Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Fondo di garanzia Norme Circolari Inps CI 1998 Circolare 192 del 20 agosto 1998
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Circolare 192 del 20 agosto 1998
Oggetto:
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPETTANTI AGLI INVALIDI CIVILI. ART.130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N.112.
1- PREMESSA
IL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N.112, PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.92 DEL 21 APRILE ED ENTRATO IN VIGORE IL 6 MAGGIO 1998, ALL'ART.130 DISPONE IL TRASFERIMENTO AD UN APPOSITO FONDO DI GESTIONE ISTITUITO PRESSO L'INPS, DELLA FUNZIONE DI EROGAZIONE DI PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITÀ SPETTANTI AGLI INVALIDI CIVILI.
A NORMA DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO CITATO, IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI OPERA A DECORRERE DAL 120 GIORNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (3 SETTEMBRE 1998).
IL MEDESIMO ARTICOLO DISPONE CHE LE FUNZIONI DI CONCESSIONE DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI SONO TRASFERITE ALLE REGIONI CHE, SECONDO IL CRITERIO INTEGRALE DI COPERTURA, PROVVEDONO CON RISORSE PROPRIE, ALLA EVENTUALE CONCESSIONE DEI BENEFICI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI DETERMINATI CON LEGGE DELLO STATO, PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.
È INOLTRE PREVISTO CHE, FERMO RESTANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE FRA LA FASE DELL'ACCERTAMENTO SANITARIO E QUELLA DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 537, NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI ED ESECUTIVI, RELATIVI ALLA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI, ATTIVATI A DECORRERE DAL 3 SETTEMBRE 1998, LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA' SPETTA ALLE REGIONI OVE IL PROCEDIMENTO ABBIA AD OGGETTO LE PROVVIDENZE CONCESSE DALLE REGIONI STESSE E ALL'INPS NEGLI ALTRI CASI, ANCHE RELATIVAMENTE A PROVVEDIMENTI CONCESSORI ANTECEDENTI AL 3 SETTEMBRE 1998.
L'ART. 130 STABILISCE INFINE CHE, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI DINIEGO, È AMMESSO RICORSO AMMINISTRATIVO, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PENSIONE SOCIALE, FERMA RESTANDO LA TUTELA GIURISDIZIONALE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.
SI FORNISCONO DI SEGUITO LE PRIME INDICAZIONI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA.
1 - INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI TRASFERITE
NEL CORSO DELLE RIUNIONI TENUTESI CON I RAPPRESENTANTI DEI MINISTERI INTERESSATI, È EMERSA LA NECESSITÀ DI FORNIRE UNA SOLUZIONE ALLE PROBLEMATICHE POSTE DALLA NUOVA NORMATIVA, CON PRIORITARIO RIFERIMENTO
ALL'ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'ISTITUTO. APPARE CHIARA L'ATTRIBUZIONE ALL'INPS DELLA FUNZIONE DI EROGAZIONE DI TUTTE LE PRESTAZIONI IN ARGOMENTO, SIA CHE SI TRATTI DEI "VECCHI" TRATTAMENTI IN ATTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO N.112, SIA CHE SI TRATTI DEI NUOVI TRATTAMENTI CHE SARANNO CONCESSI DALLE REGIONI IN APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART.130.
PER QUANTO RIGUARDA I COMPITI DI VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PROVVIDENZE IN ARGOMENTO, L'ART. 129 DEL DECRETO N.112 STABILISCE TRA L'ALTRO, CHE SONO CONSERVATE ALLO STATO LA FUNZIONE DI REVISIONE DELLE PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITÀ SPETTANTI AGLI INVALIDI CIVILI E LA VERIFICA DEI REQUISITI SANITARI CHE HANNO DATO LUOGO A BENEFICI ECONOMICI DI INVALIDITÀ CIVILE.
L'ACCERTAMENTO IN MERITO ALLA PERMANENZA DEI REQUISITI SANITARI È RISERVATO ALLA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE PER L'INVALIDITÀ CIVILE, PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO.
INOLTRE LA LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N.449, HA PREVISTO (ART.52,COMMA 1) L'ATTUAZIONE, DAL 1 GIUGNO1998 AL 31 MARZO 1999, DI UN PIANO STRAORDINARIO DI VERIFICA DELLE INVALIDITÀ CIVILI DA PARTE DEL MINISTERODEL TESORO, PER 100.000 SOGGETTI, NEI CONFRONTI PRIORITARIAMENTE, DEI TITOLARI DEI BENEFICI ECONOMICI CHE NON ABBIANO PRESENTATO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 1996 L'AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.4 COMMA 1 DELLA LEGGE 8.8.1996 N.425, IN ORDINE ALLE PROPRIE CONDIZIONI DI SALUTE.
NEI CONFRONTI DI COLORO CHE NON ABBIANO PRESENTATO L'ANZIDETTA AUTOCERTIFICAZIONE, PER I QUALI È PREVISTA LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DEL BENEFICIO IN GODIMENTO, LA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VARI E DELLE PENSIONI DI GUERRA DEL MINISTERO DEL TESORO DEVE PROCEDERE, ENTRO 120 GIORNI, ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SANITARI E ALLA SUCCESSIVA EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI, A SEGUITO DELL'ACCERTATA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI SANITARI DI ASSISTIBILITÀ.
LA FUNZIONE DI VERIFICA DEI REQUISITI SANITARI È DUNQUE CONSERVATA ALLO STATO.
QUANTO AI REQUISITI REDDITUALI, LO STESSO ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N.449/97 AL COMMA 4, PREVEDE CHE I CONTROLLI EFFETTUATI ENTRO IL 30 GIUGNO DI CIASCUN ANNO A CURA DEL MINISTERO DEL TESORO, ATTRAVERSO INCROCI CON LE BANCHE DATI DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DEL CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI, SOSTITUISCANO LE VERIFICHE GIURIDICO-ECONOMICHE DI CUI AL D.M. 20 LUGLIO 1989,N.293, E LE VERIFICHE REDDITUALI DI CUI AL D.M.31.10.1992,N.553.
LA VERIFICA DEI REQUISITI REDDITUALI VA EFFETTUATA ISTITUZIONALMENTE DAL MINISTERO DEL TESORO ENTRO IL 30 GIUGNO DI CIASCUN ANNO, MEDIANTE CONTROLLI INCROCIATI. TUTTAVIA, UNA VOLTA TRASFERITA ALL'INPS LA FUNZIONE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI, È INEVITABILE CHE L'ISTITUTO, QUALE GESTORE DEL CASELLARIO, DOVRÀ EFFETTUARE ANCHE I NECESSARI CONTROLLI IN MERITO ALLA PERMANENZA DEI REQUISITI REDDITUALI.
OVE PERTANTO RISULTINO IN CAPO AL MINORATO CIVILE MAGGIORI REDDITI CHE COMPORTINO IL SUPERAMENTO DEL PRESCRITTO LIMITE INDIVIDUALE, L'INPS È TENUTO A SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEL BENEFICIO ECONOMICO, PROVVEDENDO CONTESTUALMENTE AD INVIARE ALLA COMPETENTE PREFETTURA DOCUMENTATEINFORMAZIONI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA.
PER L'ASSEGNO MENSILE SPETTANTE AGLI INVALIDI CIVILI PARZIALI SONO PREVISTE DALLA LEGGE INCOMPATIBILITÀ CON QUALSIASI PRESTAZIONE PENSIONISTICA DIRETTA DI INVALIDITÀ CONCESSA DA ALTRI ENTI, SALVO DIRITTO DI OPZIONE PER IL TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE (ART.3 LEGGE N.407/90).
3 - INIZIATIVE IN ATTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA.
GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE IN QUESTIONE, GESTITI FINO AD OGGI DALLE PREFETTURE ATTRAVERSO TRE DISTINTI CAPITOLI DI SPESA IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE DI BENEFICIARI (INVALIDI CIVILI, CIECHI E SORDOMUTI), PASSERANNO ALLE REGIONI CHE DOVRANNO PROVVEDERE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ALL'ACCERTAMENTO CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI AMMINISTRATIVI E SANITARI.
IN ATTESA CHE VENGANO EMANATE LE OPPORTUNE DISPOSIZIONI PER DISCIPLINARE IL CONFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONE DELLE NUOVE PRESTAZIONI, I PROVVEDIMENTI CONTINUERANNO AD ESSERE ADOTTATI DALLE PREFETTURE CHE AVRANNO CURA, ALMENO INIZIALMENTE, DI INOLTRARE ALLE SEDI INPS, I DECRETI DI CONCESSIONE EMANATI IN DATA SUCCESSIVA AL 3 SETTEMBRE.
LE VARIAZIONI CONSEGUENTI ALLE NUOVE CONCESSIONI, AL PARI DELLE ALTRE, SARANNO COMUNICATE DALLE PREFETTURE ALLE SEDI INPS CHE PROVVEDERANNO ALLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI CON LE PROCEDURE AUTOMATIZZATE ADEGUATAMENTE AGGIORNATE.
INOLTRE, ALCUNI TIPI DI VARIAZIONI (CAMBIO DI DOMICILIO, DI UFFICIO POSTALE, RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO, CAMBIO DI CONTO CORRENTE, COMUNICAZIONE DI DECESSO, NOMINA O SOSTITUZIONE DI TUTORE O DELEGATO, RICHIESTA DA PARTE DEGLI EREDI DI EVENTUALI RATEI NON RISCOSSI DALL'ASSISTITO DECEDUTO), POTRANNO PERVENIRE DIRETTAMENTE ALLE SEDI INPS, CON MODALITÀ CHE SARANNO ILLUSTRATE IN UNA SPECIFICA INFORMATIVA DA INVIARE AGLI ASSISTITI.
NELL'INTENTO DI DEFINIRE LE LINEE OPERATIVE DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN QUESTIONE, IN APPOSITE RIUNIONI SONO STATE CONCORDATE CON I MINISTERI INTERESSATI, ALCUNE MISURE DI INTERVENTO CHE DI SEGUITO SI ILLUSTRANO.
LE PRESTAZIONI DEGLI INVALIDI CIVILI SONO ATTUALMENTE EROGATE, CON CADENZA BIMESTRALE, DALLE PREFETTURE. CON L'ELABORAZIONE AFFERENTE IL BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 1998, CESSERANNO LE COMPETENZE DELLE PREFETTURE E L'INPS, A PARTIRE DA NOVEMBRE, SUBENTRERÀ NEL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.
PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALE OBIETTIVO L'ISTITUTO, IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO, STA PREDISPONENDO LE PROCEDURE PREORDINATE A TRASFERIRE NELL'ARCHIVIO GENERALE DELLE PENSIONI INPS, I DATI AFFERENTI I TITOLARI DEI TRATTAMENTI, I RELATIVI INDIRIZZI E GLI UFFICI INCARICATI DI ESEGUIRE IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.
I TRATTAMENTI IN ESSERE DESTINATI A CONFLUIRE NEL DATA BASE DELLE PENSIONI AMMONTANO A CIRCA 1.400.000. NELLA PROCEDURA DI CARICAMENTO DI QUESTE POSIZIONI VERRÀ ATTRIBUITO IL CODICE CATEGORIA (044) E LA COMPETENZA TERRITORIALE DI SEDE, IN BASE ALLA RESIDENZA DEL TITOLARE DELLA PRESTAZIONE.
L'INPS PRENDERÀ IN CARICO ANCHE LE CONVENZIONI STIPULATE A SUO TEMPO DALLE PREFETTURE CON LE TRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ASSISTITI, PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE.
COME SOPRA ACCENNATO, CON UN'APPOSITA COMUNICAZIONE CHE SARÀ PREDISPOSTA E INVIATA AGLI INTERESSATI A MEZZO POSTEL ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE, L'INPS INFORMERÀ I DESTINATARI CIRCA LE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE E LE DIVERSE MODALITÀ DI PAGAMENTO.
ALLO SCOPO DI CONSENTIRE ALL'ISTITUTO DI PROCEDERE AL PAGAMENTO DEI SUDDETTI TRATTAMENTI IN MODO UNIFORME A QUELLO IN ATTO PER LA GENERALITÀ DELLE PENSIONI, SI È RESO NECESSARIO DELEGIFICARE LA MATERIA SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART.10 COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1987, N.536, CONVERTITO NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1988 N.48, ATTRAVERSO
L'ADOZIONE DELLA DELIBERA N. 719 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO U.S.
CON LA STESSA È STATA STATUITA LA CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE AGLI INVALIDI CIVILI IN RATE MENSILI ANTICIPATE. INOLTRE PER LE INDENNITÀ DI MODESTO IMPORTO SONO PREVISTE FORME DI PAGAMENTO ANNUALI O SEMESTRALI, ANALOGAMENTE A QUANTO EFFETTUATO PER LE PENSIONI INPS, NONCHÈ L'ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI ALLE 1.000 LIRE.
L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEGLI INVALIDI CIVILI AVVERRÀ CON LE PROCEDURE IN ATTO PER LA GENERALITÀ DELLE PENSIONI, CON PERIODICITÀ MENSILE E, PER I TITOLARI DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PLURIMI, CON MANDATO UNIFICATO.
A TAL FINE SI PRECISA CHE CIRCA IL 50% DEI PERCETTORI DEI TRATTAMENTI EROGATI
DAL MINISTERO DELL'INTERNO, BENEFICIANO DI UNA PENSIONE INPS.
INOLTRE, PER CONSENTIRE LA LIQUIDAZIONE DEI NUOVI TRATTAMENTI CONCESSI DALLE PREFETTURE SUCCESSIVAMENTE AL 3 SETTEMBRE, NONCHÈ LA GESTIONE DI TUTTE LE POSIZIONI AFFLUITE NEL SISTEMA DELL'ISTITUTO, SONO IN FASE DI AGGIORNAMENTO LE PROCEDURE LOCALI E CENTRALI DELLE PENSIONI (CALCOLO, TRASFERIMENTI, VARIAZIONI DI UFFICIO PAGATORE, DELEGHE, CAMBIO DI INDIRIZZO, ECC.).
AL FINE POI DI AGEVOLARE LE PREFETTURE NELLA TRATTAZIONE DELLE NUOVE CONCESSIONI E NELLA POSSIBILITÀ DI UN INTERVENTO PIÙ DIRETTO SULLE SINGOLE POSIZIONI - ELIMINANDO L'ONEROSO FLUSSO CARTACEO CHE RICHIEDE ANCHE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI INPS COMPETENTI, ATTESA LA DIVERSA DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO - È ALLO STUDIO LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA IL SISTEMA CENTRALE INPS E IL CED DEI SERVIZI ELETTORALI PRESSO IL VIMINALE.
4. DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO
L'ART.130 PREVEDE CHE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DINIEGO È AMMESSO RICORSO AMMINISTRATIVO, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PENSIONE SOCIALE, FERMA RESTANDO LA TUTELA GIURISDIZIONALE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.
A NORMA DELL'ART. 46 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989 N. 88, IN MATERIA DI RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PENSIONE SOCIALE, È COMPETENTE IL COMITATO PROVINCIALE DELL'INPS. IL DIRETTORE DELLA COMPETENTE SEDE DELL'ISTITUTO PUÒ SOSPENDERE L'ESECUZIONE DELLA DECISIONEDEL COMITATO, QUALORA SI EVIDENZINO PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ. IN TAL CASO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEVE ESSERE ADOTTATO DAL DIRETTORE ENTRO CINQUE GIORNI ED ESSERE SOTTOPOSTO ALL'ESAME DEL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI.
RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO, IL COMMA 3 DEL PRECITATO ART. 130 STABILISCE CHE, "FERMO RESTANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE FRA LA FASE DELL'ACCERTAMENTO SANITARIO E QUELLA DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N.537, NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI ED ESECUTIVI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI, ATTIVATI A DECORRERE DAL TERMINE DI CUI AL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTA ALLE REGIONI OVE IL PROCEDIMENTO ABBIA AD OGGETTO LE PROVVIDENZE CONCESSE DALLE REGIONI STESSE ED ALL'INPS NEGLI ALTRI CASI, ANCHE RELATIVAMENTE A PROVVEDIMENTI CONCESSORI ANTECEDENTI AL TERMINE DI CUI AL MEDESIMO COMMA 1."
NE CONSEGUE, STANDO ALLA CITATA DISPOSIZIONE DEL COMMA 3, CHE VIENE ATTRIBUITA ALL'INPS LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI ED ESECUTIVI ATTIVATI A DECORRERE DAL 3 SETTEMBRE 1998, ANCHE PER PROVVIDENZE CONCESSE IN PERIODI ANTERIORI AL TRAFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'ISTITUTO STESSO, AD ESCLUSIONE DI QUELLE CONCESSE DALLE REGIONI.
CONSIDERATO INOLTRE CHE, IN ATTESA DEL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI, LA FUNZIONE DEI NUOVI TRATTAMENTI RESTA AFFIDATA ALLE PREFETTURE, SI È CONVENUTO SULL'ORIENTAMENTO CHE, PER I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AVVIATI DALLA PREDETTA DATA DEL 3 SETTEMBRE, RESTA AFFIDATA ALL'INPS LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA ANCHE PER I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLE PREFETTURE NELLE MORE DEL PASSAGGIO DELLE COMPETENZE ALLE REGIONI.
IN MERITO ALLE LINEE DI INDIRIZZO IMPARTITE, SI FA COMUNQUE RISERVA DI ULTERIORI COMUNICAZIONI.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO