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Accertamento del requisito di più di 780 settimane di contribuzione
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Bititolarità e Legge 140/85, 544/88 e DPCM 16 dicembre 1989
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Calcolo dell'integrazione
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Cristallizzazione - Bititolarità
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Disciplina dell'integrazione al trattamento minimo dell'AOI
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Disciplina in vigore dal 1° ottobre 1983 per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994
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Disciplina per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi
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Disciplina per le pensioni con decorrenza nel 1994
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Importo
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Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS per gli anni 2023 e 2024
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Inesportabilità dell'integrazione al trattamento minimo
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Integrazione al trattamento minimo
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Integrazione al trattamento minimo per le pensioni in regime internazionale
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Integrazione in caso di concorso di due o più pensioni integrabili (bititolarità)
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Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
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Pensione di reversibilità liquidata al coniuge superstite e all'ex coniuge come contitolari
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Pensioni di reversibilità con più titolari - Perdita della contitolarità - Riflessi sull'integrazione al TM
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Pensioni integrabili e pensioni non integrabili
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Pensioni liquidate con il cumulo di periodi assicurativi italiani e esteri
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Prestazioni occasionali di tipo accessorio al decreto legislativo di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. Loro rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
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Residenti all'estero
Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Vigente al: 11-11-2014
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega
legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
Operazioni imponibili
((L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate)). ((20))
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 2.
Cessioni di beni
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario e dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19 si considera destinato a finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonche' delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'articolo 3, quarto comma;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
((b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda));
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS 2 SETTEMBRE 1997, N.313));
f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS 2 SETTEMBRE 1997, N.313));
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L.27 APRILE 1989, N. 154
h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater);. (20)
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; (21)
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. (28) (38)
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni. (29)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. ---------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.P.R. 29 gennaio 1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5) si applicano dal 1 gennaio 1973. IL D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha inoltre disposto (con l'art. 10) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 aprile 1979." --------------- AGGIORNAMENTO (28) La L. 22 dicembre 1980, n.889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981. ----------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento".
Art. 3.
Prestazioni di servizi
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso
corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso
corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e
simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci,
comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche'
l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art.
2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del
terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del
terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti
d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari;
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui
al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo. (20)
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni
relative agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita' di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5
per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni
sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a
carattere nazionale.
((Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si
applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla
base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta e' stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo)).
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 4.
Esercizio di imprese
Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonche' l'esercizio di attivita', organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N.460.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita' commerciali: ((le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';)) le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unita' da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle societa' partecipate.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 5.
Esercizio di arti e professioni
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse.
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni
le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ((nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,)) rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952. (20) (41) (57a)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche apportate apportate agli articoli 5, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, e 36 dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 14 marzo 1988, n.70 convertito con modificazioni dalla L.
13 maggio 1988, n. 154 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1 gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato
successivamente al 31 dicembre 1987."
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1 gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere
a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."
Art. 6.
Effettuazione delle operazioni.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1991, N.417, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 FEBBRAIO 1992, N. 66.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217. (139)
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni ((di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b))), l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le disposizioni di cui al primo periodo.(52) (79) ((144))
In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. (139)
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 1990
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 7.
(Territorialita' dell'imposta - Definizioni).
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del ((Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)) con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): ((139))
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
6) le isole Anglo-Normanne;
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;
d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;
e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunita'", si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunita' tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri", e' il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunita', eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunita'; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", e' l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunita', per passeggeri imbarcati nella Comunita', eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunita'; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e' considerato come un trasporto distinto;
f) per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" e' il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" e' il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;
g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Art. 7-bis.
(Territorialita' - Cessioni di beni).
1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunita', si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato.
3. ((Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento)) si considerano effettuate nel territorio dello Stato: ((139))
a) quando il cessionario e' un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attivita' in relazione all'acquisto ((di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo)) e' costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile; ((139))
b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita' o parte dei beni non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Art. 7-ter.
(((Territorialita' - Prestazioni di servizi).
1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo
di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attivita';
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui
all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attivita' commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non
soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.))
Art. 7-quater.
(((Territorialita' - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese
le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla
distanza percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering
diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente
rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunita', se il luogo di partenza del trasporto e' situato nel territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati nel territorio dello Stato.))
Art. 7-quinquies.
(((Territorialita' - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, le
prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni accessorie.)) ((129))
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AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.18 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che a decorrere dal 1 gennaio 2011 "l'articolo 7-quinquies, comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:
a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni accessorie;
b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.".
Art. 7-sexies.
(((Territorialita' - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1,
lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del
cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto
intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando
la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a
beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;
f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da
soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita', quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero.
g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione,
quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunita' e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.)) ((129))
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AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.18 ha disposto (con l'art. 3, comma
2) che a decorrere dal 1 gennaio 2013 "all'articolo 7-sexies, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;";
b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);".
Art. 7-septies.
(Territorialita' - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita').
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita':
a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
((g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati)); ((139))
h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorche' resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;
i) i servizi prestati per via elettronica;
l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di cui alle lettere precedenti.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Art. 8.
Cessioni all'esportazione.
Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunita' economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non e' prescritta, sul documento ((di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a))). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;((144))
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita' economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita' economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese. L'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. (36)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 1983, N.746 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1984, N.17.
Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolta' di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e' necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio. (52)
Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunita' anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.17 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attivita', nonche' le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n.417, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che la modifica al presente articolo si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto 417/1991. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 5.
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 8-bis.
Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione.
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione , se non comprese
nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi ((adibite alla navigazione in alto mare
e)) destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca ((nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca costiera)) o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge 11
febbraio 1971, n. 50;
((a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66)).
b) le cessioni ((...)) di aeromobili, compresi i satelliti, ad
organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione
aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di
ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed ((escluse, per le navi adibite alla pesca
costiera, le provviste di bordo)); (29)
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di
carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili (( di cui alle lettere a), a-bis), b) e c) )), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi (( di cui
alle lettere a), a-bis) e b) )).
((e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla
lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro
carico)).
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 si
applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa.
(20) (21) (27)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. --------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979. ----------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981. ---------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793, ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 9.
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi
Internazionali ((non imponibili)):
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello
Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in
importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli,
vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al
precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione,
stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli
scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione,
in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3) ((, nonche' quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita')); le cessioni di licenze all'esportazione; (29)
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di
agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea.
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma
dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N.669, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30;
11) NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N.289;
12) ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS 11 FEBBRAIO 2010, N.18)).
Le disposizioni ((...)) del secondo e terzo comma dell'art. 8 si
applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa.
(20) (21) (27)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. ----------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31
marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche quelle apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto, inoltre, (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
----------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981. ---------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793, ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 10.
Operazioni esenti dall'imposta
Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e acrediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; (145)
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate. (21)
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; (21)
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7 nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; (34)
10) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154; (21)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.) Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;
((16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente)); ((150))
17) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N.557 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N.133 (57a)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; (24) (41)
20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e simili;(146)
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
26) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N.557 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N.133 (57a)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri. (20)
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi.
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' e da ONLUS di assistenza sociale.
27-quater). Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.
27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 29 febbraio 1980, n.31 ha disposto (con l'art. 5) che "La modificazione apportata all'articolo 10, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Tra le prestazioni previste dal n. 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da societa' di mutuo soccorso, devono intendersi comprese le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunita' e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza".
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1 gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO (137)
Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-ter) che "Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente".
----------------- AGGIORNAMENTO (145) La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 521) che "Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013." -----------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 14 gennaio 2013, n. 3 ha disposto (con l'articolo 19, comma 3) che "Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si intende che le prestazioni rese dall'Organizzatore per l'accesso all'Expo Milano 2015 non rientrano fra quelle di cui all'articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
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AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 32-bis, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente".
Art. 11.
Operazioni permutative e dazioni in pagamento
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in
corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi,
o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette
all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali
sono effettuate.
La disposizione del comma precedente non si applica per la
cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti
della lavorazione di materie fornite dal committente quando il
valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma
dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in
denaro.
Art. 12.
Cessioni e prestazioni accessorie
Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il
confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le
altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o
ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal
cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono
soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti
dell'operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale e' soggetta
all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni
accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Art. 13.
(Base imponibile)
1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e` costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita`, dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3 nonche' per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi; (139)
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche´ per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche´ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e` costituita dal valore normale dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
4. ((Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e' effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu' prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.))((144))
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e` stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita` oggettiva, la base imponibile e` determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, ha disposto (con l'art. 7) che "La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativa alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ha effetto per le cessioni di autovetture ed autoveicoli acquistati o importati dal 1 gennaio 1983".
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 14.
(((Determinazione del valore normale)
1. Per valore normale si intende l'intero importo che il
cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di
servizi analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di
beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera
d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale)).
Art. 15.
Esclusioni dal computo della base imponibile
((Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di
penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento
degli obblighi del cessionario o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono in conformita' alle originarie condizioni
contrattuali, tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad
aliquota piu' elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni
fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente
documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia
stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul
valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile,
delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di
penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del
contratto)). ((20))
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 16.
Aliquote dell'imposta
((L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.)) ((135))
L'aliquota e' ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed e' elevata al trentacinque per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. (20)
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (135)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 17.
Soggetti passivi.
L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. ((Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.)) (139) ((144))
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con ((l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma)), deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. ((144))
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori; (126)
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro 'componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
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AGGIORNAMENTO (126)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1, comma 157) che la presente modifica si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 163) che la presente modifica si applica dal 1° febbraio 2008.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 17-bis.
(( (Acquisto di pubblicita' on line) ))
((1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita' e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti)).
Art. 18.
Rivalsa
Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di
servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo
di rivalsa, al cessionario o al committente.
Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione
della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo
dell'imposta. Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente il
prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale
indicata nel quarto comma dell'art. 27.
((La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai
numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le
prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo,
dell'articolo 3.))
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi
precedenti.
Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili
oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai
sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo
alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei
mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale
stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e'
posposto. (5)
---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Art. 19.
Detrazione
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo
comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'mportazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio. (89)
3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le
operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assim-
ilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
((a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo
10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita' stessa;))
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le
quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b),
d) ed f);
d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da
soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle
disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.
e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed
all' esercizio delle attivita' di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non
soggette all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad
operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e' determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del
comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.
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AGGIORNAMENTO (89)
La L. 18 febbraio 1999, n.28, ha disposto (con l'art. 5) che "Al
comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio" devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime".
Art. 19-bis.
(( (Percentuale di detrazione). ))
((1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, e' determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilita' dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.))
Art. 19-bis1
(Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi).
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e' ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ((...)), a prestazioni di trasporto di persone;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito,tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.
Art. 19-bis2
(( (Rettifica della detrazione). ))
((1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel re- gime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attivita' comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella gia' operata, la rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e' eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e' superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta'.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e' superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa' incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione, dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita' immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unita' immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.))
Art. 19-ter.
Detrazione per gli enti non commerciali.
Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 e' ammessa in
detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole.
La detrazione spetta a condizione che l'attivita' commerciale o
agricola sia gestita con contabilita' separata da quella relativa all'attivita' principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola e dell'attivita' principale e' ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola.
La detrazione non e' ammessa in caso di omessa tenuta, anche in
relazione all'attivita' principale, della contabilita' obbligatoria a norma di legge o di statuto, ne' quando la contabilita' stessa presenti irregolarita' tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui al comma precedente e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. (20) ((96))
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti
pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonche' all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che
le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 21 novembre 2000, n.342 ha disposto (con l'art. 47, comma 1)
che "Tra gli enti indicati all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato".
Art. 20.
Volume d'affari
Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. ((Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.)) (21) (27) (57a) (57b) ((144))
L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o esenti e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 13,14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili regi strati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27.(20)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. ----------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979. ----------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981. -----------------
AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994.
----------------- AGGIORNAMENTO (57b) Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
-------------------- AGGIORNAMENTO (144) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
TITOLO SECONDO
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI
Art. 21.
(Fatturazione delle operazioni)
((1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa. e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu' fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la totalita' delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticita' dell'origine, l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita' dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
4. La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 -bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio.)) ((144))
((6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu' di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione».)) ((144))
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
---------------- AGGIORNAMENTO (144) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 21-bis.
(( (Fattura semplificata). ))
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche' la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, puo' essere emessa in modalita' semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attivita' o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.))((144))
---------------- AGGIORNAMENTO (144) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 22.
Commercio al minuto e attivita' assimilate
L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta
dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a
domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di
alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense
aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di veicoli
e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese
in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione
dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e
per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da
societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai
numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10. (21)
((6-bis) per l'attivita' di organizzazione di escursioni, visite
della citta', giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle
agenzie di viaggi e turismo)).
La disposizione del comma precedente puo' essere dichiarata
applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di
fatturazione e degli adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura sono obbligati a
richiederla.(20)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. --------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 23.
Registrazione delle fatture
Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture ((di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d))), devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di ((effettuazione delle operazioni)). (57a) (57b) ((144))
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. (57a) (57b)
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle ((operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,)) devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa ((ed, eventualmente, la relativa norma)).((144))
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. -----------------
AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994.
----------------- AGGIORNAMENTO (57b) Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
--------------
AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
Art. 24.
Registrazione dei corrispettivi
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle ((operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata)). L'annotazione deve essere eseguita , con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.695. (57a) (57b) ((144))
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. (129)
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.(20)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "La modificazione apportata all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il registro di prima
nota, si applica dal 1 luglio 1979"
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994.
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AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
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AGGIORNAMENTO (129)
Il D.LGS. 11 febbraio 2010, n.18, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera 9) che "all'articolo 24, secondo comma, le parole "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti "secondo comma";"
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
Art. 25.
Registrazione degli acquisti
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. (79)
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle ((operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,)) devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa ((e, eventualmente, la relativa norma)).((144))
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo. (20)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione gia' prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
Art. 26.
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa ((...)) di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate
dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni
di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art.
23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di
registrazione di cui al quarto comma, possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente, anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25. (20)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 27.
Dichiarazioni e versamenti mensili
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N.100.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N.100.
((Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro)).((135))
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313. (20)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. ---------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la modifica al presente articolo si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988. ----------------- AGGIORNAMENTO (57a) Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994. ----------------- AGGIORNAMENTO (57b) Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994. -------------------
AGGIORNAMENTO (135)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322))
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N.357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 1994, N. 489))
Art. 30.
Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile
di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita'.
Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso
dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che
comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni , computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma articolo 17, quinto, sesto e settimo comma;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli
8, 8- bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette
all'imposta per effetto ((degli articoli da 7 a 7-septies;))
e) quando si trova nelle condizioni previste dal ((terzo comma))
dell'articolo 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo
comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa' controllanti. (20) (45)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 30-bis.
(((Registrazione, dichiarazione e versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non
commerciali).
1. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attivita' non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalita' e nei termini previsti dagli articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.))
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413)).
Art. 32.
(Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione).
1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ((quattrocentomila euro)) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero ((a settecentomila euro)) per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di ((settecentomila euro)) relativamente a tutte le attivita' esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Art. 32-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244))
Art. 33.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542)).
Art. 34.
(Regime speciale per i produttori agricoli).
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella
prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'articolo
2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per
loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei
prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario. (79)
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha
effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
((6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni)).
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle
cooper- ative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e' consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai
passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche' alle societa' consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei
prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo
quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
Art. 34-bis.
(((Attivita' agricole connesse)
1. Per le attivita' dirette alla produzione di beni ed alla
fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione
del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni)).
Art. 35.
(Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita).
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e' verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate ((nel quinto comma)) dell'articolo 6, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.((144))
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo H del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e' completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.
15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo del minimo.
-------------
AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
Art. 35-bis.
Eredi del contribuente.
((Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle
operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorche' i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.))
Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le
operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore. (20)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 35-ter.
(Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente).
1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai
sensi dell'articolo 17, ((terzo comma)), intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale
ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente
ad effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' esercitata nello Stato
estero di stabilimento;
e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini
stabiliti dall'amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita
I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto
non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita' al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal
presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita' di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita' europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo
anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.
Art. 35-quater.
(( (Pubblicita' in materia di partita IVA).
Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita' della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.))
Art. 36.
Esercizio di piu' attivita'
Nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita' l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attivita', con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.
I soggetti che esercitano piu' imprese o piu' attivita' nell'ambito della stessa impresa, ovvero piu' arti o professioni, hanno facolta' di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attivita' esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attivita' sia gestita con contabilita' separata ed e' esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non e' ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attivita'.((Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma)). ((145))
L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attivita' di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attivita' ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attivita' propria dell'impresa, nonche' per le attivita' di cui all'art. 34, fermo restando il disposto del comma secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'articolo 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater.
In tutti i casi nei quali l'imposta e' applicata separatamente per una determinata attivita' la detrazione di cui all'art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, e' ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attivita' stessa; i passaggi di servizi all'attivita' soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attivita' separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attivita' di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attivita', l'imposta non e' dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio.
Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attivita' secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili. (20) (21) (23) (27)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche quelle apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.660, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le modificazioni apportate con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1 gennaio 1981".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
----------------- AGGIORNAMENTO (145) La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 521) che "Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 36-bis.
Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.
Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione
all'ufficio e' dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. (21)
((Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e'
ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorche' non abbia effettuato operazioni imponibili)).((27))
La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti
relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita' ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. (20)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. --------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979. ----------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1982.
Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322)).
Art. 38.
Esecuzione dei versamenti e dei rimborsi
I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere
eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. ((La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato)).
L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione
recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega e' irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.
Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione,
nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono
essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali puo' essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. (20)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 38-bis.
Esecuzione dei rimborsi.
I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo. (79)
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'articolo 30 nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ((, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis) )). ((139))
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. (45)
Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi interiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.
Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. (20)
I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;
c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non puo' eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. ----------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.L. 27 aprile 1990, n.90 convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38- bis del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989." ---------------- AGGIORNAMENTO (79) Il D.Lgs 23 marzo 1998, n.56, ha disposto (con l'art. 7) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Art. 38-bis1
(( (Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunita'). ))
((1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico.
2. L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:
a) non ha svolto un'attivita' d'impresa, arte o professione;
b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti;
c) si e' avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) si e' avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini procedurali per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo nonche' per la realizzazione dei relativi scambi informativi.))
Art. 38-bis2
(((Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunita').
((1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunita', assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non puo' essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta e' il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti. L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non puo' essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, sempreche' di importo non inferiore a cinquanta euro.
2. La richiesta di rimborso e' presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.
3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso e' ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove e' stabilito il richiedente.
4. La richiesta di rimborso e' inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove e' stabilito il richiedente.
5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita' speciale. La decisione in ordine al rimborso dell'imposta e' notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi.
6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio puo' chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso o allo Stato membro ove esso e' stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.
7. L'ufficio puo' chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.
8. Il rimborso e' effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.
9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8.
La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
10. Il rimborso e' eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso l'ufficio riduce l'importo da erogare al richiedente dell'ammontare delle spese di trasferimento.
11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata.
12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo.
13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
14. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi nonche' per gli scambi informativi relativi al presente articolo.))
Art. 38-ter.
(((Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita').
1. La disposizione del primo comma dell'articolo 38-bis2 si
applica, a condizione di reciprocita', anche ai soggetti esercenti un'attivita' d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita', limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita'.
2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura
prevista al primo comma dell'articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2.
La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire
all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.))
Art. 38-quater.
(Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea).
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita' medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, ((...)) e che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente ((, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale)), vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunita', entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non
si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.
Art. 39.
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
((I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita' elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonche' dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.))(5) ((144))
---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
---------------- AGGIORNAMENTO (144) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 40.
Ufficio competente
Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai
precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne' un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, e' competente l'ufficio provinciale di Roma.
((Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter,
l'ufficio competente ai sensi del presente articolo e' individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.))
Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso
da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente. (20)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
TITOLO TERZO
SANZIONI
Art. 41.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 42.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 43.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 44.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 45.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 46.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 47.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 49.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 50.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516))
TITOLO QUARTO
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 51.
Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi. I criteri selettivi per l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivemente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche ne confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relative alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, ((alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie)) agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, ((alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie,)) agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi ((o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria)). Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. (20)
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche' le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). (116)
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con l'art. 1, comma 404) che le modifiche al presente articolo hanno effetto
Art. 51-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413))
Art. 52.
Accessi, ispezioni e verifiche
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali ((, nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,)) per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.
Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Art. 53.
Presunzioni di cessione e di acquisto
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che
non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua
attivita', comprese le sedi secondarie, filiali, succursali,
dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, ne'
presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni
stessi:
a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o
distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o
comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti
di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo
non traslativo della proprieta'.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni.
Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla
iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro:
le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono
essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma
dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico,
da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito
registro, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il
passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al
domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La
consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare
dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice
civile o da apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39
del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a
norma dello stesso articolo ((o da atto registrato presso
l'ufficio del registro.))
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il
contribuente esercita la sua attivita' si presumono acquistati se
il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel
primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un
rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri
titoli di cui al primo comma. (20)
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che
"Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25,
ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte
terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al
decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia
ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la
non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta
organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e
prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso
pagamento di corrispettivi specifici o di contributi
supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni
relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto
comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per
l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di
previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella
esenzione gia' prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Art. 54.
Rettifica delle dichiarazioni
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis . Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo` tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilita` del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche´ da altri atti e documenti in suo possesso.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N.203 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora ((dalle attivita` istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),)) nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante , nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare
applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo 12. (54)
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che
li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte. (51)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. -----------------
AGGIORNAMENTO (51)
La L. 30 dicembre 1991, n.413 ha disposto (con l'art. 3 comma 2)
che "Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge."
-----------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 30 agosto 1993, n.331 convertito con modificazioni dalla L.
ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62-quater comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto."
Art. 54-bis.
(Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
((2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.))
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ((ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,)) l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
Art. 55.
Accertamento induttivo
Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la
dichiarazione ((...)) reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai
sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni ditali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente
non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato ha rifiuta tu di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o
annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo'
procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. (20)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 56.
Notificazione e motivazione degli accertamenti
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti,
mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.
Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono
essere indicati specificamente, a pena di nullita', gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e' fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.
Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere
indicati, a pena di nullita', l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55.
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma
dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullita', le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
((I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2
e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.))
Art. 57.
Termine per gli accertamenti
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. (130) ((138))
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (130)
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
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AGGIORNAMENTO (130)
Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 12, comma 2-bis) che "Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati."
-------------
AGGIORNAMENTO (138)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera e)) che "Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici:
[...]
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74."
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 9, lettera b)) che "Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
[...]
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a quelle successive".
Art. 58.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 59.
Ricorsi
Il contribuente puo' ricorrere contro i provvedimenti di rettifica,
di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
((La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle
indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non
possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro risultanze)).
Art. 60.
Pagamento delle imposte accertate
L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di
rettifica.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e'
iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme
dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le
modalita' di cui all'articolo 38, quarto comma.
((Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della
maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.))
(20)
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 60-bis.
(Solidarieta' nel pagamento dell'imposta)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente
relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e' obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia
documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e' stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'imposta.
((3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di
cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, e' responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche' della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni puo' regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione)).
Art. 61.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
Art. 62.
Riscossione coattiva e privilegi
Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene
pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma dell'art. 56.
Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il
contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le
soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso
che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.
Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
committente ((...)) lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e ai n. 4) dell'art. 2780 del codice civile. (20)
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2003, N.69.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2003, N.69.
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 63.
Collaborazione della guardia di finanza
La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul
valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, ((previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale)), utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di
finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per
evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.
Art. 64.
Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione
((Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per
l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Per le controversie relative alla qualita' e quantita' dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale)).((27))
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45,
comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Art. 65.
((Obblighi dell'amministrazione finanziaria
L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre
autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle
informazioni da fornire alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto)).
Art. 66.
Segreto d'ufficio
Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e
agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorita' degli Stati membri della Comunita' economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, ((in attuazione della direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.))
Art. 66-bis.
Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.
Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di
elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano ((...))
annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. ((Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648)).
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413.
Gli stessi uffici ((formano, per le finalita' di cui al secondo
comma)), inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.
((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.))
TITOLO QUINTO
IMPORTAZIONI
Art. 67.
Importazioni
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita' e che non siano stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunita' medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunita' a norma dell'articolo 7:
a) le operazioni di immissione in libera pratica ((...)); ((139))
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita' economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N.28
2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita' economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunita' medesima.
((2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorita' doganale.)) ((139))
((2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione)). ((139))
--------------
AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Art. 68.
Importazioni non soggette all'imposta.
Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreche' ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
c-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996. (20)
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'articolo 2. (28)
((g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento)). ((139))
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. --------------- AGGIORNAMENTO (28) La L. 22 dicembre 1980, n.889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le modifiche al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Art. 69.
Determinazione dell'imposta.
L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo
16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione ((all'interno del territorio della Comunita')) che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.
Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera e),
per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identita'. (27)
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45,
comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Art. 70.
Applicazione dell'imposta
L'imposta relativa alle importazioni e' accertata, liquidata e
riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui
alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale. (36)
L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il
servizio postale deve essere assolta secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. (27)
L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, puo' essere richiesta a rimborso secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni e' stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.
Per l'importazione di materiale d'oro, nonche' dei prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, e' assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25.
((Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo
comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.))
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45,
comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1984, n.17 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di
cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto."
TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 71.
Operazioni con lo Stato della Citta' del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita' da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.
Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e' effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del ((secondo comma)) dell'art. 17. (5)
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunti sara' assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Art. 72.
(( (Operazioni non imponibili)
1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto)). ((139))
---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. ----------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art. 72 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
hanno effetto dal 1 gennaio 1973."
Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Il limite di lire cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, e' ridotto a lire centomila e si applica anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1 del terzo comma del medesimo articolo".
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Art. 73.
Modalita' e termini speciali
Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le
modalita' ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie ed altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15; n. 4), non restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di
effettuazione della operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di
cui al titolo secondo del presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse
si riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 48.
Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze detraibili. ((Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa' controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30)). Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle societa' controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' stesse. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio dell'anno solare precedente. (20)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 73-bis.
Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.
Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire
l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883,
nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la
televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonche' talune relative parti e pazzi staccati.
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
((L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore
ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonche' i relativi controlli. Possono essere altresi' prescritte modalita' per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.))
Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma
possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che il presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
Art. 74.
Disposizioni relative a particolari settori
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente ((a beni diversi dai supporti integrativi)). Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. ((Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo.)) La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; ((in ogni caso)), l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90)). ((146))
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantita' di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;
e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;
e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427.
Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. (81a)
Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore puo' effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi.
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. (21) (57a) (92)
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388.
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05). (77) (144)
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01); e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). (77)
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)
e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77) (79)
COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342.
Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1 gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994".
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AGGIORNAMENTO (77)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 21, comma 17) che "Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998".
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AGGIORNAMENTO (81a)
Il D.L. 12 giugno 1998, n. 181, convertito dalla L. 3 agosto 1998, n. 271, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 15 maggio 1998.
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.60 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 2000.
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013".
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AGGIORNEMENTO (146)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014".
Art. 74-bis.
Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa.
Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del
fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. (20)
((In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis,
i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni)).
----------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 74-ter.
(Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo).
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indi- cate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo e' diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2. ((147))
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta e' a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita' dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreche' dovuta, con le stesse modalita' previste dal comma 5.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e' soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.(144)
8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilita' le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (147)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresi' non si da' luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria".
Art. 74-quater.
(Disposizioni per le attivita' spettacolistiche) .
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al
presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli
obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto
il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attivita' spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate in modo
saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli
che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche' per le
attivita' svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta' di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo.
Le facolta' di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita' culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.
((6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le
consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.))
Art. 74-quinquies.
(((Disposizioni per i servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta).
1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita', non
identificati in ambito comunitario, possono identificarsi nel territorio dello Stato, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. A tale fine presentano, prima dell'effettuazione delle operazioni, apposita dichiarazione all'ufficio competente, da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale e' tenuto a notificare al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito, nonche' il conto bancario su cui effettuare il versamento dell'imposta.
2. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita', che si
avvalgono del regime previsto dal presente articolo, identificati in Italia, sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II.
3. La dichiarazione di identificazione di cui al comma 1 contiene
le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo e la data
di nascita ed eventualmente la ditta e il domicilio fiscale nello Stato extracomunitario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
denominazione, la ragione sociale o la ditta, l'eventuale sede legale o, in mancanza, quella amministrativa, nello Stato extracomunitario;
c) l'indirizzo postale, gli indirizzi elettronici, inclusi i siti
web;
d) il numero del codice fiscale nel proprio Stato, in quanto
previsto;
e) l'attestazione della mancata identificazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunita'.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 3, i soggetti
indicati al comma 1 presentano apposita dichiarazione di variazione ovvero di cessazione nel caso in cui gli stessi non intendano piu' fornire servizi tramite mezzi elettronici o non soddisfino piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.
5. I soggetti identificatisi ai sensi del regime previsto dal
presente articolo sono esclusi dal regime medesimo se:
a) comunicano di non fornire piu' servizi tramite mezzi
elettronici;
b) si puo' altrimenti presupporre che le loro attivita' soggette
ad imposizione siano cessate;
c) non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del
regime speciale previsto dal presente articolo;
d) persistono a non osservare le norme previste dal regime
stesso.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre
dell'anno solare, entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici
effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro
di domicilio o di residenza dei committenti;
d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto spettante a
ciascuno Stato membro.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in
valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, utilizza il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
8. Le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in
conformita' ai modelli approvati con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. I soggetti di cui al comma 1 versano, al momento di
presentazione della dichiarazione trimestrale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta e conservano, per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla fine dell'anno di effettuazione delle transazioni, idonea documentazione delle stesse. Tale documentazione e' fornita, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e all'autorita' fiscale del Paese di consumo. Analogamente, l'amministrazione finanziaria puo' richiedere idonea documentazione per i servizi resi a committenti privati nazionali da parte di prestatori domiciliati o residenti fuori della Comunita' che si sono identificati in un altro Stato membro.
10. E' aperta apposita contabilita' speciale su cui fare affluire i
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 9.
11. I soggetti che applicano il regime speciale di cui al presente
articolo non possono detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, fermo restando il diritto al recupero dell'imposta mediante richiesta di rimborso da presentare ai sensi dell'articolo 38-ter.
12. Le dichiarazioni e le comunicazioni previste dal presente
articolo sono inviate in via telematica.))
Art. 75.
Norme applicabili
Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si
applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
((Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e'
devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734)). ((5))
---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
TITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 76.
Istituzione e decorrenza dell'imposta
L'imposta sul valore aggiunto e' istituita con decorrenza dal 1
gennaio 1973.
L'imposta si applica, salvo quanto e' disposto negli articoli da 77
a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva e' accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.
Art. 77.
Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia' assoggettate all'imposta generale sull'entrata
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente gia' assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata e' ammessa in detrazione,
a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.
Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in
relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata e' stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformita' a disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa e' ammessa in detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.
Art. 78.
Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessita' e prodotti tessili
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e 1976. (4) (8) (11) (13a) (18a)
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i
quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974. (1) (8) (11) (13a) (18a)
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla
legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del diciotto per cento.(8) (11) (12) (13a) (18a)
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889)).
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1972, n.821 ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973. -----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 5-bis) che "La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 78, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' prorogata al 31 dicembre 1975".
------------------ AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 13 agosto 1975, n.377 , convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976." ---------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 23 dicembre 1976, n.852, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31, ha disposto (con l'art. 1) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977." ----------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 7 febbraio 1977, n.15, convertito con modificazioni dalla
L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota ridotta del sei per cento e' elevata al nove per cento".
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AGGIORNAMENTO (13a)
Il D.L. 9 dicembre 1977, n.893 convertito senza modificazioni dalla
L. 1 febbraio 1978, n.20 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano fino al 31 dicembre 1978."
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AGGIORNAMENTO (18a)
Il D.L. 23 dicembre 1978, n.816 convertito con modificazioni dalla
L. 19 febbraio 1979, n.53 ha disposto (con l'art. 1) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano fino al 31 dicembre 1979."
Art. 79.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N.24))
Art. 80.
Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
Fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare
ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.
Art. 81.
Applicazione dell'imposta nell'anno 1973
I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio della impresa, arte
o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dello art. 43.
Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31, 32
terzo comma, 33 secondo comma e 34 quarto comma il volume d'affari dell'anno 1972 e' costituito:
a) per le attivita' gia' soggette all'imposta generale
sull'entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalle fatture emesse;
b) per le attivita' di commercio al minuto e artigianali e per
l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei
proventi assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla lettera b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni
di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate non tributarie, dall'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle lettere l), p), q), r) e t) dell'art. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti,
trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g) del primo comma dell'art. 5 e al primo comma dello art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attivita' non contemplata espressamente nel presente articolo, dall'ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.
Art. 82.
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti
I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che
esercitano attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle attivita' esercitate e di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25 maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all'esercizio di attivita' commerciali o agricole e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
La detrazione e' ammessa a condizione che gli acquisti, le
importazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
Agli effetti del presente articolo:
a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti
di appalto o d'opera;
b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di
ausiliari del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonche' di quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se lo acquirente non e' in possesso della bolletta d'importazione, l'ammontare dell'imposta detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per cento;
c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al primo comma
dell'art. 77, dell'imposta generale sull'entrata assolta;
d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali,
comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l'acquisto, l'importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;
e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla
data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del pagamento;
f) le importazioni, anche se relative a beni gia' temporaneamente
importati, si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della dichiarazione di importazione definitiva.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai
commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.
Art. 83.
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte
I contribuenti che esercitano attivita' industriali dirette alla
produzione di beni o servizi, di cui allo art. 2195, n. 1 del codice civile, o attivita' agricole di cui all'art. 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa:
1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime,
semilavorati e componenti relativi all'attivita' esercitata, nonche' per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto l'imposta detraibile si determina applicando la aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle bollette d'importazione, decurtato dell'imposta che vi e' eventualmente incorporata. ((Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata gia' operata, e' determinata applicando all'ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni)) ;
2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla
rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1. ((5))
La detrazione e' ammessa a condizione che gli acquisti, le
importazioni, le lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e puo' essere applicata, a scelta del contribuente:
a) o nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti
per gruppi merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data piu' recente. La vidimazione puo' essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
b) o nella misura forfetaria del 25 per cento dallo ammontare
globale delle imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per cento dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2). L'applicazione della detrazione in misura forfetaria non e' ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto, per i quali e' consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
La detrazione prevista nei commi precedenti puo' essere applicata,
con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto dell'attivita' esercitata nonche' alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano attivita' intermediarie nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma e' pero' ridotta al 10 per cento per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che esercitano il commercio allo ingrosso e ai 7,50 per cento per quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso.
Le disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82 valgono
anche agli effetti del presente articolo.
---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Art. 84.
Dichiarazione di detrazione
Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve
essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullita' dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.
Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si
riferiscono le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la quantita' dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta cedente, nonche' il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa il valore in base al quale e' stata liquidata l'imposta.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa
agli investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonche' dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.
I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle
scorte nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83 devono:
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le
bollette in relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantita' complessiva dei beni acquistati. Nell'ambito di ciascun gruppo e' sufficiente indicare le fatture e le bollette di data piu' recente fino a concorrenza della quantita' di beni risultante dall'inventario di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83;
2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi
merceologici cui si riferiscono i documenti di cui al n. 1):
a) le quantita' di beni che dall'inventario risultano esistenti
nello stato originario;
b) le quantita' di beni trasformati o incorporati in
semilavorati, componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti quantita' di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti risultanti dallo inventario;
c) la somma delle quantita' di cui alle lettere a) e b);
d) il raffronto; con riferimento a ciascun gruppo merceologico,
tra le quantita' complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c);
e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte
detraibili in base alla corrispondenza tra le quantita' acquistate e quelle risultanti dallo inventario.
Art. 85.
Applicazione delle detrazioni
L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella
dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente e' ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione stessa.
La detrazione non puo' superare, in ciascun mese o trimestre, il
cinquanta per cento dell'importo da versare.
Le somme delle quali non e' stato possibile operare la detrazione
in ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma del primo comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui e' compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione di detrazione.
Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo
comma dell'art. 30 e dell'art. 38.
Art. 86.
Sanzioni per indebita detrazione
Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un
decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e' punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell'art. 50 se l'indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.
Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il
rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.
Art. 87.
Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati
I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art.
4, che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione gia' assolta in relazione ai filati,
tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre
1972.
Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullita' dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente l'indicazione dell'ammontare dell'imposta detraibile e delle quantita' di filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualita'.
Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente
ai prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione e' stata sospesa per effetto dei decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319, convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1 agosto 1969, n. 478, e successive modificazioni.
Art. 88.
Validita' di precedenti autorizzazioni
Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati
di macchine elettrocontabili, gia' rilasciate agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sara' diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l'ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3) dello art. 31.
Restano ugualmente valide, fino a quando non sara' diversamente
stabilito dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni gia' rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per settori di attivita' o per singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalita' per i rapporti di cui all'art. 53.
Art. 89.
Revisione dei prezzi per i contratti in corso
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi da effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per i quali a norma di legge o in virtu' di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa.
Art. 90.
Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi
Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta
prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e
radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla
riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;
6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre
tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con
punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con
punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine
animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;
10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione
elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe', ai cui
al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di
fabbricazione di cui ai numeri precedenti;
13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico
approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di
cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n.
825, e successive modificazioni;
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonche' il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni;
16) l'imposta erariale sulla pubblicita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o
contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni;
18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi
autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6
dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni;
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti
sorti anteriormente al 1 gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.
