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Circolare 132 del 20 ottobre 2010
OGGETTO: Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1 , U2 e U3.
SOMMARIO:
Premessa.
1. Documento portatile U1: “Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione”.
2. Documento portatile U2: “Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione”.
3. Documento portatile U3: “Circostanze che possono modificare il suo diritto a prestazioni di disoccupazione”.
4. Lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione e lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione: adempimenti dei Centri per l’impiego e delle Sedi INPS.
Premessa
Si fa seguito alla circolare n. 82 del 1° luglio 2010, avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale” e alla circolare n. 85 del 1° luglio 2010, avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni”, per comunicare quanto segue.
Come noto, dal 1° maggio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e di rimborso tra istituzioni, in applicazione degli articoli da 61 a 65 del regolamento di base n. 883/2004, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione n. 987/2009.
Con la presente circolare vengono trasmessi, in versione compilabile, i formulari comunitari U1, U2 (di competenza dell’INPS) e U3 (di competenza dei Centri per l’impiego), pubblicati dai competenti organismi comunitari in applicazione delle citate disposizioni. Tali formulari sono denominati anche “documenti portatili”, in quanto costituiscono certificazioni che l’istituzione competente rilascia alla persona interessata la quale, portandoli con sé e presentandoli all’istituzione dell’altro Stato, può dimostrare direttamente quanto attestato.
Si evidenzia, infine, che, non appena pubblicati dai competenti organismi comunitari nella versione linguistica italiana, saranno trasmessi, così come gli altri, anche i PAPER SED citati nella presente circolare. Nel frattempo le Sedi dovranno continuare ad utilizzare, ove possibile, i formulari comunitari della serie E.
1. Documento portatile U1: “Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione”
L’articolo 54 del regolamento n. 987/2009 precisa che, alle disposizioni dettate in materia di totalizzazione dall’articolo 61, si applicano i criteri generali previsti dall’articolo 12 del regolamento n.987/2009. La seconda frase dell’articolo 54 prevede, inoltre, che: “fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione”. Pertanto, nel caso sia necessario far ricorso alla totalizzazione, la persona interessata, unitamente alla domanda di prestazione di disoccupazione, può presentare all’istituzione competente il documento che attesta i periodi di attività lavorativa svolta in un altro o in altri Stati membri, il cd. documento portatile U1 (ex E301).
Il formulario U1, che rappresenta l’unico documento utile che l’interessato può presentare per la certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e di attività autonoma compiuti in un determinato Stato, viene trasmesso in allegato (allegato 1).
Al riguardo si precisa che, nel compilare il documento in questione, le Sedi dovranno indicare nel punto 2.1 i veri e propri periodi di assicurazione fatti valere in Italia e, nel punto 2.2, gli eventuali periodi in cui il lavoratore ha esercitato un’attività, anche autonoma, non coperta dall’assicurazione contro la disoccupazione. A tal fine, nel caso in cui l’informazione non sia già in possesso dell’Istituto, dovrà essere fornita dagli interessati la necessaria documentazione.
2. Documento portatile U2: “Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione”
L’articolo 55 del regolamento n. 987/2009 detta i criteri di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004, disciplinando gli adempimenti cui sono tenuti la persona disoccupata che si reca in cerca di occupazione in uno Stato membro diverso da quello competente, le istituzioni e gli uffici del lavoro.
In particolare, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro, per conservare il diritto alle prestazioni deve, prima della partenza, informarne l’istituzione competente e chiedere il rilascio di un documento, il documento portatile U2 (allegato 2), con il quale viene attestato che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni.
L’istituzione competente, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto di quattro settimane (salvo deroga da parte dell’istituzione competente), informa la persona interessata degli obblighi da adempiere e rilascia l’attestazione richiesta utilizzando il citato documento portatile U2 (ex E303). Nel documento devono essere indicate le seguenti informazioni:
a) il periodo concesso (vedi l’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base) per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
b) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;
c) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
La persona disoccupata deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, e presentare all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2.
3. Documento portatile U3: “Circostanze che possono modificare il suo diritto a prestazioni di disoccupazione”
Il citato articolo 55 del regolamento n. 987/2009 prevede, inoltre, al paragrafo 4, che l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è tenuta ad informare l’istituzione competente, con il PAPER SED U010, e la persona interessata, con il formulario U3, dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto.
In particolare, è denominato U3 (allegato 3) il documento portatile con il quale l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata comunica all’interessato il mutamento di circostanze che può portare l’istituzione che eroga le prestazioni di disoccupazione a sospendere le medesime. Pertanto, nelle avvertenze del formulario, l’interessato è invitato a contattare senza indugio, in caso di contestazioni, l’istituzione che eroga le prestazioni.
Nel caso di lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione, spetta al Centro per l'impiego informare del mutamento di circostanze, ossia del verificarsi di fatti che producono effetti sul diritto alla prestazione di disoccupazione, l'istituzione comunitaria che eroga la prestazione con il PAPER SED U010 e l'interessato con l'U3. L'istituzione estera può decidere di sospendere la prestazione, comunicandolo con il PAPER SED U011 al Centro per l’impiego.
4. Lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione e lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione: adempimenti dei Centri per l’impiego e delle Sedi INPS
a) Lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione
Si coglie l’occasione per precisare, ad integrazione della citata circolare n. 85 del 1° luglio 2010, punto 6, che in presenza di lavoratori comunitari disoccupati che si recano in Italia in cerca di occupazione, il Centro per l’impiego è tenuto:
· a rivolgersi, nel caso in cui la persona disoccupata non presenti il documento portatile U2 che attesta la conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione, all’istituzione estera competente che eroga le prestazioni medesime (PAPER SED U007) per ottenere le informazioni necessarie (PAPER SED U008);
· a trasmettere senza indugio copia del PAPER SED U008 alla competente Sede INPS, affinché quest'ultima possa utilizzare le informazioni ricevute per un'eventuale applicazione dell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004 per il lavoratore diverso dal frontaliero (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punto 3, lett.b);
· a trasmettere senza indugio all’istituzione competente le informazioni relative alla data d’iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della persona interessata (PAPER SED U009);
· a informare l’istituzione competente (PAPER SED U010) e la persona interessata (U3) dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto;
· a trasmettere mensilmente (PAPER SED U013), a richiesta dell’istituzione competente (PAPER SED U012), le informazioni relative alla situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest’ultima è ancora iscritta presso gli uffici del lavoro e se rispetta le procedure di controllo predisposte.
b) Lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione
Come già evidenziato, il lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione, prima della partenza deve informarne la Sede INPS competente e richiedere il documento portatile U2, iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, e presentare all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2.
Inoltre, la persona disoccupata, prima della partenza, deve essere stata iscritta come persona in cerca di lavoro presso il competente Centro per l’impiego ed essere rimasta a disposizione dello stesso, di norma, per almeno quattro settimane. Tuttavia, al fine di favorire la ricerca di un’occupazione all’estero da parte dell’interessato, sarà sufficiente che lo stesso si sia iscritto anche per un solo giorno presso il competente Centro per l’impiego perché le prestazioni di disoccupazione, senza pregiudizio degli ulteriori requisiti richiesti, possano essere esportate nello Stato in cui egli cerca una nuova occupazione (cfr. circolare n. 2039 Prs. del 22 dicembre 1972, parte III, B b).
La sede INPS, come detto, è tenuta a rilasciare il documento portatile U2 e, a richiesta dell’interessato, il documento portatile U1 relativo ai periodi di assicurazione.
L'ufficio del lavoro o l’istituzione dello Stato estero deve:
· trasmettere senza indugio all’INPS le informazioni relative alla data d’iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della persona interessata (PAPER SED U009);
· informare l’INPS (PAPER SED U010) e la persona interessata (U3) dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto.
La sede INPS che eroga la prestazione di disoccupazione valuterà i fatti e, se del caso, assumerà le decisioni in merito alla sospensione della prestazione, comunicandole, con il PAPER SED U011, all’ufficio del lavoro o all’istituzione dello Stato estero che ha inviato il PAPER SED U010. Inoltre, comunicherà, con il PAPER SED U014, all’ufficio del lavoro o all’istituzione dello Stato estero l’eventuale rientro in Italia della persona disoccupata.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 85 del 1° luglio 2010
OGGETTO:
regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni.
SOMMARIO:
Premessa. Parte I. Disposizioni generali 1. Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. 2. Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo. 3. Precisazioni sulle modalità di applicazione delle norme sulla totalizzazione con riferimento ad alcune prestazioni particolari previste dalla legislazione italiana. 4. Calcolo della prestazione di disoccupazione. 5. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: mantenimento del diritto alle prestazioni. 6. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: adempimenti del disoccupato e delle istituzioni.
Parte II. Disposizioni specifiche. 1. Disposizioni concernenti la persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. 2. Obblighi della persona in stato di disoccupazione completa. 3. Diritti della persona disoccupata. 4. Scambio di informazioni tra gli uffici del lavoro di due Stati membri ed obblighi delle istituzioni di erogare le prestazioni di disoccupazione. 5. Rimborso tra istituzioni. 6. Disposizioni transitorie.
Premessa
Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009.
In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
Le disposizioni di carattere generale sono state impartite con la circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, alla quale si rimanda integralmente.
Il regolamento n. 883/2004 è successivamente indicato anche come “regolamento di base” ed il regolamento n. 987/2009 come “regolamento di applicazione”.
La presente circolare contiene disposizioni specifiche in materia di prestazioni di disoccupazione e di rimborso tra istituzioni, in applicazione degli articoli da 61 a 65 del regolamento di base, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione.
PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione
Le disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 nascono dalla necessità di facilitare la ricerca di occupazione nel territorio dell’Unione europea e, infatti, prevedono un coordinamento più stretto ed efficace tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici del lavoro degli Stati membri. A tal fine, la nuova normativa ha fissato le modalità degli scambi di informazione, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza e di quello di ultima occupazione.
In particolare tali disposizioni prevedono che:
l’istituzione dello Stato membro di ultima occupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi assicurativi risultanti negli altri Stati membri per l’accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione (articolo 61 del regolamento di base sulla totalizzazione dei periodi);
· il diritto alle prestazioni di disoccupazione sussiste, oltre che, ovviamente, in favore della persona disoccupata che resta nello Stato in cui si è verificato il rischio di disoccupazione, anche nei confronti della persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro in cerca di impiego (articolo 64 del regolamento di base sull’esportabilità delle prestazioni);
· le prestazioni di disoccupazione sono pagate direttamente dall’istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro;
· in determinati casi e in presenza di particolari condizioni lo Stato di residenza è tenuto ad erogare le prestazioni di disoccupazione alla persona disoccupata che ha svolto la sua ultima attività lavorativa in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza. (articolo 65, paragrafo 5, del regolamento di base);
Tali disposizioni prevedono, inoltre, determinati limiti e modalità di rimborso tra gli Stati.
2. Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo
2.1 Criteri generali
L’articolo 61 del regolamento di base dispone che:“l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica. Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile”.
Pertanto, fermo restando che il diritto viene accertato secondo i criteri ed entro i limiti della legislazione dello Stato competente, in applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione, l’istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro.
E’ da tenere presente, tuttavia che, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di disoccupazione al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma, maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, sono presi in considerazione soltanto nel caso in cui gli stessi, se fossero stati compiuti ai sensi della legislazione dello Stato che effettua la totalizzazione, sarebbero stati considerati periodi di assicurazione[1] utili per il diritto alla prestazione di disoccupazione.
2.2 Condizioni per il cumulo
Il paragrafo 2 dell’articolo 61 prevede che, con esclusione dei casi disciplinati dall’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l’applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione sopra indicate “è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:
− periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione;
− periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, oppure
− periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma”.
In linea di principio, quindi, l’applicazione delle norme sulla totalizzazione, da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro, è subordinata alla condizione che l’interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione di tale Stato, periodi di assicurazione, occupazione ovvero di attività lavorativa autonoma.
Ne consegue che vi sono :
Stati che prevedono l’esistenza di un rapporto assicurativo (es. l’Italia) per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, che totalizzano:
a) i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati;
b) i periodi di occupazione e i periodi di attività lavorativa autonoma a condizione che detti periodi, se fossero compiuti sotto la legislazione dello Stato che totalizza, sarebbero stati soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione.
Stati che prevedono il compimento di periodi di occupazione per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, che totalizzano i periodi di occupazione e di assicurazione compiuti in altri Stati come se si trattasse di periodi di occupazione.
Stati che prevedono il compimento di periodi di assicurazione, occupazione e di attività lavorativa autonoma, che totalizzano i periodi di attività lavorativa autonoma compiuti in altri Stati.
Pertanto, fermo restando che l’Istituto procederà al cumulo dei periodi esteri solo quando la cessazione dell’attività lavorativa si sia verificata in Italia, per accertare il requisito previsto dalla legislazione italiana per il diritto alle prestazioni di disoccupazione si devono sommare ai periodi italiani solo i periodi risultanti in uno o più Stati comunitari i quali - se compiuti in Italia - sarebbero stati utilizzati ai fini del diritto alle relative prestazioni.
In particolare, le Sedi per poter totalizzare i periodi di occupazione e di attività autonoma svolti all’estero non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, devono accertare se, per la qualifica rivestita o per l’attività svolta dal lavoratore, tali periodi sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia. La qualifica sarà accertata sulla base dei dati contenuti nel PAPER SED U002 “Comunicazione dei periodi di assicurazione”, se le notizie ivi riportate sono sufficienti, altrimenti da altra documentazione idonea quale l’eventuale contratto di lavoro esibito dall’interessato.
Si precisa, inoltre, che, facendo eccezione al principio generale, in nessun caso è possibile considerare tra i periodi utili per il diritto alle prestazioni per disoccupazione i periodi di residenza che, secondo le legislazioni di alcuni Stati comunitari, hanno rilevanza in ambito previdenziale o assistenziale.
2.3 Modalità procedurali per la concessione delle prestazioni di disoccupazione
L’articolo 54 del regolamento di applicazione precisa che, alle disposizioni dettate in materia di totalizzazione dall’articolo 61, si applicano i criteri generali previsti dall’articolo 12 del regolamento di base (vedi punto 9 della circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale). La seconda frase dell’articolo 54 prevede, inoltre, che: “fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione”.
Pertanto, nel caso sia necessario far ricorso alla totalizzazione, la persona interessata, unitamente alla domanda di prestazione di disoccupazione, può presentare all’istituzione competente il documento che attesta i periodi di attività lavorativa svolta in un altro o in altri Stati membri (documento portatile U1). Nel caso in cui l'interessato non presenti detto attestato, l'istituzione che riceve la domanda di prestazioni lo richiede all'istituzione o alle istituzioni tenute a rilasciare l’attestato stesso. In tale ipotesi, l’istituzione competente deve richiedere alle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni inerenti i periodi assicurativi tramite l’utilizzo del PAPER SED U001 e la comunicazione dei periodi viene formalizzata attraverso il PAPER SED U002.
Pertanto, le Sedi, qualora l’interessato non possa far valere i prescritti requisiti in base alla sola assicurazione italiana, accerteranno, sulla scorta del documento portatile U1 esibito dal lavoratore, se i suddetti requisiti siano raggiunti mediante la totalizzazione. Se il lavoratore non ha esibito tale documento, le Sedi richiederanno le informazioni necessarie alla competente istituzione estera (PAPER SED U001), sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utilizzabile ai fini del perfezionamento tanto dell'anzianità assicurativa quanto dell'anno di contribuzione nel biennio.
Ove, invece, il periodo di lavoro documentato dall’interessato non appaia sufficiente per il raggiungimento del diritto alle prestazioni, le Sedi adotteranno un provvedimento di reiezione della domanda astenendosi dal richiedere alle istituzioni interessate le informazioni relative ai periodi esteri, ma facendo espressamente risultare, con annotazione ad hoc, che i requisiti richiesti dalla legislazione italiana non risultano perfezionati neanche a seguito della valutazione dell'attività prestata all'estero.
Il documento portatile U1 è l’unico documento utile che l’interessato può presentare per la certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e di attività autonoma compiuti in un determinato Stato. Ai fini del cumulo non possono essere presi in considerazione documenti di altro tipo.
L’Istituto per le operazioni di totalizzazione prende in considerazione tanti contributi settimanali quante sono le settimane di calendario (o frazioni di esse) comprese nei periodi segnalati (circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972).
3) Precisazioni sulle modalità di applicazione delle norme sulla totalizzazione con riferimento ad alcune prestazioni particolari previste dalla legislazione italiana
Nell’ambito della legislazione nazionale i periodi esteri possono essere cumulati per il perfezionamento del diritto:
- ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, requisiti normali e ridotti;
- ai trattamenti di disoccupazione ordinaria agricola, requisiti normali e ridotti;
- ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola.
Ciò premesso e con riferimento a quanto esposto in precedenza, si richiama l’attenzione delle Sedi sui riflessi prodotti dalla normativa comunitaria sull’applicazione di particolari disposizioni della legislazione italiana in materia di disoccupazione.
a) Indennità di mobilità
Come precisato dalla circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, Parte C), ai fini del perfezionamento del diritto all’indennità di mobilità non opera il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti negli Stati comunitari o convenzionati.
Tuttavia, è possibile far ricorso alla totalizzazione per il raggiungimento del requisito (anzianità contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennità di mobilità prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Il medesimo principio vale, ovviamente, per il raggiungimento del requisito contributivo richiesto ai fini del prolungamento dell'indennità in parola sino alla data di compimento dell'età prescritta per il pensionamento di vecchiaia. Quindi, fatti salvi gli aspetti riconducibili alla specificità del requisito richiesto per la prestazione e appositamente disciplinati dalla legge, il criterio della totalizzazione può e deve essere applicato, in linea di massima, anche all’indennità di cui trattasi (vedi circolare n. 99 del 26 aprile 1993, punto 1.7).
b) Trattamenti speciali di disoccupazione edile
Le norme sulla totalizzazione sono applicabili anche per il conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini.
Ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, della legge n. 427 del 1975 hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia. In questo caso per poter applicare le norme sulla totalizzazione la cessazione dal lavoro deve essersi verificata in Italia nel settore dell’edilizia e la contribuzione estera da prendere in considerazione deve riferirsi a periodi di effettiva attività svolta esclusivamente nel settore edilizio (vedi circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, Parte C).
In base all’applicazione per analogia del principio che ha portato a escludere la possibilità di far ricorso alla totalizzazione per conseguire il diritto alla mobilità (vedi punto precedente), si può affermare che per quanto riguarda i seguenti trattamenti speciali:
- TS/DS edile ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/91,
- TS/EDILE ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, della legge n. 451/94
la totalizzazione non è ammessa in quanto è richiesto, anche in questi casi, un requisito specifico che, per le sue caratteristiche, non può che essere perfezionato sulla base dei soli periodi di assicurazione maturati in Italia.
c) Sussidio straordinario di disoccupazione
In base all’articolo 1 della legge 21 luglio 1959, n. 533 “i disoccupati delle industrie determinate in conformità al secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono godere della concessione del sussidio straordinario regolato nel capo III, del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora possano far valere, in luogo del requisito previsto nel terzo comma dell'articolo 36 di tale legge e ferme restando le altre condizioni stabilite nel suddetto capo, almeno cinque contributi settimanali, se operai, o un contributo mensile, se impiegati, versati nell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria nel biennio precedente la data del decreto di concessione”.
Le norme sulla totalizzazione dei contributi sono applicabili anche per l’accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi del citato articolo 1 (vedi in particolare la circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte I, punto 4).
d) Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli
I contributi versati in un altro Stato comunitario sono cumulabili con quelli italiani anche ai fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, per la concessione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli (vedi in particolare il messaggio n. 16608 del 21 luglio 2008, Punto 2, lettera b).
Per quanto concerne in particolare il requisito di 102 contributi giornalieri nel biennio, si dovranno in primo luogo trasformare in settimane i periodi esteri - indicati sul documento portatile U1 presentato dall’interessato, ovvero riportati sul PAPER SED U002 - e il numero dei contributi così determinato dovrà essere convertito in giornate, attribuendo sei contributi giornalieri per ogni contributo settimanale.
Inoltre, per la determinazione del numero delle giornate da indennizzare, dal parametro fisso di “270” giornate dovranno essere detratte, oltre alle giornate di effettiva occupazione in Italia, anche quelle prestate all'estero, nonché le giornate coperte da indennità di malattia, infortunio o maternità, erogate a carico di istituzioni straniere.
I periodi di assicurazione o di occupazione compiuti all'estero devono essere presi in considerazione anche per stabilire la prevalenza o meno della contribuzione agricola nell'anno civile per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del D.P.R. n. 1049 (vedi in particolare la circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte I, punto 4).
La totalizzazione dei periodi esteri è consentita anche per accertare il diritto al trattamento speciale sostitutivo dell'indennità ordinaria di disoccupazione previsto dall’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Infatti, per il perfezionamento del requisito richiesto per tale prestazione possono essere presi in considerazione anche periodi di lavoro prestati in attività non agricola.
f) Periodi da neutralizzare
Dal computo del biennio devono essere neutralizzati, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, i periodi di malattia certificati da un ente previdenziale o da un'amministrazione pubblica ospedaliera, benché l'evento si sia verificato in un altro Paese, legato o non legato all'Italia da convenzioni o da accordi internazionali.
Naturalmente, nell'ipotesi che i periodi in questione siano coperti dall’assicurazione contro la disoccupazione in uno Stato comunitario e siano, pertanto, riportati sul documento portatile U1, ovvero siano stati comunicati con il PAPER SED U002, essi saranno utilizzati ai fini della totalizzazione.
Dal biennio devono essere, inoltre, neutralizzati i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti in base a convenzioni o accordi internazionali.
Si precisa che, ai fini dell'esame delle pratiche in regime comunitario, devono essere neutralizzati non soltanto i periodi di lavoro svolti in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, ma anche i periodi di lavoro svolti in Paesi con i quali sono operanti accordi bilaterali.
Infatti, l'esame di una domanda, effettuato in base alla regolamentazione comunitaria, esclude che possano essere totalizzati periodi di assicurazione compiuti in Stati che non sono membri dell’Unione europea.
Si precisa, inoltre, che ai periodi di lavoro subordinato all'estero non coperti dalle assicurazioni interessate in base a convenzioni o ad accordi internazionali, cui si riferisce il citato articolo 37, vanno assimilati, ai fini della neutralizzazione, anche i periodi di lavoro svolto in Stati convenzionati, ma che, nel caso concreto, non possono essere utilizzati per la concessione delle prestazioni.
Si chiarisce, altresì, che per procedere alla neutralizzazione dei suddetti periodi di lavoro non è indispensabile l’esibizione di documenti assicurativi, essendo sufficiente che il lavoro all'estero risulti da documenti idonei (vedi circolari nn. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte IV, e 285 del 30 dicembre 1989, punto 1).
4. Calcolo delle prestazioni di disoccupazione
a) Retribuzione di riferimento per il calcolo
In merito alle modalità di calcolo delle prestazioni, l’articolo 62 del regolamento di base - fatta salva la deroga prevista al paragrafo 3 per i lavoratori frontalieri e i lavoratori che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, a cui si applica l’articolo 65, paragrafo 5, lettera a) - dispone che: “l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato per l'ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione”. Tale disposizione trova applicazione “anche qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l'interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro”.
Pertanto, poiché il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per l’attività svolta nello Stato competente, l’Istituto deve calcolare in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani. Non assumono, quindi, alcuna rilevanza le retribuzioni percepite per attività svolte in altri Stati, anche se i relativi periodi sono stati presi in considerazione e totalizzati per accertare il diritto alla prestazione di disoccupazione (vedi in particolare le circolari nn. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte II, 1034 del 22 maggio 1974 e 199 del 4 ottobre 1988).
b) Familiari residenti in un altro Stato
L’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, dispone che “l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato membro come se risiedessero nello Stato membro competente. Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un’altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari”.
Allo scopo di stabilire quali familiari devono essere presi in considerazione ai fini sopra indicati, l’istituzione competente richiede le informazioni necessarie con il PAPER SED U005; la risposta a tale richiesta viene formalizzata con il PAPER SED U006.
5. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: mantenimento del diritto alle prestazioni
L’articolo 7 del regolamento di base sancisce il principio generale in base al quale le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o in applicazione dello stesso regolamento “non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice”.
L’articolo 63 del suindicato regolamento, con riferimento all’ articolo 7, precisa che nell’ambito delle norme in materia di disoccupazione, tale disposizione trova applicazione nei casi e entro i limiti previsti dagli articoli 64 e 65 del regolamento di base.
Pertanto, l’esportabilità delle prestazioni per disoccupazione deriva dall’applicazione di quanto stabilito dagli articoli 7 e 63 sopra citati.
Si evidenzia che l’articolo 64, relativamente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro, dispone che, in presenza di determinate condizioni ed entro precisi limiti “la persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro”.
a) Condizioni e limiti per la conservazione del diritto.
L’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 prevede che il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato e che ha maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione di tale Stato, in base ai soli periodi assicurativi risultanti ai sensi di detta legislazione ovvero con la totalizzazione dei periodi di uno o più Stati dell’Unione europea, può continuare a beneficiare delle prestazioni stesse, qualora si rechi in un altro Stato comunitario alla ricerca di un’occupazione.
La conservazione del diritto è subordinata alle condizioni ed ai termini sotto indicati:
- la persona disoccupata, prima della sua partenza, deve essere iscritta come richiedente lavoro e deve essere rimasta a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno 4 settimane;
- la persona disoccupata deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato comunitario in cui si reca, sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente in questo Stato.
Le istituzioni dello Stato competente possono autorizzare il disoccupato a partire prima della scadenza delle quattro settimane.
Il disoccupato che si iscrive presso gli uffici del lavoro del nuovo Stato entro 7 giorni dalla data in cui ha cessato di essere iscritto presso gli uffici del lavoro dello Stato competente, è considerato come iscritto in cerca di lavoro nel nuovo Stato dalla data in cui ha cessato di essere iscritto presso gli uffici del lavoro dello Stato competente. Le istituzioni di questo Stato possono prorogare, in casi eccezionali, il termine di 7 giorni.
b) Il diritto alle prestazioni, anche se l’interessato si reca in più Stati alla ricerca di lavoro, è mantenuto per un periodo massimo di 3 mesi, a decorrere dalla data da cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione. La durata totale delle prestazioni, percepite prima e dopo il trasferimento, non può superare la durata complessiva prevista dalla legislazione dello Stato competente. Tuttavia gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine fino ad un massimo di sei mesi (articolo 64, paragrafo 1, lettera c) ed, in tal caso, le informazioni relative alle prestazioni di disoccupazione oggetto della proroga sono scambiate con il PAPER SED U015 “Proroga del diritto all’esportabilità” e il PAPER SED U016 “Termine del diritto all’esportabilità”.
Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 64 del regolamento di base prevedono, inoltre, quanto segue:
il disoccupato che, prima o alla scadenza del periodo durante il quale ha diritto alle prestazioni, fa ritorno nello Stato di ultimo impiego continua ad avere diritto alle prestazioni di disoccupazione;
il disoccupato che non fa ritorno alla scadenza del suddetto periodo nello Stato di ultimo impiego non ha più diritto alle prestazioni, tranne che la legislazione nazionale non preveda condizioni più favorevoli;
in casi eccezionali – che non sono espressamente specificati dalla normativa comunitaria – le istituzioni e gli uffici possono consentire al disoccupato di rientrare nello Stato di ultimo impiego in data posteriore alla scadenza del periodo senza perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione;
il diritto alle prestazioni, tra due periodi di occupazione, può essere conservato per un periodo massimo di tre mesi; anche in tale ipotesi le norme nazionali più favorevoli restano applicabili e le istituzioni o gli uffici competenti possono prorogare il periodo iniziale di 3 mesi fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi.
Per l’applicazione delle disposizioni illustrate nei punti precedenti, l’Istituto, per quanto di sua competenza, a decorrere dal 1° maggio 2010, accorderà l’esportazione delle prestazioni soltanto per i primi tre mesi senza alcuna proroga.
6. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: adempimenti del disoccupato e delle istituzioni
L’articolo 55 del regolamento n. 987/2009 detta i criteri di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 64 del regolamento di base, disciplinando gli adempimenti cui sono tenuti la persona disoccupata, le istituzioni e gli uffici del lavoro.
a) Adempimenti del disoccupato e dell’istituzione competente
La persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro, per conservare il diritto alle prestazioni deve, prima della sua partenza, informare l’istituzione competente e chiedere il rilascio di un documento (documento portatile U2) con il quale viene attestato che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni specificate al precedente punto 5, lettera a) (vedi articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base).
L’istituzione competente, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto (4 settimane), informa la persona interessata degli obblighi da adempiere e rilascia il documento portatile U2. Nel documento devono essere indicate le informazioni seguenti:
a) la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
b) il periodo concesso (vedi l’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base) per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
c) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;
d) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
La persona disoccupata deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati al precedente punto 5, e presentare all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2.
L’istituzione competente comunica con il PAPER SED U008, a richiesta dell’altra istituzione in causa, le informazioni relative alla persona disoccupata ed alla prestazione esportata. Inoltre, l’istituzione cnmpetente:
· comunica (PAPER SED U011) all’altra istituzione gli effetti, sul diritto alla prestazione di disoccupazione, derivanti dai fatti che si siano verificati durante il periodo di conservazione del diritto e che sono stati comunicati con il PAPER SED U010 dall’istituzione dello Stato in cui il disoccupato si è recato;
· informa quest’ultima istituzione del rientro della persona disoccupata sul proprio territorio (PAPER SED U014).
b) Adempimenti dell’istituzione dello Stato in cui il disoccupato si è recato (istituzione in causa)
Nel caso in cui la persona disoccupata abbia informato l’istituzione competente che si sarebbe recata in un altro Stato membro in cerca di lavoro, ma non abbia presentato all’istituzione dello Stato membro in cui si è recata il documento portatile, questa istituzione richiede all’istituzione competente le informazioni necessarie con il PAPER SED U007.
Inoltre,l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è tenuta:
· a trasmettere senza indugio all’istituzione competente le informazioni relative alla data d’iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della persona interessata (PAPER SED U009);
· a informare (PAPER SED U010), non appena ne è a conoscenza, l’istituzione competente e la persona interessata dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto;
· a trasmettere mensilmente (PAPER SED U013), a richiesta dell’istituzione competente (PAPER SED U012), le informazioni relative alla situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest’ultima è ancora iscritta presso gli uffici del lavoro e se rispetta le procedure di controllo predisposte.
L’istituzione in causa è tenuta a procedere ai controlli come se la persona beneficiasse di prestazioni a carico dello Stato in cui si svolge la ricerca del lavoro (articolo 55, paragrafo 5, del regolamento di applicazione).
Si precisa, inoltre, che, in base al paragrafo 3 dell’articolo 55 del regolamento di applicazione, è obbligo anche dell’ufficio del lavoro dello Stato in cui si cerca lavoro fornire ogni utile informazione all’interessato.
L’articolo 55, paragrafo 6, del regolamento di applicazione prevede che le autorità o le istituzioni competenti possano definire tra loro:
procedure e scadenze per le comunicazioni circa l’evoluzione della situazione del disoccupato;
misure idonee a facilitare la ricerca dell’impiego.
Le Sedi saranno tenute ad effettuare gli adempimenti sopradescritti:
· in veste di istituzione competente, nel caso di persone rimaste disoccupate in Italia che abbiano maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico della legislazione italiana e che si rechino in un altro Stato comunitario in cerca di impiego;
· in veste di istituzione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato (istituzione in causa), nel caso di persone rimaste disoccupate in un altro Stato comunitario che abbiano maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico della legislazione di tale Stato e che si siano recate in Italia in cerca di impiego.
PARTE II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1. Disposizioni concernenti la persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente [2]
Le disposizioni dell’articolo 65 del regolamento di base e degli articoli 56 e 70 del regolamento di applicazione stabiliscono le condizioni e le modalità di concessione delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri[3] e ad altri lavoratori, diversi dai frontalieri, i quali durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato diverso dallo Stato membro competente. Le suindicate disposizioni definiscono, altresì, i termini e le modalità di rimborso tra le istituzioni.
1.1. Persone in disoccupazione parziale o accidentale
L’articolo 65, paragrafo 1, prevede che il lavoratore che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, si metta a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. In questo caso il lavoratore beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente e sono sempre a carico della medesima.
Per quanto riguarda il concetto di disoccupazione parziale, la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, con la Decisione n. U3 del 12 giugno 2009 (allegato 1), ha precisato che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento di base, la natura della disoccupazione (parziale o completa) si determina in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti e non alla durata di un’eventuale sospensione temporanea dell’attività del lavoratore. In mancanza di un rapporto contrattuale di lavoro, una persona priva di qualunque legame con lo Stato membro di occupazione (es. contratto di lavoro terminato o scaduto) sarà considerata in stato di disoccupazione totale, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del citato regolamento.
Nell’ambito della legislazione italiana rientrano tra le prestazioni erogate in ragione di uno stato di disoccupazione parziale o accidentale nel senso sopra descritto, le prestazioni per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Lo Stato alla cui legislazione la persona disoccupata è stata soggetta durante la sua ultima attività lavorativa, per comodità di trattazione, sarà citato in seguito anche come Stato di ultima occupazione.
1.2. Persone in disoccupazione completa
L'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 detta norme specifiche relative al riconoscimento e all’erogazione dell’indennità di disoccupazione a coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente.
Il fattore determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo in esame è la residenza degli interessati, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti, che non necessariamente coincide con lo Stato in cui hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma (vedi la circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi).
Secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera j), del regolamento di base, il termine residenza indica il luogo in cui una persona risiede abitualmente. L’articolo 11 del regolamento di applicazione fissa i criteri per determinare la residenza laddove tra le istituzioni di due o più Stati membri insorgano contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale).
Ne consegue che le disposizioni dell’articolo 65 si applicano senza dubbio ai lavoratori frontalieri, considerato che tali lavoratori di norma risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui esercitano la loro attività professionale, che è anche lo Stato competente. Tuttavia, poiché vi sono altre categorie di soggetti che possono risiedere in taluni casi in uno Stato membro diverso da quello competente, la Commissione Amministrativa, con Decisione n. U2 del 12 giugno 2009 (allegato 2), ha fornito precisazioni in merito al campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente.
In base alla citata decisione, le disposizioni contenute nell’articolo 65, paragrafo 5, oltre che ai lavoratori frontalieri, si applicano in particolare (vedi la circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi):
a) alle persone che esercitano un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base);
b) alle persone che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri (articolo 13 del regolamento di base);
c) alle persone cui si applica un accordo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base e, cioè, ai lavoratori per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile e, in particolare, al principio dell'applicazione della lex loci laboris.
Si precisa che le norme in esame trovano applicazione nei confronti dei lavoratori diversi dai frontalieri solo se gli stessi, nel corso della loro ultima attività, risiedono effettivamente in uno Stato membro diverso da quello competente.
L’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che “una persona in stato di disoccupazione completa, e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si metta a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza”. In via supplementare detta persona può porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. Peraltro “il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto”.
Poiché il paragrafo 2, seconda frase, dell’articolo 65 fa salva l’applicazione dell’articolo 64, la persona in stato di disoccupazione completa che si rechi in cerca di impiego in un altro Stato membro conserva il diritto alle prestazioni a carico dello Stato competente (Stato di ultima occupazione) nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall’articolo 64 (vedi Parte I, punti 5 e 6 della presente circolare).
2. Obblighi della persona in stato di disoccupazione completa
L’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce che la persona in stato di disoccupazione completa che, nel corso della sua ultima attività lavorativa, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato competente deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede. La persona suindicata, che sia a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di residenza, deve rispettare gli obblighi e le condizioni previsti dalla legislazione di questo Stato. Peraltro, se detta persona decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare anche gli obblighi vigenti in detto Stato.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento di base, e dell’articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento di applicazione, il disoccupato che sia soggetto agli obblighi ed alle attività di ricerca del lavoro previsti dalle legislazioni dei due Stati, è soggetto prioritariamente agli obblighi ed alle attività di ricerca del lavoro previsti dalla legislazione dello Stato di residenza. Inoltre, la persona disoccupata che si mette a disposizione degli uffici del lavoro di due Stati, quello di ultima attività e quello di residenza, deve comunicare all’istituzione ed agli uffici del lavoro dello Stato di residenza che si è iscritta, come persona in cerca di lavoro, anche presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione.
Può verificarsi, secondo quanto previsto dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, che la persona disoccupata non adempia agli obblighi stabiliti dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione: tale circostanza non ha alcuna rilevanza ai fini del diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza.
Si ribadisce, inoltre, che se la persona disoccupata, che non sia un lavoratore frontaliero, non fa ritorno nello Stato membro di residenza deve mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dell’ultimo Stato alla cui legislazione è stata soggetta (articolo 65, paragrafo 2, del regolamento di base).
Il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa, quindi, può mettersi a disposizione, in via supplementare, degli uffici del lavoro dello Stato in cui ha svolto la sua ultima attività lavorativa. In tal caso, la richiesta d’informazione sull’iscrizione agli uffici del lavoro dello Stato competente avviene attraverso l’utilizzo del PAPER SED U018 e le relative informazione sono comunicate dall’istituzione dello Stato di ultima occupazione con il PAPER SED U019.
Si precisa che, mentre il disoccupato, già lavoratore frontaliero, può mettersi a disposizione sia degli uffici del lavoro dello Stato di residenza che di quelli dello Stato di ultima occupazione, il disoccupato che, pur risiedendo in uno Stato diverso da quello di ultima occupazione, non sia da considerarsi lavoratore frontaliero, può iscriversi soltanto o presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza, se fa ritorno in tale Stato, oppure, nel caso non ritorni nello Stato di residenza, presso gli uffici del lavoro dello Stato di in cui ha esercitato l’ultima attività.
3. Diritti della persona disoccupata
(articolo 65, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004)
a) Lavoratore frontaliero
Il disoccupato, già frontaliero, ha diritto alle prestazioni a carico dello Stato di residenza e le stesse devono essere corrisposte dall’istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza (articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base).
In tale ipotesi, in deroga a quanto previsto per la generalità dei casi (vedi articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base) la persona disoccupata beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro in cui risiede, come se fosse stata soggetta a tale legislazione durante la sua ultima occupazione. Il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
Per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto a prestazione è possibile, altresì, totalizzare anche i periodi compiuti in precedenza sotto la legislazione di ogni altro Stato membro.
Inoltre, l'istituzione del luogo di residenza tiene conto, ai fini del calcolo delle prestazioni, della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base). A tale scopo, l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività lavorativa comunica senza indugio all’istituzione del luogo di residenza (PAPER SED U004), a richiesta di quest’ultima (PAPER SED U003), tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione.
Invece, per lo scambio delle informazioni relative ai periodi di assicurazione, l’istituzione dello Stato di residenza utilizzerà il PAPER SED U001, mentre l’istituzione dello Stato membro di ultima assicurazione comunicherà i dati richiesti con il PAPER SED U017.
b) Lavoratore diverso dal frontaliero
La persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che non ritorna nello Stato di residenza e si pone a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico di tale Stato come se risiedesse sul suo territorio.
La persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza e si pone a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; le prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima.
Anche per tali lavoratori, come per i lavoratori frontalieri, per accertare che le condizioni per i diritto alle prestazioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata, a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione. Analogamente, ai fini del calcolo delle prestazioni, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base). Per le modalità di scambio delle informazioni, si rinvia a quanto detto al punto precedente per i lavoratori frontalieri.
Peraltro, il lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero che
- abbia maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dell’istituzione dello Stato alla cui legislazione era stato assoggettato da ultimo,
- e sia tornato nello Stato di residenza,
ha diritto, in primo luogo, alle prestazioni spettanti, in base all’articolo 64 del regolamento di base, a carico dello Stato di ultima occupazione. In tale ipotesi, le prestazioni a carico dello Stato di residenza sono sospese per il periodo nel corso del quale è mantenuto il diritto alle prestazioni maturate a carico dallo Stato di ultima occupazione (articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base).
Ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, l’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento di applicazione dispone che l’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo comunica (PAPER SED U008) all’istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima (PAPER SED U028), se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base (sempre che l’interessato non sia in possesso già del documento portatile U2).
Le Sedi dovranno, comunque, detrarre dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana il numero delle giornate indennizzate in base alla legislazione estera.
Si precisa che poiché trattasi di prestazioni relative al medesimo evento, dovranno essere prese in considerazione tanto le giornate indennizzate a carico dell'istituzione estera prima del rientro in Italia quanto quelle indennizzate successivamente.
Si ribadisce, infine, che per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione da liquidare a carico dell’assicurazione italiana, con decorrenza 1° maggio 2010, in applicazione dell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, le Sedi dovranno prendere a riferimento la retribuzione percepita dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima occupazione.
4. Scambio di informazioni tra gli uffici del lavoro di due Stati membri ed obblighi delle istituzioni di erogare le prestazioni di disoccupazione
(articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 883/2004)
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra citate, il regolamento n. 987/2009 definisce le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività.
In particolare, in base all’articolo 56, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di applicazione, l’ufficio del lavoro dello Stato di ultima occupazione può chiedere all’ufficio del lavoro dello Stato di residenza informazioni relative allo stato di disoccupazione della persona interessata, con riferimento all’iscrizione come persona in cerca di lavoro ed in merito all’attività di ricerca di lavoro (PAPER SED U018). L’ufficio del lavoro dello Stato di residenza è obbligato a trasmettere le informazioni relative all’iscrizione ed all’attività di ricerca di lavoro (PAPER SED U019).
L’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento di base dispone che le prestazioni di disoccupazione erogate dall’istituzione dello Stato di residenza, in base a quanto previsto dall’articolo 65, paragrafo 5, di cui al precedente punto 3, sono a carico di questo Stato.
Si ribadisce che i requisiti per il diritto nonché i criteri di calcolo sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.
Inoltre, lo stesso articolo precisa che l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività lavorativa è tenuta a rimborsare all’istituzione dello Stato di residenza l’intero importo delle prestazioni che questa istituzione ha erogato durante i primi tre mesi. Tuttavia, l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo erogabile, in caso di disoccupazione, per lo stesso periodo di tre mesi ai sensi della legislazione dello Stato membro di ultima occupazione.
Tuttavia, l’articolo 65, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che il periodo oggetto del rimborso possa essere eccezionalmente prolungato da tre a cinque mesi alle seguenti condizioni:
se l’interessato risulta assicurato, in relazione al lavoro svolto, secondo la legislazione a cui è stato assoggettato da ultimo per un periodo non inferiore a dodici mesi durante i ventiquattro mesi precedenti;
se questi periodi assicurativi sono utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
L’articolo 70 del regolamento di applicazione prevede che l’importo massimo del rimborso è, in ogni singolo caso, l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se si fosse iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro.
Peraltro, nelle relazioni tra gli Stati membri indicati nell’allegato 5 del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti di uno di tali Stati membri alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta da ultimo determinano l’importo massimo, in ogni singolo caso, in base all’importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di tale Stato membro nell’anno civile precedente.
Ne consegue che l’importo ammesso a rimborso può essere:
- l'importo massimo pagabile ai sensi della legislazione dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta da ultimo o
- limitatamente agli Stati membri inclusi, su base di reciprocità, nell'allegato 5 del regolamento di base, l'importo medio delle prestazioni di disoccupazione spettanti ai sensi della legislazione dello Stato membro di ultima occupazione nell'anno civile precedente.
Ciò comporta che solo tra gli Stati membri che sono elencati nell'allegato 5 (ovvero Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria e Portogallo) si può applicare la disposizione che prevede la determinazione dell’importo massimo da rimborsare sulla base della media delle prestazioni di disoccupazione previste dalle rispettive legislazioni per l’anno precedente.
Si rammenta che l’articolo 65, paragrafo 6, prevede, nel caso in cui al paragrafo 5, lettera b) (vedi punto 3, parte II, della presente circolare), che il lavoratore non frontaliero, che ha ricevuto prestazioni dall’istituzione dello Stato alla cui legislazione era stato soggetto e che abbia fatto ritorno nello Stato di residenza, ha diritto a quanto spettante in base all’articolo 64 (vedi punto 4, parte I); mentre le prestazioni spettanti in base alla legislazione dello Stato di residenza sono sospese per il periodo di erogazione delle prestazioni dello Stato di ultima occupazione.
Nel caso suindicato, ai fini della determinazione del rimborso, si deve prendere in considerazione il periodo durante il quale sono state erogate al lavoratore non frontaliero le prestazioni in base all’articolo 64 del regolamento di base. Pertanto, la durata di tale periodo deve essere detratta dalla durata totale del periodo (tre mesi ovvero cinque mesi) per il quale l’istituzione dello Stato alla cui legislazione l’interessato era stato soggetto da ultimo è tenuta ad effettuare il rimborso (articolo 65 paragrafo 6 penultima frase).
Le Autorità competenti possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare al rimborso tra le istituzioni (articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base).
Le Sedi saranno tenute agli adempimenti sopra descritti:
in veste di istituzione dello Stato di residenza, nel caso di lavoratori frontalieri residenti in Italia e che lavorano in un altro Stato membro, nonché nel caso di persone, diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in Italia e che durante la loro la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione di un altro Stato membro;
in veste di istituzione competente dello Stato di ultima occupazione, nel caso di lavoratori frontalieri residenti in un altro Stato membro che lavorano in Italia nonché nel caso di persone, diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana.
Lavoratore frontaliero in disoccupazione completa | |
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Deve iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza |
Può iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione |
È obbligato al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di residenza |
È obbligato anche al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione |
Riceve le prestazioni di disoccupazione dallo Stato di residenza come se vi avesse lavorato durante la sua ultima attività |
Deve comunicare l’iscrizione agli uffici del lavoro ed alle Istituzioni dello Stato di residenza |
La durata delle prestazioni è quella prevista dalla legislazione dello Stato di residenza |
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Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi tre mesi |
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Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi cinque mesi se il lavoratore negli ultimi 24 mesi ha maturato periodi di attività per almeno 12 mesi e detti periodi sono stati considerati per il diritto all’indennità di disoccupazione |
Disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero che ritorna nello Stato di residenza |
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Si iscrive presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza |
È obbligato al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di residenza |
Riceve le prestazioni di disoccupazione dallo Stato di residenza come se vi avesse lavorato durante la sua ultima attività |
Le condizioni per il diritto e la durata sono determinati in base alla legislazione dello Stato di residenza |
Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi tre mesi nella generalità dei casi |
Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi cinque mesi se il lavoratore negli ultimi 24 mesi ha maturato periodi di attività per almeno 12 mesi e detti periodi sono stati considerati per il diritto all’indennità di disoccupazione |
La durata delle prestazioni di disoccupazione erogate dallo Stato di ultima occupazione ed esportate ai sensi dell’articolo 64 devono essere detratte dalla durata dei periodi ammessi a rimborso |
Disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero che non ritorna nello Stato di residenza |
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Si iscrive presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione |
È obbligato al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione |
Riceve le prestazioni di disoccupazione dal suddetto Stato come se risiedesse in tale Stato |
5. Rimborso tra istituzioni
(articolo 65, paragrafi 6,7,8 del regolamento n. 883/2004 e articolo 70 del regolamento
n. 987/2009)
In assenza dei suindicati accordi di cui all’articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base, l’istituzione dello Stato di residenza chiede (PAPER SED U020), in base alle disposizioni dell’articolo 65, paragrafi 6 e 7, il rimborso delle prestazioni per disoccupazione all’istituzione dello Stato alla cui legislazione l’interessato era stato da ultimo soggetto in relazione all’attività lavorativa svolta (istituzione debitrice).
L’istituzione che richiede il rimborso deve indicare le seguenti informazioni:
i dati identificativi del soggetto;
l’importo delle prestazioni erogate durante il periodo di tre o cinque mesi di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base;
il periodo durante il quale sono state erogate le prestazioni.
La domanda di rimborso deve essere trasmessa dall’istituzione dello Stato di residenza all’altra istituzione entro il semestre successivo a quello in cui è avvenuto l’ultimo pagamento della prestazione di cui si chiede il rimborso. Non è previsto alcun obbligo di prendere in considerazione domande di rimborso trasmesse oltre il termine suindicato.
L’istituzione debitrice, sulla base della richiesta di rimborso presentata dall’istituzione dello Stato di residenza, può accettare in toto tale richiesta, utilizzando il PAPER SED U021, o parzialmente, comunicando tale decisione con il PAPER SED U023. In caso di non accettazione l’istituzione debitrice utilizza il PAPER SED U022.
Ai sensi dell’articolo 66 del regolamento n. 987/2009, la contestazione relativa ad uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o altri crediti.
Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento n. 987/2009 “le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i trentasei mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato”. Ai sensi del paragrafo 7 “la commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita”.
Si specifica che la regolazione finanziaria è effettuata tramite gli organismi di collegamento degli Stati.
I crediti sono pagati all’organismo di collegamento dello Stato membro creditore entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore (articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione).
L’istituzione debitrice comunica l’avvenuto pagamento del rimborso con il PAPER SED U024 e l’istituzione che ha effettuato la richiesta notifica l’avvenuto ricevimento con il PAPER SED U025, con il quale provvede anche alla chiusura del conto. L’istituzione debitrice, con il PAPER SED U029, prende atto dell’avvenuta chiusura.
Per l’Italia, la richiesta di rimborso e il rimborso sono effettuati tramite la Direzione regionale INPS del Lazio secondo le disposizioni impartite al punto 5 della circolare n. 36 del 18 febbraio 1999.
E’ importante sottolineare, al riguardo, che le Sedi, alla scadenza di ciascun semestre, devono trasmettere la richiesta di rimborso alla Direzione regionale Lazio, rispettando rigorosamente i termini del 31 luglio e del 31 gennaio.
Analoga attenzione è richiesta alla Direzione regionale Lazio, tenuta ad osservare il suddetto termine di sei mesi per la richiesta di rimborso da trasmettere alle istituzioni degli altri Stati membri.
Per la gestione contabile delle prestazioni erogate si richiamano le istruzioni già emanate.
L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 stabilisce che “a decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l’istituzione creditrice - comunicandolo all’istituzione debitrice con il PAPER SED U026 - può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l’istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90% del credito totale……Sulle parti del credito non coperte dall’anticipo l’interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di trentasei mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di applicazione”.
L’istituzione debitrice, utilizzando il PAPER SED U027, comunica all’istituzione creditrice se è d’accordo o meno sulla richiesta di applicazione degli interessi presentata da quest’ultima ed eventualmente comunica alla stessa i motivi dell’opposizione.
Si precisa che l’interesse è calcolato “sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento” in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile (vedi articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di applicazione).
La Commissione amministrativa redige rendiconti annuali, stabilendo la situazione dei crediti sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l’importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l’importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall’altra (articolo 69 del regolamento di applicazione).
L’articolo 70 del regolamento n. 987/2009 dovrà essere oggetto di ulteriore esame da parte della Commissione amministrativa per quanto riguarda i metodi di rimborso entro e non oltre cinque anni dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione, al fine di garantire un’equa distribuzione dei costi fra gli Stati comunitari.
6. Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie non prevedono norme particolari per quel che riguarda il riesame delle domande di prestazione per disoccupazione già definite o in corso di definizione.
Pertanto, le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base ai regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 non devono essere riesaminate dal 1° maggio 2010, data di applicazione dei nuovi regolamenti comunitari.
Le domande di prestazioni per disoccupazione in corso di definizione alla data del 1° maggio 2010, aventi decorrenza da data precedente, non subiscono alcuna modifica alla data del 1° maggio 2010 e lo scambio di informazioni può avvenire attraverso i formulari della serie E300 attualmente in uso.
Le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° maggio 2010 sono esaminate in base alle disposizioni dei nuovi regolamenti.
Le disposizioni dell’articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 883/2004 (vedi punto n. 1, Parte II, della presente circolare) non sono immediatamente applicabili al Lussemburgo, il quale dovrà darvi attuazione al più tardi alla scadenza dei due anni dal 1° maggio 2010, data di applicazione del regolamento di base (articolo 87, paragrafo 10, del regolamento n. 883/2004).
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 130 del 04 ottobre 2010
OGGETTO:
Integrazioni salariali. Compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Regime dell’accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per il personale del settore trasporto aereo.
Chiarimenti in materia di utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei “buoni lavoro” nei casi di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali e delle altre prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010.
SOMMARIO:
1. Premessa e quadro normativo.
2. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.
2.1. Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).
3. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione.
4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per gli anni 2009 e 2010.
5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività.
5.1 Integrazioni salariali e redditi da lavoro a tempo pieno (occasionale o saltuario) e da lavoro part-time.
5.2 Integrazioni salariali e redditi da lavoro autonomo o simili.
6. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa nelle ipotesi di compatibilità/cumulabilità totale e parziale.
6.1. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa in caso di svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e 2010. Chiarimenti.
7. Prestazioni integrative a carico del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
La presente circolare sostituisce la n. 107 del 5 agosto 2010 riproponendone integralmente il contenuto integrato con la precisazione, riportata nel paragrafo 6, punto6.1, circa l’utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei “buoni lavoro” nelle ipotesi in cui, per gli anni 2009 e 2010, la prestazione di lavoro accessorio sia compatibile e cumulabile con integrazioni salariali ed altre prestazioni a sostegno del reddito.
1. Premessa e quadro normativo.
Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra attività di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata, è regolato dal combinato disposto dell’articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160).
La prima norma stabilisce che l’integrazione salariale «non sarà (…) corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate»; l’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 precisa che «il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
Come già chiarito con circolare n. 179 del 12 dicembre 2002 (le cui disposizioni devono ritenersi superate dalla presente circolare), il combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata.
Per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 788/1945 si interpreta «nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa. Ai fini dell'applicazione di tale principio – mentre in caso di attività lavorativa subordinata può presumersi l'equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota d'integrazione salariale – in ipotesi, invece, di attività lavorativa autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo diritto a mantenere l'integrazione salariale per la differenza) l'onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività è inferiore all'integrazione salariale stessa» (Cass. n. 12487 del 23/11/1992).
Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore alla sede provinciale dell’Istituto circa lo svolgimento dell’attività secondaria, come previsto al comma 5°, dell’art. 8 della L. 160/88, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.
Allo scopo di chiarire ulteriormente il quadro, si riepilogano di seguito le circostanze in cui si può dar luogo:
- all’incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e l’integrazione salariale e alla conseguente cessazione del rapporto di lavoro su cui è fondata;
- alla totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova attività con l’integrazione salariale;
- ad una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale.
2. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.
Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 1995), «il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, (…) la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento».
2.1 Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).
Rispetto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto di lavoro (e quindi del diritto all’integrazione salariale) in caso di stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la norma contenuta nell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie (ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede eccezionalmente che «i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio». Va rilevato che, anche in questo caso il rapporto di lavoro da cui trae origine l’integrazione salariale cessa, anche se, in via eccezionale e nelle sole ipotesi previste dalla normativa, viene ripristinato al fine di consentire la fruizione dell’integrazione salariale nel residuo periodo inizialmente previsto.
Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà darsi luogo a cumulabilità, neppure parziale, dell’integrazione salariale con relativo reddito.
A questa conclusione conducono due ordini di motivi: da una parte l’osservazione che la reviviscenza del vecchio rapporto di lavoro avvenga solo in alcuni casi di cessazione dal nuovo contratto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223); dall’altra il dato letterale riguardante l’effetto, che è quello di «rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria ed usufruire della relativa indennità» e non già quello di rientrare nel rapporto di lavoro precedente.
3. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione.
Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.
In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.
Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa.
Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.
4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio.
Come già illustrato dalla circolare n. 75 del 26 maggio 2009, l’art. 7-ter, comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis, che recita: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
L’art. 2, comma 148, lett. g), L. 23.12.2009 n. 191 ha esteso la portata di tale disposizione anche all’anno 2010.
La suddetta norma – con efficacia quindi limitata agli anni 2009 e 2010 – consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attività con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.
5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività lavorativa
Al di fuori dai casi descritti ai punti da 2 a 4 potrà darsi luogo a cumulabilità parziale tra la remunerazione derivante da attività lavorativa e le integrazioni salariali.
In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa.
Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all'integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’ integrazione salariale spettante e il reddito percepito.
5.1 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro part-time.
Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante.
Analogamente nel caso in cui il lavoratore – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale attività - a differenza del caso contemplato al punto 3 - non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.
5.2 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili.
Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività e la misura dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.
Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.
Nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.
Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione.
6. Regime dell’accredito della contribuzione figurativa nelle ipotesi di compatibilità/cumulabilità totale e parziale.
Si illustra il regime dell’accredito della contribuzione figurativa con riferimento alle diverse ipotesi di compatibilità e cumulabilità illustrate nella presente circolare.
Si osserva in premessa che nelle ipotesi di compatibilità tra la nuova attività di lavoro e l’integrazione salariale (di cui al precedente punto 3), la contribuzione per cassa integrazione guadagni e quella obbligatoria per l’attività effettivamente prestata si riferiscono a periodi temporalmente non coincidenti o comunque non sovrapposti, pertanto non si pongono particolari questioni e l’accredito della contribuzione figurativa collegato al godimento della prestazione di cassa integrazione sarà effettuato in base ai criteri generali.
Diversamente, qualora l’importo della prestazione di integrazione salariale stabilito debba essere proporzionalmente ridotto in conseguenza dello svolgimento di un'attività di lavoro, subordinato o autonomo (casi di incumulabilità relativa) l'accreditamento dei contributi figurativi dovrà essere effettuato in quota integrativa, in misura corrispondente alla quota retributiva pari alla differenza tra l'intera retribuzione presa a base per il calcolo dell'integrazione salariale e la retribuzione percepita in relazione all'attività svolta. In tale ipotesi la contribuzione obbligatoria relativa all'attività effettivamente svolta verrà accreditata nella gestione di competenza e darà luogo, laddove ne ricorrano le condizioni, alle prestazioni previste dall'ordinamento delle medesime gestioni.
6.1 Regime dell’accredito della contribuzione figurativa in caso di svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e 2010. Chiarimenti.
Per quanto riguarda, infine, le fattispecie di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio (di cui al precedente punto 4) e, in genere, di compatibilità e cumulabilità delle altre prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010, trova applicazione un diverso meccanismo. In tali casi, ai fini della corretta applicazione della norma di cui al comma 1bis dell’articolo 70 del d.lgs n. 276/2003, si rende necessario che la quota di contribuzione IVS (pari a 1,3 Euro per ogni buono lavoro del valore di 10 Euro) affluisca alla gestione a carico della quale è posto l’onere dell’accredito figurativo correlato alle prestazioni integrative o di sostegno al reddito, a parziale ristoro del relativo onere. Ne consegue che in tali casi la quota IVS predetta non dovrà essere accreditata sulla posizione contributiva del singolo lavoratore, a conferma ulteriore di quanto illustrato nel messaggio 12082 del 4 maggio 2010, e a scioglimento definitivo della riserva formulata nella circolare 88 del 9 luglio 2009, punto 4.
7. Prestazioni integrative a carico del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
II Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo, di cui all’articolo 1-ter del decreto legge n. 249/2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004) provvede all’erogazione di un’integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli ammortizzatori sociali (CIGS, solidarietà, mobilità), tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento.
Il Comitato Amministratore del Fondo, con delibera n. 22 del 16 marzo 2009, ha disciplinato i casi di prestazione di attività lavorativa da parte di lavoratori beneficiari delle prestazioni integrative del Fondo. In particolare ha previsto che:
la prestazione a carico del Fondo resti immutata nel caso in cui i proventi derivanti da una nuova attività lavorativa di tipo autonomo o la retribuzione derivante da un nuovo rapporto di lavoro dipendente, purché a tempo determinato, sia inferiore o pari al trattamento di integrazione salariale;
la prestazione a carico del Fondo venga ridotta in misura pari alla differenza tra i proventi/retribuzioni relativi alla nuova attività e l’integrazione salariale, nel caso in cui essi siano superiori al trattamento di integrazione salariale, purché inferiori all’80% della retribuzione di riferimento.
Da ultimo si precisa che la contribuzione figurativa spetta esclusivamente nel caso in cui residui almeno una parte del trattamento di integrazione salariale. Pertanto le disposizioni di cui al punto 6 si applicano soltanto ai casi in cui la retribuzione/il provento relativo ad una nuova attività da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla misura dell’integrazione salariale, a nulla rilevando che il beneficiario percepisca una prestazione residua a carico del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato 1
Art. 3 Decreto Legislativo Luogotenenziale 9.11.1945 n. 788
L'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.
Essa non sarà pure corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate.
Allegato 2
Art. 8, commi 4 e 5, del DL 21 marzo 1988, n. 86 convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160.
(…) omissis
4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.
(…) omissis
Allegato 3
Art. 2, comma 5-quater, del DL 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166
(…) omissis
5-quater Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell' articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.
Allegato 4
Art. 70, comma 1 bis, del D.Lgs. 19 settembre 2003 n. 276, modificato dall’art. 7-ter, comma 12, lett. b) del DL 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009 e dall’art. 2, comma 148, lett. g) L. 23 dicembre 2009 n. 191.
(…) omissis
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
(…) omissis
Circolare 101 del 26 luglio 2010
OGGETTO: Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26, che non siano titolari dell’obbligo contributivo.
SOMMARIO: 1. Premessa
2. Estensione dei soggetti beneficiari della rendita.
3. Presupposti e soggetti legittimati alla domanda di costituzione.
4. Prova dell’effettiva esistenza e collocazione temporale del rapporto.
5. Modulistica, determinazione dell’onere, modalità e termini di pagamento
Come è noto, la norma posta dall’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la cui finalità è quella di sanare un’omissione contributiva da parte del soggetto tenuto per legge al pagamento, è stata oggetto di sindacato di legittimità costituzionale, concluso con sentenza n. 18 del 12 gennaio 1995.
In tale sede, la Corte Costituzionale aveva ritenuto che la norma, essendo priva di riferimenti restrittivi, che imponessero di limitare il beneficio della rendita vitalizia ai lavoratori subordinati, fosse idonea a realizzare una tutela più ampia, suscettibile di estendersi ai familiari del titolare artigiano, abitualmente e prevalentemente impiegati nell’azienda.
Il principio espresso era stato ribadito dalla Corte con successiva ordinanza ed applicato dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva iniziato a riconoscere il diritto alla costituzione di rendita vitalizia a favore dei collaboratori delle imprese familiari, operando un’interpretazione estensiva della norma in questione.
L’Istituto aveva successivamente determinato di conformarsi all’orientamento giurisprudenziale, ammettendo la facoltà di costituire la rendita a favore dei collaboratori di imprese artigiane o commerciali, nonché dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare (circolari nn. 31 e 32 del 1° febbraio 2002).
2) Estensione dei soggetti beneficiari della rendita.
Va considerato che, a giudizio della Corte Costituzionale, la norma di cui all’art. 13 “ha connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo”. Rimane quindi affidato all’interprete il compito di estendere l’applicazione della norma a fattispecie fondate sulla medesima ratio legis, in virtù di un “giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento” nonché del “naturale dinamismo della legislazione previdenziale”.
Si ritiene, pertanto, che la facoltà di costituzione di rendita vitalizia sia estensibile a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo.
Tale situazione si verifica non solo per le attività di collaborazione di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ma anche per le altre attività in ogni caso soggette al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge n. 335/1995, anche in forza di successive disposizioni, per le quali l’onere del versamento della relativa contribuzione sia a carico del committente/associante (tale situazione si verifica, ad esempio, anche per il lavoro autonomo occasionale, in forza di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326).
Viceversa, il beneficio non potrà essere concesso, analogamente a quanto previsto per i titolari d’impresa, ove il destinatario della tutela previdenziale sia tenuto personalmente al versamento contributivo, come accade per i professionisti senza cassa.
3) Presupposti e soggetti legittimati alla domanda.
La costituzione della rendita vitalizia ha la finalità di sanare un’omissione contributiva nell’assicurazione I.V.S. in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha quale presupposto l’inadempimento di un obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al pagamento; per tale motivo essa sarà applicabile ai soli periodi successivi alla data di inizio dell’obbligo contributivo alla gestione separata (30 giugno 1996 per i soggetti che risultassero già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme).
Il soggetto legittimato, ai sensi del predetto art. 13, è il datore di lavoro, da intendersi in queste fattispecie come committente/associante. Solo qualora egli non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il prestatore di lavoro può sostituirsi ad esso, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Resta inteso che qualora il periodo da considerare risulti già coperto di contributi a qualsiasi titolo, la domanda di riscatto dovrà essere respinta.
4) Prova dell’effettiva esistenza e collocazione temporale del rapporto.
L’accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi con certezza l’esistenza ed il tipo del rapporto di lavoro.
A titolo esemplificativo, la prova può essere fornita mediante produzione di contratto di lavoro, buste paga, ricevute degli emolumenti erogati ex art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, estratti dei libri paga e matricola, dichiarazioni dei redditi, verbali assembleari, visure camerali storiche da cui emerga la nomina alla cariche medesime.
Potranno essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, solo nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da pubbliche Amministrazioni, sottoscritte dai loro funzionari responsabili e basate su atti d'ufficio.
Conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 568 del 22 dicembre 1989, l’importo dei compensi percepiti dal richiedente e la loro collocazione temporale possono essere provati con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la prova testimoniale. Si richiamano integralmente i chiarimenti forniti con circolare n. 183 del 30 luglio 1990 così come integrata, alla luce del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, dalla circolare n. 12 del 10 gennaio 2002, circa le caratteristiche ed i requisiti che si richiedono per la prova documentale e per quella testimoniale. E’ opportuno precisare che, in considerazione del principio di cassa tuttora vigente nell’ambito della Gestione Separata, l’ammontare dei compensi dedotti e dimostrati dal richiedente determinerà il riscatto per l’intero anno (o per il periodo inferiore richiesto) solo se i compensi percepiti risultino di importo almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali. In caso contrario, sarà concesso di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti.
5) Modulistica, determinazione dell’onere, modalità e termini di pagamento.
Per quanto attiene alla modulistica, alla determinazione degli oneri per la costituzione della rendita, alle modalità ed i termini di pagamento e per quant’altro non previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle direttive impartite in materia di costituzione di rendita vitalizia a favore dei lavoratori dipendenti.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 33 del 5 marzo 2010
OGGETTO:
Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468)
SOMMARIO:
Vengono fornite disposizioni in merito alle modalità di copertura mediante riscatto, con valenza ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche, per i periodi di impegno in lavori socialmente utili, accreditati figurativamente ai soli fini del diritto a pensione.
Premessa
Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, in vigore il 23 gennaio 1998, ha dettato disposizioni di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196".
Com’è noto, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995 sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.
A partire dal 1° agosto 1995, invece, i periodi di lavoro socialmente utili per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento.
In virtù dell’art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 in oggetto, detti periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione), ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
1 – Esercizio della facoltà di riscatto
L’articolo 8, comma 19, del D. Lgs. n. 468/1997, nel prevedere il riscatto dei periodi di impiego in lavori socialmente utili, non ha stabilito alcun limite temporale di riscattabilità, né ha previsto alcun requisito contributivo per il relativo esercizio.
Ne consegue che la facoltà in esame può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per tutti i periodi per i quali è stato erogato l'assegno per lavori socialmente utili e che ha comportato l’accredito del relativo contributo figurativo utile ai fini del diritto a pensione.
Alla facoltà in trattazione – esercitabile anche per una sola parte dei periodi in esame - possono perciò accedere tutti i lavoratori che hanno percepito l’assegno di cui sopra, anche nel caso in cui non sia stato maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione alla data di presentazione della domanda di riscatto.
La domanda di riscatto può essere presentata dai diretti interessati o dai loro superstiti e non è soggetta a termini di decadenza.
Poiché i periodi di godimento dell'assegno per lavori socialmente utili, efficaci ai soli fini del diritto alla pensione, sono accreditati d’ufficio e sono rilevabili direttamente dall’estratto conto, non è richiesta alcuna particolare documentazione per esercitare la facoltà di riscatto.
2 – Modalità di calcolo dell’onere di riscatto
Come dispone l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 184/1997, l’onere da porre a carico degli interessati deve essere determinato con modalità diverse, in relazione all’anzianità contributiva di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (meno o almeno 18 anni di contribuzione), fatta valere dal richiedente alla data del 31 dicembre 1995.
I periodi oggetto di riscatto possono, pertanto, rientrare nel sistema di calcolo retributivo o in quello contributivo in relazione alla durata dei periodi assicurativi del soggetto, rilevata al 31 dicembre 1995 ed alla loro collocazione temporale.
Secondo i criteri di carattere generale vigenti alla data di presentazione della relativa domanda, l’onere di riscatto verrà perciò quantificato con le modalità della riserva matematica (art. 2, c. 4, D. Lgs. n. 184/1997) e/o del calcolo percentuale (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 184/1997).
In merito si ribadisce che tutti i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 sono interessati dal solo sistema di calcolo retributivo.
Si precisa peraltro che, laddove l’interessato faccia valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 e raggiunga o superi il suddetto limite di 18 anni con il riscatto del periodo di LSU anteriore al 1° gennaio 1996, anche il calcolo dell’onere relativo ai periodi LSU successivi al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato secondo il sistema retributivo, con le modalità della riserva matematica.
3 - Retribuzione imponibile da utilizzare ai fini del calcolo
Qualora, alla data della domanda, il richiedente faccia valere anche un solo contributo settimanale effettivo, utile ai fini della misura della pensione, il calcolo dell’onere di riscatto dovrà essere determinato su tale base imponibile e secondo i criteri generali, come di seguito specificati.
Nel caso in cui si debba definire l’onere di riscatto secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo si determinerà la relativa riserva matematica sulla base della retribuzione pensionabile maturata alla data di presentazione della domanda e degli ulteriori elementi di calcolo (anzianità contributiva, aliquota di rendimento e coefficiente attuariale collegato ad età, sesso ed anzianità contributiva complessiva), fatti valere alla medesima data.
Nel caso in cui, invece, il periodo oggetto del riscatto verrà valutato nella futura prestazione secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, e si debba perciò procedere al calcolo percentuale, si prenderà a riferimento la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria dal datore di lavoro nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed in mancanza dei dodici mesi si prenderà in considerazione la retribuzione relativa ai soli contributi versati, rapportandola ad anno. L’onere di riscatto verrà definito sulla base di tale retribuzione, dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della domanda e del numero di settimane oggetto del riscatto.
Nei casi in cui il richiedente non abbia maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione, l’onere di riscatto - qualunque sia il sistema di calcolo da applicare - dovrà essere invece quantificato sulla base di una retribuzione “convenzionale”, corrispondente al minimale settimanale determinato in applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data della domanda di riscatto.
Al verificarsi di tale ultima circostanza e nell’ipotesi di calcolo con i criteri della riserva matematica, le retribuzioni convenzionali dei periodi oggetto di riscatto che rientrano fra quelli utili ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile devono essere “attualizzate” all’anno cui si riferiscono, previa svalutazione, da effettuare secondo le indicazioni fornite con circolare n. 24 del 26 gennaio1995.
4 – Definizione del valore di copertura da accreditare ai periodi riscattati
Una volta conclusa l’operazione di riscatto con l’integrale pagamento del relativo onere, si procederà all’accredito dei periodi riconosciuti, attribuendo loro un valore retributivo di copertura sulla base dei criteri indicati ai seguenti punti a) e b).
Tale accredito, che determina la copertura contributiva ai fini della misura della pensione, verrà identificato dal codice ARPA-UNEX 472, appositamente istituito.
a) - Periodi interessati dai criteri della riserva matematica
Nel caso in cui l’onere sia stato determinato secondo i criteri della riserva matematica, a ciascuna settimana riscattata dovrà essere accreditato un valore di copertura pari alla retribuzione pensionabile utilizzata ai fini del calcolo, debitamente “attualizzata” sulla base dei coefficienti di rivalutazione vigenti nell'anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto ed individuati in relazione agli anni solari in cui si colloca il periodo riscattato (si applicano i criteri illustrati al punto 1 della circolare n. 24 del 26 gennaio1995).
Detta operazione consente, come noto, di evitare che la retribuzione pensionabile presa a base per la determinazione dell’onere - se accreditata al periodo di riscatto in misura identica a quella utilizzata in fase di calcolo – possa assumere un valore diverso (superiore o inferiore) per effetto di eventuale rivalutazione, conseguente alla relativa collocazione temporale, nel caso in cui dovesse a sua volta rientrare nel periodo utile a definire la retribuzione pensionabile per il calcolo di altra prestazione.
b) - Periodi interessati dal calcolo in misura percentuale
Nel caso in cui l’onere sia stato determinato utilizzando il calcolo a percentuale a ciascuna settimana del periodo riscattato deve essere accreditato un valore di copertura esattamente corrispondente alla retribuzione utilizzata per il calcolo, a prescindere dalla collocazione temporale del riscatto stesso.
Ciò in linea con la previsione dell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n.184/1997, che dispone la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto con effetto dalla data della relativa domanda.
5 – Efficacia dei periodi riscattati
La contribuzione acquisita mediante riscatto si colloca contestualmente ai periodi accreditati figurativamente ai fini del diritto a pensione. A seguito dell’operazione di riscatto, i relativi periodi saranno quindi utili anche ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.
La contribuzione da riscatto è utile a perfezionare i requisiti contributivi richiesti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ma non ai fini della determinazione del contributo volontario. Ciò in quanto, ai sensi dell’ art. 7, c. 1, del D. Lgs. n. 184/1997, l’importo del contributo volontario è determinato in base alla retribuzione imponibile assoggettata a contribuzione obbligatoria.
La contribuzione in esame non è utile neppure a perfezionare il requisito contributivo richiesto per l’accredito di contribuzione figurativa.
I lavoratori socialmente utili, effettuato il riscatto di tutto o parte del periodo accreditato figurativamente acquisiscono, per effetto del riscatto medesimo, la posizione di soggetto “iscritto” al FPLD.
Nulla è innovato in relazione ai termini ed alle modalità di pagamento dell’onere, alle condizioni ed ai termini di decadenza dalla facoltà di riscatto.
Per la gestione dei riscatti in esame in procedura automatizzata è stato istituito un apposito codice “tipo pratica” (LSU468) e sono in corso le operazioni di aggiornamento degli applicativi di calcolo dell’onere da porre a carico degli interessati.
Le istruzioni per l’utilizzo delle procedure verranno fornite con successivo messaggio.
7 - Istruzioni contabili
Le somme versate dagli interessati a titolo di riscatto del periodo di occupazione in lavori socialmente utili sono rilevate al conto GPA 54/061; quindi, la procedura provvede ad attribuire le somme stesse al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con imputazione in DARE del suddetto GPA 54/061 e in AVERE del conto FPR 22/079, già esistente.
Nel caso di versamenti rateali la procedura stessa provvede ad imputare la quota capitale in AVERE del già citato conto FPR 22/079 e la quota interessi in AVERE del conto FPR 24/010, anch’esso già esistente.
Il Direttore generale
Mauro Nori
Allegato n. 1
Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468
“Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998
Art. 8
Disciplina dell'utilizzo nelle attività
Omissis
19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Allegato n. 2
Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184. “Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997)
(omissis)
Capo II
Disposizioni in materia di riscatto
Art. 2.
Corsi universitari di studio
Omissis
3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n.335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato; il contributo è altresì detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell’importo stesso.
Art. 4.
Modalità dei riscatti
1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
(omissis)