Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro DIS-COLL Norme Decreti DE 1937
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Regio decreto legge 1918 del 23 settembre 1937
Assicurazione contro le malattie per la gente di mare. (037U1918)
Vigente al: 18-1-2015
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 10 gennaio 1929, n. 65, che reca norme sull'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;
Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1822, recante nuovo ordinamento dei servizi per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;
Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, che reca disposizioni integrative del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, che approva il regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276;
Visti gli articoli 537 e 538 del Codice di commercio;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento delle norme sull'assicurazione delle malattie della gente del mare, in relazione anche alle nuove norme sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' obbligatoria l'assicurazione per le malattie per tutte le persone componenti ((l'equipaggio di navi mercantili nazionali, munite di carte di bordo, e di rimorchiatori, anche se non muniti di carte di bordo)).
Agli effetti del presente decreto si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilita' al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici.
sono considerati datori di lavoro gli armatoti delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge.
Per i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori e' considerato datore di lavoro la societa' concessionaria dei servizi radio-telegrafici di bordo.
Sono considerate componenti l'equipaggio di una nave, ai sensi dell'art. 1, le persone regolarmente inscritte sul ruolo d'equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave.
Art. 4.
L'assicurazione di cui al presente decreto e' esercitata dalle Casse previste dall'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935, numero 1765, ciascuna per il proprio territorio di giurisdizione.
Dette Casse assumono la denominazione di « Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie ». ((Nei loro statuti saranno stabilite le norme per le prestazioni da somministrarsi, ai sensi del presente decreto, agli assicurati, che si trovino fuori del territorio di giurisdizione di ciascuna di esse)).
Art. 5.
((L'assicurazione ha inizio dal giorno in cui l'assicurato e' imbarcato e cessa il giorno nel quale si risolve il rapporto di arruolamento)).
L'assicurazione ha altresi' effetto durante il viaggio compiuto dall'assicurato per andare a prendere imbarco sulla nave al servizio della quale e' stato arruolato o per essere rimpatriato nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in localita' diversa da quella di arruolamento o da quella in cui l'assicurato trovavasi al momento della chiamata per l'imbarco, purche' nel viaggio di andata o di ritorno egli non muti senza ragione l'itinerario prestabilito.
Art. 6.
L'assicurazione da' diritto:
a) all'assistenza medico-chirurgica gratuita, compreso il ricovero ospedaliero, ed alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici per tutte le malattie, escluse quelle celtiche e veneree, manifestatesi durante l'arruolamento, fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dall'annotazione di sbarco sul ruolo;
b) ad una indennita' giornaliera nella misura del settantacinque per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell'art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla lett. a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ((ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244)).
In caso di ricovero in un istituto di cura le Casse marittime hanno facolta' di ridurre l'indennita' giornaliera del valore della panatica, purche' il marittimo non abbia moglie e figli o anche solo moglie o solo figli nelle condizioni di cui all'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, o non abbia a proprio carico ascendenti: in tutti i casi l'indennita' cosi' liquidata, non puo' essere inferiore alla meta' dell'indennita' normale, comprensiva della panatica.
Art. 7.
((Il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d'alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il Canale di Suez e gli Stretti di Gibilterra e dei Dardanelli, e' assicurato anche per le seguenti prestazioni, oltre quelle previste nell'articolo precedente)):
a) assistenza medico-chirurgica gratuita e somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici sino al massimo di un anno dall'annotazione di sbarco sul ruolo per le malattie celtiche e veneree, che si manifestano durante l'arruolamelo o entro ventotto giorni dallo sbarco, e per tutte le altre malattie che si manifestano entro il predetto termine di ventotto sempreche' sia dimostrato che durante tale periodo il marittimo non abbia lavorato presso altri datori di lavoro. Il ricovero ospedaliero e' in ogni caso limitato a ventotto giorni;
b) una indennita' giornaliera pari a quella stabilita dall'articolo precedente per tutta la durata delle prestazioni stesse, nei casi in cui la malattia impedisce totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ((ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244)).
Tale indennita' e' dovuta nella misura del cinquanta per cento del salario, quando si tratti di malattia celtica e venerea;
c) assistenza ostetrica ed una indennita' giornaliera pari a quella stabilita dall'articolo precedente, nelle ultime quattro settimane della gestazione e nelle quattro settimane dopo il parto o l'aborto per i casi di parto maturo, di parto prematuro o di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuti rispettivamente entro nove, sei e tre mesi dalla annotazione di sbarco sul ruolo.
Le prestazioni di cui al presente articolo sono dovute ai marittimi stranieri arruolati su navi mercantili nazionali, quando esista al riguardo un trattamento di reciprocita'.
Art. 8.
Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte della Cassa marittima anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti dal presente decreto.
Art. 9.
Le prestazioni contemplate dal presente decreto sono corrisposte in base agli accertamenti ed alle prescrizioni del medico fiduciario della Cassa marittima o del sanitario da essa designato.
Il riconoscimento delle condizioni di inabilita' al lavoro agli effetti degli articoli 6 e 7 spetta alla Cassa marittima.
Contro i provvedimenti della Cassa per le prestazioni di natura sanitaria e' ammesso ricorso ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Art. 10.
L'indennita' giornaliera e' calcolata sul salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo.
Per la determinazione del salario si osservano le norme degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200.
La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile.
L'indennita' giornaliera e' pagata posticipatamente a periodi non eccedenti i sette giorni.
Il datore di lavoro non puo' rifiutarsi di fare anticipazioni quando ne sia richiesto dalla Cassa marittima.
In caso di sbarco di un ammalato in un porto del Regno non vi e' obbligo di deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene in altri porti il comandante, d'accordo con l'Ufficio di porto o consolare, deve garantire o depositare presso detto Ufficio oltre le spese suddette anche acconti sulle indennita' per inabilita' temporanea per il periodo che l'Ufficio stesso stabilira'.
Art. 11.
L'indennita' giornaliera decorre dal giorno successivo a quello in cui e' apposta sul ruolo la annotazione di sbarco.
Per le malattie che si manifestano dopo lo sbarco la indennita' decorre ((dal quarto giorno successivo a quello della denunzia, da parte dell'assicurato, della malattia debitamente accertata dalla Cassa marittima)).
Art. 12.
Quando sia necessario il ricovero in un istituto di cura la spesa di spedalita' per gli assicurati e' assunta dalla Cassa, la quale ha diritto di fare eseguire visite di controllo da propri medici fiduciari ai marittimi ricoverati.
Se il ricovero sia fatto in ospedali civili del Regno, delle Colonie, del Possedimenti o altri territori non metropolitani soggetti alla sovranita' dello Stato, sara' applicata per la spesa di degenza, quando non sia stata stipulata apposita convenzione, la tariffa minima in vigore presso gli ospedali stessi nei riguardi di ricoverati a spese di altri enti di previdenza, di assistenza o di beneficenza.
Art. 13.
L'ammalato che senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi alle cure disposte dalla Cassa marittima o elude le cure medesime, perde il diritto alle prestazioni assicurative.
L'accertamento dei motivi del rifiuto o della elusione e' demandato, in caso di contestazione, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con i modi e termini ivi stabiliti.
Art. 14.
Qualora la Cassa marittima abbia fondati motivi di ritenere che la malattia sia conseguenza diretta di ubbriachezza, ovvero sia stata contratta od aggravata intenzionalmente puo' negare all'assicurato la corresponsione dell'indennita', ferme rimanendo le pene stabilita dalla legge e fatto salvo all'assicurato il ricorso ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935 n. 1705.
((Nel caso previsto dal presente articolo la Cassa ha facolta' di concedere alla moglie e ai figli viventi a carico dell'assicurato un assegno alimentare in misura non inferiore a un terzo della indennita' che sarebbe spettata all'assicurato stesso)).
Art. 15.
Agli effetti della determinazione del periodo massimo per il quale sono dovute le prestazioni assicurative, la malattia che recidiva entro sessanta giorni dalla sua guarigione o che si manifesta nello stesso termine come consequenziale della precedente si considera continuativa.
Non sono calcolati i periodi precedenti di cura per i quali l'ammalato non abbia percepito indennita'.
Le malattie croniche danno diritto alle prestazioni per i soli periodi di acutizzazione.
Art. 16.
In caso di morte dell'assicurato per infortunio o malattia, nel periodo coperto dall'assicurazione ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e del presente decreto, spetta al coniuge, o in mancanza di questo ai figli o ai genitori, una indennita' a titolo di concorso nelle spese funerarie, pari ad una mensilita' del salario goduto ((e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire mille)).
Art. 17.
Si provvede agli scopi di cui al presente decreto mediante contributi a totale carico dei datori di lavoro per le prestazioni di cui agli articoli 6 e 16.
Per le prestazioni di cui all'art. 7 si provvede mediante contributo per meta' a carico del datore di lavoro e per meta' a carico dei lavoratori delle navi indicate nel primo comma di detto articolo. Tale contributo e' fissato dal Ministro per le corporazioni d'accordo col Ministro per le comunicazioni, in base alle risultanze della gestione di ciascun anno del biennio precedente.
((Il contributo e' pari alla meta' di quello che sara' stabilito in base alla disposizione del comma precedente quando si tratta di personale di Stato Maggiore, il cui rapporto di lavoro e' disciplinato da regolamenti organici o da contratti collettivi di lavoro che assicurino al personale stesso un trattamento economico superiore a quello stabilito dal presente decreto.
Per i primi due anni di gestione il contributo e' fissato complessivamente nella misura del due per cento del salario e, per il personale di cui al comma precedente, nella misura dell'uno per cento)).
I datori di lavoro sono tenuti al versamento anche della parte di contributo a carico degli assicurati, che e' da essi trattenuta sul salario corrisposto agli assicurati stessi. Il datore di lavoro, il quale mediante ritenute sul salario, dirette o indirette, sia in danaro che in natura, fa concorrere gli assicurati nella spesa per i contributi posti a proprio carico, e' punito con l'ammenda sino a lire diecimila.
Art. 18.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto il capitano o padrone preposto al comando della nave deve denunziare alla Cassa marittima competente i casi di malattia che si verificano nel personale dipendente. La denuncia deve essere corredata da un certificato rilasciato dal medico di bordo, o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nello Stato sia all'estero.
La denuncia deve essere fatta entro due giorni dalla constatazione della malattia e, qualora la nave si trovi in navigazione, nel giorno del primo approdo.
In ogni caso, quando la cura richiede che il marittimo sia sbarcato, la denuncia di cui ai commi precedenti deve essere fatta il giorno stesso dello sbarco.
I contravventori delle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.
Art. 19.
Per quanto riguarda gli obblighi derivanti ai datori di lavoro per effetto dell'assicurazione,, prevista dal presente decreto, si applicano le norme contenute nel titolo II del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ivi comprese le disposizioni penali da tali norme prescritte.
Il datore di lavoro che agli effetti dell'assicurazione infortuni abbia ottemperato agli obblighi di denuncia dell'inizio del rischio soggetto all'assicurazione e delle successive modificazioni o della cessazione del rischio medesimo, e di notifica delle mercedi per l'accertamento dei premi, e' dispensato dall'obbligo di presentare separate notifiche agli effetti del presente decreto.
Art. 20.
Agli assicurati, ai quali spettano a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, stabilite dal titolo II, capo VI, sez. II, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ((le Casse marittime corrispondono soltanto la differenza fra il trattamento economico previsto dal presente decreto e quello eventualmente spettante all'assicurato, ai sensi del predetto Regio decreto-legge)).
Art. 21.
Alle Casse marittime puo' dal Ministero dell'interno essere affidata la gestione dei dispensari antivenerei governativi portuali, istituiti a norma dell'art. 300 del testo unico delle leggi sanitarie agli effetti dell' accordo internazionale di Bruxelles reso esecutorio nel Regno con R. decreto 11 aprile 1936, n. 1133.
In queste caso si intendono di diritto risolute le convenzioni in vigore per la gestione di detti servizi fra il Ministero dell'interno ed altri enti o privati.
Per la gestione dei servizi medesimi sara' dal Ministero dell'interno stipulata con le Casse marittime apposita convenzione, con la quale saranno fissati il contributo statale, le sedi dei dispensarvi, lo norme per il funzionamento di essi e per l'assunzione dei dirigenti sanitari, nonche' le modalita' per l'eventuale coordinamento dei dispensarvi stessi con gli altri servizi sanitari delle Casse.
Art. 22.
Le Casse marittime sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione del trattamento piu' favorevole eventualmente contemplato per gli assicurati da regolamenti organici o contratti collettivi di lavoro, secondo le norme stabilite dagli statuti delle Casse medesime.
Le Casse sono autorizzate ad assumere, nei limiti della propria competenza territoriale, assicurazioni collaterali di assistenza ai marittimi in caso di malattia.
Art. 23.
Le Casse marittime possono assumere l'assistenza ai familiari degli assicurati per tutti o alcuni dei compartimenti marittimi compresi nel territorio di propria competenza.
In tal caso tutti gli assicurati debbono concorrere con contributi da determinarsi su proposta della Cassa marittima dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle comunicazioni, alla formazione di un fondo per l'assistenza suddetta.
Tale contributo sara' dai datori di lavoro trattenuto sui salari e versato alla Cassa.
Sono considerati familiari dell'assicurato per il diritto alla assistenza, in quanto con lui coabitanti e non assicurati per le malattie presso altri Enti, il coniuge, i figli anche naturali fino all'eta' di diciotto anni o che siano inabili permanentemente al lavoro, nonche' i genitori ad esclusivo carico dello assicurato medesimo.
L'assistenza comprende tutte le prestazioni sanitarie previste dall'art. 7, fatta eccezione del ricovero ospedaliero. Le categorie di assicurati che potranno essere ammesse all'assistenza ai familiari, nonche' la misura e le modalita' dell'assistenza stessa, saranno determinate dagli statuti delle Casse marittime.
Art. 24.
Per la gestione delle assicurazioni previste dal presente decreto, le Casse marittime godono degli stessi benefici, privilegi, ed esenzioni tributarie previsti per la gestione delle assicurazioni da esse esercitate a norma del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Le indennita' e gli assegni a favore degli assicurati o dei loro aventi diritto per le prestazioni previste dal presente decreto sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
Art. 25.
Il credito per le indennita' fissate dal presente decreto non puo' essere ceduto per nessun titolo, ne' puo' essere pignorato o sequestrato, tranne che per le spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto.
Art. 26.
Le Casse marittime devono rimborsare agli armatori le spese anticipate dai comandanti delle navi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 e provvedere agli altri oneri relativi, essendo a loro carico la spesa di cura e di rimpatrio relativa al marittimo sbarcato per malattia o per infortunio, nella misura e con le norme previste dal presente decreto, dal Codice per la marina mercantile, dal relativo regolamento e dal Codice di commercio.
Art. 27.
Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima indicati nell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dai quali sia derivata inabilita' temporanea assoluta, l'indennita' giornaliera da corrispondersi ai sensi dell'art. 23 del decreto medesimo e' calcolata ((nella misura stabilita dall'articolo 6 e nei modi indicati dall'articolo 10 del presente decreto)).
Art. 28.
Salvo il disposto degli articoli 9, 13 e 14, nel caso di controversie sul diritto alle prestazioni di cui al presente decreto si applicano le norme contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Tuttavia fino a quando, ai sensi dell'art. 75 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non sia stabilita la data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo VI del medesimo Regio decreto, continueranno ad avere applicazione, per la risoluzione delle controversie di cui al comma precedente le disposizioni dell'art. 27 della legge 10 gennaio 1929, numero 65. Con il Regio decreto preveduto nel citato art. 75 o con altro successivo saranno stabilite le norme transitorie e ogni altra norma che potra' occorrere per l'attuazione del predetto titolo VI riguardo alle controversie sovramenzionate.
Si applicano anche nei riguardi delle Casse marittime le disposizioni dell'art. 26 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276.
Art. 29.
Qualunque patto inteso ad eludere o limitare a danno degli assicurati l'applicazione del presente decreto e' nullo.
Le funzioni di assistenza agli assicurati sono esercitate esclusivamente dalle competenti organizzazioni sindacali con le norme di cui all'art. 66 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e art. 89 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200.
Art. 30.
Le Casse marittime tengono gestioni separate per le varie forme assicurative, secondo le norme che saranno stabilite dagli statuti.
Art. 31.
L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'annotazione di sbarco sul ruolo in caso di malattia manifestatasi durante l'arruolamento, e dal giorno della manifestazione della malattia, se questa si verifica dopo lo sbarco.
Art. 32.
Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Per la violazione delle norme del regolamento predetto potra' essere comminata, nello stesso regolamento, la pena dell'ammenda fino a lire duemila.
Art. 33.
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' esercitata dalle autorita' marittime o consolari analogamente a quanto e' stabilito per la vigilanza sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima. Sono applicabili al riguardo tutte le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200.
Art. 34.
Con la data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
la legge 10 gennaio 1929, n. 65, per quanto riguarda la gente del mare, salvo quanto e' disposto nel primo capoverso dell'art. 28;
gli articoli 537 e 538 del Codice di commercio per la parte contemplata nel presente decreto;
ogni altra disposizione contraria al presente decreto.
L'art. 538 del Codice di commercio e' abrogato altresi' per la parte contemplata dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
All'art. 42 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale e' aggiunta la seguente disposizione:
« 9°) le donne arruolate su navi mercantili nazionali ».
Art. 35.
All'art. 19 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1763, alle parole: « o per raggiungere la loro residenza nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi motivo in altra localita' » sono sostituite le altre « o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in localita' diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco ».
Art. 36.
L'entrata in vigore delle norme contenute nell'art. 23 del presente decreto sara' determinata anche per singoli compartimenti con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le comunicazioni, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 37.
Il presente decreto, che entrera' in vigore il 1° ottobre 1937-XV, sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a, San Rossore, addi' 23 settembre 1937 - Anno XV,
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - LANTINI - SOLMI - DI REVEL - BENNI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 119. - MANCINI.