Art. 91.
Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla
legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantita' corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista
dall'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito certificato dell'ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base al certificato risulti gia' eseguita alla data stessa.
La restituzione deve essere richiesta all'intendenza di finanza
entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.
Le fatture e le bollette doganali relative alle quantita' di
materie prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono essere comprese nella detrazione prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di restituzione presentata. L'inosservanza di questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e l'obbligo di versare in unica soluzione le imposte gia' detratte.
Art. 92.
Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione
La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di
illuminazione elettrica e sui surrogati del caffe', di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1 gennaio 1973.
Con modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si
procedera' al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffe', istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti ovvero gia' applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi.
Art. 93.
Norme transitorie in materia di imposte di consumo
Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data dei 1 gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.
La liquidazione dell'imposta si effettua:
per le parti dell'opera gia' ultimate, con l'applicazione di un'aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all'art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138;
per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.
Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 e' determinata applicando le misure d'imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali gia' impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l'intero tratto.
Art. 94.
Entrata in vigore
Il presente decreto entrera' in vigore il 1 gennaio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI - RUMOR -
MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 1. - CARUSO
TABELLA A
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 6 per cento (*)
(41a)
PARTE I
PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 01.02 - 01.03 - 01.04); (26 A)
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v. d. ex 01.06);
5) carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);
6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v. d. ex 03.01 - ex 03.02);
8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v. d. ex 03.03);
9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati (v. d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05);
12) miele naturale (v. d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v. d. 06.01 - 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v. d. ex 06.03 - ex 06.04); (9)
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v. d. ex 07.01 - ex 07.03);
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v. d. 07.05);
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o , anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v. d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13);
20) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v. d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v. d. 12.05);
26) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. ex 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia (v. d. ex 14.01 - ex 14.03);
32) alghe (v. d. ex 14.05);
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v. d. ex 15.07 - ex 15.17);
34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
35) mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);
37) sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07);
38) aceto di vino (v. d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v. d. ex 23.04);
40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);
44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - ex 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v. d. ex 53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe - cascami di lino (v.d. ex 54.01);
51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati ne' cardati (v. d. 55.01 - 55.03);
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04). 56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita. (28)
PARTE II
ALTRI PRODOTTI
1)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197;
2)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197;
3) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
4) lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato; grasso di volatili congelato o surgelato (v.d. ex 02.05 - ex 02.06); (26 A)
5) pesci, crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), congelati o surgelati (v. d. ex 03.01 - ex 03.03);
6) latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (v. d. 04.02);
7) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex 04.05);
8) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
9) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.8);
10) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 0.1.5);
11) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);
12) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, disseccati, disidradati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04); 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)
13) frutta, anche cotte, congelate o surgelate, senza aggiunta di zuccheri (v.d. 08.10);
14) caffe', anche torrefatto o decaffeinato, e succedanei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione; te'; mate (v. d. ex 09.01 - 09.02 - 09.03);
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
16) farine di legumi da granella secchi; farine di frutta; farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.03 - 11.04 - 11.05);
17) farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina (v. d. 11.06);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati;carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;
20) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 11.09);
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (b) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (a) . In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
22) succhi ed estratti vegetali di luppolo, manna (v. d. ex 23) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d. 15.01);
23)strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. 15.01); (26)
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;
25) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, n. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.26 FEBBRAIO 1994, N. 133;
26) assegnazioni,anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
27) altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali (v. d. ex 15.06); (39) (40)
28) oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, escluso l'olio d'oliva (v. d. ex 15.07);
29) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
30) margarina, imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari preparati (v. d. 15.13);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
32) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
33) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 16.03);
34) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati (v. d. ex 16.04 - 16.05);
35) prestazioni relative alla composizione montaggio, duplicazione, legatoria e stampa anche in scrittura braille e su supporti audio- magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
36) altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati alla alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02); (62)
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90; (146)((148))
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06); (28) (39)
41) estratti di malto (v. d. 19.01);
41-bis) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228; ((148))
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti; (116)
42) preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento di peso (v. d. 19.02);
43) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
44) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04);
45) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "piffed rice", "corn flakes" e simili (v. d. 19.05);
46) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
47) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);
48) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
49) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
50) frutta congelata, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03);
51) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04);
52) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05);
53) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);
54)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 10 MAGGIO 1976, N. 249;
55) cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti (v. d. 21.01);
56) estratti o essenze di caffe', di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 2102 - ex 30.03);
57) farina di senapa e senapa preparata (v. d. 21.03);
58) salse, condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v. d. 21.04 - 21.05);
59) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. 21.06);
60) preparazioni alimentari varie (v. d. 21.07);
61) acqua, acque minerali;
62) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1976, N. 249;
63) birra (v. d. 22.03);
64) vini liquorosi ed alcoolizzati; vini spumanti ad eccezione di quelli portanti la indicazione "fermentazione naturale in bottiglia" o equivalente, ovvero una denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; vermouth ed altri vini di uve fresche e aromatizzate con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti piu' del ventuno pei cento in volume di alcole (v. d. ex 22.05 - ex 22.06);
65) aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. ex 22.10);
66) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
67) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02);
68) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. 23.03);
69) panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. ex 23.04);
70) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali (v.d. 23.07);
71) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889;
72) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.04);
73) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
74) pelli gregge, ancorche' salate, degli animali della specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01); (26)
75) saponi comuni;
76) gas ed energia elettrica per uso domestico;
77) fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte case rurali, ceduti dalle imprese costruttrici; beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi;
78) prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini, nonche' prodotti la cui vendita deve essere obbligatoriamente effettuata dalle farmacie;
79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; (28)
80) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione;
81) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
82) fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
83) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
84) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
85) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali.
86) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N. 24. (50) (51) (96)
PARTE III
SERVIZI
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso, e nei parchi di campeggio. (9)
5) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
6) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
7) prestazioni di servizi effettuati in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77) della parte seconda. (126)
8) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico.
9) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8. (38)
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03); (49)
127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; (125)
127-ter) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-octies) NUMERO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217;
127-novies prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di Francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione,qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni , ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; (54) (55)
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione. (57A) (60) (62) (69)
127-septiesdecies oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
(74) (77) (91) (92) (96) (106) (114) (121) (123) (124) (128) (146)((148))
(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione, nonche' le norme vigenti in materia di determinazione dei periodici aventi carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo.
(1) NOTA SOPPRESSA DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1976, N. 249.
(2) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, in luogo dell'imposta generale sull'entrata e sulla medesima base imponibile, anorma degli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con m odificazioni nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 18 marzo 1976, n.46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, ha disposto (con l'art. 30, comma 3) che "Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 5) che "L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' elevata al nove per cento".
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1980, n. 355, ha disposto (con l'art. 9) che "Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quindici per cento. Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella A , parte seconda, destinati alla alimentazione umana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quindici per cento".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche indicate al n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del due per cento".
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AGGIORNAMENTO (26A)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 ha disposto (con l'art. 9) che "Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quindici per cento. Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella A, parte seconda, destinati alla alimentazione umana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quindici per cento.
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le modifiche alla presente tabella A hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "L'imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nonche' nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, si applica con la aliquota del due per cento. La medesima aliquota si applica per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopraindicati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6) che "Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili e per le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura dell'otto per cento".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le tabelle dei beni e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento in conformita' alle disposizioni del decreto 853/1984 .
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46, ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) che "Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonche' beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento AGIP-Petroli di Napoli. Al punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonche' del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1-ter) che le disposizioni dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto 791/1985, si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma.
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 30 dicembre 1985,n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46, come modificato dal D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120, ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) che "Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonche' beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise.
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AGGIORNAMENTO (41a)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento e' sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989".
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Nella tabella A , parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
b) il numero 58) e' sostituito dal seguente: "58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei, crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
c) il numero 78) e' sostituito dal seguente: "78) preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 21.05) ";
d) il numero 91) e' sostituito dal seguente: "91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07) ";
e) i numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102 e 117) sono sopressi.
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AGGIORNAMENTO (51)
La L. 30 dicembre 1991, n.413 ha disposto (con l'art. 75, comma 6) che "Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 12 per cento. Non si fa luogo ne' a rimborsi nea' a rettifiche per le cessioni e le importazioni effettuate anteriormente alla suddetta data."
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 36, comma 2-bis) che "Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);
b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124 sono sostituiti dai seguenti:
"24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;
124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali;
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 4) che " L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per cento:
a) per le cessioni e le importazioni di:
1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);
4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);
8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
9) pelli gregge, ancorche' salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);
11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;
13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;
15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;
b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:
1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche".
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AGGIORNAMENTO (55)
La L. 10 dicembre 1993, n.515 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "materiale tipografico, attinente le campagne elettorali".
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AGGIORNAMENTO (57A)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale;".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 4 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento e' elevata al 13 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4) che "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 13 per cento per: a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le sommministrazioni di alimenti e bevande; b) i servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 8) che a decorrere dal 1 gennaio 1994 e' soppresso il numero 124) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
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AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) e' sostituito dal seguente: "120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari; ed e' aggiunto il seguente numero: "123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico".
Ha inoltre disposto (con l'art. 43, comma 5-ter) che "Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36), dopo la parola: "circolari" e' inserita la seguente: "pubbliche" e dopo le parole: "della radiodiffusioni" e' inserita la seguente: "pubbliche".
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AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera e) che "alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i servizi soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel numero 1) alla parola: "asini" e' premessa la parola: "Cavalli,"; 2) il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 29 settembre 1997, n.328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
3) il numero 10) e' sostituito dal seguente: "10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);";
4) il numero 11 e' sostituito dal seguente: "11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);";
5) dopo il numero 19) e' inserito il seguente: "20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);";
6) dopo il numero 24) e' inserito il seguente: "25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);";
7) il numero 46) e' sostituito dal seguente: "46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);";
8) il numero 55) e' sostituito dal seguente: "55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);";
9) dopo il numero 56) e' inserito il seguente: "57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);";
10) dopo il numero 58) e' inserito il seguente: "59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);";
11) dopo il numero 66) e' inserito il seguente: "67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'', ''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05);";
12) il numero 78) e' sostituito dal seguente: "78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);";
13) dopo il numero 87) e' inserito il seguente: "88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);";
14) il numero 121) e' sostituito dal seguente: "121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;";
15) il numero 123-ter) e' sostituito dal seguente: "123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;".
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AGGIORNAMENTO (77)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)che "Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".
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AGGIORNAMENTO (91)
La L. 13 maggio 1999, n.133, ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che "nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) e' inserito il seguente: "38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)"".
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D. Lgs. 26 febbraio 1999, n.60 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;"."
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 21 novembre 2000, n. n. 342, ha disposto (con l'art. 48, comma 1) che "Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio" sono sostituite dalle seguenti: "nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Al numero 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso" sono soppresse".
Ha inoltre disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 49, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001".
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AGGIORNAMENTO (106)
La L. 28 dicembre 2001, n.448, ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".
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AGGIORNAMENTO (114)
La L. 24 dicembre 2003, n.350, ha disposto, (con l'art. 2, comma 40) che "Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica"."
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 30 dicembre 2004, n.311, ha disposto (con l'art. 1, comma 467) che "Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1 gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere.
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AGGIORNAMENTO (121)
La L. 23 dicembre 2005, n.266, ha disposto (con l'art. 1, comma 42) che "Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;" sono inserite le seguenti: "energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;". L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 467) che "Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico"."
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AGGIORNAMENTO (123)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, e' soppressa la voce di cui al numero 123-bis".
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AGGIORNAMENTO (124)
La L. 27 dicembre 2006, n.296, ha disposto (con l'art. 1, comma 300) che "Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 331) che "Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 384) che "Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria"."
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AGGIORNAMENTO (125)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che la modifica al numero 127-bis. Parte III della presente tabella, decorre dal 1° gennaio 2008.
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AGGIORNAMENTO (126)
La L. 24 dicembre 2007, n.244, ha disposto (con l'art. 1, comma 79) che "alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: "spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti";".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 261) che "nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: "non" e' soppressa".
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AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, Ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso".
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AGGIORNAMENTO (146)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che "Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: "somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014".
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2".
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 488) che "In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381".
TABELLA B
((Prodotti soggetti a specifiche discipline)) ((135))
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincilla', ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244 ;
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244;
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa. (38) (54)
----------------- AGGIORNAMENTO (38) Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'aliquota e' stabilita nella misura del 38 per cento per le cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." ------------------ AGGIORNAMENTO (54) Il D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 255 ha disposto (con l'art. 36, comma 5) che "Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento". -------------------
AGGIORNAMENTO (135)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
TABELLA C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA'
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a getttoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; ((...)), rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari:
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia misicale, rivista; concerti vocali strumentali, attivita' circensi e dello spettalcolo viaggiante, ((spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti));
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari.
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
Decreto legge 267 del 30 giugno 1972
Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.
Vigente al: 1-12-2013
TITOLO I
Miglioramenti dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali,
rivalutazione delle pensioni contributive ed altre provvidenze in
favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di apportare miglioramenti ad
alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica, per la pubblica istruzione e per la
sanita';
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti
minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori
delle miniere, cave e torbiere, risultanti dall'applicazione degli
aumenti stabiliti con i decreti ministeriali rispettivamente in data
3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati a:
lire 30.000 mensili per i titolari di eta' inferiore a 65 anni;
lire 32.000 mensili per i titolari che abbiano compiuto 65 anni
di eta'.
Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1972 l'importo della pensione sociale di
cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' elevato a lire
234.000 annue.
A decorrere dal 1 luglio 1972, il limite dei redditi previsti dal
primo e terzo comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153
nella misura di L. 156.000 annue, e' elevato a lire 234.000 annue.
A decorrere dal 1 gennaio 1973 ai titolari della pensione sociale
prevista dal primo comma, si applicano gli aumenti per perequazione
automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma
di detto articolo per i trattamenti minimi a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali per i lavoratori autonomi.
I redditi di cui al secondo comma sono ulteriormente elevati nella
stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni
sociali disposti da futuri provvedimenti o derivanti
dall'applicazione dell'art. 19 della legge sopracitata.
Art. 2-bis.
((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro
familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della legge 4
agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia,
sempreche' la assistenza stessa non spetti per altro titolo o in
virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.
All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel
precedente comma provvedono, con separata contabilita', l'istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di
malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza
territoriale.
Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme,
i limiti e le modalita' previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto
1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.
All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla
corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione
sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sara'
ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione
all'effettivo fabbisogno.
Il contributo dello Stato per il 1972 e' stabilito in lire 25
miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno)).
Art. 3.
((A decorrere dal 1 luglio 1972 le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei
lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti:
pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952: 50 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per
cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento;
pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento;
pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1 gennaio 1967 al 30
aprile 1968: 10 per cento)).
Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di
riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle
corrispondenti pensioni dirette.
Sono escluse dagli aumenti le pensioni aventi decorrenza anteriore
al 1 maggio 1968, gia' riliquidate o da riliquidare in forma
retributiva con decorrenza anteriore al 1 luglio 1972.
Le percentuali di aumento di cui al primo comma si applicano
sull'importo della pensione, non integrato al trattamento minimo,
complessivamente spettante al 30 giugno 1972.
Le percentuali suddette, nella stessa misura prevista in relazione
alla decorrenza originaria della pensione, si applicano, altresi',
alle quote di pensione derivanti da contributi versati ai sensi
dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e degli articoli
50, 51 e 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che si collochino
temporalmente in data anteriore al 1 luglio 1972, anche se tali quote
siano attribuite con decorrenza successiva al 30 giugno 1972.
Art. 4.
I titolari di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di
decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita
alle dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 240 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la
riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui
all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1 luglio
1972.
La stessa facolta' di cui al primo comma e' concessa ai superstiti
di titolare di pensione di invalidita' che avrebbe avuto diritto di
avvalersi della norma di cui al comma medesimo.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16
aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art.2-quinquies, comma 4) che
"E' altresi' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge il termine per
l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1972, n. 485."
Art. 5.
((Con effetto dal 1 luglio 1972 al superstite di assicurato o di
pensionato titolare di pensione indiretta o di riversibilita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi,
spettano le quote di maggiorazione della pensione suddetta nella
misura, entro i limiti e alle condizioni previste dagli articoli 21
della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 46 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del coniuge
superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le
quote di maggiorazione per la pensione diretta)).
Art. 6.
Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo
comma, numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell'art. 43 della legge
30 aprile 1969, n. 153, sono aumentati della stessa misura
percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni
verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge sopra citata
che disciplina la perequazione automatica delle pensioni.((3))
I redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono
ulteriormente elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei
trattamenti minimi di pensione, disposti con il presente decreto, con
futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione della suddetta
disciplina della perequazione automatica delle pensioni, alle
seguenti misure:
a) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli
derivanti esclusivamente da trattamento di pensione - per il coniuge
o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione
di importo piu' elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, maggiorato del 30 per cento;
b) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli
derivanti da trattamento di pensione - per i due genitori,
all'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 75 per cento.
--------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 maggio 1975, n.128 (in
G.U. 1a s.s. 4/6/1975, n. 145) ha dichiarato "illegittimita'
costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto legge 30 giugno
1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, nella parte
in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti
esclusivamente da pensione, stabiliscono un limite ostativo
all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da
pensione."
Art. 6-bis.
((Con effetto dal 1 maggio 1969, dopo il secondo comma
dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo
sostituito con l'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e'
aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per
i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969".))
TITOLO II
Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le
pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro.
Art. 7.
Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1971,
per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari la misura del
trattamento di quiescenza e' determinata con le norme vigenti alla
data di cessazione dal servizio per gli iscritti alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali, salvo quanto diversamente
stabilito dal presente decreto.
Art. 8.
Nei casi previsti dall'art. 7 per gli iscritti che, nell'ultimo
quinquennio precedente la cessazione, abbiano avuto, in conformita'
degli ordinamenti di servizio, variazioni di retribuzioni dovute al
mutamento della durata giornaliera della prestazione, ai fini della
determinazione del trattamento di quiescenza, si prende a base la
media ponderata delle differenti retribuzioni corrispondenti ai
servizi di diverse durate giornaliere, aggiornate al trattamento
economico vigente alla data di cessazione per la qualifica e per gli
aumenti riferiti alla, data stessa. A tal fine i servizi si
considerano espressi in mesi interi, trascurando le frazioni di mese
non superiori a quindici giorni. Tale media, nei casi di cessazione
dal servizio anteriore al 1 gennaio 1975, e' computata sul periodo
intercorrente dal 1 gennaio 1970 alla data di cessazione.
Art. 9.
Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal
servizio a partire dal 1 gennaio 1972, la retribuzione annua
contributiva attribuita all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai
sanitari alla data di cessazione dal servizio, in relazione
all'elevazione della retribuzione stessa, stabilita dal successivo
art. 16, e' diminuita, anziche' della somma di lire 50.000 prevista
dagli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, di un
importo pari all'ammontare dell'indennita' integrativa speciale,
previsto, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e
successive modificazioni, per l'anno solare in cui cade la predetta
data di cessazione.
Art. 10.
Nei casi contemplati dall'art. 7 per gli iscritti alla Cassa
sanitari la quota a) del trattamento previsto dall'art. 3 della legge
26 luglio 1965, n. 965, qualora si tratti di pensione diretta di
privilegio, in nessun caso puo' essere inferiore al 50 per cento, ai
due terzi o al 90 per cento della retribuzione pensionabile riferita
alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermita'
ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta
alla seconda o alla prima categoria della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313.
Art. 11.
Nei casi previsti dall'art. 7 qualora la morte di titolare di
pensione diretta di privilegio della Cassa sanitari sia dovuta alla
stessa causa che ha dato origine alla pensione, il trattamento
originario e' scisso nella parte non eccedente il 50 per cento della
retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal
servizio e nell'eventuale parte che lo eccede. Nel caso di aumenti
intercorsi tra la data di cessazione dal servizio e la data di morte,
il trattamento in atto e' scisso proporzionalmente nelle due parti
corrispondenti. La prima parte e' riversibile per intero e l'altra
secondo le aliquote previste dal comma primo dell'art. 6 della legge
26 luglio 1965, n. 965.
La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di
morte in servizio, e' determinata in base ai criteri indicati al
comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto
privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal
servizio a causa di infermita' ascrivibile alla prima categoria.
Art. 12.
Nei casi contemplati dall'articolo 7 per gli iscritti che, al 1
luglio 1971, abbiano compiuto i cinquanta anni di eta' e che cessino
con un servizio utile di almeno quaranta anni spetta il trattamento
piu' favorevole tra quello determinato in base ai precedenti articoli
e quello derivante dall'applicazione delle norme preesistenti.
A tal fine quest'ultimo trattamento si considera aumentato del 20
per cento, per la parte di esso non comprensiva dell'eventuale
maggiorazione derivante dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.
Per le cessazioni dal servizio contemplate nel comma precedente, i
servizi od i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono
valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza
unicamente ai fini indicati alla lettera a) degli articoli 3 e 5
della legge 26 luglio 1965, n. 965. Il contributo di riscatto, per le
domande presentate posteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e' determinato con l'applicazione delle norme
riportate nell'allegato A della citata legge del 1965, n. 965. A tal
fine, la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla
data di presentazione della domanda di riscatto, di cui al n. 1)
delle norme stesse, e' diminuita, anziche' di lire 50.000,
dell'importo indicato dall'articolo 3 determinato con riferimento
alla data della domanda.
Art. 13.
Per le pensioni dirette, indirette e di riversibilita', corrisposte
dalla Cassa per le pensioni ai sanitari e relative a cessazioni dal
servizio non posteriori al 30 settembre 19,70; l'importo annuo lordo
spettante a tale data e' aumentato, con effetto dal 1 ottobre 1970:
del 40 per cento sulla parte non eccedente le lire ottocentomila
annue;
del 25 per cento, del 20 per cento, del 15 per cento,
rispettivamente per le pensioni relative a cessazioni dal servizio
anteriori al 1 gennaio 1958, dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965,
dal 1 luglio 1965 al 30 settembre 1970 per la parte eccedente le lire
ottocentomila.
In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione
del comma precedente si considera inferiore a lire 390.000 o
superiore a lire 780.000.
Ai titolari di pensioni dirette ed indirette relative a cessazioni
dal servizio dal 1 ottobre 1970 al 30 giugno 1971 competono, a far
tempo dalla data di decorrenza della pensione, gli aumenti indicati
nei commi precedenti riferibilmente ai casi di cessazioni dal 1
luglio 1965 al 30 settembre 1970.
Per le cessazioni dal servizio riguardante dai commi precedenti
qualora si tratti di pensione diretta di privilegio di prima
categoria o di pensione indiretta di privilegio oppure di pensione di
riversibilita' di pensione diretta di privilegio di prima categoria,
nel caso in cui la morte del titolare sia dovuta alla stessa causa
che ha dato origine alla pensione di privilegio, gli aumenti previsti
dai commi predetti si applicano dopo aver apportato al rispettivo
trattamento di privilegio la maggiorazione del 20 per cento.
Gli aumenti previsti dai commi precedenti si applicano sugli
importi delle pensioni considerati senza la eventuale maggiorazione
derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e
della legge 9 ottobre 1971, n. 824:
Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione
dai commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di 500
lire.
((Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente
dalle direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in
pagamento relative ai ruoli emessi anteriormente alla data del 2
luglio 1972)).
Art. 14.
Con effetto dal 1 luglio 1971, in nessun caso l'importo annuo lordo
della pensione diretta e' inferiore a lire 455.000 e della pensione
indiretta e di riversibilita' a lire 416.000. L'importo annuo lordo
della pensione diretta di privilegio in nessun caso e' inferiore a
lire 715.000.
Art. 15.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 1972, N.485))
Art. 16.
A partire dal 10 gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le
pensioni ai sanitari, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione
annua contributiva e' da comprendere l'intero importo dell'indennita'
integrativa speciale percepito in attivita' di servizio. Per quanto
concerne la valutazione dei servizi ai fini dell'accertamento dei
contributi e della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza sono estese le norme contenute nell'art. 10 della legge 26
luglio 1965, n. 965.
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per lo iscritto alla Cassa
per le pensioni ai sanitari, qualora si tratti di iscrizione
obbligatoria decorrente da data anteriore al 1 gennaio 1948,
l'eventuale sistemazione contributiva si effettua limitatamente al
periodo decorrente da tale ultima data. Per l'iscritto alla Cassa
predetta non si applicano le norme contenute nell'articolo 31 della
legge 24 maggio 1952, n. 610.
Art. 17.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore del presente decreto, ai titolari di pensioni dirette di
privilegio delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono
estese, alle stesse condizioni e modalita', le norme contenute nella
legge 25 febbraio 1971, n. 95, per la parte contemplata dalle
seguenti lettere:
a) l'adozione delle nuove tabelle A, E, F e F1 indicate al primo
comma dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, anche ai fini
della determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di
coesistenza di piu' infermita' previsto dal secondo comma
dell'articolo stesso;
b) l'elevazione degli assegni di superinvalidita' alle nuove
misure indicate dall'art. 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;
c) la fissazione dell'unica misura annua di lire 444.000
dell'assegno complementare per tutti gli invalidi di prima categoria
con o senza assegni di superinvalidita' prevista dall'art. 3 della
legge 25 febbraio 1971, n. 95;
d) la sostituzione dell'assegno integratore per i figli di cui
all'art. 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, con l'aumento a
titolo di integrazione del trattamento per la moglie e per i figli
previsto dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;
e) le nuove misure dell'indennita' per l'accompagnatore indicate
nell'art. 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;
f) a favore dei grandi invalidi la concessione dello assegno
speciale annuo indicato dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1971, n.
95;
g) a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio di
prima categoria, la nuova misura dell'indennita' speciale annua
prevista dall'art. 14 della legge, 25 febbraio 1971, n. 95, derivante
dall'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere.
Per i titolari di pensione diretta di privilegio in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto, la revisione della
classificazione delle mutilazioni ed infermita' precedentemente
attribuita, derivante dall'applicazione delle nuove tabelle indicate
alla lettera a) che puo' comportare il passaggio a categorie
intermedie tra la seconda e la prima o alla prima, nonche' la
concessione o variazione dell'assegno speciale annuo di cui alla
lettera f) si effettuano a domanda degli interessati.
TITOLO III
Miglioramenti ai pensionati e modifiche agli ordinamenti delle
casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
Art. 18.
((Con decorrenza 1 gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31
dicembre 1970 delle pensioni dirette; indirette e di riversibilita'
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio
1970, e' aumentato, fino alla concorrenza di lire 5.000.000 annue,
applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti
dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per
l'eccedenza fino a lire 4.000.000 e per l'ulteriore eccedenza fino a
lire 5.000.000:
35,30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1 luglio
1965;
30,25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1965 al 30
giugno 1968;
20,15 e 10 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1968 al 30
giugno 1970)).
Art. 19.
A partire dal 1 gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali e per l'iscritto alla Cassa
per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua
contributiva e' da comprendere l'intero importo dell'indennita'
integrativa speciale percepito in attivita' di servizio.
A partire dalla predetta data, il contributo complessivo, per ogni
iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo
e di scuole elementari parificate e' pari al 18,50 per cento della
retribuzione annua contributiva, ripartito per il 13,20 per cento a
carico dello ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto.
Art. 20.
Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal
servizio a partire dal 1 gennaio 1972, la retribuzione annua
contributiva attribuita alla data di cessazione dal servizio
all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali e all'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate e' diminuita, anziche' della
somma di lire 50.000 di cui agli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio
1965, n. 965, dell'importo dell'indennita' integrativa speciale
previsto, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni per l'anno solare in cui cade la predetta
data di cessazione.
Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, in
applicazione delle norme riportate nell'allegato A della citata legge
1965, n. 965, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, alla parte a) della
retribuzione annua contributiva riferita alla data della domanda
stessa e' apportata la diminuzione stabilita dal comma precedente.
Art. 21.
Il termine previsto dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1968, n. 85,
concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale
addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello
della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31
dicembre 1976.
TITOLO IV
Aumento degli assegni mensili a favore dei mutilati e invalidi civili
e dei sordomuti
Art. 22.
A decorrere dal 1 luglio 1972, e' elevato a lire 18.000 l'assegno
mensile previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in
favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali
e' in corso la revisione ai sensi dell'art. 33 della legge medesima.
E', altresi', elevato a lire 18.000 mensili, con la stessa
decorrenza, l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 17 della
citata legge 30 marzo 1971, n. 118.
Art. 23.
A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno mensile di assistenza per
i sordomuti, previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 26 maggio
1970, n. 381, e' elevato a lire 18.000.
((A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a
favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio
1970, n. 382, e' elevato a lire 18.000)).
Art. 23-bis.
((Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 e 25 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, continuano a
trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e fino a quando la
materia che forma oggetto del citato decreto-legge non sara'
organicamente disciplinata con legge successiva.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
posti a carico, per le rispettive competenze, dell'INPS, dell'INAM e
dell'INAIL che vi provvedono con un apporto annuo dello Stato, salvo
conguaglio, di lire 660 milioni ripartiti come segue:
INPS fondo sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 milioni
INAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 milioni
INAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 milioni
Il conguaglio sara' effettuato annualmente sulla base delle
risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative
interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio
per assistito accertato nell'anno a cui si riferisce il conguaglio)).
Art. 23-ter.
((L'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito
dal seguente:
"All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
sono aggiunti i seguenti commi:
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende
verificato anche quando i contributi non siano effettivamente
versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente
sono considerati utili anche ai fini della determinazione della
misura delle pensioni ")).
Art. 23-quater.
((Con effetto dal 1 maggio 1969 il quinto comma dell'articolo 20
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di
lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri
di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al
presente articolo ")).
Art. 23-quinquies.
((Con effetto dal 1 maggio 1969 dopo il settimo comma dell'articolo
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' inserito il seguente:
"I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano
nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attivita'
lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi,
di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi
domestici e familiari nonche' fuori del territorio nazionale".))
Art. 23-sexies.
((Le variazioni degli importi delle pensioni e dei trattamenti
minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei
lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da provvedimenti
di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal presente
decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla misura
delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli
aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sono
emessi i nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.
La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1
gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti
previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 )).
Art. 23-septies.
((Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, gia'
prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il
riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della
Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della entrata in vigore
del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della
medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui
avra' effetto la legge di conversione del presente decreto)).
Art. 23-octies.
((I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilita'
dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai
lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa
per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i
contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere
nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel
CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega
personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.
Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno
stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o
di altri enti interessati)).
Art. 23-nonies.
((Il personale, direttivo e didattico, delle scuole materne gestite
dagli enti locali, iscritto a suo tempo obbligatoriamente
all'Istituto "Rosa Maltoni Mussolini", puo', a richiesta, ottenere il
riconoscimento agli effetti del trattamento di quiescenza e di
previdenza degli anni di iscrizione al predetto istituto "Rosa
Maltoni Mussolini".
Gli interessati, in servizio o collocati a riposo, dovranno
presentare domanda al consiglio di amministrazione dell'INADEL, per
riscattare il predetto periodo di iscrizione, onde ottenere i
benefici previdenziali loro spettanti all'atto della cessazione dal
servizio)).
Art. 23-decies.
((Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile
1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata di 240 giorni a
partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto)).
Art. 23-undecies.
((I trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a carico del soppresso
Fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo
della Sicilia alle condizioni e con le decorrenze previste dalle
norme che hanno regolato nel tempo l'attribuzione dei trattamenti
minimi stessi)).
Art. 23-dudecies.
((Ai titolari di pensione di cui all'articolo 3 del presente
decreto e' concesso entro il 31 ottobre 1972 un acconto di lire
30.000 in misura unica per tutti da riassorbirsi a carico anche dei
superstiti ed eredi in sede di applicazione dei miglioramenti
previsti dallo stesso articolo)).
Art. 23-terdecies.
((Il termine indicato al secondo comma dell'articolo 50 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e' prorogato per altri due anni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Art. 23-quattuordecies.
((All'articolo II della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' aggiunto
il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del
presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai
superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di
anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio
1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'eta' prevista per
il pensionamento di vecchiaia ")).
Art. 23-quinquiedecies.
((Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, liquidate in forma retributiva con decorrenza compresa
tra il 1 gennaio 1971 e il 30 giugno 1972, i contributi volontari
versati nell'assicurazione stessa danno luogo alla integrazione
prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488)).
Art. 23-sexiesdecies.
((Con effetto dal 1 gennaio 1969, le tabelle D) ed E) allegate alla
legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituite dalle tabelle D) ed E)
allegate alla legge di conversione del presente decreto.
I coefficienti delle tabelle allegate si applicano anche nei casi
di differimento delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza
compresa tra il 10 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1968 non
contemplati dalle tabelle C) e D) allegate alla legge 21 luglio 1965,
n. 903)).
Art. 23-septiesdecies.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L.23 APRILE 1981, N.155))
Art. 23-octiesdecies.
((L'assorbimento della parte eccedente la misura delle quote di
maggiorazione delle pensioni a norma dell'articolo 46 - comma terzo -
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' effettuato a decorrere dal
mese successivo a quello di emissione dei nuovi certificati delle
pensioni meccanizzate a carico della assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, in occasione di aumenti delle medesime.
La norma di cui al comma precedente si applica alle pensioni che
conservano eccedenze anche dopo l'assorbimento dei predetti aumenti
ed ha effetto dal 1 gennaio 1971)).
Art. 23-noniesdecies.
((Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, all'articolo 46
dello stesso decreto e' inserito, dopo il penultimo comma, il
seguente:
"La mancata presentazione del ricorso di cui al comma precedente,
contro il silenzio della sede, non preclude all'interessato
l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa di cui al presente
articolo avverso il provvedimento adottato dalla sede dell'istituto
decorso il suddetto termine di 180 giorni")).
Art. 23-vicies.
((Con effetto dal 1 luglio 1972 e' soppresso l'ultimo comma
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403)).
Art. 23-semel et vicies.
((All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
pensioni in essere al 1 maggio 1968 ed hanno effetto dal 1 gennaio
1952 ")).
TITOLO V
Disposizioni finanziarie
Art. 24.
Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2
del presente decreto, l'apporto dello Stato al fondo sociale,
indicato nella tabella A allegata alla legge 30 aprile 1969, n. 153,
e' elevato di lire 219 miliardi, ripartito in ragione di lire 33
miliardi per l'anno 1972 e di lire 62 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1973 al 1975.
In relazione al disposto del precedente comma, la somma di lire
2.859,4 miliardi indicata al secondo comma dell'art. 2 della citata
legge 30 aprile 1969, numero 153 e' elevata a lire 3.078,4 miliardi
e, conseguentemente, il terzo comma dell'art; 3 della stessa legge
sostituito dal seguente:
"All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al periodo
1970-1975 si provvede:
per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le
previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori
entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonche' le
disponibilita' conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art.
6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso
straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro
e' autorizzato ad effettuare in una o piu' soluzioni, mediante mutui
da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o
attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali
certificati di credito".
Art. 25.
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 22 e 23 del
presente decreto, valutato, rispettivamente, per l'anno finanziario
1972, in lire 11.600 milioni ed in lire ((815 milioni)) , si provvede
mediante corrispondenti riduzioni del Fondo inscritto al capitolo n.
3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
MALAGODI - Coppo -
TAVIANI - SCALFARO -
GASPARI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 119. - VALENTINI
TABELLA A
Coefficienti da applicare alla pensione teorica nei casi previsti
dall'art. 15
=====================================================================
| Coefficienti relativi | | Coefficienti relativi
Servizio | ad un aumento del | Servizio | a un aumento del
utile | servizio utile pari a: | utile |servizio utile pari a:
(anni) |-----------|------------| (anni) |-----------|----------
| 7 anni | 10 anni | | 7 anni | 10 anni
----------|-----------|------------|----------|-----------|----------
| | | | |
| | | | |
5 | | 3,67083 | 28 | 1,49731 | 1,76106
6 | | 3,27530 | 29 | 1,48850 | 1,74999
7 | | 2,99110 | 30 | 1,48222 | 1,73966
8 | 2,16685 | 2,77831 | 31 | 1,47460 | 1,72798
9 | 2,05926 | 2,61390 | 32 | 1,46955 | 1,71954
10 | 1,97140 | 2,48304 | 33 | 1,46294 | 1,70935
11 | 1,90181 | 2,37675 | 34 | 1,45673 | 1,70230
12 | 1,84435 | 2,28866 | 35 | 1,45304 | 1,69589
13 | 1,79593 | 2,21465 | 36 | 1,44758 | 1,68748
14 | 1,75320 | 2,14920 | 37 | 1,44457 | 1,68211
15 | 1,71811 | 2,09782 | 38 | 1,44190 | 1,67723
16 | 1,68573 | 2,04843 | 39 | 1,43533 | 1,67041
17 | 1,65925 | 2,00748 | 40 | 1,43318 | 1,66633
18 | 1,63612 | 1,97164 | 41 | 1,43129 | 1,65746
19 | 1,61377 | 1,93995 | 42 | 1,42756 | 1,63871
20 | 1,59384 | 1,90948 | 43 | 1,42611 | 1,61208
21 | 1,57765 | 1,88413 | 44 | 1,41836 | 1,57526
22 | 1,56334 | 1,86168 | 45 | 1,40405 | 1,53310
23 | 1,54847 | 1,84137 | 46 | 1,38290 | 1,48504
24 | 1,53697 | 1,82317 | 47 | 1,35282 | 1,42642
25 | 1,52471 | 1,80435 | 48 | 1,31799 | 1,36199
26 | 1,51533 | 1,78936 | 49 | 1,27605 | 1,30192
27 | 1,50691 | 1,77576 | 50 | 1,22684 | 1,24234
Nota: I coefficienti risultano dal rapporto avente per numeratore
il prodotto dei coefficienti delle tabelle I e II, unite alla legge 3
maggio 1967, n. 315, relativi al servizio gia' utile, espresso in
anni interi considerato con la maggiorazione di 7 o 10 anni e per
denominatore l'analogo prodotto riferito al solo servizio utile.