circolare n. 69/2006, in materia di totalizzazione, è stato precisato che qualora sussistano con i soli contributi versati nella forma previdenziale a carico degli enti previdenziali pubblici i requisiti contributivi, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla medesima forma assicurativa per l’autonomo conseguimento di una pensione, la gestione deve calcolare il pro rata a proprio carico con il sistema di calcolo previsto dal suo ordinamento. In tali casi, è tuttavia fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere espressamente nella domanda di pensione l’applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione.
Pertanto, qualora in conseguenza della richiamata normativa sulla totalizzazione, in una o più gestioni sia prevista la liquidazione del pro rata di pertinenza con il sistema retributivo o misto, le indicazioni suesposte relative alle modalità di determinazione dell’onere di riscatto potranno valere limitatamente alle singole gestioni ove il pro rata sia da liquidarsi esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, anche a seguito della scelta indicata dal richiedente nella domanda di pensione. In sostanza, per poter chiedere che il riscatto del periodo antecedente al 1° gennaio 1996 (in caso di calcolo contributivo dei periodi assicurativi dal 1996) o al 1° gennaio 2012 (in caso di calcolo contributivo dei periodi assicurativi dal 2012) sia calcolato con il sistema a percentuale - su richiesta “agevolato” se riguardante il corso universitario di studio - l’interessato dovrà chiedere il riscatto nel fondo in cui il pro rata sia liquidato con il sistema contributivo, anche a seguito della scelta dallo stesso indicata nella relativa domanda di pensione.
In altri termini, per la determinazione dell’onere del riscatto non è possibile applicare il sistema di calcolo a percentuale nei casi in cui il pro rata a carico della gestione presso la quale è stato richiesto il riscatto debba essere calcolato, tenendo conto anche del periodo da riscattare, con il sistema retributivo.
Nei casi in cui, a seguito dell’esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi, l’onere di riscatto, che si sarebbe dovuto determinare in tutto o in parte applicando il criterio della riserva matematica, è invece calcolato interamente applicando il criterio a percentuale, i periodi riscattati con l’applicazione di tale ultimo criterio non rilevano ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, per l’individuazione del sistema di calcolo del pro rata di pensione a carico delle gestioni interessate dalla totalizzazione diverse da quella presso la quale è stato effettuato il riscatto.
Per la presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione, valgono le istruzioni di cui al secondo capoverso del precedente paragrafo 3.1.
5. Valutazione dei periodi di riscatto con onere determinato con il criterio del calcolo a percentuale per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo
Nei casi in cui l’onere di riscatto, che si sarebbe dovuto determinare in tutto o in parte applicando il criterio della riserva matematica, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione è invece calcolato interamente applicando il criterio a percentuale, i periodi riscattati con l’applicazione di tal ultimo criterio non rilevano ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, a carico delle gestioni diverse da quella presso la quale è stato effettuato il riscatto.
6. Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Rinvio
Con successiva circolare verranno riepilogate le disposizioni in materia di esercizio, dal 2012, della facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, comprese quelle relative ai requisiti pensionistici, alle regole del sistema contributivo applicabili, nonché ai rapporti con gli istituti del cumulo dei periodi assicurativi.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Esempio: soggetto iscritto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 15 anni ed una anzianità contributiva complessiva pari a 35 anni. A maggio 2018 presenta domanda di opzione al sistema contributivo; poiché a questa data risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti, l’opzione è validamente esercitata e, a decorrere dalla medesima data, esplica quindi i suoi effetti. Successivamente, a maggio del 2020 il soggetto presenta domanda di riscatto del corso di laurea pari a tre anni collocati temporalmente dal 1977 al 1979. Anche se con il riscatto si raggiunge un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31/12/1995, l’opzione precedentemente esercitata rimane comunque ferma. L’onere di riscatto è determinato con il calcolo a percentuale (su richiesta “agevolato”) ed al momento del pagamento della prima rata di onere l’opzione al contributivo diventa irrevocabile, nel caso in cui non lo fosse già divenuta prima di detto momento.
[2] Esempio: soggetto iscritto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 15 anni ed una anzianità complessiva pari a 35 anni. A maggio 2020 presenta domanda di opzione al sistema contributivo e contestualmente domanda di riscatto del corso di laurea pari a tre anni collocati temporalmente dal 1977 al 1979; poiché per effetto del riscatto si matura un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31/12/1995, la domanda di opzione al contributivo non può essere accolta per mancanza dei requisiti. L’onere di riscatto è determinato con il criterio della riserva matematica.
[3] Esempio: soggetto iscritto presso il FPLD da maggio 2000, con un’anzianità contributiva complessiva a maggio 2020 pari a 13 anni. A maggio 2020 presenta domanda di opzione al sistema contributivo e contestualmente domanda di riscatto del corso di laurea pari a quattro anni collocati temporalmente fino al 31/12/1995. Poiché i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’opzione, il soggetto perfeziona, per effetto del riscatto, sia il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996, sia il requisito di almeno 15 anni di contribuzione. L’onere da riscatto è determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al contributo minimo (un contributo settimanale) necessario a far acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31/12/1995 e passare al sistema di calcolo misto della pensione e con il calcolo a percentuale (a richiesta, “agevolato”) per il restante periodo. L’onere corrispondente ai due anni di riscatto necessari a perfezionare il requisito per optare deve essere versato in unica soluzione.
[4] Esempio: soggetto iscritto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 15 anni ed una anzianità contributiva complessiva pari a 20 anni. A maggio 2015 presenta domanda di riscatto del corso di laurea pari a quattro anni collocati temporalmente dal 1976 al 1979. L’onere è determinato con il criterio della riserva matematica. Successivamente, a maggio del 2018 presenta domanda di opzione al sistema contributivo. Il periodo di tre anni già riscattato e acquisito rileva ai fini della verifica dei requisiti per optare. Avendo il soggetto maturato 18 anni al 31/12/1995, l’opzione al contributivo non può essere accolta né si può chiedere che l’onere di riscatto già versato (per i primi 3 anni) e da versare (per il restante anno) sia rideterminato con il calcolo a percentuale.
Circolare 65 del 19 aprile 2021
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. decreto Sostegni) - in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al decreto-legge n. 104 del 2020, al decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori) - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, la presente circolare reca le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.
INDICE
1.Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020
2. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
3. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
3.1 Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
3.2 Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
3.3 Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
3.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
5. Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
6. Presentazione della domanda
7. Finanziamento e monitoraggio
8. Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui al decreto Sostegni e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità
9. Strumenti di tutela
10. Istruzioni contabili e fiscali in materia di indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni
11. Semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Sospensione dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera. c), del D.lgs n. 22 del 2015: requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
1. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020
Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, anche decreto Sostegni), all’articolo 10, comma 1, ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (di seguito, anche decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro.
In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” di cui all’articolo 10, comma 1, del citato decreto Sostegni sono:
i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori intermittenti;
i lavoratori autonomi occasionali;
i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori dello spettacolo.
Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto- legge n. 41 del 2021, tutti i lavoratoriappartenenti alle categorie di cui sopra,che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domandaai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori erogata dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.
2. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021.
La disposizione di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto Sostegni, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.
Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui trattasi, la disposizione di cui al citato articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede altresì che detti lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori - per almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale 1° gennaio 2019 - 23 marzo 2021 e che non siano, alla medesima data del 23 marzo 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.
La medesima indennità onnicomprensiva, di importo complessivo pari a 2.400 euro, è riconosciuta, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, anche a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021 - un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.
Ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, la richiamata disposizione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Sostegni prevede che i predetti lavoratori abbiano svolto - come lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 e che non siano – alla data del 23 marzo 2021 - titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Per entrambe le categorie di lavoratori sopra richiamate, si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 23 marzo 2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta a una specifica categoria di lavoratori – stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - si è reso necessario individuare, in via preliminare, le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.
A tal fine - tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità)
TURISMO
CSC 70501
Alberghi (ATECO 55.10.00):
a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):
a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
b. cottage senza servizi di pulizia.
CSC
50102
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC
70501
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):
a.case dello studente;
b.pensionati per studenti e lavoratori;
c.altre infrastrutture n.c.a.
CSC
70502
70709
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
aattività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
b.attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
CSC 50102
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC 70502
Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
b.preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
a.ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
CSC
70502
70709
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
bar;
pub;
birrerie;
caffetterie;
enoteche.
CSC
41601
70503
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC 70504
40405
40407
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
70504
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)
CSC 70401
Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
a.attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
b.attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
a.attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC
40404
70705
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
preparazione di pasti da portar via “take-away”;
attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
attività di promozione turistica.
STABILIMENTI TERMALI
CSC 11807
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
CSC 70708
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità dell’indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO sopra riportate.
Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell’esito stesso.
Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali dell’Istituto competenti in base alla residenza del lavoratore richiedente.
In particolare, il lavoratore somministrato dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate.
A tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.
3. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
Il citato articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, al comma 3 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore di alcune categorie di lavoratori, individuate alle lettere a), b), c), e d) del medesimo comma 3, come di seguito specificato.
I successivi paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono riferiti ai lavoratori che non hanno fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare specifica domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – di tale indennità onnicomprensiva.
Si fa altresì presente che il citato articolo 10, comma 3, lettera a), ha previsto tra i destinatari della relativa indennità onnicomprensiva – in presenza dei requisiti come di seguito meglio specificati - anche la nuova categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.
3.1 Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto Sostegni.
L’articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del citato decreto Sostegni, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, è necessario inoltre che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Per tali categorie si chiarisce, come per le precedenti previsioni legislative della stessa indennità COVID-19, l’esclusione dal beneficio in parola di tutti i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola.
Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità dell’indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO diverse da quelle di cui alla tabella riportata al paragrafo 2 della presente circolare.
Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell’esito stesso.
Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali dell’Istituto competenti in base alla residenza del lavoratore richiedente.
In particolare, il lavoratore somministrato dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate.
A tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.
3.2 Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 41 del 2021.
Il medesimo articolo 10, comma 3, alla lettera b) prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 2.400 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021. Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 4 del citato articolo 10 del decreto Sostegni prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
3.3 Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 41 del 2021.
La disposizione di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto Sostegni prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, la richiamata disposizione normativa prevede che detti lavoratori - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021 - siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021.
Inoltre, la norma sopra richiamata prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 marzo 2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021.
Anche per tale categoria di lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
3.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che nonhanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto-legge n. 41 del 2021.
L’articolo 10, comma 3, alla lettera d) prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, alla data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che, ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 2021.
L’articolo 10, comma 5, del decreto Sostegni prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a), b), e c) del medesimo comma 5 dell’articolo 10.
In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari - nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021 (cfr. il successivo paragrafo 8), né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.
Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta alla categoria di lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.
Per l’individuazione, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, dei CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si rinvia alla “Tabella codici ATECO” di cui al paragrafo 2 della presente circolare.
5. Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 2021.
Il richiamato articolo 10, al comma 6 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 23 marzo 2021 di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Ai sensi del medesimo articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 2021, l’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41 del 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui ai decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito, anche decreto Cura Italia) e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, anche decreto Rilancio Italia), nonché alle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e di cui agli articoli 15, comma 6, e 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto Sostegni prevista a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro, i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto Sostegni (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cuiagli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
6. Presentazione della domanda
Come già precisato al paragrafo 1 della presente circolare, i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis.
I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 entro la data del 31 maggio 2021.
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui ai citati commi 2, 3, 5 e 6, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
• PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Le tipologie di indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.
7. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede che tutte le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al richiamato articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 41 del 2021, e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8.Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità
Ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 non sono tra esse cumulabili.
L’articolo 10 del medesimo decreto Sostegni nel prevedere al successivo comma 10 una indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. a favore della categoria dei lavoratori sportivi, dispone espressamente l’incompatibilità di detta indennità con le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, al decreto-legge n. 104 del 2020, al decreto-legge n. 137 del 2020 e di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto-legge n. 41 del 2021.
In analogia a quanto disposto dall’articolo 86 del decreto Rilancio Italia - che prevede l’incumulabilità delle indennità di cui all’articolo 84 del medesimo decreto con l’indennità a favore dei lavoratori domestici e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - anche le indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 non sono cumulabili con le predette indennità.
Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI.
Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 e di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 - si richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del decreto n. 34 del 2020, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede a integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.
In ragione di quanto sopra, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 2.400 euro.
Tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza (Rem), per il quale l’articolo 12 del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di ulteriori tre quote.
Si ricorda che già la previgente normativa ha sancito la non compatibilità del Reddito di emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tale regime è stato confermato dalle successive norme che, con i decreti-legge n. 104 del 2020 e n. 137 del 2020, hanno previsto l’erogazione di ulteriori mensilità di Reddito di emergenza.
In applicazione della stessa ratio legis, il decreto-legge n. 41 del 2021 ha previsto che le ulteriori quote di Rem non siano altresì compatibili con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste all’articolo 10 del medesimo decreto-legge.
Pertanto, si precisa che anche le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 sono incompatibili con il Reddito di emergenza, erogato ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto Sostegni.
Si precisa che le indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 – analogamente a quanto previsto in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia - per espressi pareri ministeriali, sono compatibili con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alle indennità in argomento.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021 le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 10, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
Si ribadisce, che per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021 dispone che, per l’accesso alla relativa indennità, gli stessi lavoratori non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 23 marzo 2021.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
9. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 l’interessato può proporre azione giudiziaria.
10.Istruzioni contabili e fiscali in materia di indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni
Gli oneri per le indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 41 del 2021, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, contabilità separata (GAU), ai conti di nuova istituzione di seguito specificati:
GAU30392 – per le indennità a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU30393 - per le indennità ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU30394 - per le indennità ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 3 lett. a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU30395 – per le indennità ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, per emergenza COVID 19 – art. 10, comma 3 lett. a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU30396 - per le indennità ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 3 lett. b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU30397 - per le indennità corrisposte ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 3 lett. c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU30398 - per le indennità agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 3 lett. d) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU30399 - per le indennità ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU30400 - per le indennità ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “Pagamenti accentrati”.
I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto in uso GAU10250, la cui denominazione verrà opportunamente integrata.
La procedura gestionale che consente la liquidazione delle indennità ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata, in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio esistente “3227”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituiscono i seguenti conti:
GAU24392 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro – art. 10, commi 1 e 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU24393 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU24394 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro – art. 10, commi 1 e 3 lett. a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU24395 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali per emergenza COVID 19 – art. 10, comma 3 lett. a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU24396 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 3 lett. b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU24397 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 3 lett. c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU24398 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 3 lett. d) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU24399 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
GAU24400 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, per emergenza COVID 19 – art. 10, commi 1 e 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Ai citati conti è abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio in uso “1178”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Come già evidenziato, per espressa previsione del comma 8 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, tutte le indennità disciplinate dal medesimo articolo non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del TUIR.
Nell’Allegato n. 1 sono riportate le variazioni intervenute al piano dei conti.
11. Semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Sospensione dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 22 del 2015: requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
Il decreto-legge n. 41 del 2021 ha altresì introdotto una novità di rilievo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa e, in particolare, al requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22.
L’articolo 16 del decreto Sostegni, infatti, al comma 1 prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui l’articolo 3, comma 1, lettera c), del citato D.lgs n. 22 del 2015.
In applicazione della richiamata disposizione normativa, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 22 del 2015.
Si chiarisce che - come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI - per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della presente circolare e respinte per l’assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione della richiamata previsione di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 41 del 2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Circolare 74 del 4 maggio 2021
INDICE
Premessa
1. Quadro normativo di riferimento
2. Ambito di applicazione. Nuovo parametro di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto ai fini del calcolo riferita ai rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico
2.1 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere
2.2 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico esauriti
3. Istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens
4. Istruzioni per l’implementazione della posizione a domanda
5. Copertura dei periodi in part-time mediante riscatto o versamenti volontari
6. Definizione del contenzioso pendente
7. Trattamenti pensionistici
8. Trattamenti non pensionistici. Prestazioni a sostegno del reddito
9. Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Supplemento ordinario n. 46/L è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”
L’articolo 1, comma 350, della citata legge n. 178/2020 dispone che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa”.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’applicazione della disposizione in argomento e la gestione delle posizioni assicurative dalla stessa interessate.
Vengono, inoltre, indicate le modalità procedurali finalizzate all’implementazione delle posizioni assicurative relative ai periodi di lavoro svolti nell’ambito di rapporti part-time di tipo verticale o ciclico interessati dalle presenti disposizioni.
1. Quadro normativo di riferimento
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato organicamente disciplinato nel nostro ordinamento dall’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, destinato ai lavoratori disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Detto testo normativo, nel disciplinare per la prima volta il lavoro a tempo parziale, ha tra l’altro previsto che siffatta fattispecie contrattuale debba necessariamente essere stipulata con atto scritto.
Successivamente, il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, dall’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dall'articolo 1, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recependo i contenuti della direttiva 97/81/CE del 15 dicembre 1997, all’articolo 1, comma 2, ne ha ulteriormente dettagliato la disciplina.
Con la circolare n. 246 del 24 dicembre 1986 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni in materia prevedendo, in particolare, che il meccanismo di computo proporzionale debba trovare applicazione per i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985, data di entrata in vigore della legge di conversione 19 dicembre 1984.
Successivamente, con la circolare n. 123 del 27 giugno 2000, è stata data applicazione alla normativa recata dal D.lgs n. 61/2000 per quanto riguarda, in particolare, la determinazione del minimale orario retributivo per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il D.lgs n. 61/2000 è stato poi abrogato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che rappresenta, ad oggi, la disciplina normativa di riferimento.
Con riferimento alla valorizzazione nella posizione assicurativa dei periodi di lavoro svolti con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, la disciplina previdenziale non ha consentito, sino ad oggi, all’Istituto di riconoscere, per le gestioni private, l’accredito pieno delle settimane di contribuzione.
Ciò in ragione dell’applicazione della normativa di carattere generale in materia di accreditamento dei contributi per il diritto a pensione di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.
Detto articolo dispone, infatti, che: “Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo […]”.
Conseguentemente, la “settimana retribuita” è risultata essere il parametro di misurazione del valore temporale accreditabile in estratto conto, pur se temperato dal rinvio al rispetto del minimale.
Peraltro con norma speciale, precisamente con l’articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, letto in combinato disposto con il D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, il legislatore ha introdotto un’eccezione alla disciplina sopra illustrata per i lavoratori con IVS in una delle casse ex Inpdap, ovvero iscritti ai Fondi Speciali FS e ex Ipost - posto che le descritte gestioni beneficiano delle norme di accredito dell’anzianità contributiva e di calcolo della prestazione pensionistica proprie dei dipendenti pubblici - disponendo, al comma 2 dell’articolo 8 medesimo che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto devono essere considerati utili per intero.
In merito alla disciplina complessivamente sopra descritta rileva anche l’attuale consolidato orientamento giurisprudenziale, che afferma la necessità che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico, caratterizzato da concentrazione dell’attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno, alternata a periodi di non attività, non sia distinto dalla generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione.
Sulla questione, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. II, con la sentenza del 10 giugno 2010, nei procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08, pronunziandosi in via pregiudiziale in applicazione dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha affermato che il principio di non discriminazione enunciato nella direttiva n. 97/81/CE, recepita dall’Italia con il citato D.lgs n. 61/2000, comporta che “l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati”.
La Corte ha statuito, quindi, che “escludendo dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione i periodi non lavorati, [si] instaura una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e lavoratori a tempo pieno e, pertanto, [si] viola il principio di non discriminazione enunciato dalla clausola 4 dell’accordo quadro” e, pertanto, “la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione”.
In tal senso, anche la Suprema Corte di Cassazione con diverse pronunce (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 24532 del 2015) ha uniformato la propria posizione a tale principio di diritto.
Tanto rappresentato, con l’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020, in vigore dal 1° gennaio 2021, viene superata la questione riferita alla pretesa del riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico.
Tale articolo, infatti, come anticipato in premessa, dispone che: “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione”.
Il riconoscimento dei periodi, senza valenza in termini di imposizione contributiva ma utile esclusivamente ai fini del diritto a pensione, trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso ovvero esauriti - in quest’ultimo caso a domanda dell’assicurato - e per l’intero periodo di durata degli stessi. Conseguentemente non rileva la collocazione temporale dei relativi periodi, ferma restando la decorrenza della norma istitutiva del rapporto di lavoro part-time.
Da ciò discende che il suddetto riconoscimento non può, in ogni caso, trovare applicazione con riferimento a periodi di lavoro che si collochino temporalmente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984.
Resta fermo quanto già previsto per i lavoratori del settore pubblico, di cui all’articolo 7 della legge n. 554/1988, dall’articolo 8, comma 2, della medesima legge, in base al quale: “Ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero” (cfr., sul punto, la circolare Inpdap n. 61/1997 e il D.P.C.M. n. 117/1989).
L’articolo 1, comma 350, dispone inoltre che: “A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638”.
Ne deriva, pertanto, che permane la valutazione di congruità al minimale pensionistico, di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983, che deriva dalla retribuzione complessivamente accreditata per il rapporto di lavoro nell’annualità considerata ovvero nel minore periodo in caso di rapporto di minore durata.
Da ciò discende inoltre che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato; in difetto, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 463/1983.
Conseguentemente l’anzianità contributiva dei periodi di attività svolta in part-time, ai fini della misura della prestazione pensionistica, va imputata nel rispetto dei parametri in vigore, proporzionalmente all’orario di lavoro svolto, e determinata dal rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno solare e il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Giova precisare, inoltre, che l’implementazione opera limitatamente al periodo di sospensione del rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico in funzione della mancata prestazione lavorativa connessa all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa del rapporto part-time stesso.
Rimane altresì confermata l’esclusione, da detto incremento, dell’anzianità contributiva ai fini del diritto dei periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time.
2. Ambito di applicazione. Nuovo parametro di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto ai fini del calcolo riferita ai rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico
Dal quadro normativo sopra riassunto e dalla genesi della norma come ricostruita, emerge la volontà del legislatore di riconoscere il periodo non lavorato nell’ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti.
Il comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, come sopra precisato, infatti, disciplina due fattispecie differenti.
Il primo alinea del citato comma 350 fa riferimento ai contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso, per i quali viene previsto che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione” (cfr. il successivo paragrafo 2.1).
Al terzo alinea del medesimo comma, il legislatore disciplina il caso di contratti part-time di tipo verticale o ciclico non più attivi precisando che: “Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione” (cfr. il successivo paragrafo 2.2).
2.1 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere
Ai sensi del citato primo alinea del comma 350, l’Istituto procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della disciplina in commento.
Attesa l’esclusione, nell’ambito dell’accredito dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro e in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.
La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato (Allegato n. 1), ovvero, da una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000 (Allegato n. 2), sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.
Ciò consentirà all’Istituto di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.
Per le istruzioni riferite ai controlli da effettuare, da parte delle Strutture territoriali, sulla documentazione ricevuta a corredo della domanda – da porre in comparazione con i dati desumibili dagli archivi dell’Istituto - nonché in relazione alla modalità operativa da osservare per l’implemento dell’anzianità contributiva, si rinvia al successivo paragrafo 4.
2.2 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico esauriti
Ai sensi del terzo alinea del comma 350 in esame, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della norma in oggetto, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.
In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.
L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.
Resta ferma, in applicazione dell’articolo 2935 del c.c., la disciplina della prescrizione decennale per l’esercizio del relativo diritto, il cui termine iniziale decorre dall’entrata in vigore della legge n. 178/2020, ossia dal 1° gennaio 2021.
La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro di cui al modello allegato (Allegato n. 1) o dalla dichiarazione sostitutiva di cui al p. 2.1 (Allegato n. 2), compilata come sopra specificato e corredata dal contratto di lavoro.
Ove l’azienda sia definitivamente cessata, il lavoratore produrrà un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti), da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.
Lo stesso lavoratore, ove abbia svolto attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.
Per le istruzioni operative riferite all’implementazione dell’anzianità di diritto, si rinvia al successivo paragrafo 4.
3. Istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens
La nuova norma determina per il datore di lavoro l’obbligo, a partire dall’entrata in vigore della stessa (1° gennaio 2021), di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale. L’obbligo di trasmissione discenderà dalla presenza del rapporto di lavoro, non dalla presenza di <Imponibile>.
Ciò è in linea con la disposizione del comma 9 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale in relazione alla mensilizzazione attivata con decorrenza gennaio 2005 introduce la necessità di inoltro mensile dei “dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni”.
Si illustrano, di seguito, le nuove modalità di compilazione, con competenza 1° gennaio 2021:
- <Qualifica 2>, nulla è innovato in ordine alla <Qualifica 2> i cui codici restano immutati;
- <PercPartTime>,nell’elemento deve essere indicata la percentuale part-time prevista nel contratto di lavoro che dovrà essere invariata per tutti i mesi, sia quelli con prestazione lavorativa che quelli senza prestazione, fino al perdurare del contratto tra le parti (ad esempio, in caso di part-time di tipo verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e sei mesi di assenza dovrà essere indicato su tutte le denunce il valore pari al 50%). La percentuale part-time subisce modifica unicamente in caso di nuovo contratto di lavoro sempre a tempo parziale che la rimoduli. Il valore va espresso in centesimi;
- <PercPartTimeMese>,nell’elemento deve essere indicata la percentuale in riferimento all’orario di lavoro (lavorabile) del singolo mese. Ne deriva che, nei mesi con prestazione lavorativa per l’intero mese deve essere indicato 100%, mentre nei mesi interamente non lavorati si dovrà indicare 0%. Nei mesi parzialmente lavorati, la percentuale va ricavata. Il valore va espresso in centesimi;
- <TipoLavStat>, è stato istituito il nuovo codice “DR00”, che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione lavorativa relativa all’intero mese con riferimento al lavoratore in contratto di lavoro part-time di tipo verticale/ciclico. Il nuovo codice normalmente coesiste con l’assenza di <Imponibile> in quanto il mese non è lavorato. Se è presente l’<Imponibile>, questo potrà riferirsi solo a importi afferenti al pregresso tempo lavorato in un mese diverso da quello di corresponsione della retribuzione dichiarata in <Imponibile>.
Qualora il mese sia parzialmente lavorato, il nuovo codice “DR00” <TipoLavStat> non deve essere apposto;
- <TipoCopertura> di <Settimana>, permangono le regole in uso per le settimane parzialmente lavorate, che dovranno essere valorizzate con “X” perché retribuite, o con “2” se coesiste anche figurativo. Diversamente, le settimane totalmente non lavorate in ragione del part-time dovranno essere valorizzate con il nuovo codice appositamente istituito “D”. Si ricorda di prestare attenzione ed escludere qualsiasi valorizzazione con riferimento alle intere settimane di assenza dovuta ad aspettativa per motivi personali o ad altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa. Ove la settimana sia caratterizzata da giorni di aspettativa e giorni di assenza in ragione del part-time, la medesima dovrà essere valorizzata con il nuovo codice;
- <Lavorato> di <Giorno>, dovranno essere valorizzati con “N” i giorni privi di prestazione lavorativa a motivo del part-time.
Nulla è innovato con riferimento alla valorizzazione di <SettimaneUtili>, <GiorniUtili>, <GiorniRetribuiti> e <GiorniContribuiti> da riferirsi unicamente al tempo lavorato.
Per gli iscritti ai Fondi Speciali FS, ex IPOST, Esattoriali, Gas (il soppresso Fondo Gas viene citato unicamente nel caso debbano essere trasmesse o reinviate denunce pregresse riferite al tempo di vigenza) caratterizzati dal <TipoLavoratore> FS, PS, ES, GA, oltre alla valorizzazione di tale identificativo, dovrà essere compilato nella sezione Fondo Speciale l’elemento di nuova istituzione <GiorniDirittoPartTime> inserendo i giorni di mancata prestazione lavorativa, avendo cura di attestarsi sul parametro dei 30 giorni mensili ove il mese sia interamente non lavorato, ovvero adeguarsi a tale parametro nel determinare i giorni lavorati ed i giorni non lavorati qualora ricorrano entrambe le occorrenze nel mese.
Per i lavoratori ex ENPALS, il nuovo codice appositamente istituito “D” è da riferirsi al <TipoCoperturaGiorno>. Si ricorda di prestare attenzione nell’escludere qualsiasi valorizzazione con riferimento ai giorni di assenza dovuta ad aspettativa per motivi personali o ad altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa.
Nel caso in cui, nel periodo non lavorato riferito ad un contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico, si verifichi la prosecuzione di un evento, coperto da contribuzione figurativa, sorto nel periodo per il quale vi è stata prestazione lavorativa, la denuncia non dovrà segnalare l’evento figurativo, legato alla presenza in servizio, ma il periodo di diritto, secondo le istruzioni fornite nel presente paragrafo per l’implementazione del flusso.
Per i periodi da gennaio ad aprile 2021, le aziende interessate dovranno provvedere all’invio dei flussi ove non inviati secondo le modalità sopra descritte, oppure alla loro correzione se presentati utilizzando nel flusso del mese corrente, l’elemento <Mese Precedente> o inviando un flusso di variazione senza valenza contributiva.
4. Istruzioni per l’implementazione della posizione a domanda
In fase di prima applicazione e nelle more della definizione di uno specifico intervento procedurale che consenta una gestione automatizzata della domanda di accredito del periodo di part-time verticale o ciclico ai fini del diritto – di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 – la posizione potrà essere implementata, per i casi eccezionali volti alla definizione di una domanda di prestazione ovvero alla gestione del contenzioso pendente, utilizzando in ARPA il codice “191” - di nuova istituzione - riferito unicamente agli iscritti al FPLD.
In caso di iscritto a Fondo Speciale (diverso da FS o ex Ipost) l’implemento dovrà essere operato in FSPA tramite l’accredito per ogni anno del differenziale tra il periodo pieno (52 settimane o minore valore in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno) e il minore numero di settimane dichiarate dal datore di lavoro riferite al tempo lavorato. L’acquisizione dovrà avvenire con le consuete modalità gestionali dei Fondi, cod. cess. 97 e motivo RIC ‘UD’, specificando il periodo coperto dall’implemento.
Per ciascun Fondo Speciale dovrà essere utilizzato il relativo codice come di seguito specificato:
721 Elett. PT vert.(diritto)
722 Telef. PT vert.(diritto)
723 Autofer. PT vert.(diritto)
724 Volo PT vert.(diritto)
Nessun adeguamento dovrà essere operato per lavoratori iscritti al Fondo FS o al Fondo ex Ipost. Per questi ultimi due Fondi opera, infatti, come già precisato al paragrafo 1, analogamente agli iscritti alla Gestione pubblica, l’articolo 8 della legge n. 554/1988, il quale, al fine dell’acquisizione del diritto a pensione, considera interamente utili gli anni di servizio ad orario ridotto. Ne deriva che per tutte e tre le menzionate categorie (FS, ex Ipost, Gestione pubblica) l’estratto conto UNEX è già inclusivo del periodo riferito al tempo “non lavorato”.
L’inserimento dei descritti implementi è subordinato alla richiesta formale dell’interessato corredata dalla documentazione sopra indicata (cfr. i precedenti paragrafi 2.1 e 2.2).
Si richiama l’attenzione degli operatori affinché, prima di procedere con l’inserimento in ARPA o in FSPA dei valori richiesti, venga effettuato il puntuale controllo preventivo (in collaborazione con Anagrafica e Flussi) della correttezza e completezza delle denunce SA/770, Emens, UniEmens presenti in archivio e riferite all’arco temporale su cui si andrà ad agire per effetto dell’implemento annuale da operare. Ciò al fine di realizzare l’analisi complessiva della posizione assicurativa ed escludere la presenza di flussi errati ancora non affluiti sull’estratto del lavoratore o di periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, da non conteggiare nell’implemento.
La ricognizione dei dati esistenti dovrà osservare anche quanto valorizzato nei flussi Emens/UniEmens nell’elemento <PercPartTime> (da luglio 2008) e <PercPartTimeMese> (da giugno 2012). Ciò al fine di valutare adeguatamente il rapporto tra settimane retribuite e settimane virtuali che saranno oggetto di implemento in ARPA ovvero in FSPA.
Dopo aver effettuato detta preventiva analisi, l’operatore provvederà, utilizzando i codici sopra indicati, a inserire le registrazioni annuali in relazione al numero di settimane di diritto che risulteranno dovute.
I periodi saranno esposti in estratto conto UNEX distintamente, in riga dedicata, privi di misura, con la dicitura “PT verticale da legge 178/2020” e saranno resi disponibili per le applicazioni del calcolo della pensione.
L’adeguamento dell’estratto conto in parola, con l’implemento del solo diritto, non ha effetti in relazione ai dati relativi alla misura e alla retribuzione derivanti dall’attività realmente prestata né a quanto denunciato con Emens/UniEmens dal datore di lavoro.
Ove il rapporto di lavoro perduri per l’intero anno, sempreché non debbano essere sottratti dal delta da inserire eventuali periodi di sospensione senza retribuzione, sarà sufficiente, dopo aver esaminato in “Hydra” la correttezza dei dati registrati nell’anno, ricavare il differenziale tra 52 e le settimane già montizzate.
Qualora debba farsi riferimento a frazioni di anno, ovvero sia necessario non contemplare nel differenziale i periodi di sospensione senza retribuzione, sarà necessario prestare attenzione alle settimane a cavaliere iniziali e finali di ogni mese per evitare di conteggiarle due volte in entrambi i mesi.
Per i lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS e per l’alimentazione della posizione assicurativa riferita a periodi non interessati dal flusso, il Polo Specialistico “Pals” dovrà utilizzare il codice contribuzione “ED” (PT verticale – diritto) avendo cura di inserire tutte le informazioni richieste dalla procedura, compresa l’indicazione del periodo “dal….al” e il numero giorni, prima di procedere alla conferma dei dati.
Le Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano avranno cura di provvedere alla raccolta e al monitoraggio dei casi trattati.
5. Copertura dei periodi in part-time mediante riscatto o versamenti volontari
È fatta salva la possibilità, prevista ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time, anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020.
Si rinvia, in materia, alle circolari n. 220 del 14 novembre 1996 (paragrafo 3.5 per i riscatti) e n. 29 del 23 febbraio 2006 (per i versamenti volontari).
Poiché la norma in parola non è intervenuta sulla disciplina sopra richiamata, i versamenti già effettuati, debitamente versati e accreditati ai sensi della disciplina vigente in materia di riscatto e versamenti volontari, resteranno acquisiti sulle posizioni assicurative a incremento del diritto e della misura della prestazione pensionistica, mentre potranno essere riconosciuti ai fini del diritto della prestazione pensionistica, in applicazione della modifica normativa in oggetto, i periodi contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari.
6. Definizione del contenzioso pendente
Come sopra precisato, la disposizione in commento, entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, ha previsto che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico non sia distinto dalle generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, disponendo il riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico.
In relazione ai ricorsi amministrativi pendenti, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 del vigente Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi e tenuto conto del complesso di norme che regolano l'esercizio dell'autotutela, gli stessi saranno oggetto di specifica istruttoria con riferimento alla pretesa implementazione della posizione assicurativa per effetto della modifica normativa in analisi.
Conseguentemente, i ricorsi giudiziari e amministrativi pendenti, per le richieste che abbiano ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità contributiva all’interno dei periodi di part-time verticale o ciclico in applicazione del principio sancito all’interno della sentenza del 10 giugno 2010 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. II, di cui al paragrafo 1 della presente circolare, saranno considerati quale domanda di accredito e seguiranno l’iter di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.
In ogni caso, se riferiti sia a contratti esauriti che a contratti in corso, ove gli atti presentati a corredo del ricorso e le risultanze d’archivio in relazione agli adempimenti già svolti dal datore di lavoro siano sufficienti al riconoscimento dell’implemento, la Struttura territoriale potrà provvedere senza la richiesta di ulteriore documentazione.
In caso contrario, dovrà essere richiesta all’interessato la documentazione indicata nei precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.
Resta fermo che l’istruttoria sopra richiamata e la conseguente implementazione della posizione assicurativa non dovranno essere effettuate ove il lavoratore sia stato destinatario di sentenza sfavorevole passata in giudicato.
I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in commento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della stessa norma.
Inoltre, la norma riconosce il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile ai soli fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura della stessa.
Pertanto, la norma non si applica ai trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione dell’importo in pagamento.
8. Trattamenti non pensionistici. Prestazioni a sostegno del reddito
Trattandosi di riconoscimento utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione, non sono previsti effetti, diretti o indiretti, di tale incremento, con riferimento alle prestazioni diverse da quelle pensionistiche erogate fino al 31 dicembre 2020.
Per i periodi successivi, rispetto alle prestazioni a sostegno del reddito, si confermano le disposizioni in essere per quanto attiene all’accesso alle misure e alla durata delle stesse.
9. Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici
Le novità introdotte dall’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020, in materia di part-time di tipo verticale o ciclico, non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, che ad ogni buon fine si riepilogano.
a) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine servizio
La disciplina delle prestazioni di fine servizio nel contratto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici è contenuta nell’articolo 8 della legge n. 554/1988 e si attua in base ai seguenti criteri:
il trattamento di fine servizio non spetta all’atto del passaggio al part-time;
ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di fine servizio, gli anni di servizio resi part-time sono considerati utili per intero;
ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno;
a base di calcolo deve essere presa la retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
b) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine rapporto
A differenza di quanto avviene per il TFS, ai fini del TFR il servizio reso part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.
I contratti di lavoro superiori ai 15 giorni che prevedono prestazioni lavorative saltuarie sono assimilabili ai contratti part-time. Il dipendente interessato maturerà pertanto il diritto al TFR, che verrà calcolato sulla retribuzione percepita per i giorni effettivamente lavorati.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Circolare 42 del 11 marzo 2021
INDICE
1. Proroga del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l’anno 2021 e ampliamento da sette a dieci giorni del periodo di fruizione del congedo obbligatorio del padre
2. Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio
3. Copertura della spesa e istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 1, comma 363, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 - si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre).
Inoltre, per effetto del medesimo articolo 1, comma 363, lettera b), della legge n. 178/2020, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2021, a dieci giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
L’articolo 1, comma 25, della citata legge n. 178/2020 ha invece modificato l’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevedendo e ampliando la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
1. Proroga del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l’anno 2021 e ampliamento da sette a dieci giorni del periodo di fruizione del congedo obbligatorio del padre
Le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 363, lettere a) e b), della legge di bilancio 2021 al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) comportano:
- la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla citata legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio - 31 dicembre);
- l’ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021 (cfr. il messaggio n. 679/2020).
All’istituto in esame continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2013.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40/2013.
Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.
Per il settore agricolo, con la circolare n. 181/2013 sono state fornite le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.
L’articolo 1, comma 363, lettera c), della citata legge n. 178/2020 ha altresì prorogato, per l'anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 40/2013.
Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
2. Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio
L’articolo 1, comma 25, della citata legge n. 178/2020 ha modificato l’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, aggiungendo dopo le parole “nascita del figlio” le seguenti: “, anche in caso di morte perinatale”. Pertanto, il primo periodo della citata lettera a) risulta così modificato: “Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di […]”.
Sulla base delle rilevazioni effettuate dall’Istituto Superiore della Sanità, nell’ambito del progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPItOSS) e alla luce delle definizioni utilizzate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per “periodo di morte perinatale” generalmente si considera il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. Tuttavia, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si ritiene che, coerentemente con la durata del beneficio, la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore. Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2021, a dieci giorni (più uno di congedo facoltativo) da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, oppure nel caso di morte perinatale avvenuta nel periodo sopra indicato.
Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a sette giorni di congedo obbligatorio (più uno di congedo facoltativo), anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021. Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell’anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell’anno 2021, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.
Si riportano, di seguito, alcuni esempi:
a) nel caso di nascita avvenuta il 5 gennaio 2021 e di decesso avvenuto il 10 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo;
b) nel caso di nascita avvenuta il 26 dicembre 2020 e di decesso avvenuto il 2 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di sette giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo (essendo la nascita avvenuta nell’anno 2020).
c) in caso di minore nato il 10 dicembre 2020:
- se il decesso è avvenuto il giorno 19 dicembre 2020, il padre ha diritto alla tutela dei congedi in argomento (sette giorni di congedo obbligatorio più uno di congedo facoltativo) da fruire entro il 10 maggio 2021;
- se il decesso è avvenuto il 20 dicembre 2020 (o altro giorno successivo) il diritto alla tutela del padre non sussiste in quanto, essendo trascorsi dieci (o più) giorni dalla nascita compresa, il decesso non è avvenuto nel periodo di morte perinatale;
d) In caso di adozione/affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da prendere a riferimento in caso di decesso è quella della nascita e non dell’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Pertanto, nel caso di minore nato il 3 gennaio 2021 e adottato/affidato con ingresso in famiglia/Italia in data 7 gennaio 2021:
- se il decesso è avvenuto tra il 7 gennaio e il 12 gennaio 2021 (ossia tra la data di ingresso in famiglia o in Italia e l’ultimo giorno del periodo di morte perinatale) il padre adottivo/affidatario ha diritto alla tutela dei congedi di cui trattasi;
- se il decesso è avvenuto tra il 13 gennaio e il 16 gennaio 2021 (o altro giorno successivo) la tutela non spetta al padre adottivo/affidatario in quanto il periodo di morte perinatale decorre dalla nascita del minore e non dalla data di ingresso in famiglia o in Italia.
3. Copertura della spesa e istruzioni contabili
L’articolo 1, comma 364, della legge n. 178/2020 dispone che all’onere derivante dal comma 363 della legge medesima, valutato in 151,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provveda quanto a 106,1 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla stessa legge di bilancio per l’anno 2021.
Per le rilevazioni contabili delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di indennità per il congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti, di cui alle norme sopra citate, si confermano le istruzioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.
Sono, inoltre, confermate le istruzioni contabili relative al pagamento diretto delle stesse, illustrate nel messaggio n. 12129/2013.
Con l’occasione, è data una più puntuale denominazione ai conti già in uso, istituiti con i messaggi sopra citati, che riportano in essa gli estremi dei recenti aggiornamenti normativi.
Nell’Allegato n. 1 si riporta l’elenco delle variazioni al piano dei conti.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi