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Messaggio 13908 del 14 gennaio 1995
Oggetto:
accreditamento di contributi figurativi per servizio militare. Autocertificazione.
Molte Sedi stanno registrando in questi giorni un notevole
afflusso di cittadini che, in base a notizie di stampa peraltro
prive di fondamento, richiedono l'accredito ai fini pensionisti
ci dei contributi figurativi per servizio militare.
Per riportare tranquillita'nell'opinione pubblica e'stato diffu-
so nei giorni scorsi un comunicato stampa con il quale si riba-
disce che nessuna scadenza prevista dalle norme di legge per
ottenere l'accreditamento dei contributi in questione.
Al riguardo, viene segnalato da piu'parti a questa Direzione
generale che alcune Sedi non accettano la domanda di accredita-
mento se non corredata dal foglio matricolare ovvero la accetta-
no avvertendo tuttavia gli interessati che, se non faranno per-
venire al piu'prestoilcertificato rilasciato dai Distretti
militari, la domanda non verra' definita.
Al riguardo si rammenta che il Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto, con deliberazione n.11 del 5 febbraio 1988, ha
disposto che "per il riconoscimento dei periodi di servizio
militare prestato successivamente al 31 dicembre 1945, gli inte-
ressati possono presentare una dichiarazione sostitutiva, rila-
sciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto, da cui
risultino l'effettuazione e la durata del servizio medesimo."
"Nel corso dell'istruttoria della domanda e, comunque,
l'Istituto provvederà a richiedere direttamente la
documentazione alla competente Amministrazione militare."
Le relative istruzioni applicative ed il fac simile del modulo
sono contenute nella circolare n. 177 dell'8 agosto 1988.
Le Sedi possono quindi continuare ad utilizzare il predetto
modulo riservandosi successivamente di prendere contatti con le
Amministrazioni militari, senza costringere il cittadino a svol-
gere le funzioni di integratore di servizi da una struttura
pubblica ad un'altra.
Il Direttore Generale
Messaggio 16045 del 26 gennaio 1995
OGGETTO: Articolo 17, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724.
Diritto all'integrazione al trattamento minimo delle
pensioni in regime internazionale.
Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n.724
dispone che al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile
1969, n.153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decre-
to-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n.438, le parole " a cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "a dieci anni".
In applicazione della suddetta disposizione il trattamento
minimo e' dovuto ai titolari di pensione con decorrenza dal 1
febbraio 1995 - primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore della legge - , il cui diritto sia acquisito sulla base del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto dagli accordi
internazionali di sicurezza sociale, a condizione che l'assicurato
possa far valere un'anzianita' contributiva in costanza di rapporto
di lavoro svolto in Italia non inferiore a 520 settimane.
Per quanto concerne i criteri applicativi dell'articolo 17,
comma 3 citato, si richiamano le disposizioni di cui alle circolari
n. 142 del 5 giugno 1991 e n.136 del 14 giugno 1993.
IL DIRETTORE CENTRALE
Improta
Circolare 291 del 28 novembre 1995
OGGETTO: art. 33 legge n. 104 del 5.2.1992.
Chiarimenti
In relazione alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 6
dell'art. 33 della legge n. 104 del 5.2.1992, per
l'applicazione dei quali sono state impartite istruzioni con
circolari n. 162 del 13 luglio 1993 e n. 80 del 24 marzo 1995,
sono pervenuti quesiti in ordine ad alcuni aspetti della
materia.
Con la presente circolare si forniscono i necessari
chiarimenti.
1) Ore giornaliere di riposo concedibili.
Il criterio di determinazione del numero di riposi orari
concedibili nella giornata corrisponde a quello gia' praticato
per i riposi di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 (c.d.
"per allattamento"). Pertanto per un orario giornaliero di
lavoro da 6 ore in poi sono riconoscibili 2 ore di permesso,
mentre il riposo e' di un'ora per un orario di lavoro inferiore
alle 6 ore. E' ovvio che nessun riposo e' concedibile per
giornate non lavorate, compresa la 6 giornata in caso di
settimana corta.
2) Lavoratori agricoli.
L'erogazione in forma diretta dell'indennita' di cui ai commi
1, 2, 3 e 6 e' prevista a favore degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato, e cio' anche nell'ipotesi in cui
l'azienda versi (per altri lavoratori dipendenti) i contributi
INPS a mezzo dei modd. DM 10.2.
Quanto precede in analogia alle previsioni dell'art. 1 della
legge n. 33/1980.
3) Periodi anteriori alla emanazione della circolare n.
80/1995:
a) frazionabilita' in ore.
I permessi giornalieri di cui all'art. 33, 3 comma, della
legge che, precedentemente alla diramazione delle istruzioni
contenute nella circolare n. 80 citata, dovessero essere stati
fruiti con frazionamento ad ore, potranno essere ammessi al
conguaglio, nella considerazione della incertezza normativa
fino ad allora esistente.
E' ovvio che non potra' comunque essere superato il limite
mensile costituito dal prodotto del numero di ore della
giornata lavorativa per 3.
b) Condizione della assicurabilita' per le prestazioni
economiche di maternita'.
I permessi orari giornalieri di cui al 2 comma del predetto
art. 33, gia' portati a conguaglio dai datori di lavoro non
assicurati per le prestazioni economiche di maternita', non
possono essere considerati regolarmente anticipati a carico
dell'Istituto.
Nel recupero di eventuali partite debitorie a carico delle
ditte, data l'incertezza normativa esistente sulla materia in
argomento anteriormente all'emanazione della predetta circolare
esplicativa n. 80 del 24.3.1995, le somme accessorie da
richiedere potranno consistere (in luogo delle normali sanzioni
civili) negli interessi di differimento o di dilazione ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge 29.2.1988, n. 48
che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30.12.1987, n.
536 e nei limiti previsti dalla norma medesima (adempimento
entro il termine appositamente fissato dall'Istituto).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Messaggio 28208 del 9 ottobre 1995
Oggetto:
Requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Da parte di alcuni Enti di Patronato e' stato segnalato che codesta Sede non riterrebbe applicabile agli operai agricoli a tempo determinato la disposizione dell'articolo 2, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, secondo cui per i lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa.
Al riguardo si richiamano le disposizioni impartite da ultimo con circolare n. 65 del 6 marzo 1995, punto 2.1.3, secondo le quali ai fini dell'applicazione della normativa in parola assume rilievo esclusivamente la durata inferiore all'anno del periodo di occupazione.
Ne consegue che la norma di che trattasi trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato che possano far valere le condizioni richieste dalla legge, a nulla rilevando la circostanza che negli anni in cui risultano occupati per periodi di durata inferiore all'anno gli interessati siano iscritti negli elenchi per l'intero anno.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI