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Decorrenza dei benefici
-
Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000
-
Misura dell’integrazione e fasce di reddito cumulato previste
-
Pensioni con decorrenza nell'anno 1994
-
Pensioni rientranti nel campo di applicazione della norma
-
Soggetti destinatari della deroga e condizioni richieste
-
Variazioni del reddito posseduto
Circolare 155 del 10 luglio 1993
Allegati 1
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n.428 del 23
ottobre-10 novembre 1992.
1 - Con sentenza n. 428 del 23 ottobre-10 novembre 1992,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre
1992 (allegato 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato "
la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non
consente, in caso di pensione di anzianita', che, dopo il
raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione debba
essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione
obbligatoria qualora porti ad un risultato piu' favorevole
per l'assicurato."
Come e' noto, tale norma individua, per le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982,
la retribuzione annua pensionabile nella quinta parte della
somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto
di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figura-
tivamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,
risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
Sulla materia la Corte Costituzionale e' gia' intervenuta
con la sentenza n. 307 del 18-26 maggio 1989. A seguito di
tale sentenza, ai fini del calcolo delle pensioni di vec-
chiaia da liquidare con decorrenza dal mese successivo al
compimento dell'eta' pensionabile, deve escludersi il
computo della contribuzione volontaria sia ai fini
dell'anzianita' contributiva che ai fini della determina-
zione della retribuzione pensionabile, qualora i requisiti
per il diritto alla pensione siano maturati con la sola
contribuzione obbligatoria e figurativa e qualora da tale
esclusione consegua una pensione di importo piu elevato (v.
circolare n. 173 del 1 agosto 1989).
La legittimita' del citato ottavo comma dell'art. 3 della
legge n. 297/1982 e' stata messa nuovamente in discussione
dal Pretore di Torino in sede di giudizio promosso nei
confronti dell'Istituto da due titolari di pensione di
anzianita' conseguita anche sulla base di contribuzione
volontaria, i quali avevano perfezionato l'anzianita'
assicurativa e contributiva prescritta per ottenere la
pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'eta' pensio-
nabile, senza il computo della contribuzione volontaria.
Detti pensionati, avendo constatato di fruire, al raggiun-
gimento dell'eta' pensionabile, di un trattamento pensioni-
stico deteriore rispetto a quello che avrebbero percepito
sulla base dei soli contributi obbligatori, di per se'
sufficienti al riconoscimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, chiedevano, in applicazione della citata sentenza
n. 307, che al compimento dell'eta' il loro trattamento
fosse ricalcolato sulla base della sola contribuzione
obbligatoria, con esclusione, quindi, di quella volontaria.
Il Pretore di Torino, pur negando la possibilita' di diretta
applicazione della sentenza n. 307 nelle fattispecie esami-
nate, ha peraltro ravvisato nelle situazioni in questione
gli estremi per sottoporre nuovamente la disposizione al
giudizio di costituzionalita'.
La Corte Costituzionale, dopo aver sottolineato che il caso
prospettato riguarda fattispecie diversa da quella che aveva
dato luogo al giudizio di costituzionalita' concluso con la
sentenza n. 307 del 1989, ha fatto presente che " la diver-
sita' di tale aspetto non influisce tuttavia sulla ratio
decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di
quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del
trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volon-
taria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello
ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria", ed ha
pronunciato la declaratoria di incostituzionalita' citata in
premessa.
2 - Si precisa che, come gia' operato per la sentenza n.
307 del 1989, il campo di applicazione della sentenza n.428
e' limitato alle situazioni analoghe a quelle oggetto del
giudizio.
A seguito di tale sentenza hanno pertanto titolo al rical-
colo le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la cui
retribuzione pensionabile sia stata determinata, ai sensi
dell'articolo 3, comma 8 , della legge n. 297/1982, anche
sulla base di contribuzione volontaria, liquidate nei
confronti di assicurati che abbiano perfezionato il requi-
sito contributivo prescritto per la pensione di vecchiaia
con la sola contribuzione obbligatoria e figurativa.
Inoltre, poiche' la sentenza dichiara l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 297/1982, nel
campo di applicazione della sentenza stessa rientrano solo
le pensioni di anzianita' liquidate con decorrenza dal 1
luglio 1982 in poi.
La norma dichiarata incostituzionale non puo' avere piu'
applicazione dal l9 novembre 1992, primo giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza n. 428 sulla Gazzetta
Ufficiale. Conseguentemente, a far tempo da tale data, la
sentenza stessa dovra' essere applicata d'ufficio al rag-
giungimento dell'eta' pensionabile da parte dei pensionati
di anzianita'. A tal fine le Sedi, all'atto della liquida-
zione delle pensioni di anzianita' interessate, costitui-
ranno apposita evidenza-scadenzario.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'eta' pensionabile
si precisa che successivamente al 31 dicembre 1993 si dovra'
ovviamente fare riferimento all'eta' prevista dall'articolo
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
3 - Per il ricalcolo delle pensioni rientranti nel campo di
applicazione della sentenza in esame le Sedi si atterranno
ai seguenti criteri.
3.1 - Per le pensioni di anzianita' il cui titolare compia
l'eta' pensionabile dal 19 novembre 1992 in poi, le Sedi
provvederanno d'ufficio al ricalcolo della pensione dalla
decorrenza originaria senza il computo della contribuzione
volontaria ne' ai fini della determinazione della retribu-
zione pensionabile ne' ai fini del computo dell'anzianita'
contributiva.
L'importo della pensione cosi' determinato, assoggettato a
tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di
decorrenza originaria della pensione e il primo giorno del
mese successivo a quello di compimento dell'eta' pensiona-
bile, sara' posto a confronto con quello in pagamento a
quest'ultima data. Ai fini della determinazione del nuovo
importo di pensione potra' essere utilizzata l'opzione
VERIFY della procedura di calcolo passante PGM 3445. Qualora
il trattamento cosi' determinato risulti piu favorevole, si
dovra' procedere alla ricostituzione della pensione segna-
lando, con effetto dalla decorrenza originaria della pen-
sione di anzianita', in sostituzione dei dati di archivio,
la nuova anzianita' contributiva e la nuova retribuzione
pensionabile calcolate senza il computo dei contributi
volontari e, quale decorrenza calcolo arretrati, il primo
giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta'.
Considerato che per il momento la procedura automatizzata di
ricostituzione delle pensioni PGM 480 non consente la
segnalazione di una decorrenza calcolo arretrati successiva
al 1 gennaio 1991, qualora il mese di compimento dell'eta'
pensionabile sia successivo al dicembre 1990, le Sedi
dovranno provvedere direttamente alla sistemazione degli
arretrati calcolati dalla procedura relativamente al periodo
dal 1 gennaio 1991 al mese di compimento dell'eta' pensio-
nabile ed alla conseguente rettifica degli elaborati, prima
della spedizione agli interessati.
3.2 - Per le pensioni di anzianita' i cui titolari abbiano
compiuto l'eta' pensionabile anteriormente al 19 novembre
1992, il ricalcolo sara' effettuato d'ufficio con effetto
dal 1 dicembre 1992, primo giorno del mese successivo a
quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta
Ufficiale.
Ai fini della ricostituzione delle pensioni i dati dovranno
essere segnalati con le modalita' di cui al punto 3.1,
tenendo conto che gli arretrati potranno essere corrisposti
d'ufficio soltanto dal 1 dicembre 1992.
La corresponsione degli eventuali arretrati maturati tra il
primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'eta' pensionabile e il 30 novembre 1992, potra' avere
luogo, nei limiti della prescrizione decennale, esclusiva-
mente su domanda degli interessati.
3.3 - La riliquidazione va effettuata anche per le pensioni
di reversibilita', derivanti da pensione diretta di anzia-
nita' avente decorrenza successiva al 30 giugno 1982, il cui
dante causa sia morto dopo aver compiuto l'eta' per il
pensionamento di vecchiaia, sempreche' per la pensione
diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della
sentenza n. 428 indicate al punto 2.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA
Circolare 143 del 23 giugno 1993
Oggetto: Decreto legge 5 giugno 1993, n. 169. Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto. Criteri applicativi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257
La Gazzetta Ufficiale n. 130, Serie generale, parte prima, del 5
giugno 1993 ha pubblicato il decreto legge 5 giugno 1993, n.169,
recante "Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore
dell'amianto".
Il provvedimento, emanato in sostituzione del decreto legge 5
aprile 1993, n. 95, decaduto per mancata conversione in legge, e'
entrato in vigore il 5 giugno 1993.
L'articolo 1 del decreto legge n. 169 sostituisce il comma 8
dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con il testo
di seguito riportato:
"1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.
257, e' sostituito dal seguente:
"8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono
amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in
corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o
fallite o dismesse, che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita
dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37
miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo
delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993.
3. Il Ministero del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Il nuovo testo della disposizione fornisce una ulteriore
chiarificazione al testo originario del comma 8 dell'articolo 13
della legge n. 257/1992 per quanto attiene alla sfera dei
destinatari del beneficio ivi previsto: eliminando, infatti, la
previsione che sia il CIPE ad individuare le imprese aventi
titolo ad usufruire della norma, ne dispone l'applicabilita' ai
lavoratori dipendenti da imprese che estraggano o utilizzino
amianto come materia prima.
Sulla scorta di tali indicazioni, a scioglimento della riserva
formulata con i messaggi n. 40459 del 21 luglio 1992 e n. 28703
del 23 aprile 1993 (allegati 1 e 2), si forniscono istruzioni per
la concreta attuazione delle disposizioni contenute ai commi 6, 7
e 8 del citato articolo 13.
1 - NATURA DEL BENEFICIO
L'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai commi 6, 7 e
8, prevede, in presenza di determinate condizioni, un meccanismo
di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria
mediante il quale, ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche, l'anzianita' contributiva posseduta dagli
interessati deve essere moltiplicata per il coefficiente di 1,5,
fermo restando il limite massimo dei 40 anni di anzianita'
contributiva.
Da tale premessa deriva che la rivalutazione va rapportata
unicamente ai periodi di attivita' lavorativa espressamente
indicati dalle singole disposizioni, con esclusione dei periodi
di lavoro prestati in altri settori di attivita'.
Si precisa che tale coefficiente di maggiorazione, che esplica
effetti sia ai fini del diritto che della misura delle pensioni,
e' utilizzabile anche per il raggiungimento del requisito dei
trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto
dal comma 2 dell'articolo 13 ai fini del riconoscimento del
diritto al pensionamento anticipato di anzianita'.
2 - DESTINATARI
2.1 - ARTICOLO 13, COMMA 6
Venendo all'esame delle singole disposizioni, per quanto concerne
il comma 6 si fa rinvio al richiamato messaggio n. 40459 del 21
luglio 1992 chiarendo, peraltro, che i lavoratori interessati
hanno titolo alla rivalutazione ancorche' alla data di entrata in
vigore della legge o alla data di presentazione della domanda di
pensione non risultino svolgere attivita' lavorativa in miniera o
presso cava di amianto.
2.2 - ARTICOLO 13, COMMA 7
Ai sensi del successivo comma 7 hanno titolo ad usufruire della
maggiorazione dell'anzianita' contributiva i lavoratori che:
- siano dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono
amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite;
- abbiano contratto malattie professionali a causa della
esposizione all'amianto documentate dall'INAIL.
Dalla dizione del comma 1 dell'articolo 13, espressamente
richiamato dal comma 7, che riguarda "i lavoratori occupati"
nelle imprese ivi indicate, si desume che rientrano nell'ambito
di applicazione della norma tutti i dipendenti, ancorche' non
addetti alla lavorazione dei prodotti in amianto.
Per effetto del combinato disposto del citato comma 7 con il
nuovo testo del comma 8 deve ritenersi che le imprese riguardate
dalla disposizione in esame si identifichino in quelle che
estraggono o utilizzano l'amianto come materia prima. A tal
proposito, e' utile fare riferimento, in via generale, ai codici
statistico - contributivi distintivi delle aziende (a titolo
esemplificativo, la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento
e la produzione di articoli in amianto sono, rispettivamente,
classificate con i codici 243.1 e 244).
Come espressamente previsto dalla legge la sussistenza della
ulteriore condizione richiesta dal comma 7, vale a dire
l'insorgenza della malattia professionale causata
dall'esposizione all'amianto, deve essere comprovata con apposita
certificazione rilasciata dall'INAIL.
La stessa norma prevede, inoltre, che sono soggette a
rivalutazione le settimane di contribuzione relative a periodi di
provata esposizione all'amianto: pertanto, al fine di ottenere il
beneficio in questione, gli interessati, all'atto della
presentazione della domanda di pensione, devono produrre, oltre
alla anzidetta certificazione attestante la patologia connessa
alla attivita' lavorativa, una dichiarazione del datore di lavoro
da cui risultino i periodi di attivita' di lavoro con esposizione
all'amianto.
2.3 - ARTICOLO 13, COMMA 8
Per effetto del comma 8 del piu' volte citato articolo 13 della
legge n. 257/1992, hanno titolo a fruire della rivalutazione del
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,
gestita dall'INAIL, i lavoratori che:
- siano dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o
utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di
dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o
dismesse;
- siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a
dieci anni.
Ai fini della individuazione delle imprese interessate dalla
disposizione in esame valgono le considerazioni di cui al
precedente punto 2.2, fermo restando che per le imprese dismesse
puo' ritenersi idonea la documentazione dell'INAIL comprovante il
pagamento del premio assicurativo connesso al rischio derivante
dall'esposizione all'amianto.
Il coefficiente di rivalutazione dell'1,5 si applica all'intero
periodo di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto
qualora il periodo stesso risulti superiore a dieci anni.
Analogamente a quanto gia' precisato per il comma 7, ai fini del
riconoscimento del diritto al beneficio in argomento i
richiedenti le prestazioni pensionistiche devono corredare la
domanda di documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di
attivita' lavorativa soggetta allo specifico obbligo assicurativo
connesso all'esposizione all'amianto, rilasciata dall'INAIL,
nonche' di una dichiarazione dell'impresa datrice di lavoro
attestante la durata del periodo lavorativo stesso.
Eventuali problemi interpretativi ed operativi saranno
rappresentati a questa Direzione Generale - Direzione Centrale
per le Pensioni.
3 - DEROGA AL BLOCCO DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DI
ANZIANITA' PREVISTA DALL ' ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA
G), DELLA LEGGE N. 438/1992
Le indicazioni che precedono sono altresi' utili ai fini della
operativita' della deroga prevista dall'articolo 1, comma 2,
lettera g), ultima parte, della legge 14 novembre 1992, n. 438
che, secondo le precisazioni fornite al punto 6 della circolare
n. 293 del 22 dicembre 1992, deve ritenersi riferita a tutti i
pensionamenti per anzianita' dei lavoratori dipendenti dalle
imprese rientranti nell'ambito di applicazione della legge n.
257/1992.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA
N.B.: Per motivi tecnici si omette la trasmissione degli
allegati
Circolare 255 del 10 novembre 1993
OGGETTO: Circolare n. 219 del 1 ottobre 1993. Chiarimenti.
Ad integrazione delle istruzioni diramate con circolare n. 219 del 1 ottobre 1993 concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sostituiti dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 271, di conversione del decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, si trascrive la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interessato al riguardo da questo Istituto. "Riguardo ai fac-simili delle dichiarazioni dell'INAIL e dell'Azienda, che i lavoratori interessati dovranno unire alle richieste delle prestazioni di cui ai citati commi 7 e 8, si concorda sui modelli trasmessi, con la precisazione che dovranno, naturalmente, essere tolti i riferimenti all'utilizzo dell'amianto come materia prima e all'attivita' di estrazione dell'amianto stesso, secondo quanto disposto dalla citata legge n. 271/93. Per quanto concerne, inoltre, la valutazione dei periodi di cassa integrazione guadagni, di malattia e di maternita', ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici, di cui ai citati commi 7 e 8, si e' dell'avviso che siano da prendere in considerazione tutti i periodi lavorativi coperti da assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, derivanti dall'esposizione dell'amianto, gestita dall'INAIL. Piu' precisamente, si ritiene che i predetti periodi siano da ritenere utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei 10 anni di esposizione all'amianto, sia ai fini, una volta posseduto tale requisito, della moltiplicazione di tali periodi per il coefficiente di 1,5." A seguito delle soprariportate precisazioni, la documentazione che i richiedenti dovranno produrre a corredo della domanda di pensione dovra' essere redatta secondo i fac-simili allegati. IL DIRETTORE GENERALE MANZARA Allegato 1 DICHIARAZIONE I.N.A.I.L. Si dichiara che l'Azienda .............................. ha versato il premio supplementare assicurativo contro l'asbestosi. Data ________ Timbro ___________________ Firma Allegato 2 DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA Si dichiara che il Sig. .................................... ha prestato servizio dal ............... al ................ presso l'Azienda...................................... in cui ha svolto attivita' lavorativa soggetta allo specifico obbligo assicurativo connesso all'esposizione all'amianto, come attestato dall'allegata dichiarazione INAIL. Data ________ _______________________________ Firma del legale rappresentante dell'Azienda
Circolare 219 del 1° ottobre 1993
Oggetto:
Legge 4 agosto 1993, n.271. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, recante "Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto".
La Gazzetta Ufficiale n.181, serie generale, parte prima,
del 4 agosto 1993, ha pubblicato la legge 4 agosto 1993,
n.271, di conversione in legge, con modificazioni,del
decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, recante "Disposizioni
urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto".
L'articolo 1 del decreto n.169, come modificato dalla legge
di conversione, sostituisce il comma 8 dell'articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n.257, stabilendo che: "Per i
lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,
gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle presta-
zioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5."
La legge n.271 modifica altresi' il comma 7 dell'articolo 13
della legge n.257 il cui testo e' pertanto cosi' formulato:
"Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
per i lavoratori che abbiano contratto malattie professio-
nali a causa dell'esposizione all'amianto documentate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto
da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di presta-
zione lavorativa per il periodo di provata esposizione
all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5".
Per espressa previsione legislativa le modifiche apportate
al decreto legge n.169 dalla legge n.271 hanno efficacia dal
5 agosto 1993, giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione.
L'articolo 1, comma 2, della legge n.271, conferma la
validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto legge 5 aprile 1993, n.95.
Si forniscono di seguito le istruzioni applicative delle
disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
1 - DESTINATARI
Per quanto attiene alla sfera dei destinatari dei benefici
di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge
n.257/1992 si precisa quanto segue.
1.1 - ARTICOLO 13, COMMA 7, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.
Dalla nuova formulazione della norma in esame, che ha
eliminato la condizione della dipendenza dei lavoratori da
imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, prevista
dall'originaria formulazione del comma 7 dell'articolo 13
della legge n.257, deriva che destinatari del beneficio ivi
previsto sono tutti i lavoratori che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto,
ancorche' non occupati nel settore dell'amianto.
Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione delle
settimane di contribuzione relative a periodi di provata
esposizione all'amianto e', pertanto, subordinato alla sola
condizione dell'insorgenza della malattia professionale
causata dall'esposizione all'amianto, documentata
dall'INAIL.
1.2- ARTICOLO 13, COMMA 8, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.
Al comma 8 dell'articolo 13 della legge n.257 e' stata
eliminata la condizione della dipendenza da imprese che
estraggano o utilizzino amianto come materia prima, prevista
dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n.169.
Per effetto di tale modifica, destinatari del beneficio
previsto dalla norma in esame sono tutti i lavoratori che
possano far valere un periodo di esposizione all'amianto
superiore a dieci anni, ancorche' non occupati nel settore
dell'amianto.
Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto gestita dall'INAIL e' pertanto subordinato alla
sola condizione che i lavoratori interessati siano stati
esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.
In conformita' con le nuove disposizioni , a far tempo dal 5
agosto 1993, giorno successivo a quello di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della legge n.271, devono inten-
dersi parzialmente modificate le istruzioni di cui alla
circolare n. 143 del 23 giugno 1993, punti 2.2 e 2.3.
1.3 - TITOLARI DI PENSIONE
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del
decreto n. 169, come modificato dalla legge n. 271, indivi-
duano nei lavoratori i destinatari del beneficio della
rivalutazione dei periodi di contribuzione ivi previsti ai
fini delle prestazioni pensionistiche.
Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal beneficio in parola
i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore
alla data di efficacia dei singoli provvedimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA
Circolare 178 del 26 luglio 1993
All. 2
OGGETTO: Sintesi delle disposizioni in materia di integrazione
salariale agricola.
Al fine di fornire agli operatori un utile strumento di
informazione e di consultazione, e' stata elaborata una sintesi
delle disposizioni tuttora vigenti in materia di integrazione
salariale per i lavoratori dipendenti da aziende agricole.
Per un approfondimento delle singole questioni si fa
rinvio alle circolari emanate nel tempo, delle quali, oltre ai
richiami contenuti nel testo, viene fornita (v. all. 1)
un'elencazione che riporta quelle ancora in vigore, anche se solo
in parte, e, separatamente, quelle non piu' attuali, in relazione
a modifiche di criteri interpretativi ovvero perche' relative a
situazioni temporalmente superate.
Per una piu' facile consultazione si allegano anche (v.
all. 2) le disposizioni legislative che disciplinano la
concessione delle integrazioni salariali.
1) OGGETTO DELLA NORMATIVA
La legge 8 agosto 1972, n. 457, che ha istituito e
disciplina le integrazioni salariali nel settore agricolo,
stabilisce all'art. 8 che "agli operai agricoli con contratto a
tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al
datore di lavoro o al lavoratore, e' dovuto un trattamento
sostitutivo della retribuzione".
Per la corresponsione di tale trattamento, l'apposita
Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da
imprese agricole, a suo tempo istituita dall'art. 10 della
anzidetta legge 457/72, a decorrere dall'1.1.1989, e' stata fusa,
unitamente ad altre Casse e Fondi, in un'unica gestione denominata
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", ai
sensi dell'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Notevoli innovazioni sono state introdotte, anche in
materia di integrazione salariale agricola, dalla legge 23 luglio
1991, n. 223, che, tra l'altro, all'art. 14, comma 2, ha esteso
agli impiegati e quadri le disposizioni vigenti, concernenti le
integrazioni salariali ordinarie ai lavoratori agricoli con
qualifica di operai (1).
La stessa legge, all'art. 21, ha introdotto particolari
tipi di trattamento nei casi di riconversione e ristrutturazione
aziendale nonche' di eccezionali calamita' o avversita'
atmosferiche.
Sono tuttora allo studio talune problematiche connesse
all'attuazione delle citate disposizioni.
2) AZIENDE DESTINATARIE
Le aziende cui si applica la normativa in questione sono
quelle esercenti attivita', anche in forma associata, di natura
agricola e cioe' che esercitano un'attivita' diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli
animali e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla
trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando
rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.
La normativa si applica anche a:
- amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o
eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale
operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario nonche'
consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento
relativamente alle attivita' di manutenzione degli impianti
irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o
per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna
selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia
e guardiapesca);
- imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli
limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attivita' di acquacoltura, quando i redditi
che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre
attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto
(legge 5 febbraio 1992, n. 102).
Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che
trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e
zootecnici ricavati dall'attivita' propria o dei soci, di
coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto
per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa
delle integrazioni salariali dell'industria (2).
3) LAVORATORI BENEFICIARI
Destinatari delle integrazioni salariali agricole sono i
lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) dipendenti da
aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato che
svolgono annualmente presso la stessa azienda oltre 180 giornate
di effettivo lavoro. Fra i lavoratori dipendenti sono compresi i
soci delle cooperative di lavoro che prestano attivita' retribuita
per conto delle cooperative stesse.
Si richiedono, quindi, due requisiti concomitanti:
- la qualifica di operaio, impiegato o quadro a tempo
indeterminato;
- l'effettuazione di almeno 181 giornate lavorative presso la
stessa azienda.
Non spettano invece le integrazioni salariali, oltre ai
lavoratori che non hanno i predetti requisiti, anche:
- ai lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative
agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e
commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati
dall'attivita' propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o
allevamento degli animali, in quanto nei confronti di tali
lavoratori si applica la disciplina delle integrazioni salariali
dell'industria;
- ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro, in quanto
trattasi di dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo
determinato (3);
- ai lavoratori assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle
esigenze dell'impresa e, cioe', quando nel corso del periodo di
sospensione o nei 15 giorni immediatamente precedenti vengano o
siano stati assunti lavoratori per le stesse mansioni alle quali
erano adibiti quelli sospesi, salvo che la causa di sospensione
risulti imprevedibile e di breve durata, quali, ad esempio, la
pioggia o altre intemperie (4).
4) CAUSE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA
La dizione della norma e' assai ampia per quanto
concerne le cause di sospensione dal lavoro poiche', oltre
all'indicazione specifica delle "intemperie stagionali", prevede
poi genericamente "altre cause non imputabili al datore di lavoro
e ai lavoratori".
Non puo', pertanto, ravvisarsi l'esistenza di cause di
sospensione ammissibili in assoluto, in quanto ai fini della
concessione della prestazione e' sempre necessario valutare - in
relazione sia alle circostanze verificatesi in ogni fattispecie
concreta, che all'ordinamento colturale dell'azienda ed alle
mansioni alle quali sono adibiti gli operai sospesi - che la causa
addotta:
- non sia imputabile ne' al datore di lavoro ne' ai lavoratori;
- abbia effettivamente determinato la sospensione dichiarata;
- abbia carattere di temporaneita'.
Per quanto concerne le avversita' atmosferiche si
precisa che:
- sono da riconoscere quali cause di sospensione le precipitazioni
nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza (da ritenere
tale, di norma, quella che dalle rilevazioni pluviometriche
risulti pari o superiore ai 3 millimetri); tali cause di
sospensione riguardano, ovviamente, soltanto le lavorazioni svolte
all'aperto e possono esplicare i loro effetti anche nel giorno o
nei giorni immediatamente successivi al loro effettivo
verificarsi, in relazione alla loro entita' ed al grado di
impraticabilita' dei campi derivatone;
- le avversita' atmosferiche non possono essere riconosciute quali
cause di sospensione per i lavoratori adibiti a lavorazioni svolte
al coperto o ad attivita' che comunque non possono subire
interruzioni (ad es. allevamento degli animali, custodia degli
impianti, etc.);
- per la fungicoltura l'elevata temperatura puo' ritenersi causa
di sospensione solo qualora siano state attuate misure preventive
idonee a contenere la temperatura stessa nei luoghi di coltura;
- tra le avversita' atmosferiche che possono determinare la
sospensione dei lavori puo' essere compresa la siccita' qualora
risulti effettivamente incidente sul tipo di lavorazione.
Altre cause di sospensione possono essere costituite da:
- fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti;
- perdita consistente del prodotto;
- breve stasi stagionale (fine lavori, mancanza lavoro) quando, in
relazione all'ordinamento colturale dell'azienda ed alla
consistenza numerica degli operai addetti, sia comunque assicurata
una sostanziale continuita' di occupazione;
- mancanza di materie prime quando la circostanza rivesta
carattere di imprevedibile eccezionalita' e venga comprovata la
irreperibilita' delle stesse sul mercato.
I motivi economici, quali la "mancanza di fondi" o il
"mancato finanziamento" in linea di massima non rientrano fra le
cause che legittimano la concessione delle integrazioni salariali,
in quanto sono imputabili al datore di lavoro con riferimento al
normale rischio di impresa. Peraltro, per quanto riguarda le
Amministrazioni regionali, i suddetti motivi possono essere
ammessi quando la sospensione delle lavorazioni dipenda da
comprovata indisponibilita' dei fondi relativi a programmi di
lavoro per i quali risulti gia' effettuato uno stanziamento nel
bilancio regionale, approvato dal Commissario di Governo e sia
stata gia' approvata dal competente Assessorato regionale la
relativa perizia di spesa.
5) GIORNATE OGGETTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
L'integrazione salariale puo' essere concessa fino ad un
massimo di 90 giornate nell'anno solare. Nei casi in cui la
verifica del requisito occupazionale (v. paragrafo 6) viene
effettuata in un periodo diverso dall'anno solare, anche il numero
massimo di 90 giornate fruibili va riferito a tale periodo, fermo
restando, ovviamente, il massimo di 90 giornate per ogni anno
solare.
Le integrazioni spettano solo per giornate intere di
sospensione e non anche per riduzione dell'orario giornaliero di
lavoro.
Per quanto concerne le brevi interruzioni (intendendosi
come tali giornate singole) dell'attivita' lavorativa, per le
quali la contrattazione collettiva prevede, a seconda delle
province, la facolta' o l'obbligo di recupero, la loro
integrabilita' e' subordinata alla dichiarazione del datore di
lavoro e del lavoratore interessato della mancata effettuazione
del recupero e dei motivi che lo hanno impedito, ove sia previsto
l'obbligo di effettuarlo, nonche' della non corresponsione della
retribuzione.
Ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 457, il
trattamento di integrazione salariale non e' dovuto:
a) per le assenze che non comportino retribuzione oltre,
ovviamente, per quelle retribuite; pertanto, il datore di lavoro
non deve includere tra le giornate di sospensione:
- le domeniche ovvero le diverse giornate di riposo settimanale;
- le giornate di ferie, di riposo compensativo per le festivita'
soppresse e di permesso;
- le giornate di festivita' per le quali spetti per legge o per
contratto la retribuzione;
- le giornate di assenza volontaria;
recupero;
b) per le giornate di assenza in cui i lavoratori sospesi si
dedichino ad altre attivita' remunerate; in tale ipotesi il
lavoratore, che non dia preventiva comunicazione alla Sede
dell'Istituto dello svolgimento, in concomitanza con il
trattamento di integrazione salariale, di altra attivita'
lavorativa, subordinata o autonoma, decade dal diritto al
trattamento stesso per il periodo di concessione indipendentemente
dalla durata dell'attivita' stessa (5).
- per le giornate di assenza per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, gravidanza e puerperio, sciopero e
servizio militare; per tali assenze il lavoratore e' tenuto a dare
specifica comunicazione all'Istituto, mentre il datore di lavoro
deve indicare i lavoratori assenti all'inizio del periodo di
sospensione e/o alla ripresa dell'attivita' lavorativa, precisando
per ciascuno di essi i motivi ed i relativi periodi di assenza.
In caso di "settimana corta", cioe' di orario di lavoro
settimanale distribuito su 5 anziche' 6 giorni, la "sesta
giornata" e' integrabile solo se compresa in un periodo di
sospensione dal lavoro e non e', comunque, integrabile se
risultino lavorate o retribuite tutte le altre giornate della
settimana (6).
Si precisa, inoltre, che sommando le giornate di
effettivo lavoro con quelle di integrazione, a qualsiasi titolo
concesse, di ferie, festivita' infrasettimanali e riposi
compensativi, nonche' di assenza dal lavoro per qualunque altro
motivo, non dovra' essere superato il limite delle 312/313
giornate annue.
6) REQUISITO OCCUPAZIONALE
Per aver diritto alle integrazioni salariali, i
lavoratori devono conseguire il prescritto requisito occupazionale
di almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro presso la
medesima azienda.
Il conseguimento del requisito va ovviamente riferito ad
un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione delle
prestazioni, e quindi non puo' che essere verificato alla fine
dell'anno cui si riferiscono le integrazioni salariali.
Per consentire l'immediata erogazione delle prestazioni
richieste, e' sufficiente il semplice impegno del datore di lavoro
a far effettuare al lavoratore interessato almeno 181 giornate di
lavoro annue; alla fine di ogni anno e' comunque necessario
procedere alla verifica dell'esistenza del minimo prescritto di
giornate di lavoro e di contribuzione nei confronti di tutti i
lavoratori beneficiari delle norme sulle integrazioni salariali.
La erogazione del trattamento di integrazione viene,
quindi, effettuata con riserva di successiva verifica del
prescritto requisito di occupazione e di contribuzione annuo (v.
successivo par. 12); di cio' viene data comunicazione alle parti
interessate, datore di lavoro e lavoratori, ai quali viene
esplicitata espressa riserva di successivo recupero delle
integrazioni erogate per il caso in cui esse risultino indebite
per mancanza dell'anzidetto requisito.
Considerato che l'anno solare costituisce il periodo di
riferimento ai fini dell'accertamento della effettiva occupazione
e del numero di giornate di contribuzione da accreditare ai
lavoratori agricoli, la verifica del prescritto requisito
occupazionale annuo (nonche' di quello concernente il limite
massimo di 90 giornate di integrazione salariale erogabili
nell'anno) viene effettuata alla fine di ogni anno solare e con
riferimento all'anno stesso. Tuttavia, per non lasciare prive di
tutela le sospensioni dal lavoro che si vengono a verificare nei
casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nel corso dell'anno solare, la verifica (sia del
requisito minimo di occupazione annuale, sia del limite massimo di
90 giornate di integrazione erogabili) viene effettuata anche con
riferimento ai dodici mesi susseguenti o precedenti la data di
inizio o rispettivamente di cessazione del rapporto di lavoro (7).
Analogo criterio (verifica del requisito occupazionale e
del non superamento del limite massimo di 90 giornate di
integrazione erogabili prendendo a riferimento un periodo diverso
dall'anno solare) viene seguito anche nei casi in cui il requisito
non viene raggiunto nell'anno solare per motivi non imputabili al
lavoratore o al datore di lavoro (infortunio, malattia, assenza
obbligatoria per gravidanza e puerperio, servizio militare),
sempreche' le assenze verificatesi per tali eventi siano
determinanti ai fini del mancato raggiungimento del requisito
occupazionale.
Tali ipotesi si verificano quando:
- le giornate di assenza sono talmente numerose da escludere
nell'anno la possibilita' di effettuare almeno 181 giornate di
effettivo lavoro, vale a dire quando la differenza tra le giornate
lavorabili nell'anno (calcolate detraendo dalle giornate
lavorative quelle di ferie e di sospensione dell'attivita' per
causa integrabile o per sciopero) e quelle di assenza per i motivi
predetti sia inferiore a 181;
- le giornate di assenza verificatesi nell'ultimo periodo
dell'anno impediscono il conseguimento del requisito
occupazionale, vale a dire quando ricorrano entrambe le seguenti
situazioni:
a) le giornate lavorabili comprese tra la fine dell'ultimo periodo
di assenza e la fine dell'anno (calcolate detraendo dalle giornate
lavorative le eventuali giornate di ferie e di sospensione
dell'attivita' per causa integrabile o per sciopero) siano
inferiori al residuo di giornate necessarie per il raggiungimento
del requisito occupazionale (differenza tra 181 ed il numero di
giornate lavorate precedentemente);
b) le giornate lavorative comprese nell'ultimo periodo di assenza
avrebbero consentito il raggiungimento delle 181 giornate di
effettivo lavoro, se fossero state lavorate.
Si precisa che per giornate lavorative si intendono
tutte quelle di calendario meno le domeniche e le altre festivita'
infrasettimanali.
Nei casi innanzi citati la verifica viene effettuata
facendo riferimento ai dodici mesi precedenti o successivi al
periodo di assenza, a seconda che i periodi per i quali sono state
concesse nell'anno le integrazioni salariali siano precedenti o
successivi all'anzidetto periodo di assenza (8).
Ai fini del computo delle giornate di lavoro, di ferie,
festivita', assenze varie, nel diverso periodo annuale da
considerare, deve essere prodotta apposita certificazione del
datore di lavoro.
E' da tenere presente che al prescritto requisito di 181
giornate di effettivo lavoro corrisponde un maggior numero di
giornate di contribuzione, almeno 220/222 (9), in quanto oltre ad
esse vanno retribuite e quindi assoggettate a contribuzione le
festivita' infrasettimanali, le ferie, le giornate di riposo
concesse a compensazione delle festivita' soppresse dalla legge 5
marzo 1977, n. 54, ed ogni altro periodo di assenza per il quale
spetti comunque la retribuzione (ad es. congedo matrimoniale,
permessi retribuiti, giornate di sospensione per le quali non e'
stata concessa o venga disconosciuta l'integrazione salariale,
etc.).
Si precisa che in caso di "settimana corta" i datori di
lavoro, nelle denunce contributive trimestrali da presentare allo
SCAU, devono maggiorare di 1/5 le giornate di lavoro
effettivamente prestate o comunque retribuite, di modo che per
ogni settimana lavorativa possono essere computate 6 giornate
invece delle 5 di effettivo lavoro.
7) MISURA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
L'integrazione salariale e' pari all'80 per cento della
retribuzione media giornaliera corrisposta (considerata ai fini
dei versamenti contributivi) nel periodo mensile di paga
precedente a quello in cui si e' verificata o ha avuto inizio la
sospensione dell'attivita' lavorativa.
In particolare, la retribuzione giornaliera viene
calcolata assumendo a base la retribuzione lorda corrisposta (o
comunque spettante) nel mese anzidetto con esclusione di:
- eventuali somme a titolo di arretrati;
- competenze non soggette a contribuzione ex art. 12 legge
30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni (ad
es. 50 per cento delle diarie o indennita' di trasferta);
- retribuzioni in natura di cui il lavoratore continui a fruire
durante il periodo di sospensione (ad es. valore in contanti
dell'alloggio);
- trattamenti retributivi corrisposti a proprio carico dal datore
di lavoro ad integrazione di prestazioni previdenziali (ad es.
in aggiunta al trattamento di integrazione salariale).
Alla retribuzione mensile vanno aggiunti, previa
attestazione del datore di lavoro, i ratei di 13 e 14 mensilita'
quando tali mensilita' non vengano corrisposte per intero, ma in
misura ridotta in proporzione alle giornate di sospensione dal
lavoro.
La retribuzione mensile come sopra determinata deve
essere divisa per 26 in caso di lavoratori retribuiti in misura
fissa mensile, indipendentemente dalle ore di lavoro compiute, e
sempreche' il mese sia stato interamente lavorato; in caso
contrario, essa va divisa per il numero delle giornate
effettivamente lavorate o comunque retribuite nello stesso mese
(ivi comprese le ferie, le festivita' nazionali e
infrasettimanali, i permessi retribuiti, la "sesta" giornata in
caso di "settimana corta").
Con la legge n. 223/1991 (art. 14, comma 1), e' stato
previsto anche per i lavoratori agricoli l'assoggettamento del
trattamento di integrazione salariale al limite massimo mensile
stabilito per le integrazioni salariali straordinarie dalla legge
13.8.1980, n. 427 e successive modificazioni (1).
Detto limite massimo, fissato dalla citata legge
427/1980 in L. 600.000, viene aumentato, con effetto dal 1
gennaio di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento
dell'aumento dell'indennita' di contingenza dei lavoratori
dipendenti maturato nell'anno precedente.
Poiche' in agricoltura le integrazioni salariali vengono
corrisposte per giornate intere di sospensione, al fine di
determinare il limite da applicare, l'importo massimo mensile del
trattamento deve essere diviso per il numero delle giornate
lavorative, compreso il sabato in caso di "settimana corta",
nonche' delle festivita' infrasettimanali ricadenti nel mese
considerato ed il risultato, cosi' ottenuto, deve essere
moltiplicato per il numero delle giornate di lavoro perse nello
stesso mese, per le quali sono state concesse le integrazioni
salariali.
Non sono soggetti all'applicazione del limite massimo
mensile:
- i primi sei mesi consecutivi (pari a 156 giorni) di fruizione
delle integrazioni salariali ordinarie; il periodo di sei mesi
durante il quale le integrazioni salariali vanno corrisposte in
misura intera deve determinarsi con riferimento all'azienda e piu'
esattamente all'unita' produttiva cui sono addetti i lavoratori
interessati;
- i trattamenti concessi per intemperie stagionali.
Sono invece sempre soggette al massimale le integrazioni
salariali che non rientrano nel concetto di trattamento
"ordinario" in quanto previste per cause particolari e da
specifiche disposizioni di legge e, cioe', gli interventi
conseguenti all'afta epizootica ed altre malattie epizootiche di
cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, nonche' quelli
previsti per le sospensioni di attivita' conseguenti a
riconversione e ristrutturazione aziendale o ad eccezionali
calamita' ed avversita' atmosferiche, dall'art. 21 della legge n.
223/1991.
L'importo delle integrazioni salariali da corrispondere
deve essere ridotto in misura pari a quella prevista per i
contributi a carico degli apprendisti (10).
Detto importo va assoggettato a ritenuta d'acconto per
l'IRPEF direttamente da parte dell'Istituto col sistema della
tassazione corrente, applicando le aliquote percentuali per
scaglioni di reddito, per le integrazioni salariali corrisposte
nello stesso anno di competenza; col sistema della tassazione
separata per quelle corrisposte in anni successivi a quello di
competenza.
Per la concessione delle detrazioni di imposta e'
necessario che il datore di lavoro comunichi, unitamente ai dati
retributivi, l'ammontare delle detrazioni spettanti al lavoratore,
sulla base delle dichiarazioni di responsabilita' in suo possesso,
e non applicate sull'eventuale parte di retribuzione corrisposta o
da corrispondere al medesimo lavoratore per il mese di spettanza.
L'Istituto e' tenuto a rilasciare la certificazione
relativa alle ritenute d'acconto ed a compilare il mod. 770.
8) DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE. TERMINE DI PRESENTAZIONE
Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 457/72, la domanda
per la concessione del trattamento di integrazione salariale deve
essere presentata dal datore di lavoro, su apposito modulo
I.S.Agr. 1, all'Istituto per il tramite della sezione dell'Ufficio
del lavoro che provvede ad inoltrarla all'Ufficio provinciale
C.A.U. per la relativa istruttoria.
Alla domanda, che deve essere compilata in ogni sua
parte e sottoscritta, il datore di lavoro deve allegare, in
duplice copia (una delle quali destinata all'U.Pro.C.A.U. per i
controlli di competenza), gli appositi modd. I.S.Agr. 1 bis per
l'indicazione dei dati retributivi e occupazionali dei singoli
lavoratori sospesi.
Per gli impiegati e quadri deve essere utilizzato il
mod. I.S.agr. 1 contraddistinto dalla dicitura "Legge 223/91, art.
14, comma 2 (impiegati e quadri)", al quale devono essere
allegati i modd. I.S.Agr. 1 bis ed una dichiarazione dello stesso
datore di lavoro o del legale rappresentante dell'azienda dalla
quale risulti:
- che i dipendenti rivestono la qualifica di impiegati e quadri
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che sussiste un
impegno contrattuale a tutti gli effetti a far loro svolgere
almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro;
- se i dipendenti sono titolari di pensione e, in caso positivo,
l'importo delle trattenute giornaliere da effettuare;
- le detrazioni di imposta da operare.
Mentre relativamente agli operai l'erogazione dei
trattamenti di famiglia per le giornate d'integrazione salariale
non richiede alcun particolare adempimento in quanto le vigenti
procedure automatizzate gia' consentono in pratica la loro
corresponsione, per gli impiegati e quadri, i datori di lavoro
dovranno altresi' presentare una dichiarazione dalla quale
risultino sia gli importi spettanti ai predetti lavoratori a
titolo di assegno per il nucleo familiare per i periodi di
sospensione sia le seguenti notizie:
a) numero dei componenti il nucleo familiare;
b) reddito familiare;
c) eventuali condizioni dei componenti il nucleo (inabilita,
richiedente vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a che
comportino l'elevazione dei limiti di reddito.
La domanda di integrazione salariale deve essere
presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della
sospensione dell'attivita' lavorativa.
Il termine decorre dall'inizio della sospensione
dell'attivita' aziendale nel suo insieme e non dall'inizio dei
periodi di sospensione, eventualmente diversi, dei singoli
lavoratori.
Nel caso in cui con un'unica domanda sia stata richiesta
l'integrazione salariale per piu' periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa, detti periodi possono essere
considerati a se' stanti, ai fini dell'applicazione dell'art. 15
della legge 457/72, a condizione che gli stessi siano intervallati
da un periodo di ripresa dell'attivita' (11).
Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni
dall'inizio della sospensione, il trattamento sostitutivo puo'
essere erogato solo per il periodo di 7 giorni anteriore alla data
di presentazione della domanda stessa.
In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda,
ove da cio' sia derivata per i lavoratori la perdita totale o
parziale del diritto alla prestazione, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere a suo carico l'integrazione salariale ai
lavoratori stessi; il relativo importo va, naturalmente,
assoggettato a contribuzione.
Ai fini del conteggio del predetto termine di 15 giorni,
vanno tenuti presenti i criteri che seguono.
- Non va computato "il dies a quo" cioe' il giorno iniziale della
sospensione. Parimenti, nei casi di tardiva presentazione della
domanda, non va computato, quale "dies a quo", il giorno di
presentazione della domanda stessa, ai fini della determinazione
dei 7 giorni precedenti per i quali puo' essere concessa
l'integrazione salariale.
- Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata
festiva, esso e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Peraltro, in caso di domanda tardiva, nel calcolare i 7 giorni
precedenti la presentazione della domanda stessa, va comunque
considerata la giornata festiva, trattandosi, in tal caso, di
determinare non tanto il giorno di scadenza di un termine, quanto
il periodo nell'ambito del quale puo' essere concessa
l'integrazione salariale anche in caso di richiesta tardiva.
- In caso di chiusura dell'Ufficio competente a ricevere le
domande nell'ultimo giorno utile per la loro presentazione,
qualora non si provveda a mezzo raccomandata, il termine di
scadenza e' prorogato al primo giorno di apertura al pubblico
immediatamente successivo. Il predetto Ufficio dovra' attestare,
con apposita certificazione, la data di chiusura alla scadenza del
termine e la data del primo giorno di apertura immediatamente
successivo.
Le domande presentate per periodi di sospensione
iniziati, ma non ancora conclusi alla data della loro
presentazione, possono essere accolte anche per periodi successivi
alla data stessa, ove possa ritenersi che il perdurare della
sospensione sia logicamente prevedibile in relazione all'evento
addotto. Tale accoglimento e' subordinato alla condizione che le
imprese confermino, alla conclusione del periodo e precedentemente
all'erogazione della prestazione, l'avvenuto protrarsi della
sospensione con l'indicazione delle giornate di sospensione
preannunciate effettivamente verificatesi. In occasione di tale
conferma il datore di lavoro e' tenuto ad indicare i lavoratori
risultati assenti specificando, per ogni lavoratore, i periodi di
assenza ed il numero delle corrispondenti giornate da escludere
dalle integrazioni salariali.
Ove le imprese non forniscano la conferma,
l'accoglimento della domanda dovra' intendersi limitato alle
giornate di sospensione gia' verificatesi, con esclusione, quindi,
del periodo successivo alla data di presentazione.
Non possono essere accolte domande avanzate per periodi
di sospensione non ancora iniziati alla data della loro
presentazione.
9) DECISIONE DELLA DOMANDA. PAGAMENTO DELLE INTEGRAZIONI
La Sede dell'Istituto, dopo aver ricevuto la domanda di
integrazione dall'Ufficio provinciale C.A.U. competente ad
istruirla, provvede a verificare la completezza dei dati forniti
dal predetto Ufficio, la completa e regolare compilazione della
domanda, e le eventuali giornate di integrazione gia' liquidate
nell'anno a ciascun lavoratore per il quale l'integrazione e'
richiesta, onde evitare il supero del limite delle 90 giornate,
nonche' a compiere gli altri atti istruttori che fossero utili o
necessari. In particolare, per le domande motivate da avversita'
atmosferiche e' sempre necessaria l'acquisizione dei bollettini
meteorologici.
Successivamente, la stessa Sede sottopone la domanda
alla decisione della apposita Commissione, costituita presso ogni
Sede provinciale dell'Istituto.
La Commissione deve decidere entro il termine di 20
giorni dalla data in cui la domanda viene sottoposta al suo esame
(tale data deve essere indicata, mediante timbro, sul mod.
I.S.Agr. 1), decorso il quale la stessa domanda deve intendersi
accolta (12).
Per evitare che successivi accertamenti possano
procrastinare la decisione conclusiva della Commissione, con la
possibile conseguenza di non poter definire la domanda entro il
suddetto termine, la stessa domanda va sottoposta all'esame della
Commissione compiutamente istruita.
Ovviamente, in caso di domanda presentata in ritardo,
l'accoglimento per decorso del termine previsto per la decisione
(20 giorni) e' limitato al periodo per il quale la legge consente
che il trattamento sia erogato (ossia per i 7 giorni anteriori
alla data di presentazione della domanda).
Del pari, in caso di domanda avanzata per periodi di
sospensione iniziati ma non ancora conclusi alla data di
presentazione della stessa, l'accoglimento dovra' intendersi
limitato alle giornate di sospensione gia' verificatesi.
