Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Trattamento minimo Disciplina legge 385/2000 Norme Messaggi ME 2017 Messaggio 3249 del 4 agosto 2017
-
Decorrenza dei benefici
-
Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000
-
Misura dell’integrazione e fasce di reddito cumulato previste
-
Pensioni con decorrenza nell'anno 1994
-
Pensioni rientranti nel campo di applicazione della norma
-
Soggetti destinatari della deroga e condizioni richieste
-
Variazioni del reddito posseduto
- Dettagli
- Visite: 20647
Messaggio 3249 del 4 agosto 2017
OGGETTO:
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto. Presentazione delle domande.
Premessa
Nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che all’articolo 1, comma 250, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari ed amministrativi demandando ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto attuativo.
In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa della nuova disposizione si fa presente che la suddetta pensione di inabilità spetta ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da:
mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61);
riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente;
in possesso del requisito di 5 anni di contribuzione versata o accreditata.
L’erogazione della prestazione è subordinata ad uno specifico monitoraggio, effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, in relazione ai limiti annuali di spesa.
Sulla base del citato decreto, per il corrente anno, le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017.
Ciò premesso, sono state istituite due nuove tipologie di domande telematiche finalizzate rispettivamente al riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e alla richiesta di accesso al beneficio ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. Trasmissione telematica della domanda di verifica delle condizioni per l’accesso al beneficio e della domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica attraverso i consueti canali. Il cittadino potrà rivolgersi a un patronato che come di consueto offre gratuitamente la sua assistenza, oppure può compilare direttamente le domande, selezionandole fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it.
Si rammenta a tal fine che è necessario essere in possesso delle credenziale di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
La procedura telematica per la trasmissione delle domande è stata aggiornata con i nuovi prodotti WebDom creati per l’invio della domanda di verifica del requisito e per la domanda di pensione di inabilità:
“Verifica del requisito a pensione di inabilità Art. 1, c. 250, legge 232/2016”
Gruppo: 0007 – Certificazione
Sottogruppo: 0062 – Diritto a pensione
Tipo: 0168 – Inabilità Art. 1, c. 250, legge 232/2016
“Pensione di Inabilità articolo 1 comma 250 legge 232/2016”
Gruppo: 0002 – Inabilità/Invalidità
Sottogruppo: 0012 – Pensione di Inabilità
Tipo: 0168 – Inabilità Art. 1, c. 250, legge 232/2016
Per la domanda diretta al riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio è obbligatorio allegare la seguente documentazione:
per gli assicurati della gestione privata, la certificazione rilasciata dall’INAIL ovvero una dichiarazione dell’interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b) del decreto 31 maggio 2017, nonché l’eventuale percezione della rendita diretta erogata dall’INAIL, in relazione allo stesso evento invalidante. Le ultime due condizioni saranno verificate dall’ INAIL.
per gli assicurati della gestione pubblica, per i quali è previsto l’istituto dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, la certificazione rilasciata da altre commissioni competenti (Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate o Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il MEF).
Non è prevista l’allegazione di altra documentazione medica (modello SS3).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele