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Messaggio 8097 del 22 marzo 2010
Oggetto: Oggetto: decreto interministeriale n. 48295 attuativo dell’art.1, comma 6, D.L. n. 78/2009, conv. con mod. dalla legge n. 102/2009. Incremento dell’indennità di integrazione salariale in favore dei lavoratori con contratto di solidarietà difensiva, stipulato ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. Nuove modalità di conguaglio degli importi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Premessa
Con il comma 6, dell’art. 1, il D.L. 78/09, conv. con mod. in L. 102/09, viene incrementato – in via sperimentale per i soli anni 2009 e 2010 – l'ammontare del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. L’indennità è elevata all’80%; si ricorda che per tali fattispecie non è prevista l’applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali.
La disposizione in questione si applica ai soli contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 e non trova applicazione ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5, 7 e 8, della legge n. 236/1993.
Con decreto n. 48295 (v. all.1) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono state stabilite le modalità di attuazione della norma.
1. CIGS a seguito di contratti di solidarietà
Come noto – v. circ. n. 9 del 08.01.1986 - l’importo erogato a titolo di prestazione per contratto di solidarietà non è soggetto al tetto massimo CIGS.
La misura dell’integrazione da corrispondere era pari al 60% della retribuzione persa, da decurtare della percentuale di riduzione (5,84%) prevista dall’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986.
In seguito all’emanazione del D.I. 48295, attuativo della disposizione di cui all’art. 1, c. 6, D.L. 78/09, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, la misura dell’integrazione da corrispondere è pari all’80% della retribuzione persa, salva sempre l’applicazione della suddetta riduzione del 5,84%.
Gli oneri derivanti dall’applicazione di tale norma, pari al 20% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, sono stati fissati entro un limite di spesa massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di euro per il 2010.
Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse finanziarie stanziate, ai fini dell’accesso al beneficio dell’incremento, questo Istituto terrà conto dell’ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà, la cui data è riportata nei decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.
2. Modalità di esposizione sul flusso UniEmens.
I datori di lavoro ai fini dell’esposizione dell’ importo dell’integrazione posta a conguaglio nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) continueranno ad attenersi alle modalità già in uso.
Pertanto, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> nell’ elemento <CIGSACredAltre> <CausaleCongCIGS>esporranno il previsto codice G603 e nell’elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio.
Nell’elemento <OreCongCIGS> valideranno l’elemento <NumAutorizzCIGS> inserendo il numero di autorizzazione e l’elemento <NumOreCIGS> con il numero delle ore conguagliate nel mese.
Per esporre la maggiorazione del 20% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2010 valorizzeranno nello stesso elemento di <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice G705 e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio.
Per il conguaglio della sola maggiorazione del 20% relativa a periodi di paga arretrati dell’anno 2010 valorizzeranno nello stesso elemento di <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice G704 e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio.
Per il conguaglio della sola maggiorazione del 20% relativa ai periodi di paga arretrati, per il periodo compreso dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2009, valorizzeranno nell’elemento <CausaleCongCIGS>il codice G703 e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio.
Infine, nell’elemento <CIGSDatiStat> elemento <CausaleStatCIGS> andrà esposto il previsto codice GF00; nell’elemento <NumOreStatCIGS> il numero delle ore di CIGS percepita, espresso in centesimi (Esempio: 1 ora = valore 100; 1 ora e 30 minuti = valore 150) e nell’elemento <ImponibileStatCIGS> deve essere indicato l’imponibile sul quale è stata calcolata la prestazione.
Si fa riserva di fornire con successivo messaggio le modalità cui dovranno attenersi le Sedi per la definizione di eventuali note di rettifica emesse nelle ipotesi in cui le aziende abbiano posto a conguaglio l’integrazione anticipata al lavoratore nella nuova misura dell’80%, utilizzando il solo codice G603.
3. Istruzioni contabili
Gli oneri derivanti dalla maggiorazione in questione devono essere rilevati ai seguenti conti di nuova istituzione (cfr. all.2):
GAU 30/144 - peri i periodi di paga riferiti all’anno 2009 (codice “G703”);
GAU 30/145 - peri i periodi di paga riferiti all’anno 2010 (codici “G704” e “G705”).
L'esigenza di una evidenza contabile separata della maggiorazione di che trattasi, secondo le modalità sopra indicate, deriva dal fatto che per i relativi oneri e' stata prevista, come rappresentato al precedente punto 1., apposita copertura finanziaria a carico dello Stato entro precisi limiti di spesa distintamente per l’anno 2009 e per l’anno 2010.
Infine, si fa presente che, per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce di cui al punto 2., i citati conti GAU 30/144 e GAU 30/145 devono essere movimentati, con il codice documento “95”, esclusivamente dalla procedura automatizzata di ripartizione delle denunce stesse.
Il presente messaggio deve essere pubblicato sul sito Internet dell'Istituto.
IL DIRETTORE GENERALE
NORI