La legge 23 dicembre 2000, n. 388 all’articolo 69, commi 3 e 4, innova la disciplina della maggiorazione sociale prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544.
In particolare, l’articolo 69, commi 3, ha aumentato, a far tempo dal 1° gennaio 2001, l’importo della maggiorazione sociale per i pensionati ultrasessantenni ed ultrasessantacinquenni ed ha introdotto un importo di maggiorazione più elevato per i pensionati ultrasettantacinquenni. Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la maggiorazione sociale spetta, alle medesime condizioni previste dalla legge n. 544, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
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La legge 23 dicembre 2000, n. 388 all’articolo 69, commi 3 e 4, innova la disciplina della maggiorazione sociale prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544.
In particolare, l’articolo 69, commi 3, ha aumentato, a far tempo dal 1° gennaio 2001, l’importo della maggiorazione sociale per i pensionati ultrasessantenni ed ultrasessantacinquenni ed ha introdotto un importo di maggiorazione più elevato per i pensionati ultrasettantacinquenni. Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la maggiorazione sociale spetta, alle medesime condizioni previste dalla legge n. 544, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.