La decisione della Commissione va comunicata sia al
datore di lavoro che ai lavoratori.
A termine di legge il trattamento di integrazione va
pagato direttamente ai singoli lavoratori interessati entro 60
giorni dalla data della deliberazione della competente Commissione
provinciale (art. 17 della legge 8.8.1972, n. 457).
A seguito di accordo sottoscritto con le OO.SS. di
categoria (13), le integrazioni salariali vanno liquidate entro 90
giorni dalla data in cui le domande sono pervenute alla competente
Sede dell'Istituto.
Detto termine si applica quando le domande presentano
tutti i requisiti di regolarita' e le Sedi sono in possesso della
documentazione essenziale (ad es. bollettini meteorologici,
decreti dichiarativi dallo stato di calamita', etc.). In caso
contrario il termine si intende sospeso e ricomincia a decorrere
dalla avvenuta regolarizzazione della documentazione necessaria.
La liquidazione va effettuata con riserva di successivo
recupero qualora dalla verifica di fine anno risulti la non
sussistenza del requisito minimo occupazionale di 181 giornate; in
tale caso, infatti, il pagamento delle integrazioni e' da
considerare indebito.
In questo caso, come in ogni altro caso in cui le
integrazioni corrisposte risultino indebite, deve essere dato
corso all'azione del recupero delle somme indebitamente erogate
oltre che a carico del lavoratore - per restituzione dell'indebito
oggettivo (art. 2033 C.C.) - anche a carico del datore di lavoro,
ogni qualvolta l'indebito sia stato determinato dal suo
comportamento doloso o colposo (azione di risarcimento per fatto
illecito - art. 2043 C.C.) (8).
Il datore di lavoro deve infatti considerarsi
responsabile di eventuali indebite erogazioni di integrazioni
salariali determinate da erronea o omessa comunicazione di
circostanze che aveva l'obbligo di comunicare (esistenza del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con impegno contrattuale
a far svolgere almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro,
indicazione della causa non imputabile che ha determinato la
sospensione dell'attivita' lavorativa e delle giornate comprese
nel periodo di sospensione per le quali gli consti che non e'
dovuta l'integrazione salariale).
10) RICORSI
Avverso i provvedimenti della Commissione provinciale e'
ammesso ricorso al Comitato amministratore della Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Il ricorso puo'
essere presentato anche quando siano decorsi 60 giorni dalla
presentazione della domanda senza che la Commissione provinciale
abbia deliberato (14).
Esso puo' essere proposto dal datore di lavoro o dai
lavoratori interessati.
La facolta' di proporre ricorso e' altresi'
riconosciuta, ai sensi degli artt. 9 e 18 della legge 20 maggio
1975, n. 164, a ciascuno dei partecipanti alle sedute della
Commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia
motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale
(compreso, quindi, il rappresentante dell'Istituto in seno alla
Commissione).
Il rappresentante dell'Istituto deve provvedere alla
formulazione del ricorso entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento impugnato e alla sua trasmissione alla Sede
centrale, precisando gli elementi che potrebbero essere oggetto di
considerazione da parte del Comitato anche in vista dell'esame
dell'opportunita' di disporre la sospensione del provvedimento
impugnato.
Dell'avvenuta presentazione di tale ricorso deve essere
data immediata comunicazione agli interessati (azienda e
lavoratori) con l'indicazione delle relative motivazioni, al fine
di consentire agli stessi la produzione di controdeduzioni, e
della eventualita' che l'esecuzione del provvedimento impugnato
venga sospesa dall'Organo decidente, ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. 24 novembre 1971, per gravi motivi su istanza del
ricorrente o anche d'ufficio (15).
I ricorsi devono essere trasmessi alla Sede centrale con
la massima tempestivita', corredati da una dettagliata ed
esauriente indicazione degli elementi che hanno determinato la
decisione della Commissione Provinciale. Dovra' essere, nel
contempo, fornita ogni notizia utile a sostegno o confutazione
delle argomentazioni addotte dal ricorrente nell'impugnativa.
Contro le decisioni del Comitato Amministratore della
gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e, in
ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza
che il Comitato adito si sia pronunciato, spetta all'interessato
l'azione avanti l'Autorita' giudiziaria (Tribunale Amministrativo
regionale) (16).
11) INTEGRAZIONI SALARIALI AGRICOLE PREVISTE DA SPECIFICHE NORME
DI LEGGE
A) Avversita' atmosferiche
L'art. 21, commi 4, 5 e 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, disciplina la concessione del trattamento di integrazione
salariale agli impiegati e operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, sospesi dal lavoro in conseguenza di eccezionali
calamita' o avversita' atmosferiche. L'onere di tale trattamento,
ai sensi del comma 8 dello stesso art. 21, e' a carico della
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
Il trattamento puo' essere erogato, a decorrere
dall'anno 1991, per un periodo non superiore a 90 giorni, agli
impiegati (compresi i quadri) ed operai a tempo indeterminato,
dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da
eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche, che siano stati
sospesi dal lavoro in conseguenza di tali eventi.
Analoghe provvidenze sono state previste in passato da
specifiche norme. Si ricorda, in particolare, per gli anni 1988,
1989 e 1990 l'art. 12 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, reiterativo
di altri decreti legge decaduti e convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 giugno 1990, n. 166.
Il trattamento spetta ai lavoratori che, al momento
della sospensione, sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un
anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale delle
181 giornate annue di effettivo lavoro.
I periodi di corresponsione del trattamento in argomento
non concorrono alla totalizzazione del limite massimo di 90
giornate di integrazione salariale previste dall'art. 8 della
legge n. 457/72 e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del
requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Pertanto, poiche' le giornate concesse ai sensi della
normativa in argomento non si computano ai fini del raggiungimento
del predetto limite delle 90 giornate di trattamento ordinario, ma
anzi costituiscono periodi lavorativi utili per il conseguimento
del requisito per la concessione del trattamento stesso,
quest'ultimo trattamento, ove non dovesse competere per mancanza
del requisito occupazionale, puo' essere fatto salvo qualora,
sommando le giornate di effettivo lavoro con quelle concesse ai
sensi del richiamato art. 21, venga raggiunto il limite delle 181
giornate annue.
Eventuali giornate di trattamento ordinario concesse ai
predetti lavoratori - in forza presso aziende site in comuni
dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o avversita'
atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n.
590 - che non dovrebbero competere per mancanza del requisito
occupazionale, potranno essere convertite a domanda ed attribuite
ai sensi della normativa in esame, sussistendone le condizioni e
sempreche', in particolare, siano riferite a sospensioni
determinate da cause derivanti dalle eccezionali avversita' di cui
trattasi.
Parimenti, potranno essere convertite e attribuite,
sempre ai sensi della normativa in esame, le giornate di
trattamento ordinario concesse ai sensi dell'art. 8 della legge n.
457/72 che non dovrebbero competere in quanto eccedenti le 90
giornate di trattamento ordinario spettante.
Dalla concessione delle provvidenze in parola sono
esclusi (2) i dipendenti a tempo indeterminato di imprese
cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
L'eccezionalita' delle calamita' o avversita'
dell'Agricoltura e delle Foreste, ai sensi dell'art. 4 della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, mentre la delimitazione dei
territori danneggiati nell'ambito dei comuni e' effettuata dalle
Regioni, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Le Sedi avranno cura di controllare, anche attraverso
contatti con gli uffici dell'ente regione competente, la
pubblicazione dei decreti ministeriali contenenti la dichiarazione
di eccezionale calamita' degli eventi.
Ai fini della concessione del trattamento, le aziende
interessate devono presentare apposita domanda, utilizzando i
consueti moduli di mod. I.S.Agr. 1, contraddistinti con
l'indicazione della normativa invocata (art. 21, comma 4, L.
223/91) e corredati dei relativi modd. I.S.Agr. 1 bis,
separatamente per gli impiegati e per gli operai. Per quanto
riguarda gli impiegati dovranno essere forniti i dati indicati al
paragrafo 8) nonche' l'attestazione che gli stessi, all'atto della
sospensione, erano alle dipendenze dell'impresa da piu' di un
anno.
Nei casi in cui il territorio del comune interessato sia
stato solo parzialmente colpito dalle eccezionali avversita'
atmosferiche, le domande dovranno essere corredate della
dichiarazione, rilasciata dalla competente autorita' comunale,
attestante che l'azienda e' situata in territorio dichiarato
colpito dalle medesime avversita'.
Per quanto riguarda gli operai, gli U.Pro.C.A.U.
verificheranno che gli stessi risultino essere iscritti negli
elenchi di rilevamento ed essere stati, al momento della
sospensione, alle dipendenze da piu' di un anno, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, dell'impresa; per gli impiegati tale
condizione, come gia' detto, dovra' essere attestata dall'impresa
stessa.
Per i lavoratori che hanno prestato attivita' lavorativa
nelle aree dei comuni parzialmente colpiti, gli U.Pro.C.A.U.
verificheranno che alla richiesta di integrazione salariale sia
allegata la suddetta dichiarazione dell'autorita' comunale.
Le integrazioni salariali in argomento dovranno essere
assoggettate al limite massimo mensile previsto dalla legge 13
agosto 1980, n. 427 e successive modificazioni.
Il termine previsto dall'art. 15 della legge 457/1972
(15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro) trova
applicazione soltanto per le domande riguardanti sospensioni
verificatesi in epoca successiva all'emanazione del decreto del
Ministro dell'Agricoltura e Foreste che sancisce l'eccezionalita'
delle calamita' o avversita' atmosferiche.
Infatti, proprio in relazione alla circostanza che la
concessione della prestazione e' condizionata all'emanazione del
predetto decreto, per le sospensioni che inizino prima
dell'emanazione dello stesso , il termine non puo' che farsi
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in parola.
B) AFTA EPIZOOTICA
Ai sensi dell'art. 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218,
agli operai agricoli a tempo indeterminato aventi un'anzianita'
minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano
sospesi temporaneamente dal lavoro per effetto delle misure
sanitarie adottate con decreto del Ministro della Sanita'
(abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli
animali sani ricettivi) o con ordinanza del Sindaco (abbattimento
del bestiame e distruzione degli animali infetti e di quelli
sospetti di infezione), possono essere concesse le integrazioni
salariali per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei
mesi successivi all'adozione dei provvedimenti sanitari sopra
richiamati, a prescindere dal possesso del requisito occupazionale
delle 181 giornate annue di effettivo lavoro.
Ai fini della individuazione del semestre di fruizione
del trattamento di integrazione salariale non vanno considerate le
giornate eventualmente prestate per le operazioni di abbattimento
dei capi infetti, per la disinfezione delle stalle e di
manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento.
Fra le giornate lavorative non prestate nei sei mesi
successivi all'adozione dei provvedimenti sanitari e per le quali
e' prevista la concessione del trattamento sostitutivo della
retribuzione, ai sensi della legge in questione, non potranno
essere incluse, oltre le festivita' e i riposi compensativi, le
giornate di ferie, che non possono essere godute nel corso
dell'anno.
Dalla concessione della provvidenza in esame, sono
esclusi gli impiegati e i quadri (1), gli operai agricoli
dipendenti dalle imprese diretto-coltivatrici, non soggette al
pagamento del contributo per l'integrazione dei salari degli
operai in questione a norma dell'ultimo comma dell'art. 19 della
legge n. 457/72, nonche' quelli dipendenti da imprese cooperative
e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano
prodotti agricoli e zootecnici.
All'accertamento della condizione che le aziende
richiedenti l'integrazione salariale, ai sensi del sopracitato
art. 9, non siano esentate dal pagamento del contributo di cui
sopra provvederanno gli Uffici provinciali dello SCAU i quali
apporranno sui modd. I.S. Agr. 1 l'annotazione "ditta non esente".
Per la provvidenza in questione non puo' trovare
applicazione la disposizione di cui all'ultimo periodo dell'art.
16 della legge 457/72 (silenzio-accoglimento).
Le aziende interessate dovranno presentare domanda,
entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione,
utilizzando i consueti moduli di mod. I.S.Agr. 1, appositamente
contraddistinti con l'indicazione della normativa invocata: "Art.
9 legge 218/88" corredati dei modd. I.S.Agr. 1 bis, di copia
autenticata della ordinanza di abbattimento emessa dal Sindaco e
della dichiarazione del datore di lavoro attestante, per ciascun
lavoratore interessato, la data di assunzione ed il numero di
giornate di ferie godute prima della sospensione.
Durante il periodo in cui si puo' beneficiare della
provvidenza stabilita dalla legge n. 218 non puo' essere concessa
l'integrazione salariale ordinaria per gli stessi motivi previsti
dalla legge medesima.
Per le giornate relative a periodi di sospensione non
ancora conclusi, si rende necessario che le aziende interessate
confermino, prima della liquidazione della prestazione richiesta,
il protrarsi della sospensione in relazione all'evento addotto,
con l'indicazione delle giornate di sospensione effettivamente
verificatesi. Nei casi in cui la sospensione sia di lunga durata,
le aziende, ai fini di consentire la sollecita liquidazione delle
spettanze dovute, comunicheranno i dati richiesti con cadenza
mensile.
12) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE
RAPPORTI CON L'U.PRO.CAU.
Al fine di consentire agli Uffici Pro.CAU.
l'espletamento dei propri compiti in materia di accertamento
dell'imponibile contributivo nei confronti delle imprese agricole,
le Sedi dovranno trasmettere, entro il mese di maggio dell'anno
successivo a quello in cui sono state concesse le integrazioni
salariali, copia dei modd. I.S.Agr. 4 relativi agli operai, dai
quali risultano le giornate di integrazione accolte nonche' quelle
respinte (17).
Con l'occasione le Sedi interesseranno gli U.Pro.C.A.U.
affinche' provvedano a:
- segnalare i nominativi dei lavoratori indicati nei modd.
I.S.Agr. 4 predetti, che non abbiano raggiunto il prescritto
requisito occupazionale di almeno 181 giornate di lavoro annue;
- verificare la permanenza degli stessi lavoratori nella categoria
di appartenenza e nella qualifica rivestita come indicato nei
citati modd. I.S.Agr. 4;
- comunicare le eventuali variazioni intervenute ai fini delle
conseguenti rettifiche delle situazioni in precedenza indicate.
Dovra' essere, comunque, verificato se dagli elenchi
suppletivi, compilati successivamente alla trasmissione agli
U.Pro.C.A.U. delle fotocopie dei modd. I.S.Agr. 4, risultino
ulteriori variazioni influenti sul diritto alle prestazioni.
Le Sedi avranno altresi' cura di effettuare i previsti
controlli dell'esattezza della prestazione erogata sulla base
delle certificazioni SCAU (mod. L - OTI) dalle quali e' possibile
riscontrare la retribuzione presa a riferimento per il calcolo
dell'importo di integrazione salariale nonche' le giornate per le
quali e' dovuta la retribuzione e quelle per le quali, non
spettando la retribuzione, non e' di conseguenza dovuta
l'integrazione salariale (18).
Qualora dalle segnalazioni inviate dall'U.Pro.C.A.U. e
dai citati controlli sia emersa un'indebita erogazione
dell'integrazione salariale, dovra' procedersi al recupero delle
somme indebitamente corrisposte a tale titolo e degli eventuali
assegni per il nucleo familiare non spettanti e alle annotazioni
sui modd. I.S.Agr. 4 delle integrazioni risultate indebite.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA
-------------------------------
(1) Vedi circ. n. 256 del 7.11.1991 (A.U. pag. 3224).
(2) Vedi circ. n. 203 del 5.8.1992 (A.U. pag. 2933).
(3) Vedi msg. n. 0930 del 19.5.1988.
(4) Vedi circ. n. 102 del 13.5.1988 (A.U. pag. 1252)
(5) Vedi msg. n. 50585 del 15.6.1989.
(6) Vedi circ. n. 4453 G.S./172 del 24.7.1982 (A.U. pag. 2391).
(7) Vedi circ. n. 5648 G.S. del 6.9.1977 (A.U. pag. 1491).
(8) Vedi circ. n. 5288 G.S./172 del 3.9.1979 (A.U. pag. 1909).
(9) Vedi circ. n.1234 G.S./166 ed altri del 5.6.1986 (A.U. pag.
1557).
(10) Vedi circ. n. 945 G.S. ed altri del 14.6.1986 (A.U. pag.
1097) e successive.
(11) Vedi circ. n. 154 del 13.6.1991 (A.U. pag. 1898).
(12) Vedi circ. n. 11 del 20.1.1988 (A.U. pag. 111) e circ. n. 134
del 9.6.1990 (A.U. pag. 1591).
(13) Vedi circ. n. 47 del 20.2.1993.
(14) Vedi circ. n. 3252 G.S./160 del 25.7.1980 (A.U. pag. 2163).
(15) Vedi circ. n. 5254 G.S./109 del 18.6.1976 (A.U. pag. 1315).
(16) vedi circ. n. 668 G.S./83 del 21.4.1973 (A.U. pag. 1077).
(17) Vedi circ. n. 668 G.S./83 del 21.4.1973 (A.U. pag. 1077),
circ. n. 5531 G.S./155 del 10.7.1974 (A.U. pag. 1652) e circ.
n. 5648 G.S./192 del 6.9.1977 (A.U. pag. 1491).
(18) Vedi circ. n. 19003 R.C.V. ed altri del 28.5.1985 (A.U. pag.
1542).
ALLEGATO 1
CIRCOLARI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI AGRICOLE
A) Circolari in vigore
1972 - 29 novembre 1972, n. 5803 G.S. Legge 8 agosto 1972, n.
457. Cassa per l'integrazione dei salari agli operai
agricoli.
1973 - 21 aprile 1973, n. 668 G.S. Legge 8 agosto 1972, n. 457.
Cassa per l'integrazione dei salari degli operai
dipendenti da imprese agricole.
- 25 luglio 1973, n. 5614 G.S. Legge 8 agosto 1972, n. 457.
Cassa per l'integrazione dei salari degli operai
dipendenti da imprese agricole.
1974 - 9 gennaio 1974, n. 5001 G.S. Legge 8 agosto 1972, n. 457.
Cassa per l'integrazione dei salari degli operai
dipendenti da imprese agricole.
- 10 luglio 1974, n. 5531 G.S. Legge 8 agosto 1972, n. 457.
Cassa per l'integrazione dei salari degli operai
dipendenti da imprese agricole.
1975 - 3 luglio 1975, n. 5375 G.S. Cassa integrazione dei salari
degli operai agricoli.
1976 - 18 giugno 1976, n. 5254 G.S. Cassa per l'integrazione dei
salari degli operai dipendenti da imprese agricole.
Criteri di massima.
1977 - 6 settembre 1977, n. 5648 G.S. Cassa per l'integrazione
dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.
Criteri di massima.
1979 - 3 settembre 1979, n. 5288 G.S. Cassa per l'integrazione
dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.
Criteri di massima.
1980 - 31 marzo 1980, n. 1124 G.S. Integrazioni salariali
agricole. Modulo di domanda comunicazioni aziende.
- 25 luglio 1980, n. 3252 G.S. Integrazioni salariali
agricole. Criteri di massima.
1982 - 20 luglio 1982, n. 4432 G.S. Integrazione salariale
agricola. Termine di presentazione delle domande in caso
di chiusura delle competenti sezioni dell'Ufficio del
Lavoro.
- 24 luglio 1982, n. 4453 G.S. Integrazioni salariali
agricole. Retribuzione da prendere a riferimento (art. 14
legge n. 54/1982).
1984 - 16 luglio 1984, n. 724 R.C.V. - Legge n. 240 del 15 giugno
1984 recante "norme previdenziali e assistenziali per le
imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano,
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e
zootecnici".
1985 - 13 maggio 1985, n. 18001 R.C.V. ed altri. Integrazioni
salariali agricole. Ritenute fiscali previdenziali e
assistenziali ex art. 10, comma 5 della legge 22 dicembre
1984, n. 887. Variazione al piano dei conti.
- 28 maggio 1985, n. 19003 R.C.V. ed altri. Certificazioni
di cui all'art. 4 del D.M. 2 giugno 1982 contenenti i dati
occupazionali e retributivi degli operai a tempo
indeterminato per gli anni 1982 e 1983.
1986 - 26 febbraio 1986, n. 2348 G.S. ed altri. Art. 6, lett. b),
della legge 31 marzo 1979, n. 92: assicurazione degli
operai assunti a tempo indeterminato o determinato,
dipendenti da consorzi di irrigazione e di miglioramento
fondiario, nonche' da consorzi di bonifica, di
sistemazione montane e di rimboschimento, per le attivita'
di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e
somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori
di forestazione.
- 14 aprile 1986, n. 945 G.S. ed altri. Legge 28 febbraio
1986, n. 41, art. 26: integrazioni salariali, assegno per
congedo matrimoniale e riposi donatori di sangue;
esclusioni. Art. 8: lavoratori in godimento del
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni
impiegati da Amministrazione pubbliche. Istruzioni
contabili - Variazione al piano dei conti.
operai agricoli - Interventi per i danni causati dalle
eccezionali avversita' atmosferiche del dicembre 1984 e
gennaio 1985 (L. 13.5.1985, n. 198 art. 7). Variazione al
piano dei conti.
1988 - 20 gennaio 1988, n. 11. Termine previsto per la decisione
delle domande di integrazione salariale agricola (art. 16
della legge 8 agosto 1972, n. 457).
- 13 maggio 1988, n. 102 - Legge 8 agosto 1972, n. 457.
Integrazioni salariali agricole. Personale assunto o
mantenuto in soprannumero.
- 20 settembre 1988, n. 195. Legge 2 giugno 1988, n. 218.
Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed
altre malattie epizootiche degli animali. Art. 9.
Trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai
agricoli a tempo indeterminato. Variazione al piano dei
conti.
1990 - 9 giugno 1990, n. 134 - Integrazioni salariali -
Provvedimenti reiettivi delle Commissioni provinciali.
Istruttoria delle domande di proroga. Istruttoria dei
ricorsi. Notifica alle imprese delle decisioni assunte
dalle Commissioni provinciali e dal Comitato
Amministratore della gestione Prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti.
- 31 luglio 1990, n. 186 - Legge 8 agosto 1972, n. 457 -
Cause di sospensione valide ai fini della concessione
delle integrazioni salariali agricole - Ristrutturazione
aziendale.
1991 - 13 giugno 1991, n. 154 - Artt. 15 e 16 della legge 8
agosto 1972, n. 457. Termine di presentazione delle
domande di integrazione dei salari degli operai dipendenti
da imprese agricole e di decisione delle stesse da parte
della Commissione provinciale.
- 30 luglio 1991, n. 204 - Legge 23 luglio 1991, n. 223 -
Norme in materia di cassa integrazione, mobilita' e
trattamenti di disoccupazione.
- 7 novembre 1991, n. 256 - Legge 23 luglio 1991, n. 223 -
Norme in materia di integrazioni salariali ordinarie -
Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti.
1992 - 29 maggio 1992, n. 146 - Legge 23 luglio 1991, n. 223 -
Integrazioni salariali agricole per eccezionali calamita'
o avversita' atmosferiche.
- 5 agosto 1992, n. 203 - Cooperative agricole che
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
zootecnici propri - Integrazione salariale spettante agli
impiegati e quadri con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
1993 - 11 gennaio 1993, n. 6 - Legge 23 luglio 1991, n. 223,
artt. 14 e 21 - Copertura figurativa dei periodi di
percezione delle integrazioni salariali agricole da parte
dei lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati
e dei quadri.
- 12 gennaio 1993, n. 10 - Rideterminazione degli importi
dell'indennita' di mobilita', del trattamento speciale di
disoccupazione per l'edilizia e delle integrazioni
salariali per l'anno 1993 (cfr. anche MSG n. 19043 del 26
marzo 1993).
- 20 febbraio 1993, n. 47 - Anticipazione dei trattamenti
previdenziali nei confronti dei lavoratori agricoli a
tempo indeterminato.
b) Circolari non piu' attuali
1973 - 26 gennaio 1973, n. 5958 G.S. Cassa per l'integrazione dei
salari per gli operai dipendenti da imprese agricole.
Termine di presentazione delle domande.
1976 - 23 giugno 1976, n. 496 G.S. ed altri - D.L. 13 maggio
1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge
29 maggio 1976, n. 336. Provvidenze per le popolazioni dei
comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal
terremoto del maggio 1976.
1982 - 10 febbraio 1982, n. 3104 G.S. ed altri. Integrazioni
salariali e indennita' "una tantum" a favore dei
braccianti agricoli residenti nelle zone colpite dal
terremoto del novembre 1980. Variazioni al piano dei
conti.
- 30 aprile 1982, n. 2699 GS/101. Provvidenze per i
lavoratori agricoli colpiti dal terremoto del novembre
1980. Art. 17 D.L. 27.2.1982, n. 57.
1985 - 23 luglio 1985, n. 1951 G.S. ed altri. Art. 7 della legge
31 marzo 1979, n. 92. Esonero dal rimborso di prestazioni
previdenziali indebitamente corrisposte nel settore
agricolo per periodi anteriori al 1979.
- 27 luglio 1985, n. 1950 G.S. ed altri. Cassa integrazione
operai agricoli. Interventi per i danni causati dalle
eccezionali avversita' atmosferiche dicembre 1984, gennaio
1985 (L. 13.5.1985, n. 198, artt. 7 e 10). Variazioni al
piano dei conti.
- 27 novembre 1985, n. 2066 G.S. ed altri. Cassa
integrazione operai agricoli. Interventi per i danni
causati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del
dicembre 1984 e gennaio 1985. Aziende esportatrici dei
comparti floricolo ed orticolo (L. 13 maggio 1985, n. 198,
art. 10). Variazioni al piano dei conti.
1987 - 21 luglio 1987, n. 2105 G.S. ed altri. Decreto legge 23
maggio 1987, n. 205. Misure urgenti per la lotta contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali: art. 6. Trattamento sostitutivo della
retribuzione agli operai agricoli a tempo indeterminato.
Variazione al piano dei conti.
1988 - 13 febbraio 1988, n. 32. Integrazioni salariali e assegno
per congedo matrimoniale. Comunicazioni.
- 28 marzo 1988, n. 65 - Cassa integrazione operai agricoli.
Interventi per i danni causati dalle eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi nei comuni della
Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della
Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale
e centrale nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.
D.L. 19 settembre 1987, n. 384, art. 4, comma 14,
convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1987,
n. 470). Variazione al piano dei conti.
- 30 aprile 1988, n. 86. Cassa integrazione operai agricoli.
Interventi per i danni causati dalle eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi nella regione
Calabria dal 1 al 15 marzo 1987 (D.L. 31 luglio 1987, n.
319, art. 5, comma 8 , convertito con modificazioni dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 400). Variazione al piano dei
conti.
1989 - 26 maggio 1989, n. 106 - Riduzione dell'ammontare delle
integrazioni salariali e dell'assegno per congedo
matrimoniale (art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41). Liquidazione in unica soluzione del trattamento
straordinario d'integrazione salariale spettante ai
dipendenti delle societa' GEPI (D.I. 18 maggio 1988).
- 21 luglio 1989, n. 159 - Decreto-legge 5 giugno 1989, n.
215. Integrazioni salariali a favore degli impiegati ed
operai agricoli. Variazioni al piano dei conti.
- 19 settembre 1989, n. 199 - D.L. 4 agosto 1989, n. 275.
Integrazioni salariali a favore degli impiegati ed operai
agricoli. Variazione al piano dei conti.
- 20 novembre 1989, n. 245 - Riduzione dell'ammontare delle
integrazioni salariali e dell'assegno per congedo
matrimoniale (Art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41).
1990 - 5 febbraio 1990, n. 30 - Legge 4 agosto 1989, n. 286.
Interventi straordinari in materia di integrazioni
salariali agricole. Variazione al piano dei conti.
- 18 luglio 1990, n. 169 - D.L. 4 luglio 1990, n. 170 -
Integrazioni salariali a favore degli impiegati ed operai
agricoli dipendenti da aziende site in comuni colpiti da
calamita' atmosferiche negli anni 1988 e 1989.
1991 - 1 marzo 1991, n. 56 - 1) D.L. 28 gennaio 1991, n. 28 -
Integrazioni salariali a favore degli impiegati ed operai
agricoli dipendenti da aziende site in comuni colpiti da
calamita' atmosferiche negli anni 1988, 1989 e 1990. 2)
D.L. 6 dicembre 1990, n. 367: "Misure urgenti a favore
delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla
eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria
1989-1990", convertito con modificazioni nella legge 30
gennaio 1991, n. 31.
- 6 giugno 1991, n. 145 - Riduzione dell'ammontare delle
integrazioni salariali, dell'assegno per congedo
matrimoniale e dei trattamenti speciali di disoccupazione
(art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).
1992 - 3 gennaio 1992, n. 4 - Limite massimo mensile delle
integrazioni salariali per l'anno 1992.
- 18 agosto 1992, n. 210 - Aliquota di riduzione
dell'ammontare delle integrazioni salariali,
dell'indennita' di mobilita', dell'assegno per congedo
matrimoniale e del trattamento speciale di disoccupazione
(art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41).
N.B.: Si omette l'invio dell'allegato 2 che sara' riprodotto
nella circolare a stampa).