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Decadenza dall'azione giudiziaria
Riconoscimento parziale della prestazione
(circ.95/2014)
Dovendo ricondurre il significato delle parole “riconoscimento della prestazione” ad una specifica vicenda del rapporto previdenziale si deve far riferimento alla prima liquidazione del trattamento pensionistico, quale momento in cui il rapporto contributivo dà luogo all’erogazione della prestazione.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 47, il termine decadenziale decorre qualora il provvedimento di prima liquidazione non riconosca integralmente quanto spetta al pensionato.
Poiché la decadenza di cui alla citata disposizione è relativa alla proposizione dell’azione giudiziaria, se ne deduce che essa ha ad oggetto esclusivamente provvedimenti di prima liquidazione in relazione ai quali è possibile astrattamente far rilevare profili di illegittimità dinanzi agli organi giudiziari.
Ne consegue che il termine triennale entro il quale azionare la pretesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione decorre in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da:
- errori di calcolo;
- errate applicazioni delle disposizioni normative;
- disconoscimento di una componente del rapporto assicurativo rilevante ai fini della misura del trattamento pensionistico che l’Istituto avrebbe dovuto riconoscere d’ufficio o che, dovendosi riconoscere a domanda, è stata oggetto di specifica istanza da parte del pensionato.
Pertanto, dal provvedimento di prima liquidazione, anche se definito in via provvisoria – fatti salvi i casi in corso di esame in via di autotutela da parte delle sedi dell’INPS alla data del 6 luglio 2014 - decorre il termine di decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere l’integrale riconoscimento della prestazione qualora risulti presente una delle seguenti situazioni:
- mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione effettiva regolarmente versata;
- mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione figurativa da accreditarsi d’ufficio (circolare n. 11/2013) riferita ad eventi conosciuti dall’Istituto;
- mancato o erroneo riconoscimento di contribuzione figurativa da accreditarsi a domanda (circolare n. 11/2013) in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione della pensione;
- mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione da riscatto in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione e effettuato il relativo pagamento;
- mancato o erroneo riconoscimento delle maggiorazioni contributive (esposizione all’amianto; lavoro svolto da persone non vendenti; lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità superiore al 74%) qualora la relativa domanda risultava regolarmente presentata alla data di liquidazione della prestazione;
- mancato o erroneo riconoscimento di una prestazione accessoria (maggiorazione sociale, integrazione al minimo) richiesta al momento della presentazione della domanda di pensione, qualora, in relazione a tale prestazione accessoria l’Istituto possedeva tutti gli elementi e le informazioni necessarie ad una corretta liquidazione (es. redditi rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione).
Decadenza dall'azione giudiziaria
Effetti sulle prestazioni ENPALS ed ex-INPDAP
(msg.4774/2014)
Per la gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti valgono le stesse disposizioni per le pensioni del settore privato e ove non sia disponibile la data di ricezione, da parte dell’interessato, del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, la data di riscossione del primo rateo, da cui far decorrere il termine decadenziale, corrisponde a quella indicata nel database delle pensioni (cedolino in stato “18” - emesso) e accessibile dalla procedura sul sistema SIA ex Enpals – Area APPLICAZIONE NORMATIVE E LIQUIDAZIONE PENSIONI – Liquidazione Pensioni – Punto 13 – Lista cedolini – Consultazione cedolini.
Per quanto riguarda la gestione pubblica, attesa la eterogeneità delle norme che disciplinano l’esercizio dell’azione giudiziaria in materia di pensioni a totale o parziale carico dello Stato, con riserva di giurisdizione esclusiva a favore della Corte dei conti, nulla viene variato in relazione al regime di decadenze attualmente vigente, che pertanto non viene inciso dalla pronuncia della Corte costituzionale di cui si discorre.
Decadenza dall'azione giudiziaria
Ricorso amministrativo avverso il provvedimento di riconoscimento parziale
(circ.95/2014)
Avverso il provvedimento di prima liquidazione che riconosce parzialmente la prestazione è sempre possibile presentare ricorso ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 88/89, nei termini di cui al comma 6 dell’articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970.
La presentazione del ricorso amministrativo non interrompe né sospende il decorso del termine per la proposizione dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione.
Decadenza dall'azione giudiziaria
Effetti della decadenza
(circ.95/2014)
Il decorso dei termini previsti dall’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 senza che sia stata attivata l’azione giudiziaria produce effetti sostanziali sulla posizione giuridica del soggetto che ne subisce gli effetti (Cassazione SS.UU. n. 23736/2006).
Tali effetti devono essere valutati diversamente a seconda che siano riferiti a un provvedimento di diniego (art. 47, comma 2) o a un provvedimento di riconoscimento parziale (art. 47, comma 6)
Decorso il termine di decadenza previsto dall'art. 47, comma 2, non è ammissibile un ricorso/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione.
E’ ammissibile una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell’indisponibilità del diritto previdenziale (Corte Costituzionale n. 246/1992). In tal caso la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione di ratei pregressi.
La decadenza si estende ai ratei pregressi anche nel caso in cui la nuova domanda sia finalizzata a conseguire la pensione di vecchiaia e in favore dei superstiti. In tal senso devono intendersi modificate le istruzioni fornite con la circolare n. 244/1991.
In applicazione dell'art. 47, comma 6, decorso il termine triennale dal provvedimento di prima liquidazione, deve essere considerato inammissibile il ricorso/istanza di riesame finalizzato a ottenere la riliquidazione della prestazione riconosciuta solo in parte.
Decadenza dall'azione giudiziaria
Errata ricostituzione per fatti sopravvenuti ed errato ricalcolo di prime liquidazioni parziali
(circ.95/2014)
Il comma 6 dell’articolo 47 deve intendersi riferito ai provvedimenti di prima liquidazione e, stante la natura eccezionale delle disposizioni in materia di decadenza, non è consentita un’applicazione estensivo-analogica dello stesso.
Pertanto, nel caso di ricostituzioni, a domanda o d’ufficio, effettuate per fatti sopravvenuti di cui al punto 2, qualora il relativo provvedimento risulti viziato da un errore di calcolo, da erronea applicazione di disposizioni di legge o non riconosca una componente della posizione contributiva, la domanda finalizzata ad ottenere il ricalcolo della prestazione e il conseguente adeguamento dell’importo in pagamento non soggiace ad alcun termine di decadenza, bensì al limite della prescrizione quinquennale relativamente al riconoscimento dei ratei pregressi.
Nel caso in cui un provvedimento di prima liquidazione che riconosca parzialmente la prestazione per effetto di una delle situazioni di cui al punto 1.1 sia stato oggetto di un successivo provvedimento di ricalcolo, anch’esso parziale, per effetto di una delle situazioni di cui al punto 1.1, l’azione giudiziaria finalizzata a conseguire l’integrale pagamento della prestazione rimane comunque sottoposta al termine triennale che decorre dal provvedimento di prima liquidazione (calcolato come indicato al punto 1.